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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati: DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40999 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, via Lungotevere dei Mellini n. Parte_1
44, presso lo studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.to Massimiliano Morelli CP_2 in virtù di procu rale alle liti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1344/2025 del Tribunale di Roma pubblicata il 03/02/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premesso che in sede di omologa del 03.06.2024 era stata accertata in favore dell'appellante, nella procedura di ATP, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L.18/80, e che erano decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 06.06.2024 e dall'invio in data 11.07.2024 del modello AP/70 in violazione del disposto di cui all'art. 445, bis comma 5, c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato
[...] CP_1
o per il riconosciuto benefi chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così disposto: CP_1
“accoglie il ricorso presentato da in data 11.11.2014; Parte_1
1 condanna l' al pagamento, in Controparte_3 favore di urandi a titolo di Parte_1 assegno mensile di assistenza ex art. 13 della Legge n. 118/1971, con decorrenza dall'1.3.2013 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.02.2023), salvo sarei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda;
condanna l' al pagamento delle Controparte_4 spese di li compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Contro detta decisione ha proposto parziale appello , Parte_1 censurando solo la statuizione sulle spese di lite.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione degli importi minimi, previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 8 marzo 2018 e dal DM n. 147/2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n. 55/2022. L'appellante ritiene debba farsi riferimento allo scaglione tariffario tra €. 5.200,00 ed €. 26.000, applicabile considerato il valore della controversia, ed alla tabella n. 4 cause di Previdenza del DM n. 55/2014, rivendicando il riconoscimento dell'importo minimo previsto per le singole fasi, che complessivamente ammonta ad € 1.863,00, oltre al rimborso per spese generali.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, DM n. 55/2014, come modificato nel 2018, rilevando come il Tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta di aumento del 30 % del compenso del professionista, previsto qualora le tecniche redazionali degli atti siano idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
2.2. L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va osservato che sono coperti da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, sia la statuizione di condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi a titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971, sia la statuizione di condanna integrale dell' alla CP_1 refusione delle spese di lite.
4. L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
5. Il primo motivo è fondato.
5.1. Ai sensi dell'art. 4 del DM del 2014, come modificato nel 2018, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
2 Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui
“non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass., n. 9185/2023).
5.2. I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
5.3. Nel caso in esame, risultano applicabili i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022, applicabile ratione temporis, determinati tramite le riduzioni dei valori medi (come previsto dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 e successivamente dal citato DM 147/2022) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, per come indicato dall'appellante.
5.4. L'operata riduzione è infatti giustificata dall'evidente particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c, DM 55/2014, cfr. Cass., n. 4698 del 18/02/2019), criteri ai quali si è attenuto il gravame.
5.6. Quindi, per come richiesto dall'appellante, le spese del primo grado vanno quantificate in complessivi € 1863,00 (€ 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva del giudizio e € 1010,50 per la fase decisionale), importo superiore alla base di calcolo utilizzata dal Tribunale, con la conseguenza che compete all'appellante la maggior somma di € 1863,50 oltre rimborso 15% iva e cpa, con distrazione dovendosi riformare in tal senso l'errata quantificazione del Tribunale.
6. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'aumento del 30 % previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 è infondato.
6.1. Non possono infatti ritenersi sussistenti nel caso di specie i requisiti previsti dalla disposizione normativa in discorso. Alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass. n.22762/2023). In particolare, rileva la Suprema Corte che “Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che
3 la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto” (Cass. n. 22762/2023 cit.). Ebbene, nel caso di specie il numero non particolarmente rilevante dei documenti allegati al ricorso di primo grado, unitamente alla loro ridotta dimensione quantitativa e alla loro semplicità di consultazione (trattasi, ad es., del mod. AP70 inviato all' per documentare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in CP_1 ordine la prestazione richiesta), portano ad escludere la possibilità di ritenere realizzata in relazione ai collegamenti ipertestuali presenti nell'atto una agevolazione tale da giustificare la concessione dell'incentivo rivendicato. Questo tanto più in ragione della particolare semplicità della controversia (avente ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile il cui requisito sanitario era già stato riconosciuto in altra sede) e della ridotta entità delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, tali da non richiedere un esame documentale di particolare complessità.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della lite, pari a quanto devoluto (differenza tra il preteso 1863,00 e il liquidato € 800,00), con conseguente applicazione dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100) e senza fase istruttoria, essendo stata la lite decisa alla prima udienza, e applicazione dei minimi stante la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante a titolo di CP_1 spese di primo grado il maggior importo di € 1.863,00 anziché quello liquidato dal Tribunale, oltre rimborso 15%, iva e cpa, con distrazione;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in € CP_1
247,00 oltr orso 15%, iva e cpa, da distrarsi. Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Ranalli
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Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati: DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40999 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, via Lungotevere dei Mellini n. Parte_1
44, presso lo studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.to Massimiliano Morelli CP_2 in virtù di procu rale alle liti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1344/2025 del Tribunale di Roma pubblicata il 03/02/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premesso che in sede di omologa del 03.06.2024 era stata accertata in favore dell'appellante, nella procedura di ATP, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L.18/80, e che erano decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 06.06.2024 e dall'invio in data 11.07.2024 del modello AP/70 in violazione del disposto di cui all'art. 445, bis comma 5, c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato
[...] CP_1
o per il riconosciuto benefi chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così disposto: CP_1
“accoglie il ricorso presentato da in data 11.11.2014; Parte_1
1 condanna l' al pagamento, in Controparte_3 favore di urandi a titolo di Parte_1 assegno mensile di assistenza ex art. 13 della Legge n. 118/1971, con decorrenza dall'1.3.2013 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.02.2023), salvo sarei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda;
condanna l' al pagamento delle Controparte_4 spese di li compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Contro detta decisione ha proposto parziale appello , Parte_1 censurando solo la statuizione sulle spese di lite.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione degli importi minimi, previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 8 marzo 2018 e dal DM n. 147/2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n. 55/2022. L'appellante ritiene debba farsi riferimento allo scaglione tariffario tra €. 5.200,00 ed €. 26.000, applicabile considerato il valore della controversia, ed alla tabella n. 4 cause di Previdenza del DM n. 55/2014, rivendicando il riconoscimento dell'importo minimo previsto per le singole fasi, che complessivamente ammonta ad € 1.863,00, oltre al rimborso per spese generali.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, DM n. 55/2014, come modificato nel 2018, rilevando come il Tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta di aumento del 30 % del compenso del professionista, previsto qualora le tecniche redazionali degli atti siano idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
2.2. L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va osservato che sono coperti da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, sia la statuizione di condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi a titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971, sia la statuizione di condanna integrale dell' alla CP_1 refusione delle spese di lite.
4. L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
5. Il primo motivo è fondato.
5.1. Ai sensi dell'art. 4 del DM del 2014, come modificato nel 2018, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
2 Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui
“non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass., n. 9185/2023).
5.2. I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
5.3. Nel caso in esame, risultano applicabili i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022, applicabile ratione temporis, determinati tramite le riduzioni dei valori medi (come previsto dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 e successivamente dal citato DM 147/2022) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, per come indicato dall'appellante.
5.4. L'operata riduzione è infatti giustificata dall'evidente particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c, DM 55/2014, cfr. Cass., n. 4698 del 18/02/2019), criteri ai quali si è attenuto il gravame.
5.6. Quindi, per come richiesto dall'appellante, le spese del primo grado vanno quantificate in complessivi € 1863,00 (€ 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva del giudizio e € 1010,50 per la fase decisionale), importo superiore alla base di calcolo utilizzata dal Tribunale, con la conseguenza che compete all'appellante la maggior somma di € 1863,50 oltre rimborso 15% iva e cpa, con distrazione dovendosi riformare in tal senso l'errata quantificazione del Tribunale.
6. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'aumento del 30 % previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 è infondato.
6.1. Non possono infatti ritenersi sussistenti nel caso di specie i requisiti previsti dalla disposizione normativa in discorso. Alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass. n.22762/2023). In particolare, rileva la Suprema Corte che “Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che
3 la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto” (Cass. n. 22762/2023 cit.). Ebbene, nel caso di specie il numero non particolarmente rilevante dei documenti allegati al ricorso di primo grado, unitamente alla loro ridotta dimensione quantitativa e alla loro semplicità di consultazione (trattasi, ad es., del mod. AP70 inviato all' per documentare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in CP_1 ordine la prestazione richiesta), portano ad escludere la possibilità di ritenere realizzata in relazione ai collegamenti ipertestuali presenti nell'atto una agevolazione tale da giustificare la concessione dell'incentivo rivendicato. Questo tanto più in ragione della particolare semplicità della controversia (avente ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile il cui requisito sanitario era già stato riconosciuto in altra sede) e della ridotta entità delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, tali da non richiedere un esame documentale di particolare complessità.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della lite, pari a quanto devoluto (differenza tra il preteso 1863,00 e il liquidato € 800,00), con conseguente applicazione dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100) e senza fase istruttoria, essendo stata la lite decisa alla prima udienza, e applicazione dei minimi stante la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante a titolo di CP_1 spese di primo grado il maggior importo di € 1.863,00 anziché quello liquidato dal Tribunale, oltre rimborso 15%, iva e cpa, con distrazione;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in € CP_1
247,00 oltr orso 15%, iva e cpa, da distrarsi. Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Ranalli
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