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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9706/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Luisa Bettio Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9706/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. RAVAGNAN MARIA AUGUSTA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. TEDESCO LAURA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 26/09/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/11/2025:
1) ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E AFFIDAMENTO
La responsabilità genitoriale sul figlio minore sia esercitata congiuntamente da Per_1 entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza) siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni del figlio e delle indicazioni dei servizi specialistici che lo seguono. Il minore sia affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, ai fini anagrafici, presso la madre, sig.ra , Parte_1 2
nella casa sita in Selvazzano Dentro in va Silvio Pellico n. 8 di proprietà della nonna paterna in cui il minore da sempre vive. Controparte_2
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare, di proprietà della sig.ra madre di sita in CP_2 Controparte_1
Selvazzano Dentro, via Silvio Pellico n. 8, rimanga in godimento alla sig.ra , Parte_1 affinché vi abiti con il figlio Tale assegnazione, che avviene in forza dell'allegato Per_1 contratto di comodato d'uso gratuito collegato alle esigenze abitative di (doc.12 Per_1 contratto di comodato), costituisce una forma di contribuzione indiretta del padre al mantenimento del figlio. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del contratto di comodato, è previsto che, al raggiungimento del suo ventitreesimo anno di età, qualora non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, subentri nel contratto di comodato che verrà prorogato per altri due anni. Il sig. si impegna, qualora la proprietaria dovesse richiederne la restituzione, CP_1
a fornire al figlio e alla madre, qualora ancora convivente, una soluzione abitativa equivalente.
Tale obbligo persisterà fino all'indipendenza economica di e non oltre il suo 25° anno di Per_1 età. Nel caso in cui al raggiungimento del venticinquesimo anno di età non fosse ancora Per_1 economicamente autosufficiente, i genitori si impegnano sin d'ora a riconsiderare la questione e concorderanno un'altra soluzione tenendo conto delle rispettive risorse economiche.
3) TEMPI E MODALITÀ DI PERMANENZA
Il padre vedrà e terrà con sé il figlio secondo il calendario allegato (doc. 13 Piano genitoriale) e di seguito trascritto, redatto con l'intento di garantire al minore la frequentazione quotidiana con entrambi i genitori - compatibilmente con i loro impegni lavorativi (la madre attualmente lavora con turni a settimane alterne) - e la disponibilità delle nonne che già accudiscono in Per_1 caso di impedimento di mamma e papà. 3
I genitori concordano che non appena avrà allestito la nuova abitazione in modo da poter CP_1 accogliere il padre accudirà il figlio, in conformità al calendario sopra riportato, Per_1 direttamente nella nuova casa durante il giorno, mentre per i pernottamenti, si procederà gradualmente in base alle esigenze del piccolo e comunque in modo da dare piena esecuzione al calendario sopra riportato entro il 30/09/2026. Nella gestione di questo aspetto i genitori concordano di fare riferimento alle indicazioni della dott.ssa e del Servizio di Per_2
Neuropsichiatria dell'ULSS n. 6 EUGANEA, che seguono Nelle more, in attesa che la Per_1 nuova casa sia pronta, continuerà a vedere il figlio presso la casa di abitazione Controparte_1 in via Silvio Pellico, secondo le modalità già in essere (almeno due pomeriggi alla settimana e per tutto il sabato). Ciascun genitore provvederà alla cura del minore per il tempo in cui gli è affidato, anche grazie al contributo delle nonne. In caso di impedimento, ciascun genitore farà, in primo luogo, riferimento all'altro per essere supportato, qualora anche l'altro genitore fosse impedito, si farà ricorso ad una babysitter, la cui spesa verrà assunta dal genitore a cui competerebbe la cura. Con l'inizio della scuola materna, sarà il genitore incaricato di accompagnare il minore all'asilo, ad andare a prenderlo presso la casa in cui il minore avrà passato la notte, pertanto, sino a quando non verranno attuati i pernotti presso la casa del padre,
nelle settimane in cui accompagnerà il figlio all'asilo, avrà cura di andare a Controparte_1 prenderlo presso la casa della madre. Parimenti, nel medesimo periodo, nei giorni in cui il minore
è affidato alle cure del padre il pomeriggio, cenerà con lui e verrà poi riaccompagnato presso la 4
casa della madre entro le ore 20.30. Durante le vacanze natalizie e quelle di Pasqua, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola e il giorno precedente la ripresa della scuola, qualora in questi giorni anche entrambi i genitori siano in ferie, le giornate di vacanza di verranno suddivise tra loro in modo paritetico;
qualora invece Per_1 entrambi lavorino, si seguirà l'ordinario calendario di frequentazione. trascorrerà Per_1 sempre la vigilia di Natale e la Pasquetta con il papà e il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con la mamma. Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza intra-scolastica qualora in questi giorni entrambi i genitori siano in ferie, le giornate verranno suddivise tra loro in modo paritetico;
qualora invece entrambi lavorino, si seguirà l'ordinario calendario di frequentazione.
Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà due settimane, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore, da concordare precedentemente entro il 30 aprile.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO
In considerazione di tutti i fattori sopra esposti – i tempi di permanenza, le capacità economiche dei genitori, le esigenze specifiche di (terapie, etc.), l'onere del padre verso il secondo Per_1 figlio e, soprattutto, il suo contributo al mantenimento tramite la fornitura dell'alloggio – il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Tale importo sarà versato entro il 15 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT. L'Assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla madre.
5) SPESE NA
Le spese straordinarie così come indicate nel documento allegato saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore, le spese odontoiatriche ed oculistiche di saranno invece suddivise Per_1 secondo la percentuale del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra CP_1 Pt_1
(doc. 14 Documento spese straordinarie). Per quanto ivi non previsto i ricorrenti faranno riferimento al Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Padova che le parti dichiarano di aver ricevuto e compreso e che qui si allega (doc. 15 Protocollo Padova). In caso di spese che necessitano di preventivo accordo il mancato dissenso scritto e motivato entro 10 giorni dalla richiesta scritta varrà come assenso.
Le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50%.
- spese del giudizio compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 convivenza more uxorio, fissando la loro residenza nella casa familiare sita in Selvazzano Dentro (PD), via Silvio Pellico n. 8.
Dalla loro unione è nato il figlio , a Padova (PD) in data Persona_3
11.06.2022.
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento. 5
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore
. Per_1
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del figlio minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
• prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
• spese compensate.
Padova, 17.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Luisa Bettio Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9706/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. RAVAGNAN MARIA AUGUSTA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. TEDESCO LAURA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 26/09/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/11/2025:
1) ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E AFFIDAMENTO
La responsabilità genitoriale sul figlio minore sia esercitata congiuntamente da Per_1 entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza) siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni del figlio e delle indicazioni dei servizi specialistici che lo seguono. Il minore sia affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, ai fini anagrafici, presso la madre, sig.ra , Parte_1 2
nella casa sita in Selvazzano Dentro in va Silvio Pellico n. 8 di proprietà della nonna paterna in cui il minore da sempre vive. Controparte_2
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare, di proprietà della sig.ra madre di sita in CP_2 Controparte_1
Selvazzano Dentro, via Silvio Pellico n. 8, rimanga in godimento alla sig.ra , Parte_1 affinché vi abiti con il figlio Tale assegnazione, che avviene in forza dell'allegato Per_1 contratto di comodato d'uso gratuito collegato alle esigenze abitative di (doc.12 Per_1 contratto di comodato), costituisce una forma di contribuzione indiretta del padre al mantenimento del figlio. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del contratto di comodato, è previsto che, al raggiungimento del suo ventitreesimo anno di età, qualora non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, subentri nel contratto di comodato che verrà prorogato per altri due anni. Il sig. si impegna, qualora la proprietaria dovesse richiederne la restituzione, CP_1
a fornire al figlio e alla madre, qualora ancora convivente, una soluzione abitativa equivalente.
Tale obbligo persisterà fino all'indipendenza economica di e non oltre il suo 25° anno di Per_1 età. Nel caso in cui al raggiungimento del venticinquesimo anno di età non fosse ancora Per_1 economicamente autosufficiente, i genitori si impegnano sin d'ora a riconsiderare la questione e concorderanno un'altra soluzione tenendo conto delle rispettive risorse economiche.
3) TEMPI E MODALITÀ DI PERMANENZA
Il padre vedrà e terrà con sé il figlio secondo il calendario allegato (doc. 13 Piano genitoriale) e di seguito trascritto, redatto con l'intento di garantire al minore la frequentazione quotidiana con entrambi i genitori - compatibilmente con i loro impegni lavorativi (la madre attualmente lavora con turni a settimane alterne) - e la disponibilità delle nonne che già accudiscono in Per_1 caso di impedimento di mamma e papà. 3
I genitori concordano che non appena avrà allestito la nuova abitazione in modo da poter CP_1 accogliere il padre accudirà il figlio, in conformità al calendario sopra riportato, Per_1 direttamente nella nuova casa durante il giorno, mentre per i pernottamenti, si procederà gradualmente in base alle esigenze del piccolo e comunque in modo da dare piena esecuzione al calendario sopra riportato entro il 30/09/2026. Nella gestione di questo aspetto i genitori concordano di fare riferimento alle indicazioni della dott.ssa e del Servizio di Per_2
Neuropsichiatria dell'ULSS n. 6 EUGANEA, che seguono Nelle more, in attesa che la Per_1 nuova casa sia pronta, continuerà a vedere il figlio presso la casa di abitazione Controparte_1 in via Silvio Pellico, secondo le modalità già in essere (almeno due pomeriggi alla settimana e per tutto il sabato). Ciascun genitore provvederà alla cura del minore per il tempo in cui gli è affidato, anche grazie al contributo delle nonne. In caso di impedimento, ciascun genitore farà, in primo luogo, riferimento all'altro per essere supportato, qualora anche l'altro genitore fosse impedito, si farà ricorso ad una babysitter, la cui spesa verrà assunta dal genitore a cui competerebbe la cura. Con l'inizio della scuola materna, sarà il genitore incaricato di accompagnare il minore all'asilo, ad andare a prenderlo presso la casa in cui il minore avrà passato la notte, pertanto, sino a quando non verranno attuati i pernotti presso la casa del padre,
nelle settimane in cui accompagnerà il figlio all'asilo, avrà cura di andare a Controparte_1 prenderlo presso la casa della madre. Parimenti, nel medesimo periodo, nei giorni in cui il minore
è affidato alle cure del padre il pomeriggio, cenerà con lui e verrà poi riaccompagnato presso la 4
casa della madre entro le ore 20.30. Durante le vacanze natalizie e quelle di Pasqua, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola e il giorno precedente la ripresa della scuola, qualora in questi giorni anche entrambi i genitori siano in ferie, le giornate di vacanza di verranno suddivise tra loro in modo paritetico;
qualora invece Per_1 entrambi lavorino, si seguirà l'ordinario calendario di frequentazione. trascorrerà Per_1 sempre la vigilia di Natale e la Pasquetta con il papà e il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con la mamma. Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza intra-scolastica qualora in questi giorni entrambi i genitori siano in ferie, le giornate verranno suddivise tra loro in modo paritetico;
qualora invece entrambi lavorino, si seguirà l'ordinario calendario di frequentazione.
Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà due settimane, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore, da concordare precedentemente entro il 30 aprile.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO
In considerazione di tutti i fattori sopra esposti – i tempi di permanenza, le capacità economiche dei genitori, le esigenze specifiche di (terapie, etc.), l'onere del padre verso il secondo Per_1 figlio e, soprattutto, il suo contributo al mantenimento tramite la fornitura dell'alloggio – il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Tale importo sarà versato entro il 15 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT. L'Assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla madre.
5) SPESE NA
Le spese straordinarie così come indicate nel documento allegato saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore, le spese odontoiatriche ed oculistiche di saranno invece suddivise Per_1 secondo la percentuale del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra CP_1 Pt_1
(doc. 14 Documento spese straordinarie). Per quanto ivi non previsto i ricorrenti faranno riferimento al Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Padova che le parti dichiarano di aver ricevuto e compreso e che qui si allega (doc. 15 Protocollo Padova). In caso di spese che necessitano di preventivo accordo il mancato dissenso scritto e motivato entro 10 giorni dalla richiesta scritta varrà come assenso.
Le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50%.
- spese del giudizio compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 convivenza more uxorio, fissando la loro residenza nella casa familiare sita in Selvazzano Dentro (PD), via Silvio Pellico n. 8.
Dalla loro unione è nato il figlio , a Padova (PD) in data Persona_3
11.06.2022.
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento. 5
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore
. Per_1
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del figlio minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
• prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
• spese compensate.
Padova, 17.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato