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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 597/2017 R.G., avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Amerigo Cetraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
Belvedere Marittimo (CS), alla via Vetticello n. 130 bis, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
disgiuntamente tra loro, dall'avv. Gian Franco Simonini e dall'Avv. Sergio Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza (CS), Piazza Bilotti, 24, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta in atti, nonché dell'allegata procura speciale rilasciata al procuratore ad lites, avv. Simona Finati, per atto a rogito Notaio Dr. del Persona_1
14.10.2013, rep. 42159/13092;
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come da note scritte, in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 30.03.2017, il sig.
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Paola, la società Pt_1 Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t. deducendo che: con contratto di vendita del 20.03.2010, l'istante Controparte_1
acquistava dalla presso la concessionaria una trattrice agricola Controparte_1 CP_2
New Holland, modello TK4030F, telaio n. ZAJK08035, per un prezzo complessivo pari ad euro
37.000,00 iva inclusa, pagato mediante permuta di un mezzo agricolo di proprietà dello stesso attore e con l'accensione di due finanziamenti;
la trattrice, consegnata all'acquirente in data 2.10.2010, presentava anomalie nel funzionamento del sollevatore attrezzi che consistevano nell'improvviso blocco dello stesso, con la conseguente necessità del sig. di arrestare il mezzo nel luogo e Pt_1
nella posizione in cui si trovava al momento del verificarsi di tali episodi;
nonostante il sig.
avesse provveduto prontamente a denunciare tali vizi al venditore, solo in data 20.1.2012 Pt_1
e solo dopo aver reiteratamente diffidato la il mezzo veniva sottoposto ad un Controparte_1 primo intervento di riparazione proprio su ordine di quest'ultima presso l'officina specializzata di fatto, la con missiva del 22.12.2011 assumeva Controparte_3 Controparte_1
l'obbligo nei confronti dell'attore di visionare la macchina e di provvedere ad effettuare tutte le riparazioni necessarie al ripristino della stessa;
successivamente, atteso il perdurare dei difetti lamentati, a seguito di un nuovo formale sollecito da parte dell'acquirente la convenuta società interveniva nuovamente, facendo eseguire ulteriori operazioni di manutenzione straordinaria sulla macchina in questione, per come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica di parte;
il numero di interventi effettuati e la tipologia degli stessi, tutti consistenti in sostituzione di parti meccaniche, forniscono prova della sussistenza del malfunzionamento e del conseguente mancato utilizzo della trattrice acquistata dal sig. le riparazione compiute sul mezzo in questione Pt_1
non sono state risolutive dei vizi lamentati che, comunque, persistevano, ragion per cui la C.N.H. risultava inadempiente nei confronti dell'istante; atteso che il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo e che il successivo rituale invito ex art. 2 e 3 D.L. n. 132/14 non ha sortito alcun effetto,
l'istante ha pieno diritto di agire al fine di ottenere il ristoro integrale dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'obbligo contrattuale della convenuta;
appare evidente la responsabilità contrattuale della nei confronti del sig. i difetti presentati dalla trattrice Controparte_1 Pt_1
agricola oggetto di causa inficiano il funzionamento della stessa al punto da renderla inutilizzabile;
la prefata società non ha adempiuto l'obbligazione di eliminare i vizi a cui si era obbligata;
i difetti presentati dalla macchina che ne causano il malfunzionamento sono vizi materiali di fabbricazione che incidono drasticamente sul buon funzionamento e sull'utilizzo e godimento della stessa;
a conferma della natura strutturale dei difetti lamentati depone la circostanza dei numerosi interventi riparativi effettuati tutti in un ridotto arco temporale.
L'attore, pertanto, instava per l'accoglimento della domanda, chiedendo accertarsi l'esistenza dei vizi e/o difetti della trattrice agricola acquistata che ne inficiavano il funzionamento e, per l'effetto, condannarsi la in p.l.r.p.t, al risarcimento di tutti i danni da lui subiti Controparte_1
mediante il pagamento di una somma non inferiore a euro 37.000,00, o meglio vista, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto fino all'effettivo soddisfo o, in subordine, condannarsi la convenuta società alla sostituzione in favore dell'attore del suddetto mezzo con un altro di pari valore e caratteristiche, oltre al risarcimento dei danni quantificabili in euro 5.000,00 o la somma meglio vista, nonché interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Amerigo Cetraro.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data
18.09.2017, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale Controparte_1
chiedeva rigettarsi le domande attoree, siccome infondate, con vittoria di spese di lite.
Espletata la fase istruttoria, nel corso della quale venivano escussi i testi e disposta CTU tecnica, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.11.2024 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno giudizio, giova rilevare che il creditore attore deve, nella responsabilità da inadempimento, provare il danno ingiusto ed il nesso di causalità, con sufficienza della mera allegazione del fatto storico dell'inadempimento ed inversione dell'onere della prova della colpevolezza, ex art. 1218 c.c., entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Nel caso di garanzia per vizi, il creditore è onerato a provare, o quantomeno ad allegare, il vizio. “In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi
l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore” (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013). Come chiarito dalla Suprema Corte, “sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per
l'esercizio di tale azione” (cfr. Cass. n. 1218/2022.; vedi anche Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n.
3527 del 1993).
Pacifica è la natura contrattuale della responsabilità del venditore della trattrice agricola acquistata dal sig. Pt_1
Alla luce di tale preliminare inquadramento, appare applicabile alla fattispecie l'orientamento che in tema di responsabilità contrattuale impone all'attore non inadempiente un semplice onere deduttivo, mentre incombe sulla controparte contrattuale – anche in relazione al principio di prossimità probatoria – la dimostrazione di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 13533, la quale ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”).
Nel caso di specie, la convenuta non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, ma l'istruttoria svolta ha dimostrato il contrario.
L'espletata prova orale (i testi , e ) ha palesato i gravi difetti di Tes_1 Tes_2 Tes_3 funzionamento del mezzo, tant'è che, proprio in ragione dei malfunzionamento manifestatosi nell'immediatezza dell'acquisto, la convenuta accettò di controllare e riparare il mezzo al fine di riportarlo in condizioni adeguate al fine di assolvere alle funzioni connesse alla natura del mezzo
(trattasi nella specie di trattrice agricola), ma l'esito, a quanto pare, non avrebbe sortito gli effetti auspicati, tant'è che i testi escussi hanno riferito che la trattrice continuava a presentare problemi di funzionamento nel sistema di sollevamento. Del resto, la contestazione di parte convenuta si è unicamente incentrata su una presunta decorrenza del termine prescrizionale annuale di cui all'art. 1495 c.c. per ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma non ha neppure genericamente contestato l'esistenza dei vizi, limitandosi, altresì, a invocare l'applicabilità del termine di prescrizione decennale del diritto all'eliminazione dei vizi.
Orbene, la recente sentenza resa da Cassazione civile, sez. II, 30/06/2020, n. 13148, ha affermato che “In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.”.
Nella giurisprudenza si è osservato che “La disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene ... In pratica la disciplina suddetta prevede, a tutela del consumatore acquirente, oltre i consueti rimedi della azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, la possibilità che il consumatore chieda al professionista venditore la riparazione o la sostituzione” (Trib. Lamezia Terme, 13/01/2021).
Aggiungasi che la riparazione e la sostituzione del veicolo non sono i soli rimedi esperibili dal consumatore, atteso che l'eccessiva onerosità dei primi, come pure la loro inidoneità, è tale da consentire al consumatore/acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o anche soltanto il risarcimento dei danni (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20/01/2020, n. 1082 e, in precedenza,
Cassazione civile, sez. III, 30/05/2019, n. 14775).
Alla luce della disciplina del d.lgs. n. 206/2005, cosiddetto codice del consumo, va rilevato che, in virtù di quanto disposto dall'art. 38 del medesimo d.lgs., ricorrendone i presupposti (ossia la conclusione – come nella specie – di un contratto di compravendita tra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo), deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel citato codice del consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, potendo, infatti, applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi (cfr., in tal senso, Tribunale Roma sez. III del 2.10.2017 n.
18497).
Si osserva, dunque, che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato
- ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. n. 29828/2018).
Orbene, come noto, l'art. 129, comma 1, del d.lgs. n. 206/2005 prevede che “il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed accanto all'affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, è stata prevista una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma restando la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi. In particolare, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 129, comma 2, si può schematicamente affermare che la conformità del bene al contratto è determinata in relazione a quattro condizioni, che se mancanti rendono lo stesso bene “difettoso”. Si allude, per la precisione: a) all'idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) alla conformità alla descrizione fatta dal venditore ed al possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) alla presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) all'idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione del contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti. Dunque, il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti abituali o previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione, nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa, assumendo, pertanto, rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto. Inoltre, l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) esso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (cfr., al riguardo, l'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui
“Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”).
Il Codice del Consumo, ergo, prevede norme speciali rispetto a quelle di cui agli artt. 1490 c.c., le quali, nei contratti tra consumatore e professionista, si applicano in via meramente residuale, come si ricava anche dall'art. 135 Cod. Cons. Ai sensi dell'art. 130 d.lgs. n. 206/2005, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4,
5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Gli artt. 131 e 132 Cod. Cons. stabiliscono che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo
130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. In base all'art. 134 Cod. Cons. “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Ne consegue che “in tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, dal compendio probatorio in atti risulta che la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
L'attore, in qualità di consumatore, in data 20.03.2010, acquistava dalla presso Controparte_1
la concessionaria una trattrice agricola modello New Holland, modello TK4030F, CP_2
per un prezzo complessivo pari ad euro 37.000,00 Iva inclusa, pagato mediante permuta di un mezzo agricolo di proprietà del medesimo attore e con l'accensione di due finanziamenti, così per come indicato nella proposta d'ordine del 20.03.2010 (cfr. all. 1 fascicolo parte attrice). La macchina agricola veniva consegnata in data 2.10.2010, per come pacificamente confermato da entrambe le parti, unitamente alla relativa dichiarazione di conformità e carta di circolazione, allegati in atti (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice).
Il sig. stante le anomalie nel funzionamento del mezzo acquistato, con missiva datata Pt_1
9.9.2011, provvedeva a denunciare alla i vizi riscontrati, evidenziando che, sin dal primo CP_1 giorno la trattrice agricola aveva presentato numerosi problemi, all'uopo comunicati al venditore e, in particolare, difetti che attenevano al sollevatore attrezzi, nonché al comando di guida. Invitava, indi, la società convenuta alla risoluzione bonaria della controversia, pena l'azione legale.
La società, con missiva 26.09.2011, riscontrava la succitata comunicazione, rappresentando che erano stati già presi contatti con il cliente per sottoporre il veicolo a verifiche tecniche.
Lo scambio di missive tra la parte attrice e la società convenuta (del 7.12.2011 e 22.12.2011), culminava con la prima sottoposizione del mezzo a verifica presso l'officina autorizzata CP_3
di Belvedere Marittimo, in data 20.1.2012. Ad essa facevano seguito ulteriori interventi
[...]
sulla trattrice agricola al fine di risolvere i difetti di funzionamento lamentati. Tali interventi sono all'uopo elencati tanto nella CTP di parte attrice e opportunamente confermati nella CTU, quanto documentalmente provati dalle fatture della predetta officina nelle quali sono specificate le parti meccaniche e le sostituzioni eseguite sul veicolo, tutte eseguite in garanzia, per come ivi specificato.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha, dunque, assolto all'onere probatorio su di essa gravante dal momento che ha esposto e documentato l'acquisto del mezzo agricolo presso la società convenuta e che l'automezzo appena consegnato evidenziava un malfunzionamento del sistema di sollevamento.
Tali circostanze non sono state espressamente confutate dalla società convenuta, ma anzi, risultano confermate, oltre che dalla documentazione versate in atti, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, stante le dichiarazioni precise e concordanti dagli stessi rese in sede di escussione, i quali, specificamente, con riguardo al momento di insorgenza dei difetti (cfr. capo n. 1 memoria istruttoria di parte attrice), con dichiarazioni scevre da vizi ed errori logici o incongruenze, hanno confermato che gli stessi si sono manifestati sin da subito.
In particolare, il teste , meccanico di auto, ma non di trattori, ha dichiarato di Testimone_4
ricordare che quando arrivò il trattore fu chiamato dal sig. per provare il veicolo nuovo e Pt_1
in quella occasione constatò che, sin da subito, si bloccava il sollevatore degli attrezzi, tanto che consigliò al sig. di sollecitare l'intervento in garanzia. Detta circostanza è stata poi Pt_1 confermata anche dagli altri due testi escussi, sig. e . Tes_1 Tes_2
E' dunque innegabile che i difetti di funzionamento fossero presenti sin dal momento della consegna.
Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie trovi applicazione la disciplina dettata dall'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene si presume esista già sin dalla data di consegna.
L'assunto attoreo circa la sussistenza dei vizi lamentati risulta, peraltro, suffragato dalle risultanze dell'elaborato peritale.
E', dunque, lapalissiano che i difetti e vizi del veicolo si sono manifestati nei due mesi successivi all'acquisto e, dunque, entro i sei mesi normativamente previsti dal Codice del Consumo;
sicchè, in applicazione delle norme del codice del consumo, si presume che gli stessi sussistevano al momento della vendita.
Aggiungasi, peraltro, che il termine decadenziale dei due mesi per la denuncia dei vizi, normativamente prescritto dal Codice del Consumo, deve ritenersi non operante nel caso di specie poiché, stante la mancanza di specifiche contestazioni di parte convenuta su tale specifico punto, dal tenore delle diverse missive, si desume, invero, che la stessa ne abbia riconosciuto l'esistenza, tant'è che la società convenuta, dando incarico ai soggetti autorizzati, si attivava per ovviare ai vizi lamentati dall'acquirente.
Parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata dalla medesima parte convenuta circa il mancato rispetto del termine prescrizionale annuale, ex art. 1495 c.c., atteso che la stessa non trova applicazione nel caso di specie, sia per applicazione della disciplina speciale del Codice del Consumo, sia in quanto parte attrice giammai ha avanzato domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo.
In ogni caso, tanto la prova orale, quanto le allegazioni documentali comprovano una circostanza incontestabile, ossia che il mezzo agricolo acquistato dal sig. presentava vizi e difetti che Pt_1
ne impedivano il normale funzionamento.
Posto quanto sinora argomentato, deve darsi atto della condivisibilità, inoltre, della CTU espletata in corso di causa in quanto congruamente motivata, basata su una compiuta analisi della documentazione prodotta e immune da vizi e/o errori logici e metodologici idonei a comprometterne l'attendibilità.
Il consulente d'ufficio, periziato il mezzo agricolo per ben due volte ed esaminata la documentazione in atti, ha accertato che il “mezzo ha manifestato problemi di malfunzionamento degli apparati idraulici già nei primi 2 anni di vita, durante il periodo di garanzia, infatti, nel
Gennaio 2012 venivano svolti i primi interventi di assistenza e riparazione, in garanzia, sull'apparato idraulico del mezzo;
- Gli interventi effettuati in garanzia nell'arco dei primi 4 anni di vita sono stati 10; - Tutti gli interventi effettuati, sempre in garanzia, hanno sempre riguardato gli impianti idraulici della trattrice agricola;
- Avendo il mezzo nei primi 4 anni di vita, avuto numerosi problemi, certificati dai 10 interventi consecutivi, eseguiti dalla concessionaria autorizzata in garanzia, in un periodo di soli 2 anni e 7 mesi, fa Controparte_3 presuppore la possibilità che il mezzo abbia all'interno del proprio sistema idraulico delle impurità che ne impediscano il regolare funzionamento, causando la possibilità di casuali interruzioni del funzionamento;
- E' stata sostituita 4 volte la pompa idraulica della trattrice agricola durante i primi 4 anni di vita;
- Dal 02.10.2010 giorno di consegna del mezzo al 05.06.2020 giorno della seconda seduta peritale, il mezzo ha avuto 1.682,6 ore di funzionamento;
- La media annua di funzionamento è di circa 163,4 ore, che è un valore medio - basso di utilizzo per tale tipo di trattrice agricola”.
Il perito del Giudice pur avendo dato atto della presenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore ha, al contempo, precisato, in risposta al quesito posto dal Giudice, che “Durante le operazioni peritali, lo scrivente, non ha avuto modo di constatare i malfunzionamenti lamentati da parte attrice, ma essendo le lamentele, per come descritte, saltuarie e non costanti, non è possibile escludere
l'esistenza dei problemi lamentati. A fine di giustizia è giusto specificare che il mezzo nei primi 4 anni di vita, ha avuto numerosi problemi, certificati dai 10 interventi consecutivi, eseguiti dalla concessionaria autorizzata in garanzia, in un periodo di soli 2 anni e 7 Controparte_3
mesi, sostituendo ben 4 volte la pompa idraulica e facendo presuppore la possibilità che il mezzo abbia all'interno del proprio sistema idraulico delle impurità che ne impediscano il regolare funzionamento, causando un momentaneo blocco del sollevatore idraulico, che in maniera del tutto casuale, dovuto alla circolazione negli impianti idraulici delle eventuali impurità, renderebbe inutilizzabile il mezzo. Non è possibile per il sottoscritto individuare l'origine delle impurità esistenti in quanto essendo un mezzo con 10 anni di vita è fisiologica la presenza di tali impurità mentre le stesse non dovevano essere presenti nei prima anni di vita della macchina”.
Ebbene, dall'indagine espletata dal CTU emergono con tutta evidenza la sussistenza dei malfunzionamenti lamentati dall'istante, nonché gli interventi effettuati sul mezzo agricolo al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
Tuttavia, il CTU precisa, peraltro, che nel corso delle operazioni peritali, il mezzo oggetto di causa, innanzi a lui, non palesava nessun problema di funzionamento, anche in condizioni lavorative impervie, facendo, dunque, presumere che i difetti paventati da parte attrice erano saltuari e non costanti.
Si ritiene, pertanto, che detti difetti lamentati dall'attore hanno inciso certamente sull'affidabilità, ma non può dirsi che gli stessi lo abbiano reso completamente inidoneo all'uso, con conseguente ridotto utilizzo.
Alla luce di tali rilievi, non può ritenersi, dunque, che gli inconvenienti lamentati ed accertati in corso di causa abbiano reso la trattrice agricola totalmente inidonea all'uso, per cui non può essere accolta la domanda di sostituzione, chiesta in via subordinata, dall'attore.
Tuttavia, stante le risultanze dell'elaborato peritale e, in particolare, laddove il CTU constata l'intervenuta sostituzione per ben 4 volte della pompa idraulica durante i primi quattro anni di vita del mezzo, oltre che accertare una ridotta media annua di funzionamento (cfr. risposta a osservazioni CTU ove afferma “A risposta di ciò si fa presente che 10 interventi, in garanzia, consecutivi nell'arco temporale di 2 anni e 7 mesi effettuati tutti esclusivamente sulla parte idraulica rappresentano un'elevata probabilità statistica confermata dal numero di ore di funzionamento medio annuo pari a 163,4 ore che stimando un tempo giornaliero di lavoro pari a 8 ore, dimostrano un tempo medio di lavoro annuale pari a 20,425 giorni di lavoro annui (meno di 2 giorni lavorativi al mese)”, ne consegue che la domanda attorea appare meritevole di accoglimento nei limiti di una liquidazione del danno da operarsi in via equitativa.
A parere della Suprema Corte, infatti, è legittima la liquidazione equitativa del danno, se non può esserne provato l'ammontare (cfr. Cass. civ., ord. n. 41542 del 27.12.2021).
Aggiungasi che, in ogni forma di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, l'attore ha l'onere di provare il danno ingiusto ed il nesso di causalità. Il con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni quantificati in una somma non Pt_1
inferiore a euro 37.000,00, avrebbe dovuto dimostrare l'ammontare dei danni effettivamente subiti a cagione dei difetti lamentati.
E dunque, sebbene sia incontestabile che il mezzo agricolo dopo l'acquisto iniziava a presentare difetti di funzionamento, tanto da rendere necessari i dieci elencati interventi tutti eseguiti in garanzia da parte dell'officina autorizzata e, indi, senza esborso alcuno da parte dell'attore, ciononostante, dal compendio probatorio in atti e dalla CTU è emerso il ridotto utilizzo del veicolo agricolo acquistato. Si ritiene, dunque, equo liquidare in favore dell'attore in via Pt_1
equitativa, la somma di euro 5.000,00 euro.
Malgrado la buona fede sia pacificamente un'obbligazione ed integri il contenuto del contratto, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 c.c., l'attore deve comunque provare la lesione subita, vale a dire il danno derivante da tale inadempimento.
Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo.
Nel caso in esame, l'attore non ha affrontato spese per procacciarsi un mezzo sostitutivo, né ha allegato perdite patrimoniali per mancata disponibilità della trattrice agricola, né tantomeno un mancato guadagno derivante dalla stessa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si accerta e dichiara l'inadempimento e la responsabilità della in p.l.r.p.t., per aver venduto un'autovettura affetta da vizi, con Controparte_1
conseguente condanna della medesima al pagamento in favore dell'attore della somma, liquidata in via equitativa, e pari ad euro 5.000,00, mentre vanno rigettate le altre domande attore.
Il CTU, infatti, ha accertato che il mezzo ha manifestato problemi di malfunzionamento degli apparati idraulici già nei primi due anni di vita, durante il periodo di garanzia, tant'è che nel gennaio 2012 venivano svolti i primi interventi di assistenza e riparazione in garanzia sull'apparato idraulico del mezzo, precisando, in particolare, che in tali primi anni tali difetti non dovevano proprio esistere.
A fronte di ciò, indi, nonostante l'assenza di esborsi da parte del per le sostituzioni Pt_1
avvenute in regime di garanzia, tuttavia, ne è conseguito un ridotto utilizzo del mezzo, come anche confermato dai testi.
Ciò giustifica la liquidazione dei danni in via equitativa.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 597/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento e la responsabilità della società CP_1
in p.l.r.p.t., per aver venduto al sig. un mezzo non
[...] Parte_1
conforme e affetto da vizi e, per l'effetto, condanna la medesima convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 determinata in via equitativa;
2) RIGETTA le altre domande proposte da parte attrice;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
4) PONE le spese di CTU integralmente a carico di parte convenuta.
Paola (CS) lì, 10 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 597/2017 R.G., avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Amerigo Cetraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
Belvedere Marittimo (CS), alla via Vetticello n. 130 bis, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
disgiuntamente tra loro, dall'avv. Gian Franco Simonini e dall'Avv. Sergio Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza (CS), Piazza Bilotti, 24, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta in atti, nonché dell'allegata procura speciale rilasciata al procuratore ad lites, avv. Simona Finati, per atto a rogito Notaio Dr. del Persona_1
14.10.2013, rep. 42159/13092;
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come da note scritte, in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 30.03.2017, il sig.
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Paola, la società Pt_1 Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t. deducendo che: con contratto di vendita del 20.03.2010, l'istante Controparte_1
acquistava dalla presso la concessionaria una trattrice agricola Controparte_1 CP_2
New Holland, modello TK4030F, telaio n. ZAJK08035, per un prezzo complessivo pari ad euro
37.000,00 iva inclusa, pagato mediante permuta di un mezzo agricolo di proprietà dello stesso attore e con l'accensione di due finanziamenti;
la trattrice, consegnata all'acquirente in data 2.10.2010, presentava anomalie nel funzionamento del sollevatore attrezzi che consistevano nell'improvviso blocco dello stesso, con la conseguente necessità del sig. di arrestare il mezzo nel luogo e Pt_1
nella posizione in cui si trovava al momento del verificarsi di tali episodi;
nonostante il sig.
avesse provveduto prontamente a denunciare tali vizi al venditore, solo in data 20.1.2012 Pt_1
e solo dopo aver reiteratamente diffidato la il mezzo veniva sottoposto ad un Controparte_1 primo intervento di riparazione proprio su ordine di quest'ultima presso l'officina specializzata di fatto, la con missiva del 22.12.2011 assumeva Controparte_3 Controparte_1
l'obbligo nei confronti dell'attore di visionare la macchina e di provvedere ad effettuare tutte le riparazioni necessarie al ripristino della stessa;
successivamente, atteso il perdurare dei difetti lamentati, a seguito di un nuovo formale sollecito da parte dell'acquirente la convenuta società interveniva nuovamente, facendo eseguire ulteriori operazioni di manutenzione straordinaria sulla macchina in questione, per come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica di parte;
il numero di interventi effettuati e la tipologia degli stessi, tutti consistenti in sostituzione di parti meccaniche, forniscono prova della sussistenza del malfunzionamento e del conseguente mancato utilizzo della trattrice acquistata dal sig. le riparazione compiute sul mezzo in questione Pt_1
non sono state risolutive dei vizi lamentati che, comunque, persistevano, ragion per cui la C.N.H. risultava inadempiente nei confronti dell'istante; atteso che il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo e che il successivo rituale invito ex art. 2 e 3 D.L. n. 132/14 non ha sortito alcun effetto,
l'istante ha pieno diritto di agire al fine di ottenere il ristoro integrale dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'obbligo contrattuale della convenuta;
appare evidente la responsabilità contrattuale della nei confronti del sig. i difetti presentati dalla trattrice Controparte_1 Pt_1
agricola oggetto di causa inficiano il funzionamento della stessa al punto da renderla inutilizzabile;
la prefata società non ha adempiuto l'obbligazione di eliminare i vizi a cui si era obbligata;
i difetti presentati dalla macchina che ne causano il malfunzionamento sono vizi materiali di fabbricazione che incidono drasticamente sul buon funzionamento e sull'utilizzo e godimento della stessa;
a conferma della natura strutturale dei difetti lamentati depone la circostanza dei numerosi interventi riparativi effettuati tutti in un ridotto arco temporale.
L'attore, pertanto, instava per l'accoglimento della domanda, chiedendo accertarsi l'esistenza dei vizi e/o difetti della trattrice agricola acquistata che ne inficiavano il funzionamento e, per l'effetto, condannarsi la in p.l.r.p.t, al risarcimento di tutti i danni da lui subiti Controparte_1
mediante il pagamento di una somma non inferiore a euro 37.000,00, o meglio vista, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto fino all'effettivo soddisfo o, in subordine, condannarsi la convenuta società alla sostituzione in favore dell'attore del suddetto mezzo con un altro di pari valore e caratteristiche, oltre al risarcimento dei danni quantificabili in euro 5.000,00 o la somma meglio vista, nonché interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Amerigo Cetraro.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data
18.09.2017, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale Controparte_1
chiedeva rigettarsi le domande attoree, siccome infondate, con vittoria di spese di lite.
Espletata la fase istruttoria, nel corso della quale venivano escussi i testi e disposta CTU tecnica, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.11.2024 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno giudizio, giova rilevare che il creditore attore deve, nella responsabilità da inadempimento, provare il danno ingiusto ed il nesso di causalità, con sufficienza della mera allegazione del fatto storico dell'inadempimento ed inversione dell'onere della prova della colpevolezza, ex art. 1218 c.c., entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Nel caso di garanzia per vizi, il creditore è onerato a provare, o quantomeno ad allegare, il vizio. “In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi
l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore” (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013). Come chiarito dalla Suprema Corte, “sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per
l'esercizio di tale azione” (cfr. Cass. n. 1218/2022.; vedi anche Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n.
3527 del 1993).
Pacifica è la natura contrattuale della responsabilità del venditore della trattrice agricola acquistata dal sig. Pt_1
Alla luce di tale preliminare inquadramento, appare applicabile alla fattispecie l'orientamento che in tema di responsabilità contrattuale impone all'attore non inadempiente un semplice onere deduttivo, mentre incombe sulla controparte contrattuale – anche in relazione al principio di prossimità probatoria – la dimostrazione di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 13533, la quale ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”).
Nel caso di specie, la convenuta non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, ma l'istruttoria svolta ha dimostrato il contrario.
L'espletata prova orale (i testi , e ) ha palesato i gravi difetti di Tes_1 Tes_2 Tes_3 funzionamento del mezzo, tant'è che, proprio in ragione dei malfunzionamento manifestatosi nell'immediatezza dell'acquisto, la convenuta accettò di controllare e riparare il mezzo al fine di riportarlo in condizioni adeguate al fine di assolvere alle funzioni connesse alla natura del mezzo
(trattasi nella specie di trattrice agricola), ma l'esito, a quanto pare, non avrebbe sortito gli effetti auspicati, tant'è che i testi escussi hanno riferito che la trattrice continuava a presentare problemi di funzionamento nel sistema di sollevamento. Del resto, la contestazione di parte convenuta si è unicamente incentrata su una presunta decorrenza del termine prescrizionale annuale di cui all'art. 1495 c.c. per ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma non ha neppure genericamente contestato l'esistenza dei vizi, limitandosi, altresì, a invocare l'applicabilità del termine di prescrizione decennale del diritto all'eliminazione dei vizi.
Orbene, la recente sentenza resa da Cassazione civile, sez. II, 30/06/2020, n. 13148, ha affermato che “In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.”.
Nella giurisprudenza si è osservato che “La disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene ... In pratica la disciplina suddetta prevede, a tutela del consumatore acquirente, oltre i consueti rimedi della azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, la possibilità che il consumatore chieda al professionista venditore la riparazione o la sostituzione” (Trib. Lamezia Terme, 13/01/2021).
Aggiungasi che la riparazione e la sostituzione del veicolo non sono i soli rimedi esperibili dal consumatore, atteso che l'eccessiva onerosità dei primi, come pure la loro inidoneità, è tale da consentire al consumatore/acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o anche soltanto il risarcimento dei danni (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20/01/2020, n. 1082 e, in precedenza,
Cassazione civile, sez. III, 30/05/2019, n. 14775).
Alla luce della disciplina del d.lgs. n. 206/2005, cosiddetto codice del consumo, va rilevato che, in virtù di quanto disposto dall'art. 38 del medesimo d.lgs., ricorrendone i presupposti (ossia la conclusione – come nella specie – di un contratto di compravendita tra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo), deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel citato codice del consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, potendo, infatti, applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi (cfr., in tal senso, Tribunale Roma sez. III del 2.10.2017 n.
18497).
Si osserva, dunque, che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato
- ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. n. 29828/2018).
Orbene, come noto, l'art. 129, comma 1, del d.lgs. n. 206/2005 prevede che “il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed accanto all'affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, è stata prevista una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma restando la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi. In particolare, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 129, comma 2, si può schematicamente affermare che la conformità del bene al contratto è determinata in relazione a quattro condizioni, che se mancanti rendono lo stesso bene “difettoso”. Si allude, per la precisione: a) all'idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) alla conformità alla descrizione fatta dal venditore ed al possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) alla presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) all'idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione del contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti. Dunque, il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti abituali o previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione, nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa, assumendo, pertanto, rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto. Inoltre, l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) esso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (cfr., al riguardo, l'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui
“Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”).
Il Codice del Consumo, ergo, prevede norme speciali rispetto a quelle di cui agli artt. 1490 c.c., le quali, nei contratti tra consumatore e professionista, si applicano in via meramente residuale, come si ricava anche dall'art. 135 Cod. Cons. Ai sensi dell'art. 130 d.lgs. n. 206/2005, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4,
5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Gli artt. 131 e 132 Cod. Cons. stabiliscono che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo
130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. In base all'art. 134 Cod. Cons. “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Ne consegue che “in tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, dal compendio probatorio in atti risulta che la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
L'attore, in qualità di consumatore, in data 20.03.2010, acquistava dalla presso Controparte_1
la concessionaria una trattrice agricola modello New Holland, modello TK4030F, CP_2
per un prezzo complessivo pari ad euro 37.000,00 Iva inclusa, pagato mediante permuta di un mezzo agricolo di proprietà del medesimo attore e con l'accensione di due finanziamenti, così per come indicato nella proposta d'ordine del 20.03.2010 (cfr. all. 1 fascicolo parte attrice). La macchina agricola veniva consegnata in data 2.10.2010, per come pacificamente confermato da entrambe le parti, unitamente alla relativa dichiarazione di conformità e carta di circolazione, allegati in atti (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice).
Il sig. stante le anomalie nel funzionamento del mezzo acquistato, con missiva datata Pt_1
9.9.2011, provvedeva a denunciare alla i vizi riscontrati, evidenziando che, sin dal primo CP_1 giorno la trattrice agricola aveva presentato numerosi problemi, all'uopo comunicati al venditore e, in particolare, difetti che attenevano al sollevatore attrezzi, nonché al comando di guida. Invitava, indi, la società convenuta alla risoluzione bonaria della controversia, pena l'azione legale.
La società, con missiva 26.09.2011, riscontrava la succitata comunicazione, rappresentando che erano stati già presi contatti con il cliente per sottoporre il veicolo a verifiche tecniche.
Lo scambio di missive tra la parte attrice e la società convenuta (del 7.12.2011 e 22.12.2011), culminava con la prima sottoposizione del mezzo a verifica presso l'officina autorizzata CP_3
di Belvedere Marittimo, in data 20.1.2012. Ad essa facevano seguito ulteriori interventi
[...]
sulla trattrice agricola al fine di risolvere i difetti di funzionamento lamentati. Tali interventi sono all'uopo elencati tanto nella CTP di parte attrice e opportunamente confermati nella CTU, quanto documentalmente provati dalle fatture della predetta officina nelle quali sono specificate le parti meccaniche e le sostituzioni eseguite sul veicolo, tutte eseguite in garanzia, per come ivi specificato.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha, dunque, assolto all'onere probatorio su di essa gravante dal momento che ha esposto e documentato l'acquisto del mezzo agricolo presso la società convenuta e che l'automezzo appena consegnato evidenziava un malfunzionamento del sistema di sollevamento.
Tali circostanze non sono state espressamente confutate dalla società convenuta, ma anzi, risultano confermate, oltre che dalla documentazione versate in atti, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, stante le dichiarazioni precise e concordanti dagli stessi rese in sede di escussione, i quali, specificamente, con riguardo al momento di insorgenza dei difetti (cfr. capo n. 1 memoria istruttoria di parte attrice), con dichiarazioni scevre da vizi ed errori logici o incongruenze, hanno confermato che gli stessi si sono manifestati sin da subito.
In particolare, il teste , meccanico di auto, ma non di trattori, ha dichiarato di Testimone_4
ricordare che quando arrivò il trattore fu chiamato dal sig. per provare il veicolo nuovo e Pt_1
in quella occasione constatò che, sin da subito, si bloccava il sollevatore degli attrezzi, tanto che consigliò al sig. di sollecitare l'intervento in garanzia. Detta circostanza è stata poi Pt_1 confermata anche dagli altri due testi escussi, sig. e . Tes_1 Tes_2
E' dunque innegabile che i difetti di funzionamento fossero presenti sin dal momento della consegna.
Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie trovi applicazione la disciplina dettata dall'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene si presume esista già sin dalla data di consegna.
L'assunto attoreo circa la sussistenza dei vizi lamentati risulta, peraltro, suffragato dalle risultanze dell'elaborato peritale.
E', dunque, lapalissiano che i difetti e vizi del veicolo si sono manifestati nei due mesi successivi all'acquisto e, dunque, entro i sei mesi normativamente previsti dal Codice del Consumo;
sicchè, in applicazione delle norme del codice del consumo, si presume che gli stessi sussistevano al momento della vendita.
Aggiungasi, peraltro, che il termine decadenziale dei due mesi per la denuncia dei vizi, normativamente prescritto dal Codice del Consumo, deve ritenersi non operante nel caso di specie poiché, stante la mancanza di specifiche contestazioni di parte convenuta su tale specifico punto, dal tenore delle diverse missive, si desume, invero, che la stessa ne abbia riconosciuto l'esistenza, tant'è che la società convenuta, dando incarico ai soggetti autorizzati, si attivava per ovviare ai vizi lamentati dall'acquirente.
Parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata dalla medesima parte convenuta circa il mancato rispetto del termine prescrizionale annuale, ex art. 1495 c.c., atteso che la stessa non trova applicazione nel caso di specie, sia per applicazione della disciplina speciale del Codice del Consumo, sia in quanto parte attrice giammai ha avanzato domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo.
In ogni caso, tanto la prova orale, quanto le allegazioni documentali comprovano una circostanza incontestabile, ossia che il mezzo agricolo acquistato dal sig. presentava vizi e difetti che Pt_1
ne impedivano il normale funzionamento.
Posto quanto sinora argomentato, deve darsi atto della condivisibilità, inoltre, della CTU espletata in corso di causa in quanto congruamente motivata, basata su una compiuta analisi della documentazione prodotta e immune da vizi e/o errori logici e metodologici idonei a comprometterne l'attendibilità.
Il consulente d'ufficio, periziato il mezzo agricolo per ben due volte ed esaminata la documentazione in atti, ha accertato che il “mezzo ha manifestato problemi di malfunzionamento degli apparati idraulici già nei primi 2 anni di vita, durante il periodo di garanzia, infatti, nel
Gennaio 2012 venivano svolti i primi interventi di assistenza e riparazione, in garanzia, sull'apparato idraulico del mezzo;
- Gli interventi effettuati in garanzia nell'arco dei primi 4 anni di vita sono stati 10; - Tutti gli interventi effettuati, sempre in garanzia, hanno sempre riguardato gli impianti idraulici della trattrice agricola;
- Avendo il mezzo nei primi 4 anni di vita, avuto numerosi problemi, certificati dai 10 interventi consecutivi, eseguiti dalla concessionaria autorizzata in garanzia, in un periodo di soli 2 anni e 7 mesi, fa Controparte_3 presuppore la possibilità che il mezzo abbia all'interno del proprio sistema idraulico delle impurità che ne impediscano il regolare funzionamento, causando la possibilità di casuali interruzioni del funzionamento;
- E' stata sostituita 4 volte la pompa idraulica della trattrice agricola durante i primi 4 anni di vita;
- Dal 02.10.2010 giorno di consegna del mezzo al 05.06.2020 giorno della seconda seduta peritale, il mezzo ha avuto 1.682,6 ore di funzionamento;
- La media annua di funzionamento è di circa 163,4 ore, che è un valore medio - basso di utilizzo per tale tipo di trattrice agricola”.
Il perito del Giudice pur avendo dato atto della presenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore ha, al contempo, precisato, in risposta al quesito posto dal Giudice, che “Durante le operazioni peritali, lo scrivente, non ha avuto modo di constatare i malfunzionamenti lamentati da parte attrice, ma essendo le lamentele, per come descritte, saltuarie e non costanti, non è possibile escludere
l'esistenza dei problemi lamentati. A fine di giustizia è giusto specificare che il mezzo nei primi 4 anni di vita, ha avuto numerosi problemi, certificati dai 10 interventi consecutivi, eseguiti dalla concessionaria autorizzata in garanzia, in un periodo di soli 2 anni e 7 Controparte_3
mesi, sostituendo ben 4 volte la pompa idraulica e facendo presuppore la possibilità che il mezzo abbia all'interno del proprio sistema idraulico delle impurità che ne impediscano il regolare funzionamento, causando un momentaneo blocco del sollevatore idraulico, che in maniera del tutto casuale, dovuto alla circolazione negli impianti idraulici delle eventuali impurità, renderebbe inutilizzabile il mezzo. Non è possibile per il sottoscritto individuare l'origine delle impurità esistenti in quanto essendo un mezzo con 10 anni di vita è fisiologica la presenza di tali impurità mentre le stesse non dovevano essere presenti nei prima anni di vita della macchina”.
Ebbene, dall'indagine espletata dal CTU emergono con tutta evidenza la sussistenza dei malfunzionamenti lamentati dall'istante, nonché gli interventi effettuati sul mezzo agricolo al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
Tuttavia, il CTU precisa, peraltro, che nel corso delle operazioni peritali, il mezzo oggetto di causa, innanzi a lui, non palesava nessun problema di funzionamento, anche in condizioni lavorative impervie, facendo, dunque, presumere che i difetti paventati da parte attrice erano saltuari e non costanti.
Si ritiene, pertanto, che detti difetti lamentati dall'attore hanno inciso certamente sull'affidabilità, ma non può dirsi che gli stessi lo abbiano reso completamente inidoneo all'uso, con conseguente ridotto utilizzo.
Alla luce di tali rilievi, non può ritenersi, dunque, che gli inconvenienti lamentati ed accertati in corso di causa abbiano reso la trattrice agricola totalmente inidonea all'uso, per cui non può essere accolta la domanda di sostituzione, chiesta in via subordinata, dall'attore.
Tuttavia, stante le risultanze dell'elaborato peritale e, in particolare, laddove il CTU constata l'intervenuta sostituzione per ben 4 volte della pompa idraulica durante i primi quattro anni di vita del mezzo, oltre che accertare una ridotta media annua di funzionamento (cfr. risposta a osservazioni CTU ove afferma “A risposta di ciò si fa presente che 10 interventi, in garanzia, consecutivi nell'arco temporale di 2 anni e 7 mesi effettuati tutti esclusivamente sulla parte idraulica rappresentano un'elevata probabilità statistica confermata dal numero di ore di funzionamento medio annuo pari a 163,4 ore che stimando un tempo giornaliero di lavoro pari a 8 ore, dimostrano un tempo medio di lavoro annuale pari a 20,425 giorni di lavoro annui (meno di 2 giorni lavorativi al mese)”, ne consegue che la domanda attorea appare meritevole di accoglimento nei limiti di una liquidazione del danno da operarsi in via equitativa.
A parere della Suprema Corte, infatti, è legittima la liquidazione equitativa del danno, se non può esserne provato l'ammontare (cfr. Cass. civ., ord. n. 41542 del 27.12.2021).
Aggiungasi che, in ogni forma di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, l'attore ha l'onere di provare il danno ingiusto ed il nesso di causalità. Il con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni quantificati in una somma non Pt_1
inferiore a euro 37.000,00, avrebbe dovuto dimostrare l'ammontare dei danni effettivamente subiti a cagione dei difetti lamentati.
E dunque, sebbene sia incontestabile che il mezzo agricolo dopo l'acquisto iniziava a presentare difetti di funzionamento, tanto da rendere necessari i dieci elencati interventi tutti eseguiti in garanzia da parte dell'officina autorizzata e, indi, senza esborso alcuno da parte dell'attore, ciononostante, dal compendio probatorio in atti e dalla CTU è emerso il ridotto utilizzo del veicolo agricolo acquistato. Si ritiene, dunque, equo liquidare in favore dell'attore in via Pt_1
equitativa, la somma di euro 5.000,00 euro.
Malgrado la buona fede sia pacificamente un'obbligazione ed integri il contenuto del contratto, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 c.c., l'attore deve comunque provare la lesione subita, vale a dire il danno derivante da tale inadempimento.
Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo.
Nel caso in esame, l'attore non ha affrontato spese per procacciarsi un mezzo sostitutivo, né ha allegato perdite patrimoniali per mancata disponibilità della trattrice agricola, né tantomeno un mancato guadagno derivante dalla stessa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si accerta e dichiara l'inadempimento e la responsabilità della in p.l.r.p.t., per aver venduto un'autovettura affetta da vizi, con Controparte_1
conseguente condanna della medesima al pagamento in favore dell'attore della somma, liquidata in via equitativa, e pari ad euro 5.000,00, mentre vanno rigettate le altre domande attore.
Il CTU, infatti, ha accertato che il mezzo ha manifestato problemi di malfunzionamento degli apparati idraulici già nei primi due anni di vita, durante il periodo di garanzia, tant'è che nel gennaio 2012 venivano svolti i primi interventi di assistenza e riparazione in garanzia sull'apparato idraulico del mezzo, precisando, in particolare, che in tali primi anni tali difetti non dovevano proprio esistere.
A fronte di ciò, indi, nonostante l'assenza di esborsi da parte del per le sostituzioni Pt_1
avvenute in regime di garanzia, tuttavia, ne è conseguito un ridotto utilizzo del mezzo, come anche confermato dai testi.
Ciò giustifica la liquidazione dei danni in via equitativa.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 597/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento e la responsabilità della società CP_1
in p.l.r.p.t., per aver venduto al sig. un mezzo non
[...] Parte_1
conforme e affetto da vizi e, per l'effetto, condanna la medesima convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 determinata in via equitativa;
2) RIGETTA le altre domande proposte da parte attrice;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
4) PONE le spese di CTU integralmente a carico di parte convenuta.
Paola (CS) lì, 10 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli