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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 750/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Andrea Giannattasio e Parte_1
Salvatore Giannattasio
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha agito in giudizio, Parte_1
esponendo:
-d'essere docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1
un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/23, con decorrenza dall'11/9/2023 al 30/06/2024; -pur avendo svolto un lavoro identico ai colleghi di ruolo, egli non ha potuto beneficiare per il surriferito anno scolastico della “Carta Elettronica del
Docente” prevista dall'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, dal valore nominale di
€ 500,00 annui e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-la normativa di settore prevede solo per i docenti di ruolo e non anche per i cd. precari l'attribuzione del beneficio in questione;
-l'art. 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”;
-con la novella di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio della “Carta Elettronica del
Docente” «per il solo anno 2023» anche ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». La norma, tuttavia, egolamentando le sole supplenze su cd. organico di diritto - tra l'altro per il solo anno scolastico
2023/24 – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità ed in modo ingiustificato, le altre tipologie di supplenze.
-il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022 ha ritenuto tale disparità contrastante col principio di buon andamento della P.A., scontrandosi essa con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti, puntualizzando che la normativa primaria istitutiva della carta docente, va interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla
Costituzione; ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015, cosicchè “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli odierni deducenti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
-la Corte di Giustizia Europea con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1
di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
-la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha affermato che:
1)La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il Palazzotto, pertanto, così concludeva: “1. Accertare e dichiarare il diritto della dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico
2022/23. 2. Accertare e dichiarare con consequenziale condanna giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2022/23 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione. Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.” Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Tutto ciò premesso, deve darsi conto delle modifiche della normativa in questione.
L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito:
“All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e Controparte_1
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione
– come, peraltro, già disposto anche per l'anno 2023 dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023 - soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno
- termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025), tale nuova disciplina introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999).
La domanda in esame è pertanto fondata, avendo il prestato Parte_1
propria attività dall'11/9/2023 al 30/6/2024 ossia sino al termine delle attività didattiche (all. 4).
Il ricorrente ha altresì comprovato di far tuttora parte del Comparto Scuola
(all. 5).
Quanto alla misura dell'importo, questo allo stato non è quantificabile poiché
l'originaria somma “fissa” di € 500,00 non è più tale, avendo il novellato articolo 1, comma 121, legge 107/2015 stabilito per l'anno 2024 che (anche) ai docenti supplenti spetta un contributo “fino” a € 500,00 e che il relativo ammontare sarà determinato “Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze…” “..secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
A fronte di ciò, può soltanto emanarsi una sentenza di condanna generica.
Riguardo alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del modestissimo valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_5
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli artt. 1, comma 121 L. n. 107/2015
e 1, comma 572, L. 207/2024, relativamente all'anno scolastico 2023/2024.
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli art. 1, comma 121 L. n. 107/2015
e 1, comma 572, L. 207/2024, secondo i criteri previsti per l'anno scolastico
2023/2024 dall'art. 1, comma 123, L. n. 107/2015.
Condanna il ad erogare al ricorrente la Controparte_1
prestazione oggetto di causa nella misura che sarà stabilita come sopra a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 150,00 per la fase di studio, € 85,00 per la fase introduttiva, € 120,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 12-6-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 750/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Andrea Giannattasio e Parte_1
Salvatore Giannattasio
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha agito in giudizio, Parte_1
esponendo:
-d'essere docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1
un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/23, con decorrenza dall'11/9/2023 al 30/06/2024; -pur avendo svolto un lavoro identico ai colleghi di ruolo, egli non ha potuto beneficiare per il surriferito anno scolastico della “Carta Elettronica del
Docente” prevista dall'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, dal valore nominale di
€ 500,00 annui e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-la normativa di settore prevede solo per i docenti di ruolo e non anche per i cd. precari l'attribuzione del beneficio in questione;
-l'art. 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”;
-con la novella di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio della “Carta Elettronica del
Docente” «per il solo anno 2023» anche ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». La norma, tuttavia, egolamentando le sole supplenze su cd. organico di diritto - tra l'altro per il solo anno scolastico
2023/24 – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità ed in modo ingiustificato, le altre tipologie di supplenze.
-il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022 ha ritenuto tale disparità contrastante col principio di buon andamento della P.A., scontrandosi essa con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti, puntualizzando che la normativa primaria istitutiva della carta docente, va interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla
Costituzione; ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015, cosicchè “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli odierni deducenti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
-la Corte di Giustizia Europea con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1
di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
-la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha affermato che:
1)La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il Palazzotto, pertanto, così concludeva: “1. Accertare e dichiarare il diritto della dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico
2022/23. 2. Accertare e dichiarare con consequenziale condanna giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2022/23 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione. Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.” Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Tutto ciò premesso, deve darsi conto delle modifiche della normativa in questione.
L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito:
“All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e Controparte_1
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione
– come, peraltro, già disposto anche per l'anno 2023 dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023 - soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno
- termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025), tale nuova disciplina introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999).
La domanda in esame è pertanto fondata, avendo il prestato Parte_1
propria attività dall'11/9/2023 al 30/6/2024 ossia sino al termine delle attività didattiche (all. 4).
Il ricorrente ha altresì comprovato di far tuttora parte del Comparto Scuola
(all. 5).
Quanto alla misura dell'importo, questo allo stato non è quantificabile poiché
l'originaria somma “fissa” di € 500,00 non è più tale, avendo il novellato articolo 1, comma 121, legge 107/2015 stabilito per l'anno 2024 che (anche) ai docenti supplenti spetta un contributo “fino” a € 500,00 e che il relativo ammontare sarà determinato “Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze…” “..secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
A fronte di ciò, può soltanto emanarsi una sentenza di condanna generica.
Riguardo alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del modestissimo valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_5
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli artt. 1, comma 121 L. n. 107/2015
e 1, comma 572, L. 207/2024, relativamente all'anno scolastico 2023/2024.
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli art. 1, comma 121 L. n. 107/2015
e 1, comma 572, L. 207/2024, secondo i criteri previsti per l'anno scolastico
2023/2024 dall'art. 1, comma 123, L. n. 107/2015.
Condanna il ad erogare al ricorrente la Controparte_1
prestazione oggetto di causa nella misura che sarà stabilita come sopra a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 150,00 per la fase di studio, € 85,00 per la fase introduttiva, € 120,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 12-6-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli