Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, iscritta al n. 614 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Bracciano (RM), alla VIA C.F._1
Cavour n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Jacopo Tei e Francesco Biagiotti che la rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Bragadin v. 20, presso lo studio dell'Avv. Simone Rochira che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 3 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 30 luglio 2017 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Oriolo Romano (VT), parte
II, serie B, n. 3); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il Persona_1
18 settembre 2018, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto. I coniugi troveranno quindi una propria idonea sistemazione ciascuno in piena liberalità.
2. La figli oggi minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i geni- Per_1
tori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Oriolo
Romano (VT), Via delle Cerase, n. 28. Pertanto, la minore vivrà stabilmente con la madre, la quale si occuperà e provvederà prevalentemente della figlia, oltre che di tutte le spese necessarie alla figlia, grazie al contributo economico sopportato dal padre, tutto ciò fino al momento dell'indipedenza economica di La mi- Per_1
nore manterrà la propria residenza in Oriolo Romano (VT), Via delle Cerase, n.
28.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore inte- resse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Tra i coniugi esiste una disparità di condizioni economiche: il SI Parte_3
è un carabiniere con il grado di Brigadiere con più di 25 anni di servizio. La
[...]
SI.ra è una stagista precaria presso l'azienda Conad, attualmente col- Parte_1
locata in un supermercato di Roma come cassiera.
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5.I coniugi convengono che il SI provvederà a versare € 500,00 Parte_2
mensili per il mantenimento della figlia minore la somma andrà versata Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, vaglia postale o altro mezzo equipollente alla SI.r da parte del SI Tale somma Parte_1 Pt_2
si intende da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Gli assegni familiari verranno introitati dalla SI.r Parte_1
7. Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese sco- lastiche e mediche non coperte dal S.S.N. nonché a quelle ludiche, sportive e ri- creative adeguatamente documentate dalla madre, preventivamente comunicate e concordate, applicandosi il Protocollo vigente presso il Tribunale di Viterbo.
8. Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé quando vorrà previo accordo con la madre, genitore collocatario in via principale e, comunque, presso il proprio do- micilio, dal venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattina allorché la riporterà a scuola a week-end alterni;
nei periodi di vacanza scolastica o di chiusura scolastica, il padre riporterà la minore al domicilio materno.
9. Tutte le settimane, per due giorni, il padre prenderà la minore all'uscita di scuola
(martedì e giovedì) e la riaccompagnerà a scuola la mattina seguente, ove verrà ri- presa dalla madre.
10. Nei fine settimana in cui il padre non terrà la minore, egli dovrà prenderla il lunedì all'uscita di scuola e la riporterà la mattina del martedì a scuola.
11. Vacanze natalizie: il giorno 24 e 25 dicembre di ogni anno, ad anni alterni, la minore trascorrerà le feste con uno dei due coniugi, iniziando per l'anno 2025 con la madre. Dal 26 dicembre al 3 gennaio di ogni anno, starà alternativamente con il coniuge che non abbia trascorso la Vigilia di Natale e Natale con la minore.
12. Parimenti, la minore trascorrerà Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, iniziando per l'anno 2025 con la madre. I restanti giorni delle vacanze pasquali verranno trascorsi con l'altro genitore rispetto a quello che li abbia avuti a Pasqua e Pasquetta.
13. Vacanze estive: i coniugi si riservano di regolare anno per anno la frequentazio-
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ne con la minore garantendosi un periodo uguale in base al piano ferie di ciascuno da comunicarsi reciprocamente non appena ne entrino in possesso, fermo restando che ciascun coniuge abbia diritto di tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, ciascuno per l'intero periodo compreso nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
14. Avendo entrambi i genitori turni settimanali variabili e che gli vengono comu- nicati con pochi giorni di preavviso, i coniugi si riservano la facoltà di accordarsi difformemente rispetto a quanto sopra stabilito in relazione alle modalità, ai giorni ed agli orari in cui terranno con sé la figlia.
15. La Casa coniugale, con i beni e gli arredi ivi contenuti, sita in Oriolo Romano
(VT), Via delle Cerase, n. 28, di proprietà del marito, sarà assegnata alla SI.r
[...]
la quale continuerà a vivere nella casa coniugale con la figlia. Parte_4
16. Il marito si è già allontanato dalla casa coniugale ed attualmente è domiciliato presso l'immobile sito in Oriolo Romano (VT), Via Guglielmo Marconi, n. 1.
17. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Oriolo
Romani (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_5
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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