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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2354 /2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 03.04.2025 dai coniugi:
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Redaelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Redaelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 28.04.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Vellezzo NI (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali,
OMOLOGANDO le seguenti condizioni della separazione:
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale rimarrà assegnata al Sig. , compresi gli arredi e suppellettili in Parte_1
essa contenuti, con la precisazione che eventuali beni ed effetti personali della Sig.ra CP_1
ancora presenti nella suddetta casa coniugale potranno essere dalla stessa ritirati;
[...]
3) i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto di non volere prevedere alcun contributo;
4) i ricorrenti, in ogni caso, si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, di copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente, in ogni caso, dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
CHIEDONO, altresì, che decorsi i termini di legge, la S.V. Ill.ma voglia rimettere la causa sul ruolo e designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter,
2° comma, CPC il termine per il deposito di note scritte, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto da essi ricorrenti in
Vellezzo NI (PV), in data 20.09.1998 ed annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n.8 parte II Serie A dell'anno 1998, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vellezzo NI, alle seguenti condizioni:
• confermare che la ex casa coniugale è assegnata al Sig. , compresi gli Parte_1
arredi e suppellettili in essa contenuti, con la precisazione che eventuali beni ed effetti personali della Sig.ra ancora presenti nella suddetta casa coniugale, Controparte_1
potranno essere dalla stessa ritirati;
• confermare che, avendo dichiarato essi ricorrenti di essere entrambi economicamente indipendenti, non è previsto alcun contributo economico.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che: - le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Vellezzo NI in data 20.09.1998;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vellezzo NI per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 03.04.2025 dai coniugi:
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Redaelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Redaelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 28.04.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Vellezzo NI (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali,
OMOLOGANDO le seguenti condizioni della separazione:
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale rimarrà assegnata al Sig. , compresi gli arredi e suppellettili in Parte_1
essa contenuti, con la precisazione che eventuali beni ed effetti personali della Sig.ra CP_1
ancora presenti nella suddetta casa coniugale potranno essere dalla stessa ritirati;
[...]
3) i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto di non volere prevedere alcun contributo;
4) i ricorrenti, in ogni caso, si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, di copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente, in ogni caso, dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
CHIEDONO, altresì, che decorsi i termini di legge, la S.V. Ill.ma voglia rimettere la causa sul ruolo e designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter,
2° comma, CPC il termine per il deposito di note scritte, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto da essi ricorrenti in
Vellezzo NI (PV), in data 20.09.1998 ed annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n.8 parte II Serie A dell'anno 1998, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vellezzo NI, alle seguenti condizioni:
• confermare che la ex casa coniugale è assegnata al Sig. , compresi gli Parte_1
arredi e suppellettili in essa contenuti, con la precisazione che eventuali beni ed effetti personali della Sig.ra ancora presenti nella suddetta casa coniugale, Controparte_1
potranno essere dalla stessa ritirati;
• confermare che, avendo dichiarato essi ricorrenti di essere entrambi economicamente indipendenti, non è previsto alcun contributo economico.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che: - le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Vellezzo NI in data 20.09.1998;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vellezzo NI per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti