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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/11/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Pt_4 Pt_5 Pt_6
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi dagli Parte_7 Parte_8 avvocati TOSTO MARIA ANTONIETTA e DI BARTOLO GAETANO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
sentite le parti all'udienza del 17.10.2025, le quali hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli (maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) e , ancora minorenne, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento Per_2 all'affido di quest'ultimo e al mantenimento di entrambi non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; osservato che, all'udienza del 17.10.2025, il Presidente ha atto che nelle more , figlia Parte_9 delle parti, minorenne all'epoca della presentazione del ricorso, lo scorso 26.8.2025 ha compiuto il diciottesimo anno di età; considerato, inoltre, che il figlio minore , sentito all'udienza del 7.11.2025 in audizione Persona_3 protetta, ha confermato di essere favorevole al proprio collocamento presso l'abitazione paterna, luogo in cui vivono anche i nonni (cfr. verbale di udienza del 7.11.2025); ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto ad esclusione delle condizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia , divenuta nelle more maggiorenne;
Per_1
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_7 Parte_8 contratto matrimonio in OR TO (MN) il 04/07/2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OR TO (MN) al n. 14, parte I, anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ad esclusione delle condizioni riguardanti affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia (divenuta nelle more maggiorenne); Parte_9
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di OR TO (MN);
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 12/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
LF MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Pt_4 Pt_5 Pt_6
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi dagli Parte_7 Parte_8 avvocati TOSTO MARIA ANTONIETTA e DI BARTOLO GAETANO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
sentite le parti all'udienza del 17.10.2025, le quali hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli (maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) e , ancora minorenne, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento Per_2 all'affido di quest'ultimo e al mantenimento di entrambi non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; osservato che, all'udienza del 17.10.2025, il Presidente ha atto che nelle more , figlia Parte_9 delle parti, minorenne all'epoca della presentazione del ricorso, lo scorso 26.8.2025 ha compiuto il diciottesimo anno di età; considerato, inoltre, che il figlio minore , sentito all'udienza del 7.11.2025 in audizione Persona_3 protetta, ha confermato di essere favorevole al proprio collocamento presso l'abitazione paterna, luogo in cui vivono anche i nonni (cfr. verbale di udienza del 7.11.2025); ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto ad esclusione delle condizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia , divenuta nelle more maggiorenne;
Per_1
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_7 Parte_8 contratto matrimonio in OR TO (MN) il 04/07/2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OR TO (MN) al n. 14, parte I, anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ad esclusione delle condizioni riguardanti affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia (divenuta nelle more maggiorenne); Parte_9
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di OR TO (MN);
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 12/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
LF MA