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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1850/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio giudiziale iscritto al n. 1850/2024 R.G introdotto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
CRESCIMANNA LILIANA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Opera
(MI) Via Martiri di Belfiore n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. CASTELLANO FABIO LIBERATORE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Pecorini n. 12/A;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS
All'udienza del 12.3.2025, le Parti hanno concordemente chiesto la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Binasco l'08.6.2002 (atto n. 4,
Parte I, anno 2002), con rimessione in istruttoria per il prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, avvenuta con verbale in data 10.11.2017 e pag. 1 di 2 decreto di omologazione n. cron. 12229/2017 del 04.12.2017, R.G. 7116/2016 emesso dal Tribunale di Pavia il 20.11.2017, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e contratto con rito civile in CP_1 Controparte_2
Binasco l'08.6.2002 (atto n. 4, Parte I, anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
3) riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva;
4) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1850/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio giudiziale iscritto al n. 1850/2024 R.G introdotto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
CRESCIMANNA LILIANA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Opera
(MI) Via Martiri di Belfiore n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. CASTELLANO FABIO LIBERATORE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Pecorini n. 12/A;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS
All'udienza del 12.3.2025, le Parti hanno concordemente chiesto la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Binasco l'08.6.2002 (atto n. 4,
Parte I, anno 2002), con rimessione in istruttoria per il prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, avvenuta con verbale in data 10.11.2017 e pag. 1 di 2 decreto di omologazione n. cron. 12229/2017 del 04.12.2017, R.G. 7116/2016 emesso dal Tribunale di Pavia il 20.11.2017, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e contratto con rito civile in CP_1 Controparte_2
Binasco l'08.6.2002 (atto n. 4, Parte I, anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
3) riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva;
4) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2