TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5203/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE CO e IN IA, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Cavour
3, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: Trattamento di Fine Servizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente con ricorso depositato in data 11/6/2025, ha Parte_1
allegato:
- di essere stata dipendente di pubblica amministrazione (Azienda Sanitaria Ordine Ospedaliero
Mauriziano di Torino) dal 16/9/1996 al 31/7/2024; essendole stata riconosciuta, con decorrenza da tale ultima data, pensione di inabilità;
- di avere maturato, nel periodo di lavoro sopra indicato, credito per Trattamento di Fine
Servizio/indennità di fine servizio pari ad euro 31.304,68 lordi;
- che il Trattamento di Fine Servizio non è stato però pagato dall' nei termini di legge;
CP_1
termini scaduti decorsi giorni 105 dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi il 5/11/2024;
la ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS, oltre ad interessi;
Pt_1 CP_1
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, rappresentando che il TFS dovuto alla CP_1
ricorrente, pari ad euro 28.386,47 lordi (euro 24.331,74 netti), è stato corrisposto con valuta al
18/8/2025;
3. RILEVATO che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto saldo del dovuto (riconosciuto quindi come contabilmente corretto, secondo la prospettazione dell' ), chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, CP_1
chiedendo però la rifusione delle spese di lite;
l' si è associato alla richiesta di declaratoria CP_1
di cessazione della materia del contendere, rimettendosi in punto spese di lite;
4. RITENUTO che, in ragione del riconoscimento del diritto di credito da parte dell' (che CP_1
in sede di costituzione in giudizio non ha dato atto della sussistenza di motivi ostativi al pagamento) e del conseguente pagamento del dovuto, debba essere dichiarata la cessazione
2 della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti in causa;
e che debba quindi emettersi pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO che la domanda, al momento in cui è stata proposta, era fondata, posto che:
- secondo quanto disposto dall'art. 3 co 5 d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997, “Le disposizioni di cui al presente articolo [disposizioni che, ex aliis, prevedono termini dilatori consistenti per la liquidazione ed il saldo dei trattamenti di fine servizio] non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”; vi è quindi un termine dilatorio, contenuto, per provvedere alla liquidazione del trattamento, pari a complessivi 105 giorni (15 giorni oltre ai successivi 3 mesi) dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- pertanto, nel caso di specie, il pagamento in favore del ricorrente sarebbe dovuto intervenire decorsi i 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi dal 5/11/2024, come correttamente rappresentato dalla parte ricorrente;
- tali tempistiche non sono state rispettate, ed alla data di deposito del ricorso (11/6/2025)
risultava inadempimento, essendo intervenuto il pagamento, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, solo dopo la notifica degli atti introduttivi
(18/8/2025, come si è detto); ragione per la quale deve emettersi condanna alle spese in danno dell' , sulla base del valore del diritto di credito, ovvero euro 28.386,47 lordi;
le spese sono CP_1
liquidate quindi sul relativo scaglione di valore, in ragione della relativa semplicità dell'oggetto di causa, in complessivi euro 3.500,00, oltre ad accessori;
le spese sono distratte in favore del
3 procuratore di parte ricorrente, avv. Lesca Giacomo, che si è dichiarato antistatario;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Giacomo Lesca, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 31/10/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5203/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE CO e IN IA, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Cavour
3, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: Trattamento di Fine Servizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente con ricorso depositato in data 11/6/2025, ha Parte_1
allegato:
- di essere stata dipendente di pubblica amministrazione (Azienda Sanitaria Ordine Ospedaliero
Mauriziano di Torino) dal 16/9/1996 al 31/7/2024; essendole stata riconosciuta, con decorrenza da tale ultima data, pensione di inabilità;
- di avere maturato, nel periodo di lavoro sopra indicato, credito per Trattamento di Fine
Servizio/indennità di fine servizio pari ad euro 31.304,68 lordi;
- che il Trattamento di Fine Servizio non è stato però pagato dall' nei termini di legge;
CP_1
termini scaduti decorsi giorni 105 dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi il 5/11/2024;
la ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS, oltre ad interessi;
Pt_1 CP_1
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, rappresentando che il TFS dovuto alla CP_1
ricorrente, pari ad euro 28.386,47 lordi (euro 24.331,74 netti), è stato corrisposto con valuta al
18/8/2025;
3. RILEVATO che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto saldo del dovuto (riconosciuto quindi come contabilmente corretto, secondo la prospettazione dell' ), chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, CP_1
chiedendo però la rifusione delle spese di lite;
l' si è associato alla richiesta di declaratoria CP_1
di cessazione della materia del contendere, rimettendosi in punto spese di lite;
4. RITENUTO che, in ragione del riconoscimento del diritto di credito da parte dell' (che CP_1
in sede di costituzione in giudizio non ha dato atto della sussistenza di motivi ostativi al pagamento) e del conseguente pagamento del dovuto, debba essere dichiarata la cessazione
2 della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti in causa;
e che debba quindi emettersi pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO che la domanda, al momento in cui è stata proposta, era fondata, posto che:
- secondo quanto disposto dall'art. 3 co 5 d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997, “Le disposizioni di cui al presente articolo [disposizioni che, ex aliis, prevedono termini dilatori consistenti per la liquidazione ed il saldo dei trattamenti di fine servizio] non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”; vi è quindi un termine dilatorio, contenuto, per provvedere alla liquidazione del trattamento, pari a complessivi 105 giorni (15 giorni oltre ai successivi 3 mesi) dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- pertanto, nel caso di specie, il pagamento in favore del ricorrente sarebbe dovuto intervenire decorsi i 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi dal 5/11/2024, come correttamente rappresentato dalla parte ricorrente;
- tali tempistiche non sono state rispettate, ed alla data di deposito del ricorso (11/6/2025)
risultava inadempimento, essendo intervenuto il pagamento, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, solo dopo la notifica degli atti introduttivi
(18/8/2025, come si è detto); ragione per la quale deve emettersi condanna alle spese in danno dell' , sulla base del valore del diritto di credito, ovvero euro 28.386,47 lordi;
le spese sono CP_1
liquidate quindi sul relativo scaglione di valore, in ragione della relativa semplicità dell'oggetto di causa, in complessivi euro 3.500,00, oltre ad accessori;
le spese sono distratte in favore del
3 procuratore di parte ricorrente, avv. Lesca Giacomo, che si è dichiarato antistatario;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Giacomo Lesca, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 31/10/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
4