Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1980, n. 2646
CASS
Sentenza 23 aprile 1980

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In tema di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, l'art 6 della legge 1 maggio 1955 n 368, il quale devolve al pretore le cause 'relative al diritto alla proroga', il cui valore ecceda la Competenza del conciliatore, fissa un'ipotesi di Competenza, funzionale ed inderogabile, comprensiva di tutte le controversie che investano istituti propri del regime vincolistico, ancorche previsti da leggi successive. Pertanto, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, consistente nel mancato o ritardato pagamento del canone, resta sottratta alle regole comuni di Competenza, per essere devoluta, in applicazione della citata norma, alla cognizione del pretore, qualora richieda che il giudice indaghi e si pronunci sulla esistenza e gravita dell'inadempimento, secondo i parametri dell'art 3 della legge 22 dicembre 1973 n 841, ovvero sull'efficacia o meno di una clausola di adeguamento del canone agli indici ISTAT, in applicazione del disposto dell'art 1 quarto comma del DL 24 luglio 1973 n 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n 495), tenuto conto che tali Disposizioni fanno parte dei sistemi dei vincolismi legali in materia di locazioni e sublocazioni urbane. ( V 4968/79, mass n 401625; ( V 4923/79, mass n 401580; ( V 2512/79, mass n 398844; ( V 422/79, mass n 396538; ( V 707/77, mass n 384283; ( V 47/77, mass n 383556; ( contra 2941/79, mass n 399272; ( contra 1439/79, mass n 397761; ( contra 958/79, mass n 397128; ( contra 4931/78, mass n 394649).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1980, n. 2646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2646
    Data del deposito : 23 aprile 1980

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