Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03763/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3763 del 2025, proposto da
Medline International Italy S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4F8656C97, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33;
contro
TA - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Società ON TA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
per l'annullamento
- della Determinazione del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 1441 del 19 novembre 2025, comunicata il con cui è stato aggiudicato alla VYGON ITALIA S.r.l. il Lotto n. 15 (CIG B4F8656C97) della procedura aperta indetta per la conclusione di accordi quadro per la fornitura biennale di cateteri venosi centrali e periferici e relativi accessori (medicazioni speciali e sistemi di fissaggio) per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana (all. 1 – Determinazione n. 1441/2025) e della connessa comunicazione reg. PI094348-25 del 20 novembre 2025 di notifica dell’esito definitivo con cui è stata trasmessa la Determina n. 1441/2025 adottata da ESTAR;
- di tutti i processi verbali materialmente allegati alla Determina n. 1441/2025 e segnatamente:
a) il verbale della seduta del 10 febbraio 2025, in parte qua, afferente all’apertura e verifica della documentazione amministrativa della VYGON TA;
b) il verbale della seduta del 14 luglio 2025, in parte qua, relativo all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica della ON TA;
c) dei verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 4 settembre 2025 e del 17 settembre 2025, in parte qua, relativi alla valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica dei dispositivi offerti da VYGON TA con assegnazione dei relativi punteggi;
d) del verbale della seduta del 3 ottobre 2025, in parte qua, relativo all’apertura dell’offerta economica della VYGON TA;
e) del verbale di approvazione delle offerte economiche del 14 ottobre 2025, in parte qua, ove la Commissione ha preso visione delle offerte economiche presentate dai concorrenti e proposto l’aggiudicazione e dell’allegato schema dettagliato di aggiudicazione e offerte economiche in parte qua;
- della comunicazione del 10 dicembre 2025 con cui ESTAR ha reso nota la conferma della valutazione espressa nell'ambito dei propri lavori e quindi respinto l’istanza di auto-tutela formulata dalla MEDLINE;
nonché, per quanto occorra possa
- del Disciplinare, del Capitolato Tecnico Prestazionale, del Capitolato Tecnico;
- nonché di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale, anche non conosciuto
per la declaratoria
di inefficacia del contratto attuativo di appalto per il Lotto 15 ex art. 122 c.p.a., ove nelle more stipulato;
e per l'accertamento e la condanna
al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione del Lotto 15 della gara e la stipula del relativo contratto in convenzione, con richiesta fin da ora di eventuale subentro;
in via subordinata, nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società ON TA S.r.l. e di TA - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. GU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. TA indiceva una procedura evidenziale suddivisa in più lotti per la conclusione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura biennale di cateteri venosi centrali e periferici e relativi accessori (medicazioni speciali e sistemi di fissaggio) per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana.
La ricorrente partecipava alla prefata gara limitatamente al lotto n. 15, avente ad oggetto la fornitura di “ Sistemi di fissaggio sutureless di dimensioni adeguate a paziente pediatrico, con caratteristiche che garantiscano il fissaggio stabile, sicuro e il comfort del paziente. Basso profilo e di materiale morbido, adattabile all'anatomia del paziente pediatrico; adattabili alle varie misure e tipologie dei cateteri venosi centrali, Picc e Medline pediatrici, alle diverse marche esistenti sul mercato e alle diverse dimensioni del paziente; Ipoallergenico e traspirante, offerto in varie forme e modelli per paziente pediatrico di diverse età. Latex free, monouso e sterile. ”.
Lo stesso disciplinare di gara prevedeva che l’accordo quadro per il lotto 15 sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. n. 36/2023, con l’attribuzione di un punteggio max di 70 punti per l’offerta tecnica e di punti 30 per l’offerta economica.
In particolare, per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione di gara prevedeva i seguenti parametri:
a) Qualità del materiale (morbidezza e ipoallergenicità): max 25 p.ti;
b) Caratteristiche tecniche ed accuratezza di costruzione con particolare riferimento alla facilità di posizionamento e rimozione: max 20 pti;
c) ampiezza della gamma di misure, forme e modelli: max 25 p.ti.
Il capitolato tecnico prevedeva per i predetti parametri i seguenti criteri di valutazione:
a) “ Parametri a) e b): Modalità variabile con riferimento alle caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali indicate nelle voci di riferimento; ”;
b) “ Parametro c) Proporzionale: verrà valutata sulla base della gamma di misure, forme modelli offerte, attribuendo il punteggio massimo al prodotto che presenti la gamma complessivamente più ampia. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi decrescenti secondo la formula inversamente proporzionale. ”.
Su dette basi, la Commissione di gara giudicava l’offerta della ricorrente nei seguenti termini:
a) ottimo – coefficiente 1,00;
b) ottimo – coefficiente 1,00;
c) 3 misure – coefficiente 0,29.
Per la controinteresssata aggiudicataria, invece, la Commissione esprimeva i seguenti giudizi:
a) distinto – coefficiente 0,90;
b) ottimo – coefficiente 1,00;
c) 7 misure – coefficiente 1,00.
In applicazione dei predetti criteri, la Commissione di gara assegnava all’offerta tecnica della controinteressata un punteggio di 67,50, mentre attribuiva il punteggio di 55,75 all’offerta tecnica della ricorrente.
Per l’offerta economica, la ricorrente conseguiva un punteggio di 20,91 mentre la controinteressata otteneva un punteggio di 24,44.
Pertanto, a seguito di riparametrazione all’unità, la Commissione di gara proponeva per l’aggiudicazione la ON TA con un punteggio complessivo di 94,44 (punti 70 per l’offerta tecnica e punti 24,44 per l’offerta economica), mentre la ricorrente si collocava al secondo posto, con un punteggio complessivo di 78,72 (punti 57,81 per l’offerta tecnica e punti 20,91 per l’offerta economica).
All’esito, TA aggiudicava il lotto in esame alla controinteressata.
2. Avverso l’aggiudicazione, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 21 DEL CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE DEL CAPITOLATO TECNICO). VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, 71, 87, 101 E 102 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ, PAR CONDICIO, AUTOVINCOLO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente censura l’aggiudicazione, perché, a suo dire, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato l’offerta di “ prodotti radicalmente diversi ” da quelli richiesti dalla lex specialis .
In sostanza, nella prospettazione della ricorrente, la stazione appaltante non avrebbe richiesto un qualsiasi sistema di fissaggio, ma un dispositivo avente caratteristiche adattive per il paziente pediatrico, individuato nei lattanti di 1-2 anni e nei pazienti della prima infanzia 3-5 anni, noto come Engineered Stabilization Device (ESD).
Nella prospettazione attorea, sulla base delle Linee guida internazionali, l’offerta avrebbe dovuto avere ad oggetto “ un meccanismo ingegnerizzato per il blocco rigido del catetere, al fine di azzerarne la mobilità e prevenire complicanze infettive e meccaniche. ”.
Ad avviso della ricorrente, l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa perché:
- il prodotto codice 5804.09 (Grip-Lok Universal PICC Securement) costituisce un dispositivo di lunghezza di circa 9 cm, non idoneo all’uso pediatrico, perché progettato per le persone adulte;
- l’offerta non presenterebbe la richiesta e dichiarata “ ampiezza di gamma ”, atteso che i dispositivi codice 3200S, 3300M e 3400L oggetto di offerta costituirebbero dei generici “ Tube Holders ” (reggi-tubo) a velcro, privi di meccanismo di blocco rigido del hub ;
- il dispositivo codice 3304MCS-BA non costituirebbe un prodotto adattabile alle diverse marche presenti sul mercato, in quanto utilizzabile solo in combinato con i cateteri di marca RD Power PICC.
In sintesi, l’offerta dell’aggiudicataria, in quanto avente ad oggetto un aliud pro alio , avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
- “ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA, LEGALITÀ E LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. ”.
Con il secondo mezzo, la ricorrente censura l’aggiudicazione per le stesse ragioni di cui al primo motivo nella prospettiva della violazione dell’autovincolo costituito dalla legge di gara, che, a suo dire, aveva previsto l’offerta di dispositivi medici aventi caratteristiche diverse da quelle offerte dalla aggiudicataria.
3. Si sono costituite in giudizio TA e la controinteressata.
4. Quanto al primo motivo, la difesa di TA deduce anzitutto l’erroneità del presupposto di fatto delle censure in esso articolate, costituito dall’assunto secondo cui il paziente pediatrico sarebbe da individuare esclusivamente nel lattante (1-2 anni) e nel soggetto della prima infanzia (3-5 anni).
Diversamente, secondo l’Ente regionale il paziente pediatrico è il soggetto ricompreso nella fascia di età 0-14 anni, da portare a 16 e 18 anni per talune situazioni particolari (malattie croniche, interventi di pronto soccorso).
Peraltro, per il paziente neonatale TA ha previsto un lotto specifico, il n. 16, che è stato aggiudicato proprio alla ricorrente.
In secondo luogo, TA assume che, proprio perché il paziente di riferimento è un soggetto rientrante in un’ampia fascia di età, la lex specialis richiedeva un’offerta che tenesse conto di tale aspetto.
In sostanza, la legge di gara non prevedeva le misure dei dispositivi offerti, ma la loro adattabilità alle diverse dimensioni del paziente di riferimento.
Inoltre, la difesa di TA procede ad un confronto tra i dispositivi offerti dalla ricorrente e quelli offerti dalla controinteressata, rilevando come le superfici dei prodotti offerti dalla prima siano superiori a quelle dei dispositivi offerti dalla seconda.
Infine, rileva TA che la presenza nel listino della controinteressata di dispositivi pediatrici che non sarebbero stati offerti sarebbe riconducibile al fatto che questi riguardano il paziente neonatale, oggetto del lotto 16.
4.1 Rileva ancora TA che la legge di gara richiedeva l’offerta di un sistema di fissaggio tubeless e non di un dispositivo ESD.
Deduce TA che il predetto sistema di fissaggio tubeless non comporta alcun rischio clinico, diversamente da quanto assunto in ricorso.
4.2 Quanto alle censure attinenti all’ampiezza di gamma, TA eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della censura, atteso che la ricorrente non ha offerto la prova di resistenza.
In ogni caso, quanto ai tre dispositivi costituenti generici tube-holders , deduce TA che, anche qualora essi non fossero stati ricompresi nell’offerta dell’aggiudicataria, quest’ultima sarebbe stata caratterizzata comunque da un’ampiezza di gamma maggiore rispetto a quella dell’offerta della ricorrente, in quanto l’offerta della aggiudicataria avrebbe avuto ad oggetto pur sempre 4 dispositivi (7-4), a fronte dei soli tre dispositivi offerti dalla ricorrente e, pertanto, il punteggio della controinteressata sarebbe stato sempre superiore a quello conseguito dalla ricorrente.
Inoltre, TA contesta che i tre dispositivi in esame costituiscano dei meri tube-holders richiamando le relative schede tecniche, nonché l’orientamento giurisprudenziale sui limiti di sindacato sulle valutazioni tecniche.
In particolare, dalle schede tecniche si evincerebbe che i predetti dispositivi costituirebbero dei sistemi di fissaggio sutureless adattabili ai vari cateteri venosi e, per ciò solo, rientranti nella richiesta della Stazione appaltante.
In altre parole, ad avviso di TA, la legge di gara non richiedeva la fornitura di dispositivi dotati di un meccanismo di blocco rigido, ma di sistemi aventi una capacità di stabilizzazione della parte adesiva, che garantisse l’ancoraggio al catetere venoso.
4.3 Quanto al prodotto asseritamente utilizzabile solo con i cateteri RD e, dunque, non adattabile ai cateteri presenti sul mercato, TA assume che esso sia adattabile a tutti i cateteri che presentino caratteristiche similari, così come risulterebbe dalla relativa scheda tecnica.
5. Quanto al secondo motivo, la difesa di TA ne eccepisce in via preliminare l’inammissibilità, perché esondante dai limiti di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche.
Nel merito, TA ritiene che gli errori macroscopici sarebbero solo quelli dedotti in ricorso e non quelli addebitati alle valutazioni tecniche della Commissione di gara.
6. Anche la controinteressata premette l’erroneità del presupposto del primo motivo di ricorso, con riguardo alla individuazione del paziente pediatrico e alla individuazione della tipologia di prodotti richiesti dalla lex specialis .
Inoltre, la controinteressata assume l’idoneità funzionale dei dispositivi medici oggetto della propria offerta ed essa ritiene le censure proposte inammissibili perché impingenti nel merito amministrativo insindacabile.
7. Previo scambio di memorie difensive, all’udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
8. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
9. Deve premettersi che il bando di gara prevedeva per il lotto 15 la fornitura di “ Sistemi di fissaggio sutureless di dimensioni adeguate a paziente pediatrico, con caratteristiche che garantiscano il fissaggio stabile, sicuro e il comfort del paziente. Basso profilo e di materiale morbido, adattabile all'anatomia del paziente pediatrico; adattabili alle varie misure e tipologie dei cateteri venosi centrali, Picc e Medline pediatrici, alle diverse marche esistenti sul mercato e alle diverse dimensioni del paziente; Ipoallergenico e traspirante, offerto in varie forme e modelli per paziente pediatrico di diverse età. Latex free, monouso e sterile. ”.
Dall’interpretazione della predetta disposizione, che va condotta primariamente secondo il suo tenore letterale ( cfr. ex multis : Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 2 gennaio 2026, n. 13), emerge che la Stazione appaltante ha richiesto un sistema di fissaggio satureless con dimensioni “ adeguate ” al paziente pediatrico, consistente in un sistema di fissaggio stabile e sicuro e che assicuri il comfort del paziente, fabbricato con materiale “ adattabile ” alla medesima tipologia di paziente.
Dall’oggetto della fornitura così descritto dalla legge di gara, deriva anzitutto che TA non ha richiesto, come ritenuto dalla ricorrente, un sistema di fissaggio dotato di particolari soluzioni ingegneristiche, ma dispositivi semplici, aventi le divisate caratteristiche strutturali e funzionali.
Pertanto, l’assunto da cui muove la ricorrente, secondo cui la Stazione appaltante ha richiesto un Engineered Stabilation Device (ESD), non trova alcun riscontro nella legge di gara, che si riferisce genericamente a sistemi di fissaggio satureless , senza ulteriori specifiche indicazioni se non quelle declinate nell’atto di indizione della procedura e ripreso dagli ulteriori atti di gara.
9.1 Da tale premessa discende che la censura degli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della controinteressata per avere offerto un prodotto radicalmente diverso da quello oggetto del contratto, come tale integrante un aliud pro alio , è destituita di fondamento.
Per giurisprudenza pacifica, l’esclusione di un concorrente da una procedura evidenziale per avere offerto un aliud pro alio costituisce un’ipotesi eccezionale la cui ricorrenza in concreto va verificata con estremo rigore e che “… può configurarsi solo laddove il bene offerto sia radicalmente diverso da quello promesso … “; in sostanza, “ l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza [...] e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione” (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084) ”. (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 10 marzo 2026, n. 1917).
9.2 Come detto, nel caso di specie, la lex specialis , interpretata secondo il suo tenore letterale, non richiedeva la fornitura di un Engineered Stabilation Device (ESD) e, pertanto, la censura è infondata.
10. Le censure involgenti i singoli dispositivi medici offerti dalla controinteressata sono del pari infondate nei sensi di seguito precisati.
10.1 Anzitutto deve rilevarsi che le predette censure, fondandosi sulla parcellizzazione dell’offerta della ON TA, non tendono a comprovare un aliud pro alio , ma a contestare l’attribuzione del punteggio ottenuto dall’aggiudicataria per l’ampiezza di gamma.
La lex specialis ha previsto un criterio di valutazione proporzionale per l’assegnazione del predetto punteggio, per cui la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’inadeguatezza di un numero di dispositivi tali da superare con la propria offerta quella della controinteressata.
In effetti, la ricorrente contesta cinque dispositivi e, pertanto, l’eccezione di inammissibilità sollevata da TA è destituita di fondamento, perché, se le predette censure fossero tutte fondate, la ricorrente avrebbe offerto un numero maggiore di dispositivi medici e, per ciò solo, avrebbe conseguito un punteggio maggiore per detta voce, che prevedeva l’assegnazione di un punteggio massimo di 25 punti.
10.1.1 Inoltre, deve rilevarsi che lo scrutinio delle censure involgenti i singoli dispositivi medici deve essere condotta sulla base dell’esercizio di un sindacato di ragionevolezza delle valutazioni della commissione di gara, stante l’inammissibilità di un sindacato tendente a sostituire le valutazioni opinabili del giudice alle valutazioni altrettanto opinabili dell’amministrazione.
10.2 Ciò posto in via preliminare, anzitutto è infondata la censura involgente il dispositivo codice 5804.09 (Grip-Lok Universal PICC Securement).
La predetta censura si fonda sull’assunto secondo cui il dispositivo in esame sarebbe di lunghezza tale da essere indicato per il paziente adulto e inadatto per il paziente pediatrico.
Tuttavia, il predetto assunto poggia sull’evidente paralogismo costituito dal ritenere che l’età pediatrica sia ricompresa da 1 a 5 anni, mentre appartiene al notorio che essa vada riferita correttamente ai soggetti di età ricompresa da 0 a 14 anni e che, pertanto, il dimensionamento di alcuni sistemi di fissaggio è stato correttamente modulato nell’offerta della aggiudicataria, tenendo conto del fatto che il paziente target possa avere statura e peso estremamente variabile e, in taluni casi, corrispondenti alla corporatura di un adulto.
Pertanto, la censura è infondata in punto di fatto.
10.3 Del pari infondata è la censura secondo cui i dispositivi codice 3200S, 3300M e 3400L oggetto di offerta costituirebbero dei generici “ Tube Holders ” (reggi-tubo) a velcro, privi di meccanismo di blocco rigido del hub .
La scheda tecnica dei predetti dispositivi definisce i predetti disp “ Grip-lok® dispositivo di fissaggio universale ”, precisando che “ Grip-lok® universale è un dispositivo sutureless indicato per il fissaggio di una vasta gamma di dispositivi (cateteri, sonde, drenaggi, prolunghe…). ”.
In sostanza, i predetti dispositivi costituiscono un sistema di fissaggio satureless, così come richiesti dalla Stazione appaltante negli atti di gara e, come tali, sono stati evidentemente valutati dalla Commissione di gara al fine di attribuire il punteggio per l’ampiezza di gamma.
Pertanto, anche la predetta censura è infondata già in punto di fatto.
10.4 Infine, è infondata anche la censura a mente della quale il dispositivo codice 3304MCS-BA non costituirebbe un prodotto adattabile alle diverse marche presenti sul mercato, in quanto utilizzabile solo in combinato con i cateteri di marca RD Power PICC.
Anche in questo caso, la scheda tecnica del prodotto attesta che esso costituisce un “ un dispositivo sutureless indicato per il fissaggio di cateteri CVC, PICC e midline ” e la stessa scheda tecnica precisa chiaramente che il predetto dispositivo è “ Conformato per alloggiare PICC, CVC e mdiline RD e tutti i cateteri PICC e midline provvisti di alette di conformazione simile ”, con ciò destituendo di fondamento la censura in scrutinio.
11. Dall’infondatezza delle censure veicolate con il primo motivo di ricorso deriva de plano l’infondatezza del secondo motivo, atteso che l’accertata conformità dell’offerta dell’aggiudicataria alle prescrizioni della lex specialis esclude in radice la possibilità di configurare la violazione degli atti di gara quale autovincolo posto dalla stessa amministrazione.
12. In definitiva il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di TA e della ON TA s.r.l., che liquida in complessivi euro 4.000,00 in favore di ciascuna di esse, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE IA HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU RI | BE IA HI |
IL SEGRETARIO