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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/08/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7687/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARRETTA Parte_1 P.IVA_1
MATTEA e dell'avv. SANT'ANNA MARINA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. CARRETTA MATTEA FRANCESCA VALENTINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARRETTA MATTEA P.IVA_2 e dell'avv. SANT'ANNA MARINA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. CARRETTA MATTEA
RAFAELA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARRETTA Controparte_1 P.IVA_3 MATTEA e dell'avv. SANT'ANNA MARINA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. CARRETTA MATTEA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ter pagina 1 di 4 c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o a ogni altra autorità CP_2
amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
cittadino italiano, nato a [...] il [...], figlio di e (All. Persona_2 Persona_3
5), avo deceduto in data 11.05.1925 senza mai naturalizzarsi quale cittadino brasiliano (All.ti 6 e 7).
L'avo italiano, emigrato in Brasile, si è successivamente sposato in data 23.01.1904 con CP_3
(All. 8), e dalla loro unione è nato in data [...] (All. 9). si è Parte_1 Parte_1
sposato in data 11.07.1942 con (All. 10), e dalla loro unione sono Persona_4
nati: in data 03.10.1944 (All 11), sposatasi il 12.11.1966 con Persona_5
(All. 12). Dall'unione di questi ultimi è nata Controparte_4 Persona_6
(in data 09.04.1974 - All. 13), madre della ricorrente , nata il [...] (All. Parte_3
14); odierno ricorrente, (nato il [...] - All. 15), sposatosi e poi divorziato Parte_1
da (All. 16 - 17), poi sposatosi in seconde nozze con (All. Persona_7 Per_8 CP_5
18), entrambi genitori della ricorrente minorenne CE Valentini, nata il [...] (All. 19). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 2 di 4 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. cittadino Persona_1
italiano, nato a [...] il [...] , non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 3 di 4 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da cittadino italiano, nato a [...] il [...], cittadino italiano, con Persona_1
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i Sigg. nato a [...] - BR) il 03/10/1951, C.P.F. Parte_1
67001882887, residente a [...], casa J1
14, Francesca Valentini, nata a [...] - BR) il 17/01/2024, C.P.F. 02398974553, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, Parte_1
nato a [...] - BR) il 03/10/1951, C.P.F. 67001882887, e
[...] [...]
nata a [...] - BR) il 19/02/1997, C.P.F. 01303038528, tutti residenti in Parte_4
IA (Goiás - BR), Avenida Raposo Tavares, n. 330, casa 24, e , nata a Parte_3
NA (San Paolo - BR) il 28/02/1992, C.P.F. 39864982818, residente a [...](San Paolo - BR), Rua
General João TI Mascarenhas de Moraes n. 35, sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7687/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARRETTA Parte_1 P.IVA_1
MATTEA e dell'avv. SANT'ANNA MARINA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. CARRETTA MATTEA FRANCESCA VALENTINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARRETTA MATTEA P.IVA_2 e dell'avv. SANT'ANNA MARINA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. CARRETTA MATTEA
RAFAELA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARRETTA Controparte_1 P.IVA_3 MATTEA e dell'avv. SANT'ANNA MARINA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. CARRETTA MATTEA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ter pagina 1 di 4 c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o a ogni altra autorità CP_2
amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
cittadino italiano, nato a [...] il [...], figlio di e (All. Persona_2 Persona_3
5), avo deceduto in data 11.05.1925 senza mai naturalizzarsi quale cittadino brasiliano (All.ti 6 e 7).
L'avo italiano, emigrato in Brasile, si è successivamente sposato in data 23.01.1904 con CP_3
(All. 8), e dalla loro unione è nato in data [...] (All. 9). si è Parte_1 Parte_1
sposato in data 11.07.1942 con (All. 10), e dalla loro unione sono Persona_4
nati: in data 03.10.1944 (All 11), sposatasi il 12.11.1966 con Persona_5
(All. 12). Dall'unione di questi ultimi è nata Controparte_4 Persona_6
(in data 09.04.1974 - All. 13), madre della ricorrente , nata il [...] (All. Parte_3
14); odierno ricorrente, (nato il [...] - All. 15), sposatosi e poi divorziato Parte_1
da (All. 16 - 17), poi sposatosi in seconde nozze con (All. Persona_7 Per_8 CP_5
18), entrambi genitori della ricorrente minorenne CE Valentini, nata il [...] (All. 19). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 2 di 4 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. cittadino Persona_1
italiano, nato a [...] il [...] , non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 3 di 4 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da cittadino italiano, nato a [...] il [...], cittadino italiano, con Persona_1
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i Sigg. nato a [...] - BR) il 03/10/1951, C.P.F. Parte_1
67001882887, residente a [...], casa J1
14, Francesca Valentini, nata a [...] - BR) il 17/01/2024, C.P.F. 02398974553, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, Parte_1
nato a [...] - BR) il 03/10/1951, C.P.F. 67001882887, e
[...] [...]
nata a [...] - BR) il 19/02/1997, C.P.F. 01303038528, tutti residenti in Parte_4
IA (Goiás - BR), Avenida Raposo Tavares, n. 330, casa 24, e , nata a Parte_3
NA (San Paolo - BR) il 28/02/1992, C.P.F. 39864982818, residente a [...](San Paolo - BR), Rua
General João TI Mascarenhas de Moraes n. 35, sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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