Decreto cautelare 4 agosto 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01443/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2022, proposto da
-OMISSIS-t, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Veppo, Gabriele Origgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mattia Veppo in Milano, via Podgora 5;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Milano, Prot. n. -OMISSIS-del 27.06.2022 notificato il 30.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. BR FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, il Questore della provincia di Milano ha revocato nei confronti del ricorrente il permesso di soggiorno di lungo periodo e, nel contempo, respinto la domanda di rinnovo e negato il rilascio di un premesso ordinario.
Il provvedimento si basa sulla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, desunta, in primis, dalla condanna pronunciata a suo carico con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 08/06/2021, dal Tribunale di Milano alla pena di anni 2 (due) di reclusione per il reato di cui all’art. 572 c.p.; l’amministrazione ha posto in luce che i maltrattamenti e le violenze ai danni della moglie si sono protratti per circa otto anni e che minacce sono state rivolte anche nei confronti dei figli. Nel contempo ha ritenuto che i legami familiari in Italia non potessero essere positivamente valutati, dal momento che proprio ai danni della moglie e dei figli si era consumato il reato e manifestata l’indole violenta.
2) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, la carenza istruttoria e il difetto motivazionale. Inoltre, deduce che la prognosi di pericolosità sociale formulata dall’amministrazione non terrebbe conto dell’applicazione in sede penale delle circostanze attenuanti generiche e della concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente si duole infine dell’omessa considerazione della sua condizione clinica.
3) Il ricorso è infondato e va respinto.
Il provvedimento impugnato si basa su dati istruttori puntuali e formula una valutazione scevra da vizi logici, atteso che il ricorrente si è reso responsabile del reato di maltrattamenti, commesso ai danni della moglie e dei figli, con condotte che si sono protratte dal 2012 al 2020. La documentazione in atti evidenzia che i maltrattamenti si sono tradotti in forme gravi di violenza sia fisica, sia psicologica.
Simili condotte evidenziano che il ricorrente, nonostante la lunga permanenza in Italia, ha perseverato nell’adesione a modelli comportamentali antigiuridici e, del resto, non vi sono elementi per ritenere che egli si sia in qualche modo inserito nel tessuto economico e sociale, tanto che la documentazione in atti neppure evidenzia una sua autonoma capacità economica.
Non va poi dimenticato che il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. denota un forte allarme sociale, oltre a porsi in antitesi con i valori dell'ordinamento nazionale che impongono di garantire la dignità, la libertà e l'integrità fisica di ogni persona e che stabiliscono il rispetto reciproco tra coniugi nell'interesse alla stabilità del nucleo familiare (T.A.R. Lombardia sez. III, 29 aprile 2025, n.1484).
Del resto, la natura dei reati contestati al ricorrente rende inconferente qualsiasi riferimento ai suoi legami affettivi con il nucleo familiare; invero, condotte come quelle ascritte al ricorrente impediscono “la valorizzazione dei legami familiari, dal momento che non può essere riconosciuta l'effettività dei vincoli con la famiglia quando i fatti ascrivibili a fattispecie di reato sono stati commessi proprio a danno di familiari, da ciò risultando già minata quell'unità familiare che, ai fini difensivi, infondatamente il ricorrente rivendica per sottrarsi alla prevista reazione dell'ordinamento giuridico con la revoca del permesso di soggiorno (cfr. Tar Lombardia sez. III 28 novembre 2024 n. 3406; Tar Lombardia, Sez. III, n. 3416/2025).
Neppure assume rilevanza la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, trattandosi di istituti propri del diritto penale, con un perimetro di applicazione che non incide sul procedimento amministrativo che ha condotto al provvedimento gravato.
Anche le dedotte precarie condizioni di salute in cui verserebbe il ricorrente non incidono sulla legittimità del provvedimento gravato, che muove dalla considerazione di un quadro indiziario grave preciso e concordante, espressivo secondo ragionevolezza della sua pericolosità.
In sintesi il provvedimento muove da un’adeguata istruttoria e reca un corredo motivazionale espressivo di ragioni fattuali e giuridiche idonee a supportare la valutazione espressa, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
4) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) Respinge il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
BR FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR FO | RI OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.