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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssaClaudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4531 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO SIMONA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO SIMONA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 05.07.2019 , che dall'unione coniugale era nato il figlio ( nato a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di Persona_1
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Le parti formulavano inoltre domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore avrà la residenza prevalente presso la madre la quale continuerà a vivere nell'abitazione familiare di Via G. Jannelli n. 45/B, contenente beni ed arredi, per garantire la continuità dell'habitat familiare alla prole.
3. In virtù del presente ricorso ed in conseguenza dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, gli stessi hanno concordato che il predetto immobile di via G. Jannelli n. 45/B - riportato nel
N.C.E.U. del comune di Napoli sez. Avv. foglio 3 particella 280 sub 36 z.c.6 cat. A/2 cl.4 vani 6
P.1 INT.4 – di proprietà per il 30% del sig. e del 70% della sig.ra CP_1 Parte_1
, verrà trasferito interamente in capo a quest'ultima con successivo formale atto notarile
[...]
con il quale il sig. trasferirà in proprietà alla sig.ra la propria CP_1 Parte_1
quota del 30%. Per tutte le specificazioni ed in tutti i casi le parti fanno espresso riferimento ai titoli di provenienza e da quelli risultanti in conservatoria.
4. Le parti precisano, ad ogni buon fine, che il trasferimento indicato al punto precedente è da ritenersi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dandosi reciprocamente atto le parti stesse che, in mancanza, non sarebbe stato possibile trovare alcun diverso accordo;
5. Detto trasferimento immobiliare effettuato in virtù del presente atto, deve essere eseguito entro e non oltre giorni 90 (novanta) decorrenti dal decreto di omologa della separazione:
6.Il figlio minore,
è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza Per_1
principale presso la madre.
7.I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
8.Il sig. acconsente affinchè sia la madre a CP_1 scegliere, qualora se ne presentasse l'esigenza, il professionista/specialista che al momento appaia più idoneo a soddisfare le particolari esigenze del minore;
9. Per quanto attiene al diritto di visita il figlio minore vedrà il padre il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore Per_1
19.00, e compatibilmente con le esigenze del minore, la madre si rende disponibile a concordare
2 con il padre giorni ed orari diversi. Mentre a settimane alterne il minore trascorrerà con il papà il periodo dal sabato mattina dalle ore 10.00 e sino alle ore 19.00 della domenica. Durante il periodo natalizio, il minore trascorrerà ad anni alterni , 24, 25 e 26 dicembre con un genitore e
31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con l'altro, considerando che in caso di frequentazione della scuola pubblica e difficoltà di gestione dei periodi di vacanza natalizia, i genitori si occuperanno dell'intera gestione del minore ciascuno nella settimana in cui capitano le festività che quell'anno trascorreranno insieme. Per quanto riguarda le festività pasquali, il minore trascorrerà Per_1 la Pasqua ed il lunedì in albis con un genitore e l'anno successivo con l'altro, in alternanza. Con riferimento, invece, al periodo estivo, esso sarà diviso in settimane, ovvero la madre avrà con sè il figlio per totali 15 giorni consecutivi mentre fino al compimento del quinto anno di età del minore, esso trascorrerà col papà periodi di vacanza di 7 giorni consecutivi e poi dall'anno successivo, trascorrerà 15 giorni consecutivi anche con il papà. Tutti i periodi indicati vanno concordati entro il 31 maggio di ogni anno, considerando che le ferie della madre sono soggette all'approvazione del piano ferie aziendale. 10.Il padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, verserà all'altro genitore entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, la somma di €
1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025, oltre
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese ludiche-sportive ed alle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. come da Protocollo del Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
11.i coniugi, con riferimento alla polizza vita poste vita sp cid i t 6 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 5 9 2 7 2 7 1
0 0 6 2 6 1 0 2 4 man.v0000050014950719bslntn89a25f839y01prsdd000002449046940 stipulata in favore del minore, concordano che essa venga gestita dal sig. il quale si impegna a CP_1 rendicontare semestralmente alla sull'estratto conto e di concordare previamente per Pt_1
iscritto tutte le movimentazioni a farsi. 12.I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 13.I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio di passaporti e documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del
3 minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 46 ,parte II , S. A , sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2019) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
f) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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