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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO RI TU, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3975/2024, promossa da
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cerchione;
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bortone;
Controparte_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la proponeva opposizione al provvedimento Parte_1 monitorio n. 376/2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la Controparte_1 somma di € 21.070,31 a titolo di retribuzione per le mensilità di ottobre e novembre 2023 e di TFR, oltre agli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché alle spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione eccepiva unicamente l'erronea indicazione delle somme ingiunte, avendo la controparte sviluppato i calcoli al lordo invece che al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
Si costituiva in giudizio resistendo nel merito alle deduzioni dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria delle spese processuali.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto
(attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Ebbene, tanto premesso, il Tribunale rileva come le deduzioni articolate dall'odierno opposto nel ricorso monitorio hanno trovato non solo ampia conferma nella documentazione acquisita al processo, ma non sono state neppure contestate nell'an dalla società opponente, la quale s'è limitata a censurarne solo il quantum, sviluppato (a suo dire erroneamente) al lordo anziché al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.
La prospettazione risulta però manifestamente infondata.
È appena il caso di precisare, infatti, che, per giurisprudenza pacifica, nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca con decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro per retribuzioni non corrisposte, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. (da ultimo
Cass. sent. n. 18044/15 del 14.09.2015; Cass. 19970/2011; Cass. nn. 6337/03; 1486/89; 6806/87;
6095/86).
Quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 2011; conformi successive: Cass. n. 21010
e 3525 del 2013).
Pertanto, non può trovare accoglimento l'argomento dell'opponente secondo il quale la determinazione della somma dovuta all'opposto andava calcolata al netto delle ritenute.
Per tutte le suesposte considerazioni, essendo stata acclarata la fondatezza dei crediti incorporati nel provvedimento monitorio opposto e non essendo stata fornita da parte opponente la prova del loro regolare adempimento, deve concludersi per l'integrale reiezione del ricorso e per la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 376/2024 emesso inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO RI TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO RI TU, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3975/2024, promossa da
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cerchione;
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bortone;
Controparte_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la proponeva opposizione al provvedimento Parte_1 monitorio n. 376/2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la Controparte_1 somma di € 21.070,31 a titolo di retribuzione per le mensilità di ottobre e novembre 2023 e di TFR, oltre agli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché alle spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione eccepiva unicamente l'erronea indicazione delle somme ingiunte, avendo la controparte sviluppato i calcoli al lordo invece che al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
Si costituiva in giudizio resistendo nel merito alle deduzioni dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria delle spese processuali.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto
(attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Ebbene, tanto premesso, il Tribunale rileva come le deduzioni articolate dall'odierno opposto nel ricorso monitorio hanno trovato non solo ampia conferma nella documentazione acquisita al processo, ma non sono state neppure contestate nell'an dalla società opponente, la quale s'è limitata a censurarne solo il quantum, sviluppato (a suo dire erroneamente) al lordo anziché al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.
La prospettazione risulta però manifestamente infondata.
È appena il caso di precisare, infatti, che, per giurisprudenza pacifica, nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca con decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro per retribuzioni non corrisposte, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. (da ultimo
Cass. sent. n. 18044/15 del 14.09.2015; Cass. 19970/2011; Cass. nn. 6337/03; 1486/89; 6806/87;
6095/86).
Quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 2011; conformi successive: Cass. n. 21010
e 3525 del 2013).
Pertanto, non può trovare accoglimento l'argomento dell'opponente secondo il quale la determinazione della somma dovuta all'opposto andava calcolata al netto delle ritenute.
Per tutte le suesposte considerazioni, essendo stata acclarata la fondatezza dei crediti incorporati nel provvedimento monitorio opposto e non essendo stata fornita da parte opponente la prova del loro regolare adempimento, deve concludersi per l'integrale reiezione del ricorso e per la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 376/2024 emesso inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO RI TU