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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4251/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'ud. cartolare del 18 marzo 2025, con ordinanza di riserva del 20\3\25 avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Cassino n. 1391\18 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. M.m. Porzia Parte_1
- appellante – e
Controparte_1
- appellata contumace–
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di CASSINO, con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso di nei Parte_2 confronti di;
l'istante, ora appellante, aveva chiesto la condanna di controparte alla restituzione della CP_2 somma di € 12.000,00, oltre accessori, dovuta a saldo (sulla somma complessiva di € 19.000,00) che ella assumeva di aver corrisposto alla resistente tra il 2014 ed il 2015 tramite tre assegni bancari (due intestati alla resistente ed uno, per € 7.000,00 in favore di , a titolo di mutuo personale per l'avvio Parte_3 dell'attività commerciale di gestione di un bar, aperto nel dicembre 2014; la ricorrente aveva precisato che il prestito e le modalità di restituzione dello stesso erano state pattuite solo verbalmente stante i rapporti di convivenza more uxorio con il padre della resistente, tale deceduto nel settembre 2015; la Persona_1 ricorrente aveva anche dedotto di aver ottenuto in restituzione unicamente la somma di € 7.000,00;
-il primo giudice, a fronte della contumacia di parte resistente, ha ritenuto che la ricorrente, che ne era onerata, non aveva provato il fondamento causale della propria pretesa (il dedotto contratto di mutuo);
-la soccombente ha proposto appello;
questi i motivi di appello:
- 1) Inapplicabilità al caso di specie della richiamata Ordinanza della Suprema Corte, n. 24328 del 16/10/2017;
2) Inesistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento della decisione di I grado;
3) sull'erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio;
4) In merito all'imputazione delle somme già corrisposte dalla debitrice;
Ritenuto che:
-l'appello è complessivamente infondato e, nonostante l'ampiezza (v. anche la comparsa conclusionale) è ai limiti, invero superati, della inammissibilità, in quanto non conforme alle inderogabili prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.: l'appellante mostra di non aver colto l'effettiva portata della pur ampia motivazione di prime cure, sostanzialmente (e acriticamente) riproponendo le difese di prime cure, solo in apparenza ricondotti a motivi di appello;
-la domanda dell'appellante, come sopra già rilevato, concerne gli importi (rectius, una parte) di cui agli assegni sopra richiamati , emessi tra il 2014-15 , e non protestati;
la ricorrente, quindi, ha esercitato l'azione causale (la contumacia della resistente esonera dall'esame dei presupposti di cui all'art. 58 r.d. 1736\33, non essendo stata ovviamente proposta la relativa eccezione); la ricorrente, quindi, era onerata dalla prova, in tutti i suoi elementi costitutivi, del contratto sottostante, a suo dire di mutuo;
il primo giudice ha appunto ritenuto che tale prova non era stata fornita, non potendo operare, in ragione della contumacia della resistente, il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c. ;
-tanto del tutto correttamente, in conformità del resto a principi fondamentali del processo civile;
-qui si innesta il primo motivo di gravame, con il quale – sorprendentemente- l'appellante lamenta la inapplicabilità nella specie di quanto enunciato da Cass. 24328\17, quasi che possa configurarsi – in diritto in fatto- un vizio della pronuncia di merito (nella specie di primo grado) per contrasto con una di legittimità,
e non- invece- con la legge che regola la materia;
premesso poi che nella specie, palesemente, la pronuncia de quo è del tutto pertinente (attiene alla necessità di provare il dedotto contratto di mutuo in tutti i suoi elementi) resta che- nella specie- tale prova non è stata data (e che, come osservato dal primo giudice, in conformità con la giurisprudenza, non può essere integrata dalla mera consegna di assegni bancari);
-l'appellante ancora richiama la missiva dell'avv. Mottola scritta, secondo l'appellante, per conto dell'appellata, e inviata a mezzo pec al difensore dell'appellante, contenente una ricognizione di debito;
la questione è stata specificamente affrontata dal primo giudice, il quale- previo un corretto inquadramento giuridico della ricognizione di debito- ha rilevato:
“La lettera dell'avv. on ha valore di riconoscimento di debito perché proviene da un terzo che non CP_3 risulta aver ricevuto alcun mandato e, in particolare, nessuna delega che comprenda l'attribuzione del potere di riconoscere il presunto debito del proprio assistito. Inoltre, quand'anche si potesse prescindere dalla correttezza di tale impostazione, si deve rilevare che il contenuto della missiva a firma dell'avv. Mottola, sia con riferimento alle singole espressioni usate sia nel suo complesso, non è confermativo delle richieste avanzate dalla difesa della nella lettera, non sottoscritta dalla il legale innanzitutto contesta le Pt_1 CP_1 richieste avverse e fa poi riferimento al fatto che la predetta avrebbe ripreso a pagare secondo gli accordi presi tra le parti, senza migliori specificazioni: il che lascia immutato il serio dubbio che tra le parti vi fossero molteplici accordi (che prescindono dal dedotto prestito) rispetto ai quali peraltro la odierna ricorrente, pur avendo agito in giudizio, non ha dato prova adeguata. Il riferimento ad una ripresa del pagamento rateale di
€ 500,00, contenuto nella predetta lettera, è chiaramente avulso da discorsi inerenti il prestito che la Pt_1 in questa sede sostiene di aver fatto alla CP_1
-a fronte di tale chiara e esaustiva motivazione l'appellante svolge mere illazioni (addirittura affermando che il primo giudice avrebbe ritenuto che la avrebbe agito per vendetta); né beninteso rileva (per la Corte Pt_1
e già per il Tribunale), ai fini che qui interessano (la prova del contratto di mutuo) la circostanza che l'appellante sia “inoccupata”, ovvero disponga di proprio reddito (da pensione di reversibilità); parimenti irrilevanti – e invero gravemente inopportune (si veda il riferimento all'atteggiamento “accusatorio” del primo giudice verso la ricorrente) – sono le deduzioni sviluppate a pag.
9-10 del gravame (riferite alla teoria “B”), sempre sulla posizione economica della appellante e del defunto compagno;
da qui l'assoluta irrilevanza della documentazione esibita in questo grado di giudizio (v. pag.
8-9 appello), ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis;
-l'appellante quindi (v. il motivo relativo alla “erronea valutazione delle prove”) si attarda sulla questione della consegna degli assegni (senza considerare che, come detto già dal primo giudice e sopra ribadito, tale condotta non è rilevante ai fini dell'azione causale, quanto alla prova dell'esatto contenuto del rapporto sottostante) e del preteso parziale spontaneo adempimento;
l'appellante quindi reitera quanto sopra detto sul mandato professionale che controparte avrebbe conferito all'avv. Mottola;
-qui va ribadito, con il primo giudice che non vi è alcuna prova documentale del conferimento di tale mandato\incarico, da parte della resistente originaria (non rilevando certo quanto in tale missiva solo enunciato: e ovviamente qui non è questione della falsità\autenticità di tale documento, in punto di provenienza dal difensore in questione: viene in rilievo, va ancora ribadito, la prova dell'esistenza del rapporto professionale in parola, solo asserito), si è già detto della non applicabilità del principio di non contestazione con riferimento alla parte contumace, nel doppio grado di giudizio;
-in definitiva va ribadito che non sussiste nessuna prova, neppure indiziaria, dei fatti posti a fondamento della pretesa;
e certamente, oltretutto in questa sede di appello non è ammissibile la prova orale solo ora richiesta
(merita comunque evidenziare che sia il conferimento dell'incarico all'avv. Mottola, sia addirittura l'inoltro della pec, non possono certo provarsi per testimoni;
né poi l'interrogatorio formale della parte contumace è stato chiesto nelle forme processuali previste);
-da qui il rigetto dell'appello; nulla sulle spese, attesa la contumacia della appellata (ma sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.);
P.Q.M
Rigetta l'appello ; nulla sulle spese, ferma la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4251/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'ud. cartolare del 18 marzo 2025, con ordinanza di riserva del 20\3\25 avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Cassino n. 1391\18 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. M.m. Porzia Parte_1
- appellante – e
Controparte_1
- appellata contumace–
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di CASSINO, con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso di nei Parte_2 confronti di;
l'istante, ora appellante, aveva chiesto la condanna di controparte alla restituzione della CP_2 somma di € 12.000,00, oltre accessori, dovuta a saldo (sulla somma complessiva di € 19.000,00) che ella assumeva di aver corrisposto alla resistente tra il 2014 ed il 2015 tramite tre assegni bancari (due intestati alla resistente ed uno, per € 7.000,00 in favore di , a titolo di mutuo personale per l'avvio Parte_3 dell'attività commerciale di gestione di un bar, aperto nel dicembre 2014; la ricorrente aveva precisato che il prestito e le modalità di restituzione dello stesso erano state pattuite solo verbalmente stante i rapporti di convivenza more uxorio con il padre della resistente, tale deceduto nel settembre 2015; la Persona_1 ricorrente aveva anche dedotto di aver ottenuto in restituzione unicamente la somma di € 7.000,00;
-il primo giudice, a fronte della contumacia di parte resistente, ha ritenuto che la ricorrente, che ne era onerata, non aveva provato il fondamento causale della propria pretesa (il dedotto contratto di mutuo);
-la soccombente ha proposto appello;
questi i motivi di appello:
- 1) Inapplicabilità al caso di specie della richiamata Ordinanza della Suprema Corte, n. 24328 del 16/10/2017;
2) Inesistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento della decisione di I grado;
3) sull'erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio;
4) In merito all'imputazione delle somme già corrisposte dalla debitrice;
Ritenuto che:
-l'appello è complessivamente infondato e, nonostante l'ampiezza (v. anche la comparsa conclusionale) è ai limiti, invero superati, della inammissibilità, in quanto non conforme alle inderogabili prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.: l'appellante mostra di non aver colto l'effettiva portata della pur ampia motivazione di prime cure, sostanzialmente (e acriticamente) riproponendo le difese di prime cure, solo in apparenza ricondotti a motivi di appello;
-la domanda dell'appellante, come sopra già rilevato, concerne gli importi (rectius, una parte) di cui agli assegni sopra richiamati , emessi tra il 2014-15 , e non protestati;
la ricorrente, quindi, ha esercitato l'azione causale (la contumacia della resistente esonera dall'esame dei presupposti di cui all'art. 58 r.d. 1736\33, non essendo stata ovviamente proposta la relativa eccezione); la ricorrente, quindi, era onerata dalla prova, in tutti i suoi elementi costitutivi, del contratto sottostante, a suo dire di mutuo;
il primo giudice ha appunto ritenuto che tale prova non era stata fornita, non potendo operare, in ragione della contumacia della resistente, il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c. ;
-tanto del tutto correttamente, in conformità del resto a principi fondamentali del processo civile;
-qui si innesta il primo motivo di gravame, con il quale – sorprendentemente- l'appellante lamenta la inapplicabilità nella specie di quanto enunciato da Cass. 24328\17, quasi che possa configurarsi – in diritto in fatto- un vizio della pronuncia di merito (nella specie di primo grado) per contrasto con una di legittimità,
e non- invece- con la legge che regola la materia;
premesso poi che nella specie, palesemente, la pronuncia de quo è del tutto pertinente (attiene alla necessità di provare il dedotto contratto di mutuo in tutti i suoi elementi) resta che- nella specie- tale prova non è stata data (e che, come osservato dal primo giudice, in conformità con la giurisprudenza, non può essere integrata dalla mera consegna di assegni bancari);
-l'appellante ancora richiama la missiva dell'avv. Mottola scritta, secondo l'appellante, per conto dell'appellata, e inviata a mezzo pec al difensore dell'appellante, contenente una ricognizione di debito;
la questione è stata specificamente affrontata dal primo giudice, il quale- previo un corretto inquadramento giuridico della ricognizione di debito- ha rilevato:
“La lettera dell'avv. on ha valore di riconoscimento di debito perché proviene da un terzo che non CP_3 risulta aver ricevuto alcun mandato e, in particolare, nessuna delega che comprenda l'attribuzione del potere di riconoscere il presunto debito del proprio assistito. Inoltre, quand'anche si potesse prescindere dalla correttezza di tale impostazione, si deve rilevare che il contenuto della missiva a firma dell'avv. Mottola, sia con riferimento alle singole espressioni usate sia nel suo complesso, non è confermativo delle richieste avanzate dalla difesa della nella lettera, non sottoscritta dalla il legale innanzitutto contesta le Pt_1 CP_1 richieste avverse e fa poi riferimento al fatto che la predetta avrebbe ripreso a pagare secondo gli accordi presi tra le parti, senza migliori specificazioni: il che lascia immutato il serio dubbio che tra le parti vi fossero molteplici accordi (che prescindono dal dedotto prestito) rispetto ai quali peraltro la odierna ricorrente, pur avendo agito in giudizio, non ha dato prova adeguata. Il riferimento ad una ripresa del pagamento rateale di
€ 500,00, contenuto nella predetta lettera, è chiaramente avulso da discorsi inerenti il prestito che la Pt_1 in questa sede sostiene di aver fatto alla CP_1
-a fronte di tale chiara e esaustiva motivazione l'appellante svolge mere illazioni (addirittura affermando che il primo giudice avrebbe ritenuto che la avrebbe agito per vendetta); né beninteso rileva (per la Corte Pt_1
e già per il Tribunale), ai fini che qui interessano (la prova del contratto di mutuo) la circostanza che l'appellante sia “inoccupata”, ovvero disponga di proprio reddito (da pensione di reversibilità); parimenti irrilevanti – e invero gravemente inopportune (si veda il riferimento all'atteggiamento “accusatorio” del primo giudice verso la ricorrente) – sono le deduzioni sviluppate a pag.
9-10 del gravame (riferite alla teoria “B”), sempre sulla posizione economica della appellante e del defunto compagno;
da qui l'assoluta irrilevanza della documentazione esibita in questo grado di giudizio (v. pag.
8-9 appello), ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis;
-l'appellante quindi (v. il motivo relativo alla “erronea valutazione delle prove”) si attarda sulla questione della consegna degli assegni (senza considerare che, come detto già dal primo giudice e sopra ribadito, tale condotta non è rilevante ai fini dell'azione causale, quanto alla prova dell'esatto contenuto del rapporto sottostante) e del preteso parziale spontaneo adempimento;
l'appellante quindi reitera quanto sopra detto sul mandato professionale che controparte avrebbe conferito all'avv. Mottola;
-qui va ribadito, con il primo giudice che non vi è alcuna prova documentale del conferimento di tale mandato\incarico, da parte della resistente originaria (non rilevando certo quanto in tale missiva solo enunciato: e ovviamente qui non è questione della falsità\autenticità di tale documento, in punto di provenienza dal difensore in questione: viene in rilievo, va ancora ribadito, la prova dell'esistenza del rapporto professionale in parola, solo asserito), si è già detto della non applicabilità del principio di non contestazione con riferimento alla parte contumace, nel doppio grado di giudizio;
-in definitiva va ribadito che non sussiste nessuna prova, neppure indiziaria, dei fatti posti a fondamento della pretesa;
e certamente, oltretutto in questa sede di appello non è ammissibile la prova orale solo ora richiesta
(merita comunque evidenziare che sia il conferimento dell'incarico all'avv. Mottola, sia addirittura l'inoltro della pec, non possono certo provarsi per testimoni;
né poi l'interrogatorio formale della parte contumace è stato chiesto nelle forme processuali previste);
-da qui il rigetto dell'appello; nulla sulle spese, attesa la contumacia della appellata (ma sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.);
P.Q.M
Rigetta l'appello ; nulla sulle spese, ferma la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)