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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/10/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. GAETANO ALFREDO PIAZZA A. DE Parte_1 C.F._1
GASPERI, 23 88900 CROTONE
APPELLANTE
CONTRO
in proprio domicilio digitale CP_1 C.F._2
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 641/2023 del 11/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato Fabio Esposito ha ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno un decreto ingiuntivo contro la società e ad in proprio quale accomandataria, per il Controparte_2 Parte_1
pagamento di euro 5.006,94 oltre accessori per prestazioni professionali rese in favore della detta pagina 1 di 4 società consistenti nella redazione e deposito di atto di denunzia-querela a tutela del marchio registrato di titolarità della società e contro la contraffazione effettuata da terzi, con compenso convenuto con atto del 9.10.13 in euro 5.000,00 oltre 15% per spese generali ex art. 2 dm 55 del 2014 e succ mod. cassa ed iva di legge.
L'ingiunzione era chiesta ed ottenuta per il residuo credito al netto dell'acconto già percepito dal legale e di cui alla fattura n. 19 del 2013.
Ha opposto l'ingiunzione la sola eccependo incompetenza del Tribunale, a favore del Giudice Pt_1
di Pace, e la non debenza della somma, siccome inadempiente il professionista ai doveri di informazione.
L'opposto costituendosi ha resistito.
Il Tribunale ha così deciso:
1 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2 - Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese giudiziali che liquida in euro 1.800,00 oltre rimborso spese forf. 15%, Iva se dovuta e Cap nelle misure di legge.
Ha interposto appello la si è costituito l'appellato eccependo la inammissibilità del gravame Pt_1
ex art. 348 bis c.p.c. (in quanto non è stato proposto ai sensi e nelle forme di cui al novellato art. 342
c.p.c. in quanto non contiene alcuno degli elementi richiesti da detta norma, a pena di inammissibilità del medesimo) e per difetto di forma (difettando la dichiarazione di voler impugnare la sentenza).
Preliminarmente dunque occorre delibare le due eccezioni preliminari, entrambe infondate.
L'inammissibilità di cui all'art. 348 bis non attiene a vizi di forma dell'impugnazione e solo determina la decisione con discussione orale. Evidentemente l'appellato ha ritenuto applicabile il testo della norma ante riforma Cartabia, non più in vigore per le cause, come la presente, iscritte dopo il 28 febbraio 2023.
Quanto all'omessa dichiarazione di voler appellare la sentenza, non sussiste, in quanto nella stessa epigrafe dell'atto di appello a pag 1, espressamente è dichiarato che il fine della citazione è di ottenere la riforma integrale della sentenza n. 641/2023 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno.
Si può quindi entrare nel merito dell'appello.
Primo motivo: Illegittimità e nullità della sentenza impugnata per incompetenza per valore del
Tribunale di Ascoli Piceno a favore del Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto.
Deduce l'appellante che il primo giudice ha determinato il valore della causa solo sulla base dell'importo complessivo richiesto dall'Avv. , senza tenere conto dell'acconto di mille CP_1
euro versato da a saldo della fattura n. 59/2013. Parte_1
pagina 2 di 4 Secondo l'appellante, se il giudice avesse tenuto conto dell'importo di €. 935,63 anticipato da Pt_1
in acconto del compenso pattuito di €. 5.000,00 avrebbe quantificato il valore della domanda
[...]
nell'importo residuo di €. 4.064,37 (€. 5.000,00 - €. 935,63 = 4.064,37) sul quale, poi, calcolare gli oneri accessori 15% e 4%, determinando in tal modo in €. 4.860,02 il valore esatto della domanda, così rientrante nella competenza del Giudice di pace.
Ciò in quanto l'avvocato, non avendo esposto né richiesto il 15% nella fattura di acconto, sulla somma pagata a tale titolo non avrebbe più il diritto di richiedere detta voce.
Il ragionamento non è condiviso dalla Corte.
E' pacifico e risulta dall'accordo sul compenso sottoscritto dalle parti, che il compenso per l'avvocato era fissato in 5.000,00 euro oltre 15% cassa ed iva.
Nessuna norma (e neppure la Cassazione citata dall'appellante) dispone che il 15% vada richiesto anche sugli acconti, a pena di decadenza.
Pertanto è corretta la richiesta dell'avvocato e infondata l'eccezione, come deciso dal primo giudice.
Secondo motivo: Ingiustizia della sentenza impugnata per inadempimento informativo del professionista sulla querela in atti, in violazione dei doveri di cui all'art. 27 del codice deontologico forense.
Si duole la che il Tribunale ha erroneamente invertito l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 Pt_1
c.c. a carico del professionista, onerando i fornire la prova che, invece, avrebbe Parte_1
dovuto essere fornita dal professionista in quanto, avendo allegato l'inadempimento Parte_1
informativo del professionista (eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.), era onere del professionista dimostrare il proprio adempimento informativo nei confronti di , ai sensi Parte_1
dell'art. 27 del codice deontologico forense (doveri di informazione della cliente). Inoltre, continua l'appellante, non avendo mai revocato al professionista l'incarico prima della Parte_1
conclusione del mandato, il professionista ha violato l'accordo pattuito richiedendo a Parte_1
l'intero importo del compenso prima della revoca o conclusione del mandato, come pattuito nel documento di conferimento dell'incarico professionale.
In verità il primo giudice non ha invertito l'ordine della prova circa l'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'avvocato, ha solo constatato che la cliente non ha indicato quali informazioni avrebbe dovuto rendere l'avvocato alla cliente.
Poiché l'incarico aveva ad oggetto redazione e deposito della querela, l'avvocato non avrebbe potuto informare la querelante di nulla prima di ricevere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: mai pervenuto all'avvocato, evidentemente a causa della revoca del mandato.
Quindi non si può addebitare alcun inadempimento.
pagina 3 di 4 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo con riferimento a tre fasi e rapportate al minimo tabellare del corrispondente scaglione di valore, attesa la semplicità della questione, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in euro 961,50 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. GAETANO ALFREDO PIAZZA A. DE Parte_1 C.F._1
GASPERI, 23 88900 CROTONE
APPELLANTE
CONTRO
in proprio domicilio digitale CP_1 C.F._2
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 641/2023 del 11/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato Fabio Esposito ha ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno un decreto ingiuntivo contro la società e ad in proprio quale accomandataria, per il Controparte_2 Parte_1
pagamento di euro 5.006,94 oltre accessori per prestazioni professionali rese in favore della detta pagina 1 di 4 società consistenti nella redazione e deposito di atto di denunzia-querela a tutela del marchio registrato di titolarità della società e contro la contraffazione effettuata da terzi, con compenso convenuto con atto del 9.10.13 in euro 5.000,00 oltre 15% per spese generali ex art. 2 dm 55 del 2014 e succ mod. cassa ed iva di legge.
L'ingiunzione era chiesta ed ottenuta per il residuo credito al netto dell'acconto già percepito dal legale e di cui alla fattura n. 19 del 2013.
Ha opposto l'ingiunzione la sola eccependo incompetenza del Tribunale, a favore del Giudice Pt_1
di Pace, e la non debenza della somma, siccome inadempiente il professionista ai doveri di informazione.
L'opposto costituendosi ha resistito.
Il Tribunale ha così deciso:
1 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2 - Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese giudiziali che liquida in euro 1.800,00 oltre rimborso spese forf. 15%, Iva se dovuta e Cap nelle misure di legge.
Ha interposto appello la si è costituito l'appellato eccependo la inammissibilità del gravame Pt_1
ex art. 348 bis c.p.c. (in quanto non è stato proposto ai sensi e nelle forme di cui al novellato art. 342
c.p.c. in quanto non contiene alcuno degli elementi richiesti da detta norma, a pena di inammissibilità del medesimo) e per difetto di forma (difettando la dichiarazione di voler impugnare la sentenza).
Preliminarmente dunque occorre delibare le due eccezioni preliminari, entrambe infondate.
L'inammissibilità di cui all'art. 348 bis non attiene a vizi di forma dell'impugnazione e solo determina la decisione con discussione orale. Evidentemente l'appellato ha ritenuto applicabile il testo della norma ante riforma Cartabia, non più in vigore per le cause, come la presente, iscritte dopo il 28 febbraio 2023.
Quanto all'omessa dichiarazione di voler appellare la sentenza, non sussiste, in quanto nella stessa epigrafe dell'atto di appello a pag 1, espressamente è dichiarato che il fine della citazione è di ottenere la riforma integrale della sentenza n. 641/2023 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno.
Si può quindi entrare nel merito dell'appello.
Primo motivo: Illegittimità e nullità della sentenza impugnata per incompetenza per valore del
Tribunale di Ascoli Piceno a favore del Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto.
Deduce l'appellante che il primo giudice ha determinato il valore della causa solo sulla base dell'importo complessivo richiesto dall'Avv. , senza tenere conto dell'acconto di mille CP_1
euro versato da a saldo della fattura n. 59/2013. Parte_1
pagina 2 di 4 Secondo l'appellante, se il giudice avesse tenuto conto dell'importo di €. 935,63 anticipato da Pt_1
in acconto del compenso pattuito di €. 5.000,00 avrebbe quantificato il valore della domanda
[...]
nell'importo residuo di €. 4.064,37 (€. 5.000,00 - €. 935,63 = 4.064,37) sul quale, poi, calcolare gli oneri accessori 15% e 4%, determinando in tal modo in €. 4.860,02 il valore esatto della domanda, così rientrante nella competenza del Giudice di pace.
Ciò in quanto l'avvocato, non avendo esposto né richiesto il 15% nella fattura di acconto, sulla somma pagata a tale titolo non avrebbe più il diritto di richiedere detta voce.
Il ragionamento non è condiviso dalla Corte.
E' pacifico e risulta dall'accordo sul compenso sottoscritto dalle parti, che il compenso per l'avvocato era fissato in 5.000,00 euro oltre 15% cassa ed iva.
Nessuna norma (e neppure la Cassazione citata dall'appellante) dispone che il 15% vada richiesto anche sugli acconti, a pena di decadenza.
Pertanto è corretta la richiesta dell'avvocato e infondata l'eccezione, come deciso dal primo giudice.
Secondo motivo: Ingiustizia della sentenza impugnata per inadempimento informativo del professionista sulla querela in atti, in violazione dei doveri di cui all'art. 27 del codice deontologico forense.
Si duole la che il Tribunale ha erroneamente invertito l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 Pt_1
c.c. a carico del professionista, onerando i fornire la prova che, invece, avrebbe Parte_1
dovuto essere fornita dal professionista in quanto, avendo allegato l'inadempimento Parte_1
informativo del professionista (eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.), era onere del professionista dimostrare il proprio adempimento informativo nei confronti di , ai sensi Parte_1
dell'art. 27 del codice deontologico forense (doveri di informazione della cliente). Inoltre, continua l'appellante, non avendo mai revocato al professionista l'incarico prima della Parte_1
conclusione del mandato, il professionista ha violato l'accordo pattuito richiedendo a Parte_1
l'intero importo del compenso prima della revoca o conclusione del mandato, come pattuito nel documento di conferimento dell'incarico professionale.
In verità il primo giudice non ha invertito l'ordine della prova circa l'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'avvocato, ha solo constatato che la cliente non ha indicato quali informazioni avrebbe dovuto rendere l'avvocato alla cliente.
Poiché l'incarico aveva ad oggetto redazione e deposito della querela, l'avvocato non avrebbe potuto informare la querelante di nulla prima di ricevere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: mai pervenuto all'avvocato, evidentemente a causa della revoca del mandato.
Quindi non si può addebitare alcun inadempimento.
pagina 3 di 4 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo con riferimento a tre fasi e rapportate al minimo tabellare del corrispondente scaglione di valore, attesa la semplicità della questione, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in euro 961,50 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4