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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 376 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Olbia, presso lo studio dell'avv. Giovanni Coronas
e dell'avv. Gianluca Coronas, che lo rappresentano e difendono in virtù di pro- cura in atti, appellante contro
(p.i. Controparte_1
), con sede a Decimoputzu, P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. , (c.f. C.F._2 Controparte_2
( ), (c.f. C.F._3 Controparte_3
, residenti a [...] ed elettivamente domici- C.F._4 pagina 1 di 15 liati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefania Scamutzi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellati
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia alla Corte d'Appello adita, nella sua composizione di legge, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare sussistenti le ragioni esposte dal convenuto nell'atto di costituzione del primo grado di giudizio e dunque, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed ecce- zione, previa ogni necessaria declaratoria di rito e del caso, in totale rigetto del- le domande proposte dalla società “ Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., e dei soci della medesima, e
[...]
dunque voglia:
- in via preliminare e cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (Sent. N. 2110/2022 del giorno
8.09.2022, pronunciata dal Tribunale di Cagliari nella causa iscritta a ruolo con il n. 11978/2022), sussistendone i presupposti di legge;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narra- tiva l'interposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2110/2022 del giorno 8.09.2022, pronunciata dal Tribunale di Cagliari nella causa iscritta a ruolo con il n. 11978/2016, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate di- nanzi al Tribunale Civile di Cagliari dalle parti appellate.
Nell'interesse degli appellati: Voglia la Corte d'Appello
pagina 2 di 15 1. in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile,
2. nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
3. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La uni- Controparte_5
tamente ai soci , e Controparte_1 Controparte_2 CP_6
, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari,
[...] Parte_1
lamentando il suo inadempimento agli obblighi assunti in forza del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 23 aprile 2008, rogito Notaio , Per_1
rep. n. 34209, e avente a oggetto un immobile, ubicato a Decimoputzu, per il prezzo di euro 168.000,00 oltre i.v.a.
A fondamento della pretesa creditoria, la parte attrice illustrò che:
- l'acquirente aveva contratto un mutuo con BNL per un importo di euro
230.000,00, destinato in parte al pagamento del prezzo, in parte a spe- se connesse alla compravendita e in parte a esigenze personali;
- il contratto prevedeva l'obbligo in capo al di fornire alla ven- Pt_1
ditrice la documentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mutuo, mediante produzione di fatture, bonifici e altre pezze giustifi- cative;
- nell'anno 2011 essa società era stata sottoposta a verifica fiscale da par- te della Guardia di finanza, che le aveva contestato l'omessa docu- mentazione di operazioni imponibili e aveva ritenuto che avesse per- cepito l'intero importo del mutuo ma dichiaratane solo una parte;
pagina 3 di 15 - pur confermando il prezzo indicato nel rogito, il non aveva Pt_1
fornito integralmente la documentazione completa delle spese effet- tuate, inducendo l'amministrazione finanziaria ad applicare la presun- zione di corrispettivi non documentati e non dichiarati (imponibile non fatturato a carico della società per euro 22.010,40 e i.v.a. agevola- ta pari a euro 880,42);
- a seguito dell'accertamento, le erano stati contestati l'irregolare tenuta della contabilità e il mancato pagamento di IRAP, i.v.a. e contributi previdenziali;
- anche i soci erano stati destinatari di avvisi di accertamento e sanzioni fiscali (in proporzione alle rispettive quote di partecipazione) per IR-
PEF, addizionale regionale, addizionale comunale per redditi non di- chiarati.
*
Nel resistere –per quanto qui rileva- il convenuto contestò nel merito ogni addebito, avendo egli confermato agli accertatori che il prezzo indicato in con- tratto corrispondeva a quanto effettivamente versato alla venditrice, ed eccepì come i non fossero intervenuti in proprio ma solamente in qualità di CP_1
soci della società attrice.
*
Con sentenza n. 11978, pubblicata l'8 settembre 2022, il Tribunale accolse, per quanto di ragione, la domanda.
Qualificata come contrattuale la responsabilità nei confronti della società e come extracontrattuale quella nei confronti dei soci, siccome terzi rispetto al pagina 4 di 15 contratto, il giudice accertò l'obbligo, in capo al di fornire alla vendi- Pt_1
trice tutta la documentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mu- tuo e ritenne provati l'inadempimento e il nesso causale tra tale inadempimento e le sanzioni fiscali irrogate alla società e ai soci.
Quanto alla posizione di questi ultimi, il Tribunale disattese l'eccezione del convenuto secondo cui i soci non avrebbero agito in proprio, rilevando che gli stessi avevano conferito mandato alle liti e richiesto il risarcimento dei danni personalmente subiti.
Ritenne altresì infondata la tesi secondo cui le conseguenze fiscali subite dai soci sarebbero state estranee alla responsabilità del convenuto, in quanto, nell'ambito delle società di persone, la presunzione di maggiori utili percepiti dalla società si riflette direttamente sui soci, generando un danno immediato e diretto, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Attraverso consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice quantificò le som- me dovute in ragione dell'imputazione di corrispettivi presunti non giustificati e le maggiorò di rivalutazione e interessi.
Rigettò, invece, la domanda relativa al maggior danno e alle spese legali so- stenute per l'assistenza presso gli uffici finanziari, ritenendo che la parcella prodotta si riferisse ad accertamenti estranei alla vicenda oggetto di causa e che alcun riferimento all'assistenza legale si era rinvenuto nel documento indicato dalla parte né negli avvisi di accertamento relativi alla vicenda sub iudice né le parti avevano impugnato detti avvisi o svolto ulteriore attività difensiva.
* * *
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello. Parte_1
pagina 5 di 15 2.1 Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza per errata in- terpretazione del contratto, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ri- tenuto sussistente la responsabilità contrattuale in capo al in relazione Pt_1
alla clausola contenuta nell'art. A2 del contratto di compravendita. Secondo
l'appellante, tale clausola imponeva un obbligo documentale esclusivamente nei confronti della società venditrice, con impegno a fornire alla venditrice tut- ta la documentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mutuo, senza estensione verso soggetti terzi o verso l'amministrazione finanziaria. ha rilevato, dunque, che la società non aveva mai richiesto Parte_1
formalmente la produzione della documentazione prevista, né durante il con- trollo fiscale né successivamente, e che la prima iniziativa in tal senso era stata intrapresa solo quattro anni dopo, mediante diffida ad adempiere e invito alla negoziazione assistita, contestando, pertanto, l'attribuzione di responsabilità per un inadempimento mai sollecitato né provato.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per carenza del nesso causale e concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. ha dedotto come, anche a voler ritenere sussistente un ina- Parte_1
dempimento, non potesse affermarsi una responsabilità esclusiva a proprio ca- rico per le conseguenze fiscali subite dalla società e dai soci, atteso che la so- cietà:
- non aveva mai contattato l'appellante per chiedere la produzione di fatture o qualsiasi informazione, in riferimento alla verifica della
Guardia di finanza;
pagina 6 di 15 - non aveva impugnato gli avvisi di accertamento né attivato al- cuna difesa in sede tributaria, accettando passivamente le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
A sostegno del fatto che la società non si sarebbe difesa, l'appellante ha ri- chiamato l'affermazione della sentenza impugnata per cui la parcella n.
84/2012, prodotta dalla parte attrice, riguardava un accertamento fiscale relati- vo all'anno 2006 e non al 2008, relativa a una sanzione per tardiva fatturazio- ne, estranea all'inadempimento contestato al convenuto e che in ogni caso non vi sarebbe stata alcuna prova di assistenza legale riferita agli accertamenti del
2008, né sarebbe risultato che la società o i soci avevano impugnato gli avvisi di accertamento o svolto attività difensiva.
Tale condotta di parte attrice, secondo la ricostruzione dell'appellante, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la presunta omissione e il danno la- mentato, integrando un concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., in quanto il mancato esercizio dei rimedi giurisdizionali da parte del danneggiato potrebbe escludere o attenuare la responsabilità del presunto danneggiante.
L'appellante ha lamentato ancora come gli attori non avessero provato o al- legato alcunché in relazione alla circostanza che impugnando le determinazioni dell'amministrazione finanziaria il risultato sarebbe stato il medesimo.
2.3 Con il terzo motivo di appello, ha contestato la senten- Parte_1
za per insussistenza della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei soci e carenza dei relativi presupposti.
L'appellante ha censurato la qualificazione della propria condotta come fat-
pagina 7 di 15 to illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., osservando che non sussisteva alcun ob- bligo giuridico (di protezione o di impedire l'evento) nei confronti dei soci del- la società venditrice, né in via contrattuale né extracontrattuale.
Il ha rilevato inoltre l'assenza in proprio capo dell'elemento sog- Pt_1
gettivo, dato che non aveva ricevuto alcuna richiesta di documentazione da par- te dei soci.
L'appellante, oltre a ciò, ha eccepito la mancanza di prova del nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato dai soci, evidenziando che il Tribu- nale aveva adottato una valutazione automatica e non argomentata, in violazio- ne del regime probatorio previsto per la responsabilità aquiliana.
*
3. Nel resistere, gli appellati hanno eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., siccome fon- dato su eccezioni di merito nuove non rilevabili d'ufficio.
Nel merito hanno opposto che:
- la clausola contrattuale era stata correttamente interpretata dal Tribuna- le;
- l'obbligo di produrre la documentazione sulle somme mutuate era diret- to a tutelare la società da presunzioni in materia fiscale;
- il aveva prodotto solo parte dei documenti alla Guardia di fi- Pt_1
nanza e non aveva assolto integralmente l'obbligo assunto;
- il convenuto si era costituito tardivamente in primo grado, eccependo genericamente il proprio adempimento, senza formulare istanze istrut- torie né produrre documentazione.
pagina 8 di 15 Gli appellati hanno altresì smentito l'avversa eccezione introdotta in appel- lo, secondo cui l'obbligazione sarebbe stata inesigibile, in assenza di richiesta da parte della venditrice, evidenziando non solo che tale richiesta era stata in- vece formulata (con raccomandata del 14 luglio 2015) e che il convenuto si era reso irreperibile, ma che il producendo soltanto parte della documen- Pt_1
tazione alla Guardia di finanza, aveva conseguentemente ritenuto l'esigibilità dell'obbligazione.
Gli appellati hanno infine contestato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., qualificando come inammissibile la relativa eccezione (in senso stretto) ricon- dotta al secondo comma della disposizione citata, e hanno sottolineato di non avere avuto la disponibilità della documentazione necessaria per difendersi in sede tributaria, non potendo l'omessa impugnazione degli avvisi essere consi- derata condotta colposa.
* * *
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità e novità delle questioni sollevate dall'appellante: le argomentazioni sull'interpretazione della clausola contrattuale, quelle riguardanti sull'erroneità della sentenza per carenza del nesso causale e concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e quelle sulla carenza dei presupposti per la responsabilità ex- tracontrattuale nei confronti dei soci non possono essere inquadrate come ecce- zioni nuove, in quanto non sono eccezioni in senso stretto, ma mere difese la cui necessità è sorta dall'impugnazione delle parti della sentenza che si inten- devano censurare.
Le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle nelle quali la manife-
pagina 9 di 15 stazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impedi- tivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito
(Cass. ord. 31 ottobre 2018, n. 27998 e ord. 13 gennaio 2012, n. 409).
4.1 Il primo motivo è infondato.
La clausola contrattuale dell'art. A n. 2 prevede: l'importo verrà utilizzato per il pagamento del prezzo della vendita, delle opere connesse e per sopperire ad ulteriori spese personali e necessità finanziarie della parte acquirente, la quale si obbliga a fornire alla parte venditrice tutta la documentazione atte- stante l'utilizzo delle somme rivenienti dal mutuo per i fini sopra indicati e producendo copie delle relative fatture, bonifici e pagamenti.
Risulta chiaramente in atti che non abbia adempiuto l'ob- Parte_1
bligo di fornire la documentazione alla venditrice nell'ambito delle indagini espletate dalla Guardia di finanza.
La ratio della clausola è di garantire alla parte venditrice la disponibilità del- la documentazione utile a escludere l'operatività della presunzione di imponi- bile a seguito di accertamenti fiscali, in correlazione a un'operazione nell'ambito della quale l'acquirente aveva ottenuto a mutuo una somma supe- riore rispetto al prezzo consacrato nel contratto di vendita.
In quest'ottica, non rileva che la richiesta della documentazione sia stata ef- fettuata direttamente dalla venditrice o dall'amministrazione finanziaria, in quanto la pattuizione negoziale aveva, ovviamente, lo scopo di obbligare pagina 10 di 15 l'acquirente a tenere a disposizione e consegnare la documentazione utile per giustificare l'impiego della maggiore (rispetto al prezzo di vendita) provvista ottenuta tramite il mutuo.
Del resto, è pacifico e risulta dall'istruttoria che il avesse avuto co- Pt_1
noscenza dell'indagine fiscale che aveva coinvolto la società convenuta, aven- do egli confermato come il prezzo di vendita versato fosse quello indicato nel rogito menzionato le operazioni effettuate con il denaro ottenuto a mutuo, pur senza produrre tutte le pezze giustificative (cfr. verbale Guardia di finanza, pag. 17, doc. 2 parte attrice).
4.2. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
La clausola contrattuale di cui all'art. A2 del rogito di acquisto prevedeva l'obbligo in capo all'acquirente di fornire alla parte venditrice tutta la docu- mentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mutuo, mediante pro- duzione di fatture, bonifici e pagamenti;
pur essendo previsto nell'interesse della venditrice, tale obbligo, non può ritenersi privo di efficacia vincolante né può essere disatteso sulla base di una presunta inattività della controparte.
La mancata produzione della documentazione da parte dell'acquirente ha avuto un'incidenza diretta e determinante sull'esito del controllo fiscale con- dotto dalla Guardia di finanza, che ha ritenuto sussistente una presunzione di imponibile non fatturato, con conseguente irrogazione di sanzioni tributarie a carico della società e dei soci. È evidente, pertanto, che l'inadempimento dell'obbligo documentale ha privato la società venditrice degli strumenti ne- cessari per contrastare efficacemente le contestazioni dell'amministrazione fi- nanziaria.
pagina 11 di 15 Non vale sostenere -come effettivamente fatto dall'appellante- che la vendi- trice avrebbe potuto impugnare gli avvisi di accertamento dinanzi alla compe- tente commissione tributaria e che la mancata proposizione di ricorso costitui- sca condotta colposa idonea a interrompere il nesso causale.
Tale argomentazione si rivela meramente ipotetica e priva di riscontro con- creto. L'appellante non ha indicato né allegato quali documenti essa avrebbe potuto fornire alla società per consentirle di opporsi alle contestazioni fiscali o su quali altri elementi fattuali o ragioni giuridiche avrebbe potuto impostare il giudizio né ha dimostrato che, ove richiesto, egli sarebbe stato in grado di pro- durre le fatture e i giustificativi richiesti, malgrado non vi avesse provveduto in precedenza pur a fronte della esplicita richiesta da parte della Guardia di finan- za.
In assenza di tale documentazione, la società non disponeva di alcun ele- mento utile per fondare un'azione di impugnazione né può ritenersi colposa la scelta di non intraprendere un giudizio tributario privo di presupposti probatori.
L'art. 1227, secondo comma, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pre- tendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale, specie in difetto di elementi concreti su cui fondare previsioni in ordine alle effettive possibilità di accogli- mento (tra le tante Cass., ord. 5 agosto 2021, n. 22352).
La condotta di inadempimento dell'appellante ha dunque determinato una situazione di oggettiva impossibilità difensiva per la società, che si è trovata pagina 12 di 15 esposta alle sanzioni fiscali senza poter dimostrare la correttezza delle opera- zioni contestate.
Ne consegue che il nesso causale tra l'inadempimento del e il dan- Pt_1
no subito dalla società e dai soci risulta pienamente integrato e non può essere escluso sulla base di una presunta inerzia della controparte.
4.3 Anche il terzo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Correttamente il primo giudice ha riconosciuto il diritto dei soci al risarci- mento del danno subito, inquadrando la responsabilità del nell'alveo Pt_1
di quella extracontrattuale, data la estraneità dei al contratto di vendi- CP_1
ta.
La mancata produzione da parte dell'appellante dei documenti necessari nell'ambito dell'indagine espletata dalla Guardi di finanza ha provocato diret- tamente un danno ai soci, i quali sono stati destinatari di avvisi di accertamen- to, che, espressamente richiamando l'art. 5 d.P.R. 917/1986, specificavano che
i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendente- mente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili” (v. doc. 4, 5 e 6 di parte attrice in primo grado) e nei quali veniva da- to atto che la presunzione di maggiori utili percepiti dalla società origina la presunzione di maggiori utili percepiti dai singoli soci.
Si configura, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno procurato ai singoli soci e trova conferma la correttezza del ragio- namento del primo giudice adeguatamente argomentato.
La responsabilità dell'appellante non è affermata, dunque, sulla base di una ritenuta posizione di garanzia o della violazione di un generico obbligo di pro-
pagina 13 di 15 tezione nei confronti di soggetti terzi, bensì in ragione del mancato adempi- mento da parte sua di uno specifico obbligo contrattuale.
L'inadempimento di tale obbligo ha avuto effetti diretti e pregiudizievoli non solo sulla posizione fiscale della società, ma anche su quella dei soci, i quali, in quanto soggetti fiscalmente trasparenti, sono stati destinatari di avvisi di accertamento proporzionali alle rispettive quote di partecipazione.
Nella fattispecie, il reddito (o l'imponibile accertato) della società è stato imputato direttamente ai soci, anche se non effettivamente distribuito.
Di conseguenza, le sanzioni e gli accertamenti derivanti da presunti maggio- ri ricavi non dichiarati si sono riflessi anche sui soci, in proporzione alle rispet- tive quote.
Sulla base delle considerazioni già svolte in sede di rigetto dei primi due motivi di appello, deve poi escludersi che l'appellante fosse ignaro dell'obbligo di consegna della documentazione.
Al contrario, la clausola contrattuale era chiara e univoca e l'appellante ne aveva piena cognizione ed egli non ha addotto impedimenti oggettivi alla sua esecuzione.
La mancata produzione della documentazione ha impedito, infatti, alla so- cietà e ai soci di contrastare efficacemente le presunzioni dell'amministrazione finanziaria, rendendo inevitabile l'irrogazione delle sanzioni.
*
5. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere con- dannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le prime due fasi e al valore minimo per quella di decisione, sullo scaglione a eu-
pagina 14 di 15 ro 5.201,00-26.000,00, con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussi- stono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
2110 dell'8 settembre 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 3.011,00 per compensi, in euro 1.896,93 per mag- giorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m.
55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 17 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 376 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Olbia, presso lo studio dell'avv. Giovanni Coronas
e dell'avv. Gianluca Coronas, che lo rappresentano e difendono in virtù di pro- cura in atti, appellante contro
(p.i. Controparte_1
), con sede a Decimoputzu, P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. , (c.f. C.F._2 Controparte_2
( ), (c.f. C.F._3 Controparte_3
, residenti a [...] ed elettivamente domici- C.F._4 pagina 1 di 15 liati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefania Scamutzi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellati
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia alla Corte d'Appello adita, nella sua composizione di legge, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare sussistenti le ragioni esposte dal convenuto nell'atto di costituzione del primo grado di giudizio e dunque, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed ecce- zione, previa ogni necessaria declaratoria di rito e del caso, in totale rigetto del- le domande proposte dalla società “ Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., e dei soci della medesima, e
[...]
dunque voglia:
- in via preliminare e cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (Sent. N. 2110/2022 del giorno
8.09.2022, pronunciata dal Tribunale di Cagliari nella causa iscritta a ruolo con il n. 11978/2022), sussistendone i presupposti di legge;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narra- tiva l'interposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2110/2022 del giorno 8.09.2022, pronunciata dal Tribunale di Cagliari nella causa iscritta a ruolo con il n. 11978/2016, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate di- nanzi al Tribunale Civile di Cagliari dalle parti appellate.
Nell'interesse degli appellati: Voglia la Corte d'Appello
pagina 2 di 15 1. in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile,
2. nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
3. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La uni- Controparte_5
tamente ai soci , e Controparte_1 Controparte_2 CP_6
, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari,
[...] Parte_1
lamentando il suo inadempimento agli obblighi assunti in forza del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 23 aprile 2008, rogito Notaio , Per_1
rep. n. 34209, e avente a oggetto un immobile, ubicato a Decimoputzu, per il prezzo di euro 168.000,00 oltre i.v.a.
A fondamento della pretesa creditoria, la parte attrice illustrò che:
- l'acquirente aveva contratto un mutuo con BNL per un importo di euro
230.000,00, destinato in parte al pagamento del prezzo, in parte a spe- se connesse alla compravendita e in parte a esigenze personali;
- il contratto prevedeva l'obbligo in capo al di fornire alla ven- Pt_1
ditrice la documentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mutuo, mediante produzione di fatture, bonifici e altre pezze giustifi- cative;
- nell'anno 2011 essa società era stata sottoposta a verifica fiscale da par- te della Guardia di finanza, che le aveva contestato l'omessa docu- mentazione di operazioni imponibili e aveva ritenuto che avesse per- cepito l'intero importo del mutuo ma dichiaratane solo una parte;
pagina 3 di 15 - pur confermando il prezzo indicato nel rogito, il non aveva Pt_1
fornito integralmente la documentazione completa delle spese effet- tuate, inducendo l'amministrazione finanziaria ad applicare la presun- zione di corrispettivi non documentati e non dichiarati (imponibile non fatturato a carico della società per euro 22.010,40 e i.v.a. agevola- ta pari a euro 880,42);
- a seguito dell'accertamento, le erano stati contestati l'irregolare tenuta della contabilità e il mancato pagamento di IRAP, i.v.a. e contributi previdenziali;
- anche i soci erano stati destinatari di avvisi di accertamento e sanzioni fiscali (in proporzione alle rispettive quote di partecipazione) per IR-
PEF, addizionale regionale, addizionale comunale per redditi non di- chiarati.
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Nel resistere –per quanto qui rileva- il convenuto contestò nel merito ogni addebito, avendo egli confermato agli accertatori che il prezzo indicato in con- tratto corrispondeva a quanto effettivamente versato alla venditrice, ed eccepì come i non fossero intervenuti in proprio ma solamente in qualità di CP_1
soci della società attrice.
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Con sentenza n. 11978, pubblicata l'8 settembre 2022, il Tribunale accolse, per quanto di ragione, la domanda.
Qualificata come contrattuale la responsabilità nei confronti della società e come extracontrattuale quella nei confronti dei soci, siccome terzi rispetto al pagina 4 di 15 contratto, il giudice accertò l'obbligo, in capo al di fornire alla vendi- Pt_1
trice tutta la documentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mu- tuo e ritenne provati l'inadempimento e il nesso causale tra tale inadempimento e le sanzioni fiscali irrogate alla società e ai soci.
Quanto alla posizione di questi ultimi, il Tribunale disattese l'eccezione del convenuto secondo cui i soci non avrebbero agito in proprio, rilevando che gli stessi avevano conferito mandato alle liti e richiesto il risarcimento dei danni personalmente subiti.
Ritenne altresì infondata la tesi secondo cui le conseguenze fiscali subite dai soci sarebbero state estranee alla responsabilità del convenuto, in quanto, nell'ambito delle società di persone, la presunzione di maggiori utili percepiti dalla società si riflette direttamente sui soci, generando un danno immediato e diretto, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Attraverso consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice quantificò le som- me dovute in ragione dell'imputazione di corrispettivi presunti non giustificati e le maggiorò di rivalutazione e interessi.
Rigettò, invece, la domanda relativa al maggior danno e alle spese legali so- stenute per l'assistenza presso gli uffici finanziari, ritenendo che la parcella prodotta si riferisse ad accertamenti estranei alla vicenda oggetto di causa e che alcun riferimento all'assistenza legale si era rinvenuto nel documento indicato dalla parte né negli avvisi di accertamento relativi alla vicenda sub iudice né le parti avevano impugnato detti avvisi o svolto ulteriore attività difensiva.
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2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello. Parte_1
pagina 5 di 15 2.1 Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza per errata in- terpretazione del contratto, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ri- tenuto sussistente la responsabilità contrattuale in capo al in relazione Pt_1
alla clausola contenuta nell'art. A2 del contratto di compravendita. Secondo
l'appellante, tale clausola imponeva un obbligo documentale esclusivamente nei confronti della società venditrice, con impegno a fornire alla venditrice tut- ta la documentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mutuo, senza estensione verso soggetti terzi o verso l'amministrazione finanziaria. ha rilevato, dunque, che la società non aveva mai richiesto Parte_1
formalmente la produzione della documentazione prevista, né durante il con- trollo fiscale né successivamente, e che la prima iniziativa in tal senso era stata intrapresa solo quattro anni dopo, mediante diffida ad adempiere e invito alla negoziazione assistita, contestando, pertanto, l'attribuzione di responsabilità per un inadempimento mai sollecitato né provato.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per carenza del nesso causale e concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. ha dedotto come, anche a voler ritenere sussistente un ina- Parte_1
dempimento, non potesse affermarsi una responsabilità esclusiva a proprio ca- rico per le conseguenze fiscali subite dalla società e dai soci, atteso che la so- cietà:
- non aveva mai contattato l'appellante per chiedere la produzione di fatture o qualsiasi informazione, in riferimento alla verifica della
Guardia di finanza;
pagina 6 di 15 - non aveva impugnato gli avvisi di accertamento né attivato al- cuna difesa in sede tributaria, accettando passivamente le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
A sostegno del fatto che la società non si sarebbe difesa, l'appellante ha ri- chiamato l'affermazione della sentenza impugnata per cui la parcella n.
84/2012, prodotta dalla parte attrice, riguardava un accertamento fiscale relati- vo all'anno 2006 e non al 2008, relativa a una sanzione per tardiva fatturazio- ne, estranea all'inadempimento contestato al convenuto e che in ogni caso non vi sarebbe stata alcuna prova di assistenza legale riferita agli accertamenti del
2008, né sarebbe risultato che la società o i soci avevano impugnato gli avvisi di accertamento o svolto attività difensiva.
Tale condotta di parte attrice, secondo la ricostruzione dell'appellante, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la presunta omissione e il danno la- mentato, integrando un concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., in quanto il mancato esercizio dei rimedi giurisdizionali da parte del danneggiato potrebbe escludere o attenuare la responsabilità del presunto danneggiante.
L'appellante ha lamentato ancora come gli attori non avessero provato o al- legato alcunché in relazione alla circostanza che impugnando le determinazioni dell'amministrazione finanziaria il risultato sarebbe stato il medesimo.
2.3 Con il terzo motivo di appello, ha contestato la senten- Parte_1
za per insussistenza della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei soci e carenza dei relativi presupposti.
L'appellante ha censurato la qualificazione della propria condotta come fat-
pagina 7 di 15 to illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., osservando che non sussisteva alcun ob- bligo giuridico (di protezione o di impedire l'evento) nei confronti dei soci del- la società venditrice, né in via contrattuale né extracontrattuale.
Il ha rilevato inoltre l'assenza in proprio capo dell'elemento sog- Pt_1
gettivo, dato che non aveva ricevuto alcuna richiesta di documentazione da par- te dei soci.
L'appellante, oltre a ciò, ha eccepito la mancanza di prova del nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato dai soci, evidenziando che il Tribu- nale aveva adottato una valutazione automatica e non argomentata, in violazio- ne del regime probatorio previsto per la responsabilità aquiliana.
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3. Nel resistere, gli appellati hanno eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., siccome fon- dato su eccezioni di merito nuove non rilevabili d'ufficio.
Nel merito hanno opposto che:
- la clausola contrattuale era stata correttamente interpretata dal Tribuna- le;
- l'obbligo di produrre la documentazione sulle somme mutuate era diret- to a tutelare la società da presunzioni in materia fiscale;
- il aveva prodotto solo parte dei documenti alla Guardia di fi- Pt_1
nanza e non aveva assolto integralmente l'obbligo assunto;
- il convenuto si era costituito tardivamente in primo grado, eccependo genericamente il proprio adempimento, senza formulare istanze istrut- torie né produrre documentazione.
pagina 8 di 15 Gli appellati hanno altresì smentito l'avversa eccezione introdotta in appel- lo, secondo cui l'obbligazione sarebbe stata inesigibile, in assenza di richiesta da parte della venditrice, evidenziando non solo che tale richiesta era stata in- vece formulata (con raccomandata del 14 luglio 2015) e che il convenuto si era reso irreperibile, ma che il producendo soltanto parte della documen- Pt_1
tazione alla Guardia di finanza, aveva conseguentemente ritenuto l'esigibilità dell'obbligazione.
Gli appellati hanno infine contestato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., qualificando come inammissibile la relativa eccezione (in senso stretto) ricon- dotta al secondo comma della disposizione citata, e hanno sottolineato di non avere avuto la disponibilità della documentazione necessaria per difendersi in sede tributaria, non potendo l'omessa impugnazione degli avvisi essere consi- derata condotta colposa.
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4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità e novità delle questioni sollevate dall'appellante: le argomentazioni sull'interpretazione della clausola contrattuale, quelle riguardanti sull'erroneità della sentenza per carenza del nesso causale e concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e quelle sulla carenza dei presupposti per la responsabilità ex- tracontrattuale nei confronti dei soci non possono essere inquadrate come ecce- zioni nuove, in quanto non sono eccezioni in senso stretto, ma mere difese la cui necessità è sorta dall'impugnazione delle parti della sentenza che si inten- devano censurare.
Le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle nelle quali la manife-
pagina 9 di 15 stazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impedi- tivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito
(Cass. ord. 31 ottobre 2018, n. 27998 e ord. 13 gennaio 2012, n. 409).
4.1 Il primo motivo è infondato.
La clausola contrattuale dell'art. A n. 2 prevede: l'importo verrà utilizzato per il pagamento del prezzo della vendita, delle opere connesse e per sopperire ad ulteriori spese personali e necessità finanziarie della parte acquirente, la quale si obbliga a fornire alla parte venditrice tutta la documentazione atte- stante l'utilizzo delle somme rivenienti dal mutuo per i fini sopra indicati e producendo copie delle relative fatture, bonifici e pagamenti.
Risulta chiaramente in atti che non abbia adempiuto l'ob- Parte_1
bligo di fornire la documentazione alla venditrice nell'ambito delle indagini espletate dalla Guardia di finanza.
La ratio della clausola è di garantire alla parte venditrice la disponibilità del- la documentazione utile a escludere l'operatività della presunzione di imponi- bile a seguito di accertamenti fiscali, in correlazione a un'operazione nell'ambito della quale l'acquirente aveva ottenuto a mutuo una somma supe- riore rispetto al prezzo consacrato nel contratto di vendita.
In quest'ottica, non rileva che la richiesta della documentazione sia stata ef- fettuata direttamente dalla venditrice o dall'amministrazione finanziaria, in quanto la pattuizione negoziale aveva, ovviamente, lo scopo di obbligare pagina 10 di 15 l'acquirente a tenere a disposizione e consegnare la documentazione utile per giustificare l'impiego della maggiore (rispetto al prezzo di vendita) provvista ottenuta tramite il mutuo.
Del resto, è pacifico e risulta dall'istruttoria che il avesse avuto co- Pt_1
noscenza dell'indagine fiscale che aveva coinvolto la società convenuta, aven- do egli confermato come il prezzo di vendita versato fosse quello indicato nel rogito menzionato le operazioni effettuate con il denaro ottenuto a mutuo, pur senza produrre tutte le pezze giustificative (cfr. verbale Guardia di finanza, pag. 17, doc. 2 parte attrice).
4.2. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
La clausola contrattuale di cui all'art. A2 del rogito di acquisto prevedeva l'obbligo in capo all'acquirente di fornire alla parte venditrice tutta la docu- mentazione attestante l'utilizzo delle somme ottenute in mutuo, mediante pro- duzione di fatture, bonifici e pagamenti;
pur essendo previsto nell'interesse della venditrice, tale obbligo, non può ritenersi privo di efficacia vincolante né può essere disatteso sulla base di una presunta inattività della controparte.
La mancata produzione della documentazione da parte dell'acquirente ha avuto un'incidenza diretta e determinante sull'esito del controllo fiscale con- dotto dalla Guardia di finanza, che ha ritenuto sussistente una presunzione di imponibile non fatturato, con conseguente irrogazione di sanzioni tributarie a carico della società e dei soci. È evidente, pertanto, che l'inadempimento dell'obbligo documentale ha privato la società venditrice degli strumenti ne- cessari per contrastare efficacemente le contestazioni dell'amministrazione fi- nanziaria.
pagina 11 di 15 Non vale sostenere -come effettivamente fatto dall'appellante- che la vendi- trice avrebbe potuto impugnare gli avvisi di accertamento dinanzi alla compe- tente commissione tributaria e che la mancata proposizione di ricorso costitui- sca condotta colposa idonea a interrompere il nesso causale.
Tale argomentazione si rivela meramente ipotetica e priva di riscontro con- creto. L'appellante non ha indicato né allegato quali documenti essa avrebbe potuto fornire alla società per consentirle di opporsi alle contestazioni fiscali o su quali altri elementi fattuali o ragioni giuridiche avrebbe potuto impostare il giudizio né ha dimostrato che, ove richiesto, egli sarebbe stato in grado di pro- durre le fatture e i giustificativi richiesti, malgrado non vi avesse provveduto in precedenza pur a fronte della esplicita richiesta da parte della Guardia di finan- za.
In assenza di tale documentazione, la società non disponeva di alcun ele- mento utile per fondare un'azione di impugnazione né può ritenersi colposa la scelta di non intraprendere un giudizio tributario privo di presupposti probatori.
L'art. 1227, secondo comma, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pre- tendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale, specie in difetto di elementi concreti su cui fondare previsioni in ordine alle effettive possibilità di accogli- mento (tra le tante Cass., ord. 5 agosto 2021, n. 22352).
La condotta di inadempimento dell'appellante ha dunque determinato una situazione di oggettiva impossibilità difensiva per la società, che si è trovata pagina 12 di 15 esposta alle sanzioni fiscali senza poter dimostrare la correttezza delle opera- zioni contestate.
Ne consegue che il nesso causale tra l'inadempimento del e il dan- Pt_1
no subito dalla società e dai soci risulta pienamente integrato e non può essere escluso sulla base di una presunta inerzia della controparte.
4.3 Anche il terzo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Correttamente il primo giudice ha riconosciuto il diritto dei soci al risarci- mento del danno subito, inquadrando la responsabilità del nell'alveo Pt_1
di quella extracontrattuale, data la estraneità dei al contratto di vendi- CP_1
ta.
La mancata produzione da parte dell'appellante dei documenti necessari nell'ambito dell'indagine espletata dalla Guardi di finanza ha provocato diret- tamente un danno ai soci, i quali sono stati destinatari di avvisi di accertamen- to, che, espressamente richiamando l'art. 5 d.P.R. 917/1986, specificavano che
i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendente- mente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili” (v. doc. 4, 5 e 6 di parte attrice in primo grado) e nei quali veniva da- to atto che la presunzione di maggiori utili percepiti dalla società origina la presunzione di maggiori utili percepiti dai singoli soci.
Si configura, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno procurato ai singoli soci e trova conferma la correttezza del ragio- namento del primo giudice adeguatamente argomentato.
La responsabilità dell'appellante non è affermata, dunque, sulla base di una ritenuta posizione di garanzia o della violazione di un generico obbligo di pro-
pagina 13 di 15 tezione nei confronti di soggetti terzi, bensì in ragione del mancato adempi- mento da parte sua di uno specifico obbligo contrattuale.
L'inadempimento di tale obbligo ha avuto effetti diretti e pregiudizievoli non solo sulla posizione fiscale della società, ma anche su quella dei soci, i quali, in quanto soggetti fiscalmente trasparenti, sono stati destinatari di avvisi di accertamento proporzionali alle rispettive quote di partecipazione.
Nella fattispecie, il reddito (o l'imponibile accertato) della società è stato imputato direttamente ai soci, anche se non effettivamente distribuito.
Di conseguenza, le sanzioni e gli accertamenti derivanti da presunti maggio- ri ricavi non dichiarati si sono riflessi anche sui soci, in proporzione alle rispet- tive quote.
Sulla base delle considerazioni già svolte in sede di rigetto dei primi due motivi di appello, deve poi escludersi che l'appellante fosse ignaro dell'obbligo di consegna della documentazione.
Al contrario, la clausola contrattuale era chiara e univoca e l'appellante ne aveva piena cognizione ed egli non ha addotto impedimenti oggettivi alla sua esecuzione.
La mancata produzione della documentazione ha impedito, infatti, alla so- cietà e ai soci di contrastare efficacemente le presunzioni dell'amministrazione finanziaria, rendendo inevitabile l'irrogazione delle sanzioni.
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5. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere con- dannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le prime due fasi e al valore minimo per quella di decisione, sullo scaglione a eu-
pagina 14 di 15 ro 5.201,00-26.000,00, con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussi- stono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
2110 dell'8 settembre 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 3.011,00 per compensi, in euro 1.896,93 per mag- giorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m.
55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 17 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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