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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 729/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avvocati Ivano Marcedone, Pier Luigi Tomaselli e Manlio
Galeano;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandro Pizzo;
Appellata
OGGETTO: appello –assegno sociale ex art. 3 comma 6, l. n. 35/1995
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1239/2022 del 7.12.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1 accertava il diritto della stessa a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l. n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21.5.2020), oltre interessi legali sui ratei arretrati.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il giudice premetteva che il citato art. 3 comma 6 impone, a colui che richiede la prestazione, l'onere di provare lo stato di bisogno, nonché il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge.
Riteneva quindi - contrariamente a quanto eccepito dall' che aveva Pt_1
rigettato la domanda amministrativa in ragione dell'accettazione da parte dell'istante di un assegno di mantenimento irrisorio in sede di separazione consensuale dal coniuge - che la avesse provato di essere in possesso CP_1
dei requisiti di legge, essendo priva di redditi, e non rilevando l'avvenuta rinuncia al mantenimento da parte del coniuge separato, in assenza di elementi atti a far presumere un intento elusivo nella separazione personale, rilevando invece, unicamente, la sussistenza dello stato di bisogno.
Sotto altro profilo, il Tribunale, richiamato il messaggio n.548/2022 con Pt_1
cui l'ente aveva affermato la compatibilità tra assegno sociale e reddito di cittadinanza entro il limite di un ISEE annuo non superiore a € 9.360,00, riteneva che nemmeno l'avvenuta percezione del reddito di cittadinanza fosse ostativa al diritto alla provvidenza oggetto di domanda e, per l'effetto, accoglieva il ricorso e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza l'ente soccombente proponeva appello con atto depositato il 7.06.2023; l'appellata resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione in data 26 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l'ente appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il primo giudice erroneamente ritenuto provato lo stato di bisogno economico richiesto per il riconoscimento dell'assegno sociale, in assenza di un'adeguata dimostrazione del prescritto requisito reddituale da parte dell'odierna appellata, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio.
Sostiene che, ai fini della verifica del requisito reddituale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, dovevano necessariamente essere considerati anche i redditi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza, atteso che si trattava di prestazione assistenziale rilevante ai fini della valutazione della situazione economica complessiva del richiedente.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emergeva che l'appellata ha percepito importi a titolo di assegno di mantenimento (€ 1.200,00 annui) e reddito di cittadinanza (€ 5670,00 annui) tali da configurare una situazione economica incompatibile con lo stato di bisogno richiesto per l'accesso all'assegno sociale, essendo il reddito complessivo di € 6.870,00 superiore alla soglia di reddito normativamente fissata per l'accesso alla provvidenza richiesta, € 5.977,79 per il 2020 (circolare n. 147 dell'11.12.2019)
e € 5.983,64 nel 2021 (circolare 148 del 18.12.2020).
Contesta inoltre, specificamente, il richiamo operato dal primo giudice al messaggio n. 548/2022, ritenendolo inconferente: tale messaggio, infatti, Pt_1
riguardava unicamente la rilevanza dei trattamenti assistenziali goduti ai fini della determinazione dell'assegno a titolo di reddito di cittadinanza, giammai la compatibilità e la cumulabilità delle due provvidenze assistenziali nei limiti di un ISEE inferiore a € 9360,00. Il reddito di cittadinanza costituiva infatti, nell'accezione cui il legislatore ha fatto riferimento, reddito a tutti gli effetti e la percezione contestuale di due prestazioni assistenziali aventi natura e finalità analoghe integrava una duplicazione indebita dell'intervento pubblico.
Infine, evidenzia che la separazione consensuale, intervenuta poco prima della presentazione della domanda di assegno sociale, sollevava dubbi sull'effettiva condizione di indigenza dell'appellata.
2. L'appello è fondato. L'assegno sociale, istituito dall'art. 3 co. 6 legge 335/1995 a decorrere dall'1.1.1996, è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste dalla legge e periodicamente aggiornate. Requisito di accesso alla prestazione, oltre ai requisiti anagrafici, è il possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno “effettivo” del titolare, desunto dalla condizione “oggettiva” dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti, in misura inferiore alla soglia di legge;
per garantire il diritto ex art.38
Cost. al c.d. minimo vitale degli anziani più poveri, è stato istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n.
6570/2010, citata da Cass. n. 14513/2020), mentre non è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole
(Cass. n. 24954 del 15/09/2021; Cass. 26287/2023; Cass. 26315/2023).
Naturalmente il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n.335/1995 ai redditi effettivamente percepiti non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dare luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (vd., da ultimo, Cass. 22833/2024), ma nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere che l'accettazione da parte dell'appellata di un assegno di mantenimento di soli € 100,00 mensili costituisca atto in frode alla legge, tenuto conto del modesto reddito del coniuge separato, che lo stesso ente previdenziale indica in € 12.697,39 annui provenienti da pensione cat. VO.
3. Fermo quanto sopra, dell'assegno di mantenimento deve però tenersi conto ai fini del computo delle soglie di reddito normativamente fissate con le circolari richiamate nell'atto di appello (la soglia è di importo pari a quello dello Pt_1
stesso assegno sociale).
Più precisamente l'art. 3 co. 6 legge 335/1995, così prevede: “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Alla formazione del reddito cd. soglia concorrono quindi i “redditi di qualsiasi natura”, salve le eccezioni espressamente indicate dalla legge. Anche il reddito di cittadinanza quindi, prestazione assistenziale esente dall'imposizione fiscale, deve essere tenuto in considerazione al fine di non superare la soglia di assistenza pubblica garantita dallo Stato: avendo la ricorrente optato, a seguito del diniego in via amministrativa dell'assegno sociale, per il reddito di cittadinanza, la stessa non può cumulare entrambe le provvidenze assistenziali oltre la soglia massima prevista per legge, non essendo ciò consentito nemmeno dal messaggio 548 Pt_1
del 2022 richiamato dal primo giudice.
Con detto messaggio l' ha voluto chiarire i parametri di calcolo delle rate Pt_1
RdC in riferimento al “reddito familiare”, individuato sulla base del certificato
ISEE come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare e ha precisato che per l'anno
2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo stesso percepiti nel 2020, avendo rilievo, a tal fine, anche i trattamenti assistenziali quali gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l'assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti (“Con riferimento alle prestazioni di Reddito e di
Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc). Alle modalità di calcolo del reddito familiare, si applica, segnatamente, quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, secondo cui il reddito familiare “è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento”).
4. L'appello deve, quindi, essere accolto e per l'effetto la sentenza di primo grado riformata, con pronuncia di rigetto della domanda proposta da CP_1 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale dalla data della
[...]
domanda amministrativa.
Le spese processuali sono irripetibili per entrambi i gradi di giudizio, in virtù della dichiarazione di esenzione resa dalla parte appellata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da CP_1
ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale dalla data della
[...]
domanda.
Spese irripetibili per entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 729/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avvocati Ivano Marcedone, Pier Luigi Tomaselli e Manlio
Galeano;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandro Pizzo;
Appellata
OGGETTO: appello –assegno sociale ex art. 3 comma 6, l. n. 35/1995
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1239/2022 del 7.12.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1 accertava il diritto della stessa a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l. n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21.5.2020), oltre interessi legali sui ratei arretrati.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il giudice premetteva che il citato art. 3 comma 6 impone, a colui che richiede la prestazione, l'onere di provare lo stato di bisogno, nonché il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge.
Riteneva quindi - contrariamente a quanto eccepito dall' che aveva Pt_1
rigettato la domanda amministrativa in ragione dell'accettazione da parte dell'istante di un assegno di mantenimento irrisorio in sede di separazione consensuale dal coniuge - che la avesse provato di essere in possesso CP_1
dei requisiti di legge, essendo priva di redditi, e non rilevando l'avvenuta rinuncia al mantenimento da parte del coniuge separato, in assenza di elementi atti a far presumere un intento elusivo nella separazione personale, rilevando invece, unicamente, la sussistenza dello stato di bisogno.
Sotto altro profilo, il Tribunale, richiamato il messaggio n.548/2022 con Pt_1
cui l'ente aveva affermato la compatibilità tra assegno sociale e reddito di cittadinanza entro il limite di un ISEE annuo non superiore a € 9.360,00, riteneva che nemmeno l'avvenuta percezione del reddito di cittadinanza fosse ostativa al diritto alla provvidenza oggetto di domanda e, per l'effetto, accoglieva il ricorso e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza l'ente soccombente proponeva appello con atto depositato il 7.06.2023; l'appellata resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione in data 26 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l'ente appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il primo giudice erroneamente ritenuto provato lo stato di bisogno economico richiesto per il riconoscimento dell'assegno sociale, in assenza di un'adeguata dimostrazione del prescritto requisito reddituale da parte dell'odierna appellata, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio.
Sostiene che, ai fini della verifica del requisito reddituale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, dovevano necessariamente essere considerati anche i redditi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza, atteso che si trattava di prestazione assistenziale rilevante ai fini della valutazione della situazione economica complessiva del richiedente.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emergeva che l'appellata ha percepito importi a titolo di assegno di mantenimento (€ 1.200,00 annui) e reddito di cittadinanza (€ 5670,00 annui) tali da configurare una situazione economica incompatibile con lo stato di bisogno richiesto per l'accesso all'assegno sociale, essendo il reddito complessivo di € 6.870,00 superiore alla soglia di reddito normativamente fissata per l'accesso alla provvidenza richiesta, € 5.977,79 per il 2020 (circolare n. 147 dell'11.12.2019)
e € 5.983,64 nel 2021 (circolare 148 del 18.12.2020).
Contesta inoltre, specificamente, il richiamo operato dal primo giudice al messaggio n. 548/2022, ritenendolo inconferente: tale messaggio, infatti, Pt_1
riguardava unicamente la rilevanza dei trattamenti assistenziali goduti ai fini della determinazione dell'assegno a titolo di reddito di cittadinanza, giammai la compatibilità e la cumulabilità delle due provvidenze assistenziali nei limiti di un ISEE inferiore a € 9360,00. Il reddito di cittadinanza costituiva infatti, nell'accezione cui il legislatore ha fatto riferimento, reddito a tutti gli effetti e la percezione contestuale di due prestazioni assistenziali aventi natura e finalità analoghe integrava una duplicazione indebita dell'intervento pubblico.
Infine, evidenzia che la separazione consensuale, intervenuta poco prima della presentazione della domanda di assegno sociale, sollevava dubbi sull'effettiva condizione di indigenza dell'appellata.
2. L'appello è fondato. L'assegno sociale, istituito dall'art. 3 co. 6 legge 335/1995 a decorrere dall'1.1.1996, è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste dalla legge e periodicamente aggiornate. Requisito di accesso alla prestazione, oltre ai requisiti anagrafici, è il possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno “effettivo” del titolare, desunto dalla condizione “oggettiva” dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti, in misura inferiore alla soglia di legge;
per garantire il diritto ex art.38
Cost. al c.d. minimo vitale degli anziani più poveri, è stato istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n.
6570/2010, citata da Cass. n. 14513/2020), mentre non è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole
(Cass. n. 24954 del 15/09/2021; Cass. 26287/2023; Cass. 26315/2023).
Naturalmente il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n.335/1995 ai redditi effettivamente percepiti non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dare luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (vd., da ultimo, Cass. 22833/2024), ma nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere che l'accettazione da parte dell'appellata di un assegno di mantenimento di soli € 100,00 mensili costituisca atto in frode alla legge, tenuto conto del modesto reddito del coniuge separato, che lo stesso ente previdenziale indica in € 12.697,39 annui provenienti da pensione cat. VO.
3. Fermo quanto sopra, dell'assegno di mantenimento deve però tenersi conto ai fini del computo delle soglie di reddito normativamente fissate con le circolari richiamate nell'atto di appello (la soglia è di importo pari a quello dello Pt_1
stesso assegno sociale).
Più precisamente l'art. 3 co. 6 legge 335/1995, così prevede: “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Alla formazione del reddito cd. soglia concorrono quindi i “redditi di qualsiasi natura”, salve le eccezioni espressamente indicate dalla legge. Anche il reddito di cittadinanza quindi, prestazione assistenziale esente dall'imposizione fiscale, deve essere tenuto in considerazione al fine di non superare la soglia di assistenza pubblica garantita dallo Stato: avendo la ricorrente optato, a seguito del diniego in via amministrativa dell'assegno sociale, per il reddito di cittadinanza, la stessa non può cumulare entrambe le provvidenze assistenziali oltre la soglia massima prevista per legge, non essendo ciò consentito nemmeno dal messaggio 548 Pt_1
del 2022 richiamato dal primo giudice.
Con detto messaggio l' ha voluto chiarire i parametri di calcolo delle rate Pt_1
RdC in riferimento al “reddito familiare”, individuato sulla base del certificato
ISEE come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare e ha precisato che per l'anno
2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo stesso percepiti nel 2020, avendo rilievo, a tal fine, anche i trattamenti assistenziali quali gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l'assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti (“Con riferimento alle prestazioni di Reddito e di
Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc). Alle modalità di calcolo del reddito familiare, si applica, segnatamente, quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, secondo cui il reddito familiare “è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento”).
4. L'appello deve, quindi, essere accolto e per l'effetto la sentenza di primo grado riformata, con pronuncia di rigetto della domanda proposta da CP_1 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale dalla data della
[...]
domanda amministrativa.
Le spese processuali sono irripetibili per entrambi i gradi di giudizio, in virtù della dichiarazione di esenzione resa dalla parte appellata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da CP_1
ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale dalla data della
[...]
domanda.
Spese irripetibili per entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Maria Rosaria Carlà