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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/10/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 742/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 742/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Quintieri;
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vittoria Scalise;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.04.2013 in RO di ET (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2013), dal quale è nata la figlia il 06.06.2015; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da Per_1 rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui al punto 4) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 13.04.2013 in RO di ET (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2013);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al punto 4) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni della separazione.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 742/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Quintieri;
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vittoria Scalise;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.04.2013 in RO di ET (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2013), dal quale è nata la figlia il 06.06.2015; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da Per_1 rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui al punto 4) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 13.04.2013 in RO di ET (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2013);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al punto 4) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni della separazione.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli