Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788/2016 R.G.A.C.
DA
NATO A LAMPEDUSA Parte_1
E LINOSA IL 14/10/51 - NATA A Parte_2
LAMPEDUSA E LINOSA IL 07/10/40 -
[...]
NATO A LAMPEDUSA E LINOSA IL Parte_3
28/03/46 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppe Aiello
ATTORI
CONTRO
IN PERSONA Controparte_1
DEL SINDACO PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppe Angelo Rizzo
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_2 [...]
con citazione regolarmente notificata Parte_3 convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo la restituzione delle somme da
[...]
1
[...] costituendosi in giudizio Controparte_1 contestava il fondamento delle attoree pretese invocandone il rigetto. Istruita attraverso produzioni documentali e l'espletamento di prove testimoniali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 29/01/2025 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace prima di affrontare il merito della vicenda fornita alla nostra attenzione ricordare tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato il pagamento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei
2 presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità. Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio. Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che, è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens.
Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in
3 ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito.
L'argomentazione secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988
c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha
4 ricevuto un pagamento". Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso. Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti devono essere provati (altrimenti la fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto. L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti
(costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel
5 fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, "non conserva necessariamente la medesima qualifica in ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie,
e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa. Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi. Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il rischio della sua mancata prova, in quanto, in base all'art.2033 c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale.
La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato come essa trovi il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore
6 restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato conserverà la ricevuta.
Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata.
Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art. 2697 c.c., in base al quale l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono. La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo. La difficoltà è ben
7 superabile. La Suprema Corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte. Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosca il titolus che ha giustificato il pagamento e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua
8 inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede prospetta come ignota la causa della solutio.
Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme.
Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la
Suprema Corte, constatate da un lato l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto pagamento, ha adottato, la medesima soluzione accolta dalla stessa S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a
9 sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla cui base è avvenuto il pagamento, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra il pagamento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente
10 ammettersi la prova in via presuntiva della mancanza di causa debendi, invertendo così l'onere probatorio relativo alla stessa, con il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione del pagamento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza del debito quando per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore, spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità). Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che le domande attoree, per le ragioni di seguito esposte, sono apparse immeritevoli di accoglimento. Ora non può non farsi rilevare che ciò che è stato richiesto dagli attori, comporterebbe non solo che essi acquisterebbero un bene dal Controparte_1 senza pagare alcun prezzo per tale
[...]
11 acquisto, poiché quello corrisposto gli verrebbe restituito, ma addirittura che il convenuto CP_1 dovrebbe corrispondere un risarcimento del danno,
o comunque sarebbe tenuto a restituire somme di ammontare superiore al prezzo stabilito per il trasferimento di tale bene. Infatti, il convenuto per la compravendita del terreno ha ricevuto la somma di euro 478,37 ma a dire di parte attrice sarebbe tenuto a restituire l'importo di euro 5.200,00. In definitiva, il non Controparte_1 solo si priverebbe di un bene, ma sarebbe tenuto a corrispondere somme di ammontare superiore a quello ricevuto a titolo di corrispettivo per il trasferimento di tale bene mentre gli attori avrebbero il diritto di ricevere dal CP_1 convenuto un bene immobile e un risarcimento del danno. E' di tutta evidenza che, le domande attoree appaiano prive di pregio giuridico. Con l'atto di citazione, Parte_1 [...]
e hanno convenuto in Parte_3 Parte_2 giudizio il Controparte_1 esponendo: che con contratto stipulato in data
25/06/1968 il Comune di e CP_1 CP_1 aveva venduto a padre degli attori, Persona_1 un'area fabbricabile di mq 105 posta n Via Anfossi in identificato in catasto al foglio 18 CP_1 particella 490, estesa mq 105; che il corrispettivo
12 della compravendita veniva stabilito in lire 26.250; che sull'area acquistata, il 25/06/1968, in forza di apposita licenza edilizia, dante Persona_1 causa degli odierni attori, aveva realizzato un fabbricato, attualmente esistente, sebbene in stato di rovina;
che nell'anno 1997 gli odierni attori, quali eredi di si erano impegnati a Persona_1 vendere l'immobile ad un terzo, ed al fine di regolarizzare sotto il profilo urbanistico il fabbricato, sul quale erano stati commessi abusi edilizi, chiedevano all'Ufficio Tecnico informazioni sullo stato della domanda di condono edilizio, che era stata presentata dal loro genitore. Assumevano gli attori di avere appreso che il fondo trasferito dal era stato Controparte_1 identificato erroneamente, poiché la particella indicata nell'atto di compravendita appariva riferirsi ad un lotto di terreno sito nella Via Roma, CP_ acquistato dallo . Pertanto, aggiungevano al fine di rimediare all'errore contenuto nell'atto di compravendita del 1968, il Comune di CP_1
e gli attori stipulavano un nuovo contratto di
[...] rettifica in data 30.03.1999 con il quale veniva trasferito il lotto di terreno identificato in catasto con la particella n. 1406; che tuttavia tale atto, che aveva dato luogo al pagamento di Lire 860.000 non veniva trascritto per divergenze insorte sulla
13 identificazione del numero della particella trasferita;
che successivamente con atto del 15 marzo 2011 il al Controparte_1 fine di rettificare l'originario errore, trasferiva tutti i diritti di cui era titolare sul terreno e con ciò, secondo gli attori, avrebbe trasferito il diritto di proprietà del bene originariamente acquistato e di un altro spezzone di terreno;
senonché gli attori avrebbero scoperto che sul terreno trasferito il
Comune di era titolare Controparte_1 solamente del diritto di livello e non di quello di proprietà, e pertanto, per acquistare la proprietà dell'immobile avevano dovuto proporre istanza per l'affrancazione del fondo, il cui costo ammontava ad euro 4.000,00. Sulla base di tale premessa gli attori chiedevano che il Controparte_1
fosse dichiarato inadempiente per avere
[...] trasferito la proprietà di un bene di cui non era proprietario, e per l'effetto che l'Amministrazione convenuta fosse condannata alla restituzione: a) della somma di Lire 26.250 pari ad euro 13,56 versata al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 25.06.1968, che con rivalutazione ed interessi ammonta ad oggi ammonta ad euro 508,37; b) della somma di Lire
860.000 pari ad euro 441,15 versata al momento della stipula dell'atto del 30.03.1999, che ad oggi
14 per rivalutazioni ed interessi ammonta ad euro
805,66; c) la condanna al rimborso della somma di euro 5.200,00 pari alle spese necessarie ad affrancare il terreno acquistato dal diritto di livello.
Costituendosi in giudizio il Controparte_1 ha contestato la domanda degli attori. In via preliminare il convenuto ha eccepito la CP_1 prescrizione di ogni domanda proposta dagli attori, essendo decorsi oltre dieci anni dal momento in cui gli attori o il loro dante causa hanno versato al le somme di cui chiedono la restituzione. CP_1
In particolare: con riferimento alla domanda di restituzione della somma di euro della somma di
Lire 26.250 pari ad euro 13,56, versata al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 25/06/1968. Dal momento della stipula di tale atto di compravendita come detto rogato il 25/06/1968 al momento della notifica dell'atto di citazione sono decorsi oltre dieci anni e conseguentemente la domanda proposta dagli attori è senza alcun dubbio prescritta ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. Parimenti prescritta deve ritenersi la domanda di restituzione della somma di lire 860.000 pari ad euro 441,15 versata al momento della stipula dell'ulteriore atto del
30/03/1999, che ad oggi per rivalutazioni ed interessi ammonta ad euro 805,66, essendo decorsi
15 anche in questo caso oltre dieci anni dal momento in cui è stato eseguito il pagamento di cui è chiesta la restituzione al momento della notifica dell'atto di citazione. La Suprema Corte ha più volte ribadito che «L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine». Pertanto, la domanda di restituzione delle somme proposta dagli attori come già afferamto deve ritenersi prescritta. Gli attori hanno contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
, ma non hanno dedotto e tantomeno allegato
[...] alcun atto interruttivo della prescrizione, limitandosi a sostenere che i pagamenti sarebbero stati eseguiti in esecuzione di un'unica vicenda.
Invero così come risulta dalla ricostruzione offerta dagli stessi attori i pagamenti di cui è stata chiesta la restituzione sono stati eseguiti in esecuzione di
16 negozi stipulati in tempi diversi e a distanza anche di decenni l'uno d'altro. La domanda di restituzione delle somme pretese dagli attori, oltre che prescritta deve ritenersi infondata. Essa infatti si fonda sul presupposto che le somme di cui è stata chiesta la restituzione non siano dovute, perché versate in relazione ad atti di compravendita stipulati erroneamente. Tale assunto appare però privo di pregio. È sufficiente infatti leggere l'atto di compravendita del 15/03/2011 per rendersi conto che tali somme di cui è stata chiesta la ripetizione, in realtà sono state incluse nel corrispettivo di tale compravendita. Il prezzo della compravendita del fondo stipulato in data 15/03/2011 è stato indicato in lire 926.250 pari ad euro 478,37. Nell'atto suddetto si indica chiaramente che il prezzo versato dagli attori comprende i pagamenti di cui essi hanno chiesto la restituzione. Peraltro, non vi sarebbe stato motivo di indicare il corrispettivo della compravendita in Lire se non vi fosse stata la necessità di ricomprendere in tale corrispettivo anche le somme che gli attori o il loro dante causa avevano già versato in precedenza in dipendenza dei precedenti atti di compravendita e di rettifica.
In ogni caso la domanda deve ritenersi infondata anche sotto altro profilo. L'obbligo di restituzione di somme a titolo di indebito oggettivo, come nel
17 caso di specie, costituisce un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria. Sulle somme di cui è stata chiesta la restituzione decorrono solamente gli interessi legali, e le stesse non sono soggette a rivalutazione.
Infatti in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. Gli attori hanno altresì chiesto la condanna del convenuto a CP_1 restituire le somme che essi sostengono di avere pagato per affrancare il suolo comunale dal diritto di livello di cui era gravato il fondo in argomento.
Essi al riguardo sostengono di avere proceduto alla stipula dell'atto di compravendita del bene ignorando che il su Controparte_1 tale fondo era titolare solamente di un diritto di livello corrispondente all'enfiteusi. Anche tale domanda deve ritenersi infondata. Ed infatti,
18 nell'atto di compravendita del 15/03/2011 non si fa alcun riferimento alla compravendita del diritto di proprietà del fondo, ma «di diritti reali sulla porzione di suolo comunale.». Ed invero, con l'atto del 15/03/2011, il Controparte_1 aveva trasferito “tutti i propri diritti reali sulla porzione del suolo comunale”, come appare emergere dall'atto in parola senza mai accennare alla vendita del diritto di proprietà; e gli attori hanno accettato tale trasferimento. In alcuna delle parti della pattuizione in commento si fa riferimento invece alla vendita della proprietà del fondo. E peraltro il prezzo della compravendita del tutto irrisorio trova giustificazione in relazione al diritto trasferito, che non è quello di proprietà ma un diritto reale minore sul fondo. Gli attori hanno dichiarato di avere proposto domanda di affrancazione del bene acquistato, volta ad ottenere la piena proprietà del fondo, con ciò manifestato la volontà di accettare gli effetti del contratto di acquisto del diritto reale minore sul fondo. La domanda proposta dagli attori deve ritenersi infondata anche sotto altro profilo. Essi intenderebbero ottenere la restituzione del prezzo della compravendita, ma allo stesso tempo e contro ogni principio che regola i rimedi a favore del compratore per l'ipotesi di inadempimento del
19 venditore, intenderebbero mantenere fermi i diritti sul bene acquistati in forza di tale contratto. Gli attori con la domanda proposta intenderebbero mantenere il suolo acquistato, ma allo stesso tempo ottenere la restituzione del prezzo di tale acquisto,
e le somme necessarie per l'affrancazione del livello. La domanda di ripetizione di indebito presuppone che sia stato annullato o comunque dichiarato risolto il titolo in forza del quale è stato eseguito il pagamento. Gli attori hanno precisato che con la domanda di restituzione delle somme pagate per ottenere l'affrancazione del fondo avrebbero inteso proporre una domanda di risarcimento del danno, che è diversa da quella di restituzione proposta con l'atto introduttivo, e pertanto come domanda nuova deve ritenersi inammissibile. L'esistenza del diritto di livello sul suolo acquistato, asseritamente ignorato dagli attori, avrebbe consentito agli stessi di avvalersi del rimedio di cui all'art. 1489 c.c. Tale norma, prevede infatti che se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480
20 c.c. Ora, non vi è dubbio che il livello, corrispondente alla enfiteusi, costituisca un diritto reale che se non conosciuto avrebbe consentito agli attori di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Secondo il disposto dell'art. 1489 c.c., qualora la cosa venduta sia gravata da oneri e da diritti personali o reali che non siano stati dichiarati nel contratto che ne diminuiscono sensibilmente il libero godimento, il compratore che non abbia avuto conoscenza di tali oneri al momento della stipulazione del contratto, può domandare la risoluzione del contratto purché il giudice possa ritenere ragionevolmente che il compratore, se fosse stato a conoscenza della reale situazione, non avrebbe acquistato la cosa. Gli attori invece in violazione dell'art. 1489 cod. civ. non hanno chiesto né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo, ma hanno scelto di mantenere valido il contratto. Ed anzi, le somme per cui hanno chiesto la condanna del convenuto
(euro 5.200,00) sono superiori al corrispettivo della vendita (euro 478,37). Alla luce di quanto appena esposto e tenuto conto anche delle considerazioni di carattere generale le attoree pretese sono apparse meritevoli di reiezione. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre
IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 06/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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