Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 06/12/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02693/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2025, proposto da
SC OM, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
PER L’ESECUZIONE
della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 804/2024, pubblicata l’11 luglio 2024, resa nel procedimento R.G. n. 1886/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ND TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1 – Con ricorso ritualmente depositato il 9 luglio 2025, il sig. OM SC ha adito questo T.A.R. chiedendo che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Palermo di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 804/2024 del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata l’11 luglio 2024, notificata in forma esecutiva il 30 agosto 2024, e dichiarata passata in giudicato come da certificazione in atti.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) Il sig. OM SC era parte del giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, volto al riconoscimento e all’erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui all’art. 1, commi 121-124, della L. 13 luglio 2015, n. 107, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
b) Con sentenza n. 804/2024, pubblicata l’11 luglio 2024, notificata in forma esecutiva il 30 agosto 2024 e successivamente dichiarata passata in giudicato, il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’Amministrazione ad attribuire in favore del ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici sopra indicati, per un importo complessivo di € 2.000,00, da erogarsi mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre accessori di legge ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994.
c) Nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, l’Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al comando giudiziale: né ha attivato la Carta del docente sulla piattaforma ministeriale, né ha emesso i buoni elettronici corrispondenti. La decisione è intanto definitivamente passata in giudicato.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 804/2024, osservando che l’Amministrazione, nonostante la notifica in forma esecutiva e il passaggio in giudicato della pronuncia, ha omesso di procedere all’attribuzione della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti. Ha altresì precisato che il ricorso è volto esclusivamente all’ottenimento della sorte capitale, dichiarandosi non legittimato a richiedere l’ottemperanza relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza articolare difese nel merito.
3 – All’udienza camerale del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 804/2024, come da attestazione depositata agli atti; ii) all’avvenuta notifica in data 30 agosto 2024 della pronuncia ottemperanda presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Palermo, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.
5 – Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato, rimanendo inerte rispetto all’attivazione della Carta elettronica del docente e all’emissione dei buoni elettronici per l’importo complessivo di € 2.000,00.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Palermo di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, (i) provvedendo all’attivazione della Carta elettronica del docente e (ii) accreditando mediante emissione di buoni elettronici di spesa la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
8 – L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste del ricorrente, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio: questi dovrà attivarsi, su istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezion5, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e all’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Palermo, di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, n. 804/2024, mediante attivazione della Carta elettronica del docente e accredito dei buoni elettronici per l’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o un dirigente/funzionario allo stesso delegato, affinché, in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni assegnato all’Amministrazione, provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi 60 giorni;
3. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA, CPA, rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND TI | ST EN |
IL SEGRETARIO