Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4085/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]10 34100 TRIESTE ITALIA cittadina italiana e austriaca con l'Avv. FILIPPI ANGELA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]18 34100 TRIESTE ITALIA cittadino italiano con l'Avv. GRISONICH GIANFRANCO presso il quale ha eletto domicilio telematico
- , nato a [...] il [...], cittadino italiano e austriaco;
Persona_1
- , nata a [...] il [...], cittadino italiano e austriaco. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
2. Residenza anagrafica dei figli minori presso il padre a Trieste.
3. I minori permarranno ordinariamente a settimane alterne con ciascun genitore, con passaggio dalla sfera di accudimento paterna a quella materna e viceversa al venerdì, con prelievo dei figli da parte del genitore che inizierà il suo periodo di competenza al termine della scuola/attività, ovvero, in caso di sospensione/cessazione della scuola/attività tra le ore 13.00 e le ore 14.00 presso il genitore ove si trovano.
4. Nella pausa estiva dalla scuola (indicativamente dal 15/6 al 15/9) i bambini, che in questi anni hanno trascorso tale periodo a Lignano, permarranno con i genitori con la medesima alternanza del calendario ordinario. Il padre con la sottoscrizione del presente atto autorizza la madre nei suoi periodi ordinari di compresenza con i figli durante il periodo estivo ad iscriverli presso i centri estivi comunali.
5. I minori trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore uguali periodi di compresenza equamente suddivisi e alternati negli anni durante la sospensione scolastica estiva ed invernale in occasione delle festività e relativi ponti i quali verranno goduti dal genitore anche oltre il suo periodo fino al primo giorno lavorativo successivo. Durante le vacanze natalizie, trascorreranno ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola al 30.12 (ore 10), e dal 30.12 alla ripresa della scuola con l'altro. Quest'anno trascorreranno con la madre il primo periodo e con il padre il secondo periodo.
6. I figli per tradizione trascorreranno i giorni di Halloween, Tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti ed eventuale ponte con il padre.
7. I genitori, faranno in modo di trascorrere insieme il compleanno dei figli, ovvero consentire all'altro genitore la compresenza con loro di 2 ore.
8. I minori manterranno un contatto quotidiano telefonico/telematico con il genitore con il quale non saranno in quel momento collocati (preferibilmente nella fascia oraria 20/21) con chiamata in uscita e i genitori acconsentiranno alle richieste di chiamate dei figli in qualsiasi momento lo richiedano.
9. Si precisa che la disciplina di compresenza dei figli con i genitori di cui ai punti precedenti potrà essere derogata sulla base dell'accordo delle parti.
10. Entrambi i genitori si impegnano a favorire e coltivare la relazione dei figli con gli ascendenti e gli appartenenti di entrambi i rami parentali.
11. I genitori si privilegeranno reciprocamente nell'accudimento dei figli qualora impegnati per motivi personali o professionali nei rispettivi tempi di compresenza prima di delegare terze persone, che sin d'ora indicano nella nonna materna, signora e nella zia materna Persona_3 Persona_4
12. Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie dei figli minori nei rispettivi tempi di compresenza, compartecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo la disciplina del
Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015 (noto alle parti), comprese, in deroga a questo, anche il
50% della spesa di mensa scolastica, servizio integrativo scolastico, nonché delle spese per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano dei medesimi. I genitori inoltre si impegnano a sostenere le spese necessarie per le cure ortodontiche dei figli.
13. In deroga al succitato Protocollo la comunicazione della spesa avverrà a mezzo posta elettronica semplice o messaggio telefonico/informatico per gli importi sino a 1.000,00 euro, mentre per gli importi superiori a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.
14. I genitori si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio per i figli minori, passaporti e visti turistici.
15. La madre beneficerà interamente dell'assegno unico universale per i figli.
16. I genitori si impegnano a seguire un percorso di supporto delle reciproche funzioni presso un terapeuta di fiducia e si impegnano a far svolgere ai figli, in particolare al figlio tutti i percorsi di sostegno Per_1 prescritti dagli specialisti che li seguono.
17. Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
18. I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli