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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scrit- te ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25909 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Roma, alla via Gaspara Stampa, n. 125, presso lo studio dell'avv. Matteo DI
GENNARO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del suo presidente pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Ufficio legale metropolitano dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico MITTONI e Massimi- CP_2
liano MORELLI in virtù di procura alle liti a rogito notaio di Roma Per_1
del 22 marzo 2024, n. 37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito – prestazione assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. M. Di Gennaro, per la ricorrente: “…- ordinare all' di interrom- CP_1
pere la trattenuta mensile di €66,64 ovvero nella diversa misura che sarà rite-
1 nuta di giustizia;
- condannare l' a rimborsare alla stessa gli importi in- CP_1
debitamente trattenuti a decorrere dal 01.04.2023 fino alla definizione del presente giudizio ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
- ravvisata la malafede o quanto meno la colpa grave in capo all' nella CP_1
gestione della pensione di invalidità della Sig.ra condan- Parte_1
nare l'odierna resistente, al risarcimento del danno per responsabilità aggra- vata ove ritenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze, da liquidare e distrarre in favore del procuratore antista- tario, Avv. Matteo Di Gennaro”.
Gli avv.ti E. Mittoni e M. Morelli, per il convenuto: “1) In via preliminare di- chiarare la litispendenza e l'inammissibilità della domanda per violazione del termine di cui all'art. 14 D.L. n. 669/1996 2) Nel merito dichiarare la cessa- zione della materia del contendere avendo l' interrotto la trattenuta a CP_1
partire dal mese di agosto 2024 e restituito integralmente quanto trattenuto il
30.8.24; 3) respinte le ulteriori domande avversarie, condannare la stessa ad un risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche simbolico, per aver la difesa di controparte introdotto e coltivato il giudizio in malafede o colpa grave;
4) spese di lite come per legge”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 4 luglio 2024, premesso Parte_1
di essere titolare di pensione di inabilità civile con decorrenza dal 1° febbraio
2018 in virtù di sentenza di questo Tribunale n. 7165/2019, ha esposto che
l , con nota del 17 gennaio 2023, le ha comunicato l'avvenuto ricalcolo CP_1
della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2020, con individuazione di un in- debito di €3.732,17 versato nell'anno 2021 a causa del superamento del limite reddituale di legge, preannunciando il recupero di tale somma mediante n. 56 rate mensili di €66,64 ciascuna;
che, infatti, dal mese di aprile 2023 la pensio- ne è stata decurtata del detto importo;
che, contrariamente a quanto affermato dall' , ella, nell'anno 2021, ha percepito un reddito inferiore al limite di CP_2
2 legge;
che, inoltre, con successiva nota del 14 aprile 2023, l' ha richiesto CP_1
la restituzione della somma di €70,98 asserendo di aver versato, nell'anno
2022, l'aumento sociale in realtà non dovuto a causa del possesso di redditi di importo superiore a quanto previsto dalla legge, cosa, in realtà, non corrispon- dente al vero;
che ella, pur contestando tale richiesta, ha pagato la detta som- ma;
che, al fine di far valere le proprie ragioni, ha adito questo Tribunale con ricorso depositato il 27.12.2023 ed iscritto al n. 40971/2023, al fine di vedere:
- accertata l'illegittimità della rideterminazione della prestazione assistenziale;
- ordinata all' l'interruzione della trattenuta mensile di €66,64 ovvero CP_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- riconosciuto il rimborso da parte dell' degli importi indebitamente trattenuti a decorrere dal 01.04.2023 fi- CP_1
no alla definizione del giudizio ovvero nella diversa misura ritenuta di giusti- zia;
- riconosciuto il rimborso da parte dell' dell'importo di €72,98 versa- CP_1 to in data 24.10.2023; - condannato l' al risarcimento del danno per re- CP_1
sponsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; che, con sen- tenza n. 6611/2024 pubbl. il 05/06/2024, il Tribunale ha dichiarato non ripeti- bili le somme di cui alle note dell' del 17 gennaio 2023 e del 14 aprile CP_1
2023 ed ha condannato l' alla restituzione della somma di €72,98, men- CP_2
tre non ha accolto la domanda di condanna ad interrompere la trattenuta men- sile ed a rimborsare gli importi indebitamente trattenuti dal mese di aprile
2023 non essendo stata provata l'effettiva trattenuta da parte dell' ; che, CP_2
con PEC del 6 giugno 2024, ella ha invitato l' ad interrompere immedia- CP_1
tamente la trattenuta ed a corrispondere la somma di €999,60 oltre interessi a titolo di rimborso di quanto trattenuto dal mese di aprile 2023; che l , CP_2
con PEC del 17 giugno 2024, ha comunicato che avrebbe sospeso il piano di recupero, cosa che, tuttavia, non ha fatto risultando, dal cedolino di luglio
2024, ancora applicata la trattenuta di €66,64; e che, pertanto, l' ha trat- CP_2
tenuto complessivamente la somma di €1.066,24,
La ricorrente ha quindi formulato le conclusioni sopra riportate.
3 L' , costituitosi il 17 ottobre 2024, ha dedotto che, ricevuta la sen- CP_1
tenza del 5 giugno 2024 con richiesta di darvi spontanea esecuzione interrom- pendo la trattenuta mensile, con PEC del 17 giugno 2024, rammentato che la legge assegna alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non eco- nomici il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure per la relativa esecuzione, l'Istituto ha rappresentato che il piano di recupero, nelle more, era stato sospeso;
che l'effettiva sospen- sione vi è stata dal mese di agosto 2024 non essendo possibile intervenire già sulla mensilità di luglio poiché i mandati di pagamento vengono predisposti con circa 20-25 giorni di anticipo rispetto alla data del pagamento (nella specie il 1° luglio); che, inoltre, con accredito del 30 agosto 2024, è stato eseguito il pagamento di complessivi €1.139,22 a restituzione di tutte le somme trattenu- te;
che, pertanto, è stata data completa esecuzione della sentenza entro soli 91 giorni;
e che, invece, la a intrapreso il presente giudizio già il 4 Pt_1
luglio 2024, senza attendere il termine di legge stabilito dall'art. 14 D.L. n.
669/1996, conv. in L. n. 30/1997, per il completamento della procedura di ese- cuzione della sentenza.
Ha quindi rilevato in diritto che la domanda volta ad “interrompere la trattenuta mensile di €66,64 ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia” è stata già proposta nel giudizio definito con sentenza n. 6611/24, per cui deve essere dichiarata la litispendenza ovvero, in caso di passaggio in giudicato della detta sentenza, la domanda sarebbe comunque inammissibile;
che la ricorrente ha violato la disposizione di cui all'art. 14 del D.L. n.
669/1996 giacché avrebbe dovuto attendere il decorso del termine di 120 gior- ni per verificare se ed in qual modo l' avrebbe dato esecuzione alla sen- CP_2
tenza del 5 giugno 2024 posto che l'annullamento dell'indebito con essa di- sposto determinava infatti l'interruzione della trattenuta e la restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
che, conseguentemente, il presente giudizio
è inammissibile siccome intrapreso prima del decorso del termine di legge;
4 che sussiste responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. poiché la a Pt_1 agito nonostante la volontà manifestata dall' con la PEC del 17.6.2024 di CP_1
eseguire la sentenza anche nella parte in cui la domanda non era stata accolta e senza attendere il decorso del termine di legge, espressamente richiamato nella citata PEC del 17.6.2024 ed inoltre, pur consapevole dell'avvenuta effettiva esecuzione nel mese di agosto 2024, ha ugualmente notificato il ricorso il 27 settembre 2024, laddove avrebbe potuto anche abbandonare il giudizio.
Il convenuto ha quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 27.12.2023 ed iscritto al n. 40971/2023, la veva chiesto che fosse accertata l'illegittimità della ridetermina- Pt_1
zione della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 di cui è titolare dal mese di febbraio 2018, effettuata con nota del 17 gennaio 2023, essendo stata ella sempre in possesso dei relativi requisiti di legge, ed ordinato all' di CP_1
interrompere la trattenuta mensile di €66,64 che l' aveva iniziato ad ap- CP_2 plicare dal 1° aprile 2023; aveva altresì chiesto di condannare l' a rim- CP_2
borsarle gli importi indebitamente trattenuti a decorrere dalla detta data fino alla definizione del giudizio nonché la somma di €72,98 da lei pagata in data
24.10.2023 a seguito di ingiusta richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 con nota del 14 aprile 2023, sull'erroneo presupposto del superamento dei li- miti di reddito per fruire della maggiorazione sociale.
Il Tribunale, con sentenza n. 6611/2024 pubbl. il 05/06/2024 – pacifica- mente passata in giudicato – ha dichiarato non ripetibili dall' le somme di CP_1
cui alle note del 17 gennaio 2023 e del 14 aprile 2023 ed ha condannato l alla restituzione della somma di €72,98. CP_1
Quanto alla domanda di condanna alla interruzione della trattenuta men- sile e di restituzione delle somme recuperate a decorrere dal 1° aprile 2023, il
Tribunale, sebbene non lo abbia poi ripetuto in sintesi nel dispositivo, l'ha re- spinta con la seguente motivazione: «Non può accogliersi la domanda di con-
5 danna dell'Istituto a “interrompere la trattenuta mensile di € 67,00 ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia” e “a rimborsare alla stes- sa gli importi indebitamente trattenuti a decorrere dal 01.04.2023 fino alla definizione del presente giudizio ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, non essendo stato specificamente provato che siano state effetti- vamente trattenute somme dall' a titolo di ripetizione dell'indebito ogget- CP_1
to del provvedimento del 17.1.2023».
La sentenza n. 6611/2024 è meramente dichiarativa quanto all'accertamento della illegittimità della pretesa di restituzione di somme ver- sate a titolo di pensione di inabilità mentre è di condanna solo limitatamente alla somma di €72,98. Essa, inoltre, ha rigettato la pretesa dell'assistita di ot- tenere la restituzione delle trattenute asseritamente applicate dal mese di aprile
2023 per difetto di prova.
Non è inopportuno ricordare che l'efficacia immediatamente esecutiva della generalità delle sentenze di primo grado sancita dall'art. 282 c.p.c. con- cerne essenzialmente le sentenze di condanna, anche di natura accessoria (co- me, ad esempio, la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite), ma non le pronunce meramente dichiarative o di natura costitutiva (Cass. civ.,
Sez. I, 06/02/1999, n. 1037: “L'anticipazione dell'efficacia della sentenza ri- spetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazio- ne necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzio- ne un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento”;
v. anche . Cass. civ., Sez. III, 20/11/2003, n. 17624; Cass. civ., Sez. II,
26/03/2009, n. 7369 e, per la recente giurisprudenza di merito, v. Corte appel-
6 lo Salerno sez. II, 07/04/2022, n. 432: “L'art. 282 c.p.c., nel sancire la provvi- soria esecutività delle sentenze di primo grado di condanna tout court ed an- che dei capi di condanna accessori (cioè derivanti da pronunce principali di natura dichiarativa o costitutiva), attribuisce alla statuizione di accertamento
e/o costitutiva una determinata efficacia: in sostanza le sentenze di accerta- mento e quelle costitutive sono idonee ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato con esclusivo riferimento alle statui- zioni di condanna nelle stesse contenute.)”).
L'Istituto contesta la pretesa avanzata dalla ricorrente richiamando quan- to disposto dall'art. 14 del d.l. 31.12.1996, n. 669, conv. in l. n. 30/1997, ru- bricato “Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni” ed il cui comma 1 così recita: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le Controparte_3
procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La tramite il proprio legale, con PEC del 6 giugno 2024, Pt_1
comunicando il contenuto della sentenza n. 6611/2024 (notificata lo stesso giorno), ha invitato l' ad interrompere immediatamente la trattenuta men- CP_1
sile a decorrere dal successivo mese di luglio;
inoltre, si legge nella citata
PEC: “in via del tutto spontanea, Vi invito a voler corrispondere alla mia assi- stita il complessivo importo di € 999,60 oltre interessi legali da ciascuna sca- denza a titolo di rimborso delle somme da Voi illegittimamente trattenute a decorrere dalla mensilità di aprile 2023, con espresso avvertimento che, in di- fetto di fattivo riscontro entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data odierna, sarò necessariamente costretto ad adire la competente l fi- CP_4
7 ne di veder garantiti i diritti tutti della mia assistita, con ulteriore aggravio di spese a Vs. esclusivo carico”.
L' ha risposto, con pec del 17 giugno 2024, nei seguenti termini: CP_2
“Egr. Avvocato, si ricorda che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubbli- ci non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nelle more, l'ufficio scrivente ha provveduto a sospendere il piano di recupero dalla prossima mensilità uti- le”.
Non appare pertinente, in questa sede, il richiamo alla disposizione dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996 poiché la on ha notificato pre- Pt_1
cetto né ha intrapreso azione esecutiva, ma ha iniziato nuovo giudizio di co- gnizione il 4 luglio 2024 ritenendo di poter pretendere la restituzione di tutte le trattenute mensili effettuate dal mese di aprile 2023.
La ricorrente ha dato atto, all'udienza del 29 ottobre 2024, dell'effettiva interruzione delle trattenute mensili a decorrere dal mese di agosto 2024 e del pagamento della somma di €1.139,22 a rimborso di tutte le trattenute e riferita, come indicato dall' nella memoria di costituzione, alla esecuzione della CP_1
sentenza n. 6111/2024, dunque comprensiva della somma di €72,98 (che non costituisce oggetto specifico di questo giudizio.
Non sussistono più, in ragione di ciò, ragioni di contrasto delle parti sul merito della domanda, per cui, come richiesto dall' con la memoria di CP_1
costituzione e come richiesto anche dalla ricorrente con le note difensive de- positate il 17 dicembre 2024, deve dichiararsi cessata la materia del contende- re.
Quanto alle spese di lite, appare opportuno dichiararle compensate con- siderato che, invero, per quanto sopra evidenziato, la domanda di restituzione delle trattenute è stata respinta con la sentenza n. 6111/2024 per cui la
8 on avrebbe potuto riproporla almeno relativamente alle trattenu- Pt_1
te operate fino alla data della sentenza (con il ricorso iscritto al n. 40971/2023 aveva infatti già chiesto tale restituzione dal 1° aprile 2023 fino alla definizio- ne del giudizio) ma avrebbe dovuto, all'occorrenza, impugnare detta sentenza.
L' , d'altro canto, ciò nonostante, ha ritenuto di superare ogni ostacolo CP_1
processuale, ed ha spontaneamente ed in brevissimo tempo restituito tutte le somme trattenute.
Ciò esclude in radice la possibilità di ravvisare una responsabilità aggra- vata dell'Istituto che, virtualmente, sarebbe risultato in gran parte vittorioso, poiché si sarebbe potuto discutere soltanto delle trattenute operate dopo la sen- tenza n. 6111/2024.
Parimenti, deve escludersi una responsabilità aggravata della ricorrente poiché la stessa, quando ha intrapreso il presente giudizio, era certamente cre- ditrice quanto meno della trattenuta operata nel mese di giugno.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 4 luglio 2024, respinta ogni al- Parte_1
tra richiesta, così provvede:
1. - dichiara cessata la materia di contendere;
2. - dichiara compensate le spese di lite;
3. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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