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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3361/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to COPPOLECCHIA GIANFRANCO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2
ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.24 la parte ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto al riconoscimento della pensione e/ o l' assegno di invalidità civile . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata nei seguenti termini.
In questa fase di merito,sono stati disposti chiarimenti affidati al consulente della prima fase. L' ausiliario ,le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici , tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha riesaminato ed ha così argomentato testualmente :” Entrando nel merito delle contestazioni a firma di parte ricorrente, si evidenzia che trattasi delle stesse osservazioni ricevute dallo scrivente dopo l'invio della bozza peritale, alle quali è stata già data risposta nella relazione definitiva, a cui si rimanda.
Ad ogni buon conto, per comodità di lettura, si riporta in questa sede uno stralcio.
“…. Il quadro clinico relativo alla pancolite ulcerosa non può essere ascritto al codice 6419 in quanto, in occasione del controllo specialistico a cui la ricorrente si sottopose in data 3.10.2023, emerse una remissione pressoché completa della sintomatologia addominale e la normalizzazione degli esami bioumorali ……. Pertanto il codice più corretto per tale condizione clinica è il 6418 che corrisponde ad un valore tabellare del 41-50%.
Il fatto che la Commissione Invalidi abbia indicato il codice 6419 (61-70%) non obbliga il ctu ad indicare lo stesso codice, come sostiene l'avv. Coppolecchia nelle sue osservazioni, laddove il quadro clinico rilevato nel corso delle operazioni peritali non corrisponda a quanto riportato nel verbale della Commissione. Per quanto attiene al disturbo depressivo, la valutazione del CSM appare sovrastimata rispetto a quanto emerso nel corso delle operazioni, pertanto si conferma il codice 2205 (25%). Da ultimo si precisa che per l'ipertensione arteriosa non è stata prodotta alcuna documentazione specialistica, mentre per il deficit visivo è stata esibita una certificazione oculistica non allegata al fascicolo telematico e pertanto non valutabile”. Lo scrivente prende visione in questa sede del certificato oculistico del 14.11.2023 che il difensore ha allegato alla documentazione inviatagli con pec del 14.2.2025; tale certificazione documenta il deficit visivo della ricorrente: VNOD motu mano n.m.c.l., VCOS 1/10. Alla luce di tale attestazione, è possibile rideterminare nella misura dell'85% il grado di invalidità complessiva a carico della ricorrente, con decorrenza differita dal 14.11.2023, data di rilascio del suddetto certificato oculistico”. La domanda va quindi accolta nei seguenti termini, apparendo le contestazioni del ricorrente del tutto inconferenti atteso che il ctu ha fornito ampia ed adeguata motivazione.
Le spese sono compensate attesa la decorrenza differita. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.4.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per il riconoscimento dell' assegno di invalidità civile dal 14.11.23;
2) compensa le spese processuali;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 29/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore