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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 448 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...], il [...], CF. , e residente Parte_1 C.F._1
Pineto (TE), Via Largo della Chiesa n.3, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. Marina Di Carlo (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
in Montorio al Vomano (TE), C.da San Giovanni, 4 presso lo studio del prefato procuratore;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui si intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: 0861.598476,
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Meis (Cod. Fisc. ), giusta C.F._3
delibera n. 114 del 15/04/2025 e separata procura speciale in atti, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso la sede dell'Ente in Roseto degli Abruzzi (TE), P.zza della Repubblica, 10 – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni concernenti questo procedimento al seguente n. di fax: nonché al seguente P.IVA_2
indirizzo di pec: Email_2
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1 Accertare e dichiarare il diritto de l Sig al riconoscimento delle Parte_1 ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza Comune di Pescara per l'annualità
2023 per un totale pari a 30 gg complessivi;
2. Condannare l'Ente Convenuto al ripristino e del riaccredito in busta paga delle predette ferie, pari a 30 giorni;
3. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie”.
Parte resistente: “respingere il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese".
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.2.2025, , Parte_1
dipendente del con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato a far data dal 1.12.2023, in qualità di Funzionario – Istruttore Direttivo di
Vigilanza – Cat. D1, a seguito di mobilità volontaria dal Comune di Pescara, ha agito in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento delle ferie maturate e non godute per l'annualità 2023, pari a 30 giorni complessivi, presso il Comune di provenienza, negato, invece, dall'ente comunale resistente, in ragione del mancato rimborso da parte del Comune di Pescara delle ferie non godute.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva quanto segue:
- Che il con propria delibera di Giunta n.203/2023 Controparte_1
bandiva procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario di Polizia Locale – Area dei Funzionari ed elevata qualifica, ex cat. D, da assegnare all'Area Polizia Locale, riservato ai dipendenti di pari categoria, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo e analogo profilo professionale, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni;
- Che il Bando veniva approvato con delibera del medesimo Ente n.117 del
05.08.2023 e veniva pubblicato l'avviso di mobilità del 22.08.2023;
- Che a seguito della procedura di valutazione con determina n.172 del 27.11.2023, il ricorrente che aveva aderito veniva ritenuto idoneo e, pertanto, veniva assunto con decorrenza 01.12.2023 in qualità di Funzionario – Istruttore Direttivo di
Vigilanza – Cat. D1, presso il Comune di con provenienza Controparte_1
dal Comune di Pescara;
- Che in data 23.05.2024 la Dirigente del III Settore Servizio Finanziario e
Tributario dott.ssa inoltrava missiva al di Pescara – Persona_1 CP_1
2 Ente di provenienza del ricorrente –chiedendo formalmente, “la liquidazione delle ferie maturate e non godute dal dipendente ” e specificando, Parte_1
altresì, che in caso di esito negativo della richiesta di rimborso al dipendente delle ferie residue, queste sarebbero state “decurtate in adozione del Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei servizi n. 79 del 31.03.2022 art. 190 c°5”;
- Che tale comunicazione veniva indirizzata per sola mera conoscenza al dipendente, nonostante la portata di una tale decisione, taciuta e non riportata sul contratto di lavoro all'atto della sottoscrizione tra le parti, il quale nulla prevedeva circa l'eventuale perdita delle ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza
Comune di Pescara;
- Che il di Pescara con propria nota del 30.05.2024 replicava a tale CP_1
richiesta, dissuadendo la Dirigente ad attuare una tale forma di contestazione e privazione, anche in considerazione dell'eventuale contenzioso che se ne sarebbe scaturito;
- Che in data 23 Luglio e 01 Agosto 2024, il Comandante di Polizia Locale CP_2
, con una nota rivolta all'ufficio personale, chiedeva chiarimenti sulle ferie
[...]
residue e non godute del suo Vice Comandante - Commissario , Parte_1 ottenendo in risposta che “il dipendente alla data del 30.06.2024 aveva un residuo ferie di 18 giorni comprensivi del giorno di riposo ex art L 937/77”;
- Che in data 25.10.2024, prendendo visione della propria busta paga e di quelle successive, constatava la drastica decurtazione delle giornate di ferie, poichè a fronte dei 52 gg di ferie complessivamente risultanti nelle buste paga precedenti,
l'ultimo cedolino riportava solo 7 gg. di ferie residue totali. Ci si avvedeva, pertanto, in tale frangente che le ferie residue maturate e non godute dell'annualità
2023, dovute dal Funzionario nel trasferimento in mobilità tra Enti, pari a 29 gg di ferie, risultavano azzerate;
- Che il Dirigente di Settore III, a fronte della richiesta formale di delucidazioni sull'azzeramento delle ferie, avanzata dal dipendente con comunicazione del
24.10.2024, riscontrava a missiva con nota del 28.10.2024 nella quale per inciso veniva comunicato che “ in applicazione delle disposizioni previste dall'art.190 comma 5 del Regolamento interno degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta n.79 del 31 marzo 2022, il residuo ferie corrette era pari a giorni 7 comprensivi dei giorni di riposo” e ciò sulla non corretta convinzione dell'Ente che le ferie di un dipendente non godute presso il precedente Ente di appartenenza,
3 se non rimborsate e non godute, si ritenevano decurtate.
In punto di diritto, contestava la legittimità della condotta del Comune resistente, sottolineando come la procedura di mobilità volontaria, prevista dall'articolo 30 del D.lgs n.
165 del 2001, non realizzava una cessazione del rapporto di servizio o una sua novazione, ma determinava una situazione di continuità nel rapporto di lavoro, con permanenza e conservazione dei diritti acquisiti. A fronte di tale premessa riteneva, dunque, che in mancanza di accordi tra le due amministrazioni coinvolte, il diniego opposto dall'amministrazione di destinazione per la fruizione di ferie residue maturate presso la precedente amministrazione doveva essere considerato illegittimo ed inutile, dovendo la PA di destinazione autorizzare il dipendente alla fruizione delle sue ferie non godute. Ne conseguiva che, non essendovi cessazione del rapporto di lavoro, le ferie maturate presso l'ente di provenienza non potevano essere monetizzate, né tantomeno azzerate, come avvenuto nel caso di specie, non essendo stato previsto nulla in tal senso, né in sede di bando di mobilità, né in sede di contratto di lavoro, in cui veniva esclusivamente richiamato il regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con Deliberazione della
G.C. n. 218 del 28.08.2022, il cui art 51 dedicato interamente all'istituto della mobilità, nulla stabiliva sulle ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza.
1.2. Si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, riteneva che la domanda non potesse essere accolta, in quanto contrastante con il disposto di cui all'articolo 190 commi
5 e 6 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di CP_1
espressamente richiamato nelle premesse dell'avviso pubblico relativo alla
[...] procedura di mobilità volontaria in questione. Pertanto, a fronte dell'esplicito rifiuto da parte dell'amministrazione di provenienza di rimborsare gli oneri relativi alle ferie non godute e maturate dal ricorrente, il competente ufficio personale non aveva potuto che non riconoscere il periodo di ferie pregresse.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione ex articolo 420 c.p.c. all'udienza del 7.5.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
4
2. La causa è prettamente documentale e come tale è matura per la decisione, senza necessità di alcuna ulteriore attività istruttoria.
La prova orale articolata da parte ricorrente si ritiene, infatti, non determinante ai fini del decidere.
Allo stesso modo, si ritiene di poter decidere la causa in sede di prima udienza, senza concessione di ulteriore rinvio, avendo le parti già enucleato nei propri scritti difensivi le rispettive posizioni sulla vicenda.
Peraltro, la causa presuppone la risoluzione di una questione di puro diritto, essendo le circostanze fattuali del tutto incontestate e pacifiche tra le parti, oltre che risultanti per tabulas.
3. La questione oggetto del contendere verte sul mantenimento o meno del diritto alle ferie maturate e non godute presso l'ente di provenienza, da parte del dipendente pubblico assunto per mobilità volontaria ex articolo 30 del D.lgs n. 165 del 2001 presso l'ente di destinazione.
In particolare, nel caso di specie, il giudizio trae origine dal fatto che il
[...]
(ente di destinazione) ha azzerato, e quindi, in concreto, annullato, le Controparte_1 ferie maturate e non godute dal ricorrente presso l'ente comunale di provenienza (Comune di
Pescara), ritenendo che ciò sia la conseguenza del rifiuto del Comune di Pescara di rimborsare all'ente di destinazione, i costi delle ferie maturate e non godute dal dipendente oggetto del passaggio diretto, come previsto dall'articolo 190 del proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Ebbene, si ritiene che la risposta a tale interrogativo trovi fondamento nei principi di diritto previsti in materia di mobilità volontaria ed in materia di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego.
Quanto al primo aspetto, la disciplina di riferimento è rintracciabile nell'articolo 30 del D.lgs n. 165 del 2001, nella versione applicabile ratione temporis, che al primo comma, statuisce quanto segue:
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È
5 fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.”
Come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche da quella amministrativa e di merito, la procedura di mobilità volontaria, così come disciplinata dall'art. 30 del d.lg. n. 165 del 2001, integra una vicenda di natura privatistica del rapporto di lavoro contrattualizzato e si configura come ipotesi di passaggio diretto del dipendente tra enti diversi, riconducibile allo schema trilaterale della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406
c.c., non comportante, come tale, alcuna novazione del rapporto di lavoro, ma solo la successione da un datore ad un altro nel medesimo rapporto che deve ritenersi proseguire senza soluzione di continuità e che si perfeziona con la manifestazione del consenso di volontà dei tre soggetti interessati, vale a dire il lavoratore, l'ente di provenienza e l'ente di destinazione (Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26067, T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez.
I, 09/09/2022, n.346, Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2020, n.8351).
Il passaggio diretto di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 è, dunque, riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto ed in generale di tutti i diritti maturati presso l'amministrazione di provenienza.
Ne consegue che nel caso di passaggio diretto da un'amministrazione ed un'altra il lavoratore conserva tutti i diritti acquisiti, tra cui anche le ferie maturate presso l'amministrazione di provenienza, potendo, semmai, le amministrazioni coinvolte prevedere, nei loro accordi reciproci, modalità di fruizione delle ferie residue tali, per cui, ad esempio, quelle maturate presso l'amministrazione di provenienza siano fruite totalmente o parzialmente, prima del passaggio presso l'amministrazione di destinazione, essendo evidente
6 che il presupposto sotteso a tale regolamentazione è quello della ripartizione degli oneri economici diretti ed indiretti dell'istituto.
Si ritiene, invece, che non sarebbe comunque possibile un accordo di monetizzazione delle ferie tra le due amministrazioni coinvolte, in quanto, come sopra esposto, la procedura di mobilità volontaria non determina alcuna cessazione del rapporto di lavoro, unica situazione in forza della quale è possibile, a determinare condizioni, riconoscere il diritto del pubblico dipendente alla monetizzazione delle ferie.
Come noto, infatti, spostando il discorso al secondo profilo di rilievo in punto di diritto, l'articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, prevede che "
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale n. 95/2016, che ravvisa nella disposizione di cui all'art. 5, comma 8, il fine di "riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie", il legislatore riferisce il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è pur sempre riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
7 I principi che rilevano sono, dunque, quelli riassunti nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel giudicare sulla legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito dalla L. 7 agosto
2012, n. 135 (con il quale si è stabilito che nell'ambito del lavoro pubblico, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti e che non si possono corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi), ha ribadito che il divieto di monetizzazione è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie e a dare concreta attuazione al diritto inderogabile sancito dalla Carta Costituzionale e dal diritto dell'Unione.
Anche la contrattazione collettiva di settore si pone sulla medesima linea interpretativa.
L'articolo 38 commi 9-15 del CCNL comparto Funzioni locali del 16.11.2022
(conoscibile dal giudice anche in mancanza di deposito delle parti, trattandosi di contrattazione collettiva in materia di pubblico impiego), prevede quanto segue:
“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.”
8 Il diritto alle ferie, in quanto irrinunciabile, non è, dunque, traducibile in moneta durante il rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all'indennità sostitutiva solo al momento della fine di quest'ultimo.
Ne consegue che, in pendenza di rapporto, il lavoratore non può fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, benchè imputabile al datore di lavoro, un'azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità suddetta, potendo, però, azionare la tutela risarcitoria da inadempimento nel caso in cui il datore di lavoro non assicuri la fruizione del congedo, in forza di un'azione di adempimento, come quella esperita in questa sede.
Dall'altro lato, l'amministrazione di destinazione non può unilateralmente azzerare le ferie maturate dal dipendente presso l'amministrazione di provenienza, ma semmai, potrà raggiungere specifiche intese anche in merito a tale aspetto, prevedendo, ad esempio, come già esposto, che le ferie maturate presso l'ente di provenienza siano fruite dal dipendente prima del passaggio presso l'amministrazione di destinazione, apponendola anche come condizione per l'efficacia della mobilità volontaria, già in sede di pubblicazione del bando.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie la domanda merita accoglimento.
Con propria delibera di Giunta n.203/2023 il bandiva Controparte_1
procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario di Polizia Locale – Area dei Funzionari ed elevata qualifica, ex cat. D, da assegnare all'Area Polizia Locale, riservato ai dipendenti di pari categoria, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo e analogo profilo professionale, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni.
Nelle premesse dell'avviso di mobilità veniva richiamato, oltre l'articolo 30 comma 1 del D.lgs n. 165 del 2001, anche il regolamento vigente sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, senza ulteriore specificazione circa la data o il numero dello stesso.
L'articolo 7, dedicato al profilo dell'assunzione, prevedeva, invece, che il trasferimento dell'aspirante era subordinato al rilascio del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza entro un termine che sarebbe stato concordato con l'amministrazione stessa e, compatibile, comunque con le esigenze organizzative del Controparte_1
Il comma 2 dell'articolo 7 disponeva, inoltre, che il personale trasferito avrebbe conservato la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata.
Nessun riferimento veniva fatto alle ferie maturate dal lavoratore nel periodo antecedente al passaggio diretto, né veniva rappresentato che le stesse sarebbero state
9 riconosciute, a condizione che l'ente di provenienza avesse rimborsato al Controparte_1
tutti i connessi oneri diretti e indiretti.
[...]
All'uopo non può ritenersi sufficiente il richiamo contenuto nelle premesse del bando al regolamento vigente sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in quanto il riferimento è estremamente generico, sia rispetto al testo di riferimento (data e numero del regolamento vigente), sia rispetto alle previsioni richiamate.
Allo stesso modo, nessun riferimento alle ferie pregresse era inserito nel contratto di assunzione, in cui veniva richiamato, genericamente, il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con Deliberazione della G.C. n. 218 del 28.08.2022, il cui articolo 51 dedicato interamente all'istituto della mobilità, nulla stabiliva sulle ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza.
Considerato che il mantenimento del diritto alle ferie maturate presso l'ente di provenienza era condizionato, dall'ente di destinazione, da una condotta dell'ente di provenienza, consistente nel rimborso di tutti i connessi oneri diretti e indiretti, ed in quanto tale slegata ed indipendente dalla volontà del lavoratore (estraneo, dunque, alle dinamiche di ripartizione degli oneri economici delle due amministrazioni coinvolte), appare evidente come fosse necessario che al lavoratore venisse garantita idonea e completa informazione circa l'apposizione di una tale condizione risolutiva del diritto alle ferie, esulante, come detto, dalla sua volontà.
Ed allora, in mancanza di un accordo tra le due amministrazioni coinvolte circa la ripartizione degli oneri diretti ed indiretti delle ferie residue del lavoratore oggetto di mobilità volontaria, considerata la natura costituzionalmente tutelata del diritto alla fruizione delle ferie e ribadita in giurisprudenza la sua irrinunciabilità, appare del tutto illegittima la condotta dell'amministrazione resistente che, stante il mancato accordo con l'amministrazione di provenienza circa il rimborso degli oneri economici delle ferie residue, abbia unilateralmente deciso di azzerare le ferie del ricorrente, così privandolo della possibilità di effettivo godimento, non essendone possibile la relativa monetizzazione. Non rilevano, in senso ostativo, le previsioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del
[...]
n. 79 del 2022 che, se interpretato nei termini in cui si è mosso l'ente CP_1 CP_1
comunale, determinerebbe una violazione del diritto costituzionale inderogabile alle ferie e come tale andrebbe, comunque, disapplicato.
In definitiva sintesi, in accoglimento della domanda, va riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento delle ferie maturate e non godute presso l'ente di provenienza
10 (Comune di Pescara) per l'annualità 2023 per un totale pari a 30 gg complessivi, con conseguente condanna del al ripristino, anche in busta paga, Controparte_1
delle predette ferie, pari a 30 giorni, ai fini della loro fruizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022 (scaglione 1.100-5.200, esclusa la fase istruttoria) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 448/2025 così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento delle ferie Parte_1 maturate e non godute presso l'Ente di provenienza Comune di Pescara per l'annualità 2023 per un totale pari a 30 gg complessivi;
• per l'effetto condanna il al ripristino anche in Controparte_1
busta paga delle predette ferie, pari a 30 giorni;
• condanna la parte resistente a rifondere a le spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 2.059,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 7.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...], il [...], CF. , e residente Parte_1 C.F._1
Pineto (TE), Via Largo della Chiesa n.3, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. Marina Di Carlo (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
in Montorio al Vomano (TE), C.da San Giovanni, 4 presso lo studio del prefato procuratore;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui si intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: 0861.598476,
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Meis (Cod. Fisc. ), giusta C.F._3
delibera n. 114 del 15/04/2025 e separata procura speciale in atti, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso la sede dell'Ente in Roseto degli Abruzzi (TE), P.zza della Repubblica, 10 – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni concernenti questo procedimento al seguente n. di fax: nonché al seguente P.IVA_2
indirizzo di pec: Email_2
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1 Accertare e dichiarare il diritto de l Sig al riconoscimento delle Parte_1 ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza Comune di Pescara per l'annualità
2023 per un totale pari a 30 gg complessivi;
2. Condannare l'Ente Convenuto al ripristino e del riaccredito in busta paga delle predette ferie, pari a 30 giorni;
3. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie”.
Parte resistente: “respingere il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese".
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.2.2025, , Parte_1
dipendente del con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato a far data dal 1.12.2023, in qualità di Funzionario – Istruttore Direttivo di
Vigilanza – Cat. D1, a seguito di mobilità volontaria dal Comune di Pescara, ha agito in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento delle ferie maturate e non godute per l'annualità 2023, pari a 30 giorni complessivi, presso il Comune di provenienza, negato, invece, dall'ente comunale resistente, in ragione del mancato rimborso da parte del Comune di Pescara delle ferie non godute.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva quanto segue:
- Che il con propria delibera di Giunta n.203/2023 Controparte_1
bandiva procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario di Polizia Locale – Area dei Funzionari ed elevata qualifica, ex cat. D, da assegnare all'Area Polizia Locale, riservato ai dipendenti di pari categoria, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo e analogo profilo professionale, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni;
- Che il Bando veniva approvato con delibera del medesimo Ente n.117 del
05.08.2023 e veniva pubblicato l'avviso di mobilità del 22.08.2023;
- Che a seguito della procedura di valutazione con determina n.172 del 27.11.2023, il ricorrente che aveva aderito veniva ritenuto idoneo e, pertanto, veniva assunto con decorrenza 01.12.2023 in qualità di Funzionario – Istruttore Direttivo di
Vigilanza – Cat. D1, presso il Comune di con provenienza Controparte_1
dal Comune di Pescara;
- Che in data 23.05.2024 la Dirigente del III Settore Servizio Finanziario e
Tributario dott.ssa inoltrava missiva al di Pescara – Persona_1 CP_1
2 Ente di provenienza del ricorrente –chiedendo formalmente, “la liquidazione delle ferie maturate e non godute dal dipendente ” e specificando, Parte_1
altresì, che in caso di esito negativo della richiesta di rimborso al dipendente delle ferie residue, queste sarebbero state “decurtate in adozione del Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei servizi n. 79 del 31.03.2022 art. 190 c°5”;
- Che tale comunicazione veniva indirizzata per sola mera conoscenza al dipendente, nonostante la portata di una tale decisione, taciuta e non riportata sul contratto di lavoro all'atto della sottoscrizione tra le parti, il quale nulla prevedeva circa l'eventuale perdita delle ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza
Comune di Pescara;
- Che il di Pescara con propria nota del 30.05.2024 replicava a tale CP_1
richiesta, dissuadendo la Dirigente ad attuare una tale forma di contestazione e privazione, anche in considerazione dell'eventuale contenzioso che se ne sarebbe scaturito;
- Che in data 23 Luglio e 01 Agosto 2024, il Comandante di Polizia Locale CP_2
, con una nota rivolta all'ufficio personale, chiedeva chiarimenti sulle ferie
[...]
residue e non godute del suo Vice Comandante - Commissario , Parte_1 ottenendo in risposta che “il dipendente alla data del 30.06.2024 aveva un residuo ferie di 18 giorni comprensivi del giorno di riposo ex art L 937/77”;
- Che in data 25.10.2024, prendendo visione della propria busta paga e di quelle successive, constatava la drastica decurtazione delle giornate di ferie, poichè a fronte dei 52 gg di ferie complessivamente risultanti nelle buste paga precedenti,
l'ultimo cedolino riportava solo 7 gg. di ferie residue totali. Ci si avvedeva, pertanto, in tale frangente che le ferie residue maturate e non godute dell'annualità
2023, dovute dal Funzionario nel trasferimento in mobilità tra Enti, pari a 29 gg di ferie, risultavano azzerate;
- Che il Dirigente di Settore III, a fronte della richiesta formale di delucidazioni sull'azzeramento delle ferie, avanzata dal dipendente con comunicazione del
24.10.2024, riscontrava a missiva con nota del 28.10.2024 nella quale per inciso veniva comunicato che “ in applicazione delle disposizioni previste dall'art.190 comma 5 del Regolamento interno degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta n.79 del 31 marzo 2022, il residuo ferie corrette era pari a giorni 7 comprensivi dei giorni di riposo” e ciò sulla non corretta convinzione dell'Ente che le ferie di un dipendente non godute presso il precedente Ente di appartenenza,
3 se non rimborsate e non godute, si ritenevano decurtate.
In punto di diritto, contestava la legittimità della condotta del Comune resistente, sottolineando come la procedura di mobilità volontaria, prevista dall'articolo 30 del D.lgs n.
165 del 2001, non realizzava una cessazione del rapporto di servizio o una sua novazione, ma determinava una situazione di continuità nel rapporto di lavoro, con permanenza e conservazione dei diritti acquisiti. A fronte di tale premessa riteneva, dunque, che in mancanza di accordi tra le due amministrazioni coinvolte, il diniego opposto dall'amministrazione di destinazione per la fruizione di ferie residue maturate presso la precedente amministrazione doveva essere considerato illegittimo ed inutile, dovendo la PA di destinazione autorizzare il dipendente alla fruizione delle sue ferie non godute. Ne conseguiva che, non essendovi cessazione del rapporto di lavoro, le ferie maturate presso l'ente di provenienza non potevano essere monetizzate, né tantomeno azzerate, come avvenuto nel caso di specie, non essendo stato previsto nulla in tal senso, né in sede di bando di mobilità, né in sede di contratto di lavoro, in cui veniva esclusivamente richiamato il regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con Deliberazione della
G.C. n. 218 del 28.08.2022, il cui art 51 dedicato interamente all'istituto della mobilità, nulla stabiliva sulle ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza.
1.2. Si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, riteneva che la domanda non potesse essere accolta, in quanto contrastante con il disposto di cui all'articolo 190 commi
5 e 6 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di CP_1
espressamente richiamato nelle premesse dell'avviso pubblico relativo alla
[...] procedura di mobilità volontaria in questione. Pertanto, a fronte dell'esplicito rifiuto da parte dell'amministrazione di provenienza di rimborsare gli oneri relativi alle ferie non godute e maturate dal ricorrente, il competente ufficio personale non aveva potuto che non riconoscere il periodo di ferie pregresse.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione ex articolo 420 c.p.c. all'udienza del 7.5.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
4
2. La causa è prettamente documentale e come tale è matura per la decisione, senza necessità di alcuna ulteriore attività istruttoria.
La prova orale articolata da parte ricorrente si ritiene, infatti, non determinante ai fini del decidere.
Allo stesso modo, si ritiene di poter decidere la causa in sede di prima udienza, senza concessione di ulteriore rinvio, avendo le parti già enucleato nei propri scritti difensivi le rispettive posizioni sulla vicenda.
Peraltro, la causa presuppone la risoluzione di una questione di puro diritto, essendo le circostanze fattuali del tutto incontestate e pacifiche tra le parti, oltre che risultanti per tabulas.
3. La questione oggetto del contendere verte sul mantenimento o meno del diritto alle ferie maturate e non godute presso l'ente di provenienza, da parte del dipendente pubblico assunto per mobilità volontaria ex articolo 30 del D.lgs n. 165 del 2001 presso l'ente di destinazione.
In particolare, nel caso di specie, il giudizio trae origine dal fatto che il
[...]
(ente di destinazione) ha azzerato, e quindi, in concreto, annullato, le Controparte_1 ferie maturate e non godute dal ricorrente presso l'ente comunale di provenienza (Comune di
Pescara), ritenendo che ciò sia la conseguenza del rifiuto del Comune di Pescara di rimborsare all'ente di destinazione, i costi delle ferie maturate e non godute dal dipendente oggetto del passaggio diretto, come previsto dall'articolo 190 del proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Ebbene, si ritiene che la risposta a tale interrogativo trovi fondamento nei principi di diritto previsti in materia di mobilità volontaria ed in materia di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego.
Quanto al primo aspetto, la disciplina di riferimento è rintracciabile nell'articolo 30 del D.lgs n. 165 del 2001, nella versione applicabile ratione temporis, che al primo comma, statuisce quanto segue:
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È
5 fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.”
Come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche da quella amministrativa e di merito, la procedura di mobilità volontaria, così come disciplinata dall'art. 30 del d.lg. n. 165 del 2001, integra una vicenda di natura privatistica del rapporto di lavoro contrattualizzato e si configura come ipotesi di passaggio diretto del dipendente tra enti diversi, riconducibile allo schema trilaterale della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406
c.c., non comportante, come tale, alcuna novazione del rapporto di lavoro, ma solo la successione da un datore ad un altro nel medesimo rapporto che deve ritenersi proseguire senza soluzione di continuità e che si perfeziona con la manifestazione del consenso di volontà dei tre soggetti interessati, vale a dire il lavoratore, l'ente di provenienza e l'ente di destinazione (Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26067, T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez.
I, 09/09/2022, n.346, Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2020, n.8351).
Il passaggio diretto di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 è, dunque, riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto ed in generale di tutti i diritti maturati presso l'amministrazione di provenienza.
Ne consegue che nel caso di passaggio diretto da un'amministrazione ed un'altra il lavoratore conserva tutti i diritti acquisiti, tra cui anche le ferie maturate presso l'amministrazione di provenienza, potendo, semmai, le amministrazioni coinvolte prevedere, nei loro accordi reciproci, modalità di fruizione delle ferie residue tali, per cui, ad esempio, quelle maturate presso l'amministrazione di provenienza siano fruite totalmente o parzialmente, prima del passaggio presso l'amministrazione di destinazione, essendo evidente
6 che il presupposto sotteso a tale regolamentazione è quello della ripartizione degli oneri economici diretti ed indiretti dell'istituto.
Si ritiene, invece, che non sarebbe comunque possibile un accordo di monetizzazione delle ferie tra le due amministrazioni coinvolte, in quanto, come sopra esposto, la procedura di mobilità volontaria non determina alcuna cessazione del rapporto di lavoro, unica situazione in forza della quale è possibile, a determinare condizioni, riconoscere il diritto del pubblico dipendente alla monetizzazione delle ferie.
Come noto, infatti, spostando il discorso al secondo profilo di rilievo in punto di diritto, l'articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, prevede che "
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale n. 95/2016, che ravvisa nella disposizione di cui all'art. 5, comma 8, il fine di "riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie", il legislatore riferisce il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è pur sempre riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
7 I principi che rilevano sono, dunque, quelli riassunti nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel giudicare sulla legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito dalla L. 7 agosto
2012, n. 135 (con il quale si è stabilito che nell'ambito del lavoro pubblico, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti e che non si possono corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi), ha ribadito che il divieto di monetizzazione è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie e a dare concreta attuazione al diritto inderogabile sancito dalla Carta Costituzionale e dal diritto dell'Unione.
Anche la contrattazione collettiva di settore si pone sulla medesima linea interpretativa.
L'articolo 38 commi 9-15 del CCNL comparto Funzioni locali del 16.11.2022
(conoscibile dal giudice anche in mancanza di deposito delle parti, trattandosi di contrattazione collettiva in materia di pubblico impiego), prevede quanto segue:
“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.”
8 Il diritto alle ferie, in quanto irrinunciabile, non è, dunque, traducibile in moneta durante il rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all'indennità sostitutiva solo al momento della fine di quest'ultimo.
Ne consegue che, in pendenza di rapporto, il lavoratore non può fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, benchè imputabile al datore di lavoro, un'azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità suddetta, potendo, però, azionare la tutela risarcitoria da inadempimento nel caso in cui il datore di lavoro non assicuri la fruizione del congedo, in forza di un'azione di adempimento, come quella esperita in questa sede.
Dall'altro lato, l'amministrazione di destinazione non può unilateralmente azzerare le ferie maturate dal dipendente presso l'amministrazione di provenienza, ma semmai, potrà raggiungere specifiche intese anche in merito a tale aspetto, prevedendo, ad esempio, come già esposto, che le ferie maturate presso l'ente di provenienza siano fruite dal dipendente prima del passaggio presso l'amministrazione di destinazione, apponendola anche come condizione per l'efficacia della mobilità volontaria, già in sede di pubblicazione del bando.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie la domanda merita accoglimento.
Con propria delibera di Giunta n.203/2023 il bandiva Controparte_1
procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario di Polizia Locale – Area dei Funzionari ed elevata qualifica, ex cat. D, da assegnare all'Area Polizia Locale, riservato ai dipendenti di pari categoria, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo e analogo profilo professionale, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni.
Nelle premesse dell'avviso di mobilità veniva richiamato, oltre l'articolo 30 comma 1 del D.lgs n. 165 del 2001, anche il regolamento vigente sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, senza ulteriore specificazione circa la data o il numero dello stesso.
L'articolo 7, dedicato al profilo dell'assunzione, prevedeva, invece, che il trasferimento dell'aspirante era subordinato al rilascio del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza entro un termine che sarebbe stato concordato con l'amministrazione stessa e, compatibile, comunque con le esigenze organizzative del Controparte_1
Il comma 2 dell'articolo 7 disponeva, inoltre, che il personale trasferito avrebbe conservato la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata.
Nessun riferimento veniva fatto alle ferie maturate dal lavoratore nel periodo antecedente al passaggio diretto, né veniva rappresentato che le stesse sarebbero state
9 riconosciute, a condizione che l'ente di provenienza avesse rimborsato al Controparte_1
tutti i connessi oneri diretti e indiretti.
[...]
All'uopo non può ritenersi sufficiente il richiamo contenuto nelle premesse del bando al regolamento vigente sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in quanto il riferimento è estremamente generico, sia rispetto al testo di riferimento (data e numero del regolamento vigente), sia rispetto alle previsioni richiamate.
Allo stesso modo, nessun riferimento alle ferie pregresse era inserito nel contratto di assunzione, in cui veniva richiamato, genericamente, il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con Deliberazione della G.C. n. 218 del 28.08.2022, il cui articolo 51 dedicato interamente all'istituto della mobilità, nulla stabiliva sulle ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza.
Considerato che il mantenimento del diritto alle ferie maturate presso l'ente di provenienza era condizionato, dall'ente di destinazione, da una condotta dell'ente di provenienza, consistente nel rimborso di tutti i connessi oneri diretti e indiretti, ed in quanto tale slegata ed indipendente dalla volontà del lavoratore (estraneo, dunque, alle dinamiche di ripartizione degli oneri economici delle due amministrazioni coinvolte), appare evidente come fosse necessario che al lavoratore venisse garantita idonea e completa informazione circa l'apposizione di una tale condizione risolutiva del diritto alle ferie, esulante, come detto, dalla sua volontà.
Ed allora, in mancanza di un accordo tra le due amministrazioni coinvolte circa la ripartizione degli oneri diretti ed indiretti delle ferie residue del lavoratore oggetto di mobilità volontaria, considerata la natura costituzionalmente tutelata del diritto alla fruizione delle ferie e ribadita in giurisprudenza la sua irrinunciabilità, appare del tutto illegittima la condotta dell'amministrazione resistente che, stante il mancato accordo con l'amministrazione di provenienza circa il rimborso degli oneri economici delle ferie residue, abbia unilateralmente deciso di azzerare le ferie del ricorrente, così privandolo della possibilità di effettivo godimento, non essendone possibile la relativa monetizzazione. Non rilevano, in senso ostativo, le previsioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del
[...]
n. 79 del 2022 che, se interpretato nei termini in cui si è mosso l'ente CP_1 CP_1
comunale, determinerebbe una violazione del diritto costituzionale inderogabile alle ferie e come tale andrebbe, comunque, disapplicato.
In definitiva sintesi, in accoglimento della domanda, va riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento delle ferie maturate e non godute presso l'ente di provenienza
10 (Comune di Pescara) per l'annualità 2023 per un totale pari a 30 gg complessivi, con conseguente condanna del al ripristino, anche in busta paga, Controparte_1
delle predette ferie, pari a 30 giorni, ai fini della loro fruizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022 (scaglione 1.100-5.200, esclusa la fase istruttoria) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 448/2025 così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento delle ferie Parte_1 maturate e non godute presso l'Ente di provenienza Comune di Pescara per l'annualità 2023 per un totale pari a 30 gg complessivi;
• per l'effetto condanna il al ripristino anche in Controparte_1
busta paga delle predette ferie, pari a 30 giorni;
• condanna la parte resistente a rifondere a le spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 2.059,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 7.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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