TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 40719/2021 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSPI CRISTIANO e GIOVANARDI CARLO ALBERTO P.IVA_1
( ) PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. RUSPI CRISTIANO
ATTORE contro
(C.F. ), in Concordato Preventivo in continuità Controparte_2 P.IVA_2 aziendale omologato, con il patrocinio dell'avv. FONTANA MARIA CRISTINA e elettivamente domiciliato in VIA ORRIGONI N. 15 VARESE presso il difensore avv. FONTANA MARIA
CRISTINA
CONVENUTO
Oggetto: Factoring- opposizione decreto ingiuntivo n.15485/2021 del 11.8.2021 – n.31151/2021
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 11.9.2024;
Controparte_1
Piaccia all'onorevole Tribunale, ogni contraria difesa, eccezione e deduzione disattesa, respinta preliminarmente ogni eventuale istanza avversaria, anche istruttoria, accertata la legittimit‡ e opponibilit‡ a delle CP_3
compensazioni operate da Ifitalia dedotte in atti, cosÏ giudicare:
1) nel merito, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 15485/2021 emesso dal Tribunale di Milano in pagina 1 di 8 data 28 luglio 2021, e depositato in Cancelleria in data 11 agosto 2021
(R.G. n. 31151/2021), nei confronti di per le ragioni Controparte_1 esposte nel presente atto e, in ogni caso, accertare l'inesistenza della pretesa azionata da ei confronti di Controparte_4
e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
Controparte_1
2) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre accessori.
Controparte_2
Voglia L'Ill.Mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa da in breve , in Controparte_1 CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 15485/2021 del 11.8.2021 RG n. 31151/2021 emesso dal
Tribunale di Milano, dott. Nicola Fascilla.
- ed in ogni caso condannare , in breve al pagamento Controparte_1 CP_1
a favore di della somma di € 1.146.114,00 ovvero a quella che sarà Controparte_4
ritenuta di Giustizia, per tutte le ragioni esposte in atti, oltre gli interessi moratori, così come richiesti dalle scadenze al saldo;
In ogni caso
- Con rifusione delle spese del compenso di lite, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Si insiste affinchè il Giudice voglia disporre il richiamo del CTU e/o voglia rinnovare CTU volta ad accertare i rapporti di dare e avere, dal 1.1.2016 al 31.12.2020, tra le parti in forza dei contratti di factor e reverse factor, agli atti, descrivendo le operazioni, i pagamento ed i dati delle fatture, le date, gli importi delle compensazioni e de date delle notifiche a delle cessioni dei crediti dei CP_3 propri fornitori al Factor, accertando anche alla luce dei documenti sopravvenuti in corso di causa la consistenza del credito dell'odierna opposta nei confronti di . CP_1
Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art.210 cpc l'esibizione delle lettere di riconciliazione contabile dei saldi dare/ avere per gli anni 2017 /2019 relative ai rapporti di factoring e reverse factoring de quo, che ha trasmesso a per la riconciliazione annuale. CP_1 CP_5
pagina 2 di 8 Si chiede altresì ordine di esibizione ex art. 210 cpc delle lettere di messa in mora di verso i CP_1 concessionari, importatori e distributori della rete di – i debitori ceduti. Tutti i pagamenti CP_3
(bonifici) ricevuti da dal 2015 al 2019 in forza del rapporto di factoring e reverse factoring, CP_1
oggetto del giudizio (pag. 5 memoria ex art. 183 Vi co n. 3 cpc CP_3
Si contesta l'ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di in Concordato Preventivo in continuità aziendale omologato (in Controparte_4
Cont seguito anche solo o questo Tribunale ha emesso nei confronti di CP_3
[...]
(di seguito anche solo ) per il pagamento della somma di € 1.146.114,00, Controparte_1 CP_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, credito risultante all'esito delle retrocessioni dei crediti da ai fornitori della ricorrente che avrebbero azzerato il debito di quest'ultima verso CP_1
relativo a cessioni avvenute nel 2015 e 2016 in forza di due contratti di factoring del 2011 e CP_1
2013.
Ha allegato la ricorrente:
-di aver sottoscritto con , rispettivamente in data 14.6.2011 e in data 16.9.2013, due contratti di CP_1
factoring in forza dei quali venivano aperte linee di credito -pro soluto e pro solvendo- regolate su specifici conti correnti (docc.1 e 2);
-di aver ceduto a nel 2015 e nel 2016 crediti per un importo complessivo di € 1.745.193,02 CP_1
(docc. da 3 a 34 e riepilogo sub doc.35);
-che sottoscriveva con alcuni fornitori di MV contratti di “reverse factoring” e nelle date del CP_1
5.10, 12.8 e 16.11.2016 effettuava alcune compensazioni tra gli importi dovuti alla ricorrente in forza del rapporto di factoring e i crediti nei confronti della ricorrente nel frattempo acquisiti dai fornitori della ricorrente stessa (docc.36, 37 e 38);
-che a seguito delle retrocessioni dei crediti da ai fornitori di MV avvenute negli anni successivi CP_1
(docc. da 39 a 45), il debito della ricorrente nei confronti di si azzerava e alla data del CP_1
31.12.2019 la ricorrente era creditrice di Ifitalia per € 1.146.114,00 come da relazione di BDO Italia
s.p.a. (doc.46).
Ha presentato tempestiva opposizione Controparte_1
pagina 3 di 8 In primo luogo ha eccepito la invalidità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della causa petendi e arbitrarietà nella indicazione del quantum della pretesa creditoria.
Inoltre l'opponente, pur non contestando la conclusione e la validità dei contratti richiamati dalla ricorrente, ha offerto precisazioni in merito ai rapporti e una diversa ricostruzione di essi, negando l'esistenza stessa del credito azionato.
In particolare, precisato che il factor si è reso cessionario di crediti vantati da verso clienti CP_3
italiani ed esteri e cessionario anche di crediti vantati da fornitori di nei confronti di CP_3 quest'ultima, e che nei confronti di ricopre pertanto al tempo stesso la posizione di Controparte_6
cedente e di debitore ceduto, ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti (incasso di somme dai debitori ceduti di estinzione delle anticipazioni, utilizzo della differenza in compensazione rispetto CP_3
ai debiti di ed è giunta ha indicare un proprio credito per € 593.884,20 nei confronti di CP_3
quale debitore ceduto. CP_3
Infatti, in ragione delle legittime compensazioni operate tra le eccedenze maturate a credito sui conti Cont correnti intestati a quale cedente, e i debiti di quale debitore ceduto verso , CP_3 CP_1
Cont operazioni registrate sui conti correnti di come da estratti conto mai contestati (doc.8), nessun
Cont credito sussiste da favore di
Ha quindi concluso con richiesta di annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto per inesistenza di qualsiasi credito di nei confronti di rispetto alla quale, al contrario, è CP_3 CP_1 CP_3 debitrice per € 5,14 in linea capitale in qualità di cedente, e per € 593.884,20 in linea capitale in qualità di debitore ceduto alla data del 29 settembre 2021 (somma dei crediti ceduti dai fornitori di MV
Tesmec s.p.a. e GM International s.r.l. -docc.4, 5, 6 e 7). In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della convenuta opposta al pagamento di detto importo.
Si è costituita in Concordato Preventivo in continuità aziendale omologato che Controparte_4
ha ribadito la fondatezza della propria pretesa, pienamente provata dai contratti di factoring, dal rapporto di reverse factoring, dalle lettere di cessione con allegati fatture e estratti notarili, dalle comunicazioni di retrocessioni, oltre che dalla relazione contabile del proprio revisore CP_5
documenti tutti già prodotti in sede monitoria.
pagina 4 di 8 Ha dato atto di aver tempestivamente contestato la precisazione del credito inviata il 28.4.2017 (doc.3 opponente) come da comunicazione del 11.5.2017 (doc.50) e ha eccepito che controparte non ha fornito prova delle compensazioni effettuate, né nell'importo né nel quando.
Ha contestato la domanda riconvenzionale evidenziando che il credito di Tesmec s.p.a. (per €
193.005,68) è già inserito nello stato passivo di che, in esecuzione del piano concordatario, CP_3 sta effettuando i pagamenti rateizzati previsti. Quanto alla posizione di GM International s.r.l. (per €
400.878,52), essa è stata inserita nel piano concordatario per essere rientrata nella titolarità del credito come da sua dichiarazione (doc.43).
Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per la condanna di al pagamento di quella stessa somma di cui al decreto. CP_1
Respinta la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto (ordinanza del 30.6.2022) e assegnati i termini di ci all'art.183 comma 6 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica contabile e, all'esito del deposito della relazione (nel termine prorogato), disposto un rinvio su istanza delle parti in pendenza di trattative, respinte le ulteriori istanze, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Preliminarmente va dato atto che in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle domande riconvenzionali da ritenersi pertanto abbandonate come dalla stessa difesa precisato nell'esordio della comparsa conclusionale e anche più oltre (pag.5).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato poiché non ha fornito la prova della CP_3
pretesa creditoria fatta valere in via monitoria.
Non sono in contestazione tra le parti la conclusione e la validità di due contratti factoring in data
14.6.2011 e in data 16.9.2013, in forza dei quali venivano aperte linee di credito -pro soluto e pro solvendo- regolate su specifici conti correnti nonché la conclusione da parte di con alcuni CP_1
Cont fornitori di di contratti di “reverse factoring” con la conseguenza che nei confronti di CP_3
è venuta a trovarsi al tempo stesso nella posizione di cedente e di debitore ceduto. CP_1
pagina 5 di 8 Per procedere alla ricostruzione degli articolati e complessi rapporti intercorrenti tra le parti è stata disposta consulenza tecnica sul seguente quesito: “Il consulente, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.: - proceda -ove possibile con la documentazione a disposizione- alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti in relazione al rapporto di factoring di cui ai due contratti di factoring del 2011 e 2013 e alle successive operazioni di reverse factoring, descrivendo le singole operazioni a debito e a credito, le compensazioni, le retrocessioni, e dica se alla data del 31.12.2019 fosse debitrice di CP_1 CP_3
o se, al contrario, ne fosse creditrice e di quale importo;
-dica altresì quali fossero i rapporti alla successiva data del 29.9.2021; -dica infine quale sia lo stato attuale dei rapporti”.
Il consulente, esaminati i documenti prodotti da entrambe le parti, ha da subito evidenziato la difficoltà di dare puntuale risposta al quesito non essendo disponibili le schede contabili relative ai crediti ceduti pro soluto e/o pro solvendo. ha offerto la massima disponibilità per un accesso del consulente presso la propria sede per CP_3 mettere a disposizione la documentazione ritenuta utile o necessaria allo svolgimento dell'incarico, mentre si è opposta alla acquisizione di ulteriori documenti. CP_1
Trattandosi, nello specifico, dei partitari di le conseguenze della impossibilità del loro CP_3
esame che -come si vedrà- ha impedito al perito dell'ufficio di svolgere con completezza il suo incarico, non può che ricadere su che non ha assolto l'onere probatorio su di essa CP_3
incombente di fornire la prova del fatto costitutivo della propria domanda, producendo nei termini di legge le schede clienti già in suo possesso.
Il consulente dell'ufficio ha precisato che: Le posizioni, e le relative ricostruzioni operate dai rispettivi consulenti tecnici, divergono, ad avviso dello scrivente, a causa : • dell'estrema complessità determinata dalla commistione tra il contratto di factoring e quello di reverse factoring;
• dalla contabilizzazione dei crediti ceduti e delle anticipazioni erogate a fronte dei diversi plafond disponibili
; • delle intervenute compensazioni tra crediti e debiti;
• delle retrocessioni di crediti, con l'ulteriore complicazione della procedura concordataria stessa che ha modificato, legittimamente o meno, l'entità di alcuni debiti in funzione della cosiddetta falcidia concordataria. In mancanza delle scritture contabili di entrambe le società e, soprattutto, dei relativi partitari nonché nell'impossibilità di acquisire nuova documentazione per l'opposizione di , al fine di fornire alla S.V. alcuni elementi CP_1
pagina 6 di 8 utili alla decisione, e ha cercato di individuare un possibile punto di incontro tra le parti, ovvero la situazione debitoria/creditoria al 31 dicembre 2018 (pagg.20-21 della relazione), tentativo non andato a buon fine.
Le ragioni dell'insuccesso dell'operazione di ricostruzione contabile delle posizioni di credito/debito sulla base della documentazione agli atti sono state ribadite anche nel replicare alle osservazioni del consulente di parte: Ribadisce, peraltro, come l'origine delle difficoltà nella ricostruzione vada ricercata, oltre che nella carenza documentale, nella commistione tra crediti ceduti nei confronti di clienti (factoring diretto), crediti ceduti di fornitori della prima cedente (reverse factoring ),
Cont anticipazioni e rimborsi (che costituiscono la causale dei pagamenti eseguiti dai fornitori di ad
) a fronte di crediti ceduti e compensazioni di partite. A tutto ciò si aggiunge, infine, l'evidenza CP_1
di sistemi di contabilizzazione diversi tra le parti, come emerso nel caso degli estratti conto di , CP_1
Cont nei quali quest'ultima evidenzia meri monte crediti ceduti che, invece, considera comunque crediti verso , indipendentemente dalla natura (pro solvendo o pro soluto) delle relative cessioni. CP_1
Un'ultima annotazione concerne l'irrilevanza ai fini della dimostrazione documentale del credito Cont Contr asseritamente vantato da della presenza di una certificazione rilasciata da soggetto terzo ( ).
(pag.30 della relazione).
Non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni del consulente dell'ufficio e, ricordato ancora il principio generale in tema di onere della prova secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si deve prendere atto che l'impossibilità di definire in maniera precisa ed incontrovertibile lo stato dei rapporti dare/avere tra le parti non ha Cont consentito di accertare la sussistenza del credito di azionato in via monitoria risultato privo di adeguata e sufficiente dimostrazione documentale.
Né a tale carenza, imputabile alla parte, sarebbe stato possibile supplire con la richiesta di chiarimenti al consulente o con il rinnovo dell'accertamento tecnico o, ancora, con un ordine ex art.210 c.p.c. che finirebbe per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e la domanda di va respinta. CP_3
Quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per la loro parziale compensazione (nella misura di un terzo), considerato che il giudizio ha avuto ad oggetto anche la domanda di condanna di CP_7
poi abbandonata in sede di precisazione e rispetto alla quale il consulente dell'ufficio CP_3
aveva parimenti concluso per la mancata dimostrazione dell'asserito credito. pagina 7 di 8 Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi nella già ridotta misura a carico di
CP_3
Le spese di consulenza sono poste a carico delle parti nella stessa misura.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n.15485/2021 del 11.8.2021 – n. 31151/2021 R.G. e rigetta le domande di nei confronti di Controparte_4 Controparte_1
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna Controparte_4
al pagamento in favore di delle spese che si liquidano, nella già
[...] Controparte_1
ridotta misura, in complessivi € 25.300,67 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva;
-pone in via definitiva a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto del 6.2.2024 nella predetta misura.
Milano, 29 gennaio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 40719/2021 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSPI CRISTIANO e GIOVANARDI CARLO ALBERTO P.IVA_1
( ) PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. RUSPI CRISTIANO
ATTORE contro
(C.F. ), in Concordato Preventivo in continuità Controparte_2 P.IVA_2 aziendale omologato, con il patrocinio dell'avv. FONTANA MARIA CRISTINA e elettivamente domiciliato in VIA ORRIGONI N. 15 VARESE presso il difensore avv. FONTANA MARIA
CRISTINA
CONVENUTO
Oggetto: Factoring- opposizione decreto ingiuntivo n.15485/2021 del 11.8.2021 – n.31151/2021
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 11.9.2024;
Controparte_1
Piaccia all'onorevole Tribunale, ogni contraria difesa, eccezione e deduzione disattesa, respinta preliminarmente ogni eventuale istanza avversaria, anche istruttoria, accertata la legittimit‡ e opponibilit‡ a delle CP_3
compensazioni operate da Ifitalia dedotte in atti, cosÏ giudicare:
1) nel merito, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 15485/2021 emesso dal Tribunale di Milano in pagina 1 di 8 data 28 luglio 2021, e depositato in Cancelleria in data 11 agosto 2021
(R.G. n. 31151/2021), nei confronti di per le ragioni Controparte_1 esposte nel presente atto e, in ogni caso, accertare l'inesistenza della pretesa azionata da ei confronti di Controparte_4
e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
Controparte_1
2) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre accessori.
Controparte_2
Voglia L'Ill.Mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa da in breve , in Controparte_1 CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 15485/2021 del 11.8.2021 RG n. 31151/2021 emesso dal
Tribunale di Milano, dott. Nicola Fascilla.
- ed in ogni caso condannare , in breve al pagamento Controparte_1 CP_1
a favore di della somma di € 1.146.114,00 ovvero a quella che sarà Controparte_4
ritenuta di Giustizia, per tutte le ragioni esposte in atti, oltre gli interessi moratori, così come richiesti dalle scadenze al saldo;
In ogni caso
- Con rifusione delle spese del compenso di lite, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Si insiste affinchè il Giudice voglia disporre il richiamo del CTU e/o voglia rinnovare CTU volta ad accertare i rapporti di dare e avere, dal 1.1.2016 al 31.12.2020, tra le parti in forza dei contratti di factor e reverse factor, agli atti, descrivendo le operazioni, i pagamento ed i dati delle fatture, le date, gli importi delle compensazioni e de date delle notifiche a delle cessioni dei crediti dei CP_3 propri fornitori al Factor, accertando anche alla luce dei documenti sopravvenuti in corso di causa la consistenza del credito dell'odierna opposta nei confronti di . CP_1
Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art.210 cpc l'esibizione delle lettere di riconciliazione contabile dei saldi dare/ avere per gli anni 2017 /2019 relative ai rapporti di factoring e reverse factoring de quo, che ha trasmesso a per la riconciliazione annuale. CP_1 CP_5
pagina 2 di 8 Si chiede altresì ordine di esibizione ex art. 210 cpc delle lettere di messa in mora di verso i CP_1 concessionari, importatori e distributori della rete di – i debitori ceduti. Tutti i pagamenti CP_3
(bonifici) ricevuti da dal 2015 al 2019 in forza del rapporto di factoring e reverse factoring, CP_1
oggetto del giudizio (pag. 5 memoria ex art. 183 Vi co n. 3 cpc CP_3
Si contesta l'ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di in Concordato Preventivo in continuità aziendale omologato (in Controparte_4
Cont seguito anche solo o questo Tribunale ha emesso nei confronti di CP_3
[...]
(di seguito anche solo ) per il pagamento della somma di € 1.146.114,00, Controparte_1 CP_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, credito risultante all'esito delle retrocessioni dei crediti da ai fornitori della ricorrente che avrebbero azzerato il debito di quest'ultima verso CP_1
relativo a cessioni avvenute nel 2015 e 2016 in forza di due contratti di factoring del 2011 e CP_1
2013.
Ha allegato la ricorrente:
-di aver sottoscritto con , rispettivamente in data 14.6.2011 e in data 16.9.2013, due contratti di CP_1
factoring in forza dei quali venivano aperte linee di credito -pro soluto e pro solvendo- regolate su specifici conti correnti (docc.1 e 2);
-di aver ceduto a nel 2015 e nel 2016 crediti per un importo complessivo di € 1.745.193,02 CP_1
(docc. da 3 a 34 e riepilogo sub doc.35);
-che sottoscriveva con alcuni fornitori di MV contratti di “reverse factoring” e nelle date del CP_1
5.10, 12.8 e 16.11.2016 effettuava alcune compensazioni tra gli importi dovuti alla ricorrente in forza del rapporto di factoring e i crediti nei confronti della ricorrente nel frattempo acquisiti dai fornitori della ricorrente stessa (docc.36, 37 e 38);
-che a seguito delle retrocessioni dei crediti da ai fornitori di MV avvenute negli anni successivi CP_1
(docc. da 39 a 45), il debito della ricorrente nei confronti di si azzerava e alla data del CP_1
31.12.2019 la ricorrente era creditrice di Ifitalia per € 1.146.114,00 come da relazione di BDO Italia
s.p.a. (doc.46).
Ha presentato tempestiva opposizione Controparte_1
pagina 3 di 8 In primo luogo ha eccepito la invalidità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della causa petendi e arbitrarietà nella indicazione del quantum della pretesa creditoria.
Inoltre l'opponente, pur non contestando la conclusione e la validità dei contratti richiamati dalla ricorrente, ha offerto precisazioni in merito ai rapporti e una diversa ricostruzione di essi, negando l'esistenza stessa del credito azionato.
In particolare, precisato che il factor si è reso cessionario di crediti vantati da verso clienti CP_3
italiani ed esteri e cessionario anche di crediti vantati da fornitori di nei confronti di CP_3 quest'ultima, e che nei confronti di ricopre pertanto al tempo stesso la posizione di Controparte_6
cedente e di debitore ceduto, ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti (incasso di somme dai debitori ceduti di estinzione delle anticipazioni, utilizzo della differenza in compensazione rispetto CP_3
ai debiti di ed è giunta ha indicare un proprio credito per € 593.884,20 nei confronti di CP_3
quale debitore ceduto. CP_3
Infatti, in ragione delle legittime compensazioni operate tra le eccedenze maturate a credito sui conti Cont correnti intestati a quale cedente, e i debiti di quale debitore ceduto verso , CP_3 CP_1
Cont operazioni registrate sui conti correnti di come da estratti conto mai contestati (doc.8), nessun
Cont credito sussiste da favore di
Ha quindi concluso con richiesta di annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto per inesistenza di qualsiasi credito di nei confronti di rispetto alla quale, al contrario, è CP_3 CP_1 CP_3 debitrice per € 5,14 in linea capitale in qualità di cedente, e per € 593.884,20 in linea capitale in qualità di debitore ceduto alla data del 29 settembre 2021 (somma dei crediti ceduti dai fornitori di MV
Tesmec s.p.a. e GM International s.r.l. -docc.4, 5, 6 e 7). In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della convenuta opposta al pagamento di detto importo.
Si è costituita in Concordato Preventivo in continuità aziendale omologato che Controparte_4
ha ribadito la fondatezza della propria pretesa, pienamente provata dai contratti di factoring, dal rapporto di reverse factoring, dalle lettere di cessione con allegati fatture e estratti notarili, dalle comunicazioni di retrocessioni, oltre che dalla relazione contabile del proprio revisore CP_5
documenti tutti già prodotti in sede monitoria.
pagina 4 di 8 Ha dato atto di aver tempestivamente contestato la precisazione del credito inviata il 28.4.2017 (doc.3 opponente) come da comunicazione del 11.5.2017 (doc.50) e ha eccepito che controparte non ha fornito prova delle compensazioni effettuate, né nell'importo né nel quando.
Ha contestato la domanda riconvenzionale evidenziando che il credito di Tesmec s.p.a. (per €
193.005,68) è già inserito nello stato passivo di che, in esecuzione del piano concordatario, CP_3 sta effettuando i pagamenti rateizzati previsti. Quanto alla posizione di GM International s.r.l. (per €
400.878,52), essa è stata inserita nel piano concordatario per essere rientrata nella titolarità del credito come da sua dichiarazione (doc.43).
Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per la condanna di al pagamento di quella stessa somma di cui al decreto. CP_1
Respinta la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto (ordinanza del 30.6.2022) e assegnati i termini di ci all'art.183 comma 6 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica contabile e, all'esito del deposito della relazione (nel termine prorogato), disposto un rinvio su istanza delle parti in pendenza di trattative, respinte le ulteriori istanze, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Preliminarmente va dato atto che in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle domande riconvenzionali da ritenersi pertanto abbandonate come dalla stessa difesa precisato nell'esordio della comparsa conclusionale e anche più oltre (pag.5).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato poiché non ha fornito la prova della CP_3
pretesa creditoria fatta valere in via monitoria.
Non sono in contestazione tra le parti la conclusione e la validità di due contratti factoring in data
14.6.2011 e in data 16.9.2013, in forza dei quali venivano aperte linee di credito -pro soluto e pro solvendo- regolate su specifici conti correnti nonché la conclusione da parte di con alcuni CP_1
Cont fornitori di di contratti di “reverse factoring” con la conseguenza che nei confronti di CP_3
è venuta a trovarsi al tempo stesso nella posizione di cedente e di debitore ceduto. CP_1
pagina 5 di 8 Per procedere alla ricostruzione degli articolati e complessi rapporti intercorrenti tra le parti è stata disposta consulenza tecnica sul seguente quesito: “Il consulente, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.: - proceda -ove possibile con la documentazione a disposizione- alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti in relazione al rapporto di factoring di cui ai due contratti di factoring del 2011 e 2013 e alle successive operazioni di reverse factoring, descrivendo le singole operazioni a debito e a credito, le compensazioni, le retrocessioni, e dica se alla data del 31.12.2019 fosse debitrice di CP_1 CP_3
o se, al contrario, ne fosse creditrice e di quale importo;
-dica altresì quali fossero i rapporti alla successiva data del 29.9.2021; -dica infine quale sia lo stato attuale dei rapporti”.
Il consulente, esaminati i documenti prodotti da entrambe le parti, ha da subito evidenziato la difficoltà di dare puntuale risposta al quesito non essendo disponibili le schede contabili relative ai crediti ceduti pro soluto e/o pro solvendo. ha offerto la massima disponibilità per un accesso del consulente presso la propria sede per CP_3 mettere a disposizione la documentazione ritenuta utile o necessaria allo svolgimento dell'incarico, mentre si è opposta alla acquisizione di ulteriori documenti. CP_1
Trattandosi, nello specifico, dei partitari di le conseguenze della impossibilità del loro CP_3
esame che -come si vedrà- ha impedito al perito dell'ufficio di svolgere con completezza il suo incarico, non può che ricadere su che non ha assolto l'onere probatorio su di essa CP_3
incombente di fornire la prova del fatto costitutivo della propria domanda, producendo nei termini di legge le schede clienti già in suo possesso.
Il consulente dell'ufficio ha precisato che: Le posizioni, e le relative ricostruzioni operate dai rispettivi consulenti tecnici, divergono, ad avviso dello scrivente, a causa : • dell'estrema complessità determinata dalla commistione tra il contratto di factoring e quello di reverse factoring;
• dalla contabilizzazione dei crediti ceduti e delle anticipazioni erogate a fronte dei diversi plafond disponibili
; • delle intervenute compensazioni tra crediti e debiti;
• delle retrocessioni di crediti, con l'ulteriore complicazione della procedura concordataria stessa che ha modificato, legittimamente o meno, l'entità di alcuni debiti in funzione della cosiddetta falcidia concordataria. In mancanza delle scritture contabili di entrambe le società e, soprattutto, dei relativi partitari nonché nell'impossibilità di acquisire nuova documentazione per l'opposizione di , al fine di fornire alla S.V. alcuni elementi CP_1
pagina 6 di 8 utili alla decisione, e ha cercato di individuare un possibile punto di incontro tra le parti, ovvero la situazione debitoria/creditoria al 31 dicembre 2018 (pagg.20-21 della relazione), tentativo non andato a buon fine.
Le ragioni dell'insuccesso dell'operazione di ricostruzione contabile delle posizioni di credito/debito sulla base della documentazione agli atti sono state ribadite anche nel replicare alle osservazioni del consulente di parte: Ribadisce, peraltro, come l'origine delle difficoltà nella ricostruzione vada ricercata, oltre che nella carenza documentale, nella commistione tra crediti ceduti nei confronti di clienti (factoring diretto), crediti ceduti di fornitori della prima cedente (reverse factoring ),
Cont anticipazioni e rimborsi (che costituiscono la causale dei pagamenti eseguiti dai fornitori di ad
) a fronte di crediti ceduti e compensazioni di partite. A tutto ciò si aggiunge, infine, l'evidenza CP_1
di sistemi di contabilizzazione diversi tra le parti, come emerso nel caso degli estratti conto di , CP_1
Cont nei quali quest'ultima evidenzia meri monte crediti ceduti che, invece, considera comunque crediti verso , indipendentemente dalla natura (pro solvendo o pro soluto) delle relative cessioni. CP_1
Un'ultima annotazione concerne l'irrilevanza ai fini della dimostrazione documentale del credito Cont Contr asseritamente vantato da della presenza di una certificazione rilasciata da soggetto terzo ( ).
(pag.30 della relazione).
Non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni del consulente dell'ufficio e, ricordato ancora il principio generale in tema di onere della prova secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si deve prendere atto che l'impossibilità di definire in maniera precisa ed incontrovertibile lo stato dei rapporti dare/avere tra le parti non ha Cont consentito di accertare la sussistenza del credito di azionato in via monitoria risultato privo di adeguata e sufficiente dimostrazione documentale.
Né a tale carenza, imputabile alla parte, sarebbe stato possibile supplire con la richiesta di chiarimenti al consulente o con il rinnovo dell'accertamento tecnico o, ancora, con un ordine ex art.210 c.p.c. che finirebbe per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e la domanda di va respinta. CP_3
Quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per la loro parziale compensazione (nella misura di un terzo), considerato che il giudizio ha avuto ad oggetto anche la domanda di condanna di CP_7
poi abbandonata in sede di precisazione e rispetto alla quale il consulente dell'ufficio CP_3
aveva parimenti concluso per la mancata dimostrazione dell'asserito credito. pagina 7 di 8 Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi nella già ridotta misura a carico di
CP_3
Le spese di consulenza sono poste a carico delle parti nella stessa misura.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n.15485/2021 del 11.8.2021 – n. 31151/2021 R.G. e rigetta le domande di nei confronti di Controparte_4 Controparte_1
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna Controparte_4
al pagamento in favore di delle spese che si liquidano, nella già
[...] Controparte_1
ridotta misura, in complessivi € 25.300,67 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva;
-pone in via definitiva a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto del 6.2.2024 nella predetta misura.
Milano, 29 gennaio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 8 di 8