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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1319 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giacoma Scibilia
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' rappresentato e difeso dall'Avv.
NI RI
Resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 10.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. Con atto introduttivo del giudizio il deduceva che in data 30.01.2019 presentava Pt_1
domanda di Pensione Quota 100; che l' in data 11.07.2019 informava il ricorrente che la CP_1
richiesta di pensione anticipata VO num. 10050032 era stata accolta con decorrenza dal
01.04.2019 e che l'importo mensile della sua pensione era di €1.504,29 in applicazione dell'art.14 del D.L.4/2019 (pensione Quota 100).
Successivamente l' con provvedimento di comunicazione di riliquidazione – pensione CP_1
n.001-820010050032 cat.VO- del 24/05/2023 , oggetto di ricorso, informava il che la Pt_1
pensione riconosciuta era stata ricalcolata a decorrere dal 01 aprile 2019 ai sensi della legge
22 dicembre 2011 n.214, il ricalcolo, poiché erano variati dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione e per l'incumulabilità prevista dall'art. 14 comma 3 del DL 4/2019
con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ponendo a carico del ricorrente un debito a di €14.666,83 al lordo, in particolare €13.030,01 al netto.
Ciò in quanto il nel periodo dal 22.06.2019 al 30.06.2019 prestava attività di lavoro Pt_1
dipendente presso la ditta “srl Firriato società a responsabilità limitata”, dal quale è scaturita una retribuzione pari ad €.88,82.
Deduceva di aver maturato tutti i requisiti per poter usufruire del beneficio della prestazione pensionistica Quota 100 ma che, però, aveva svolto attività lavorativa di una settimana nel periodo dal 22.06.2019 al 30.06.2019, data in cui ancora non era certo l'accoglimento della domanda di Pensione quota 100 avvenuto in data 11.07.2019, data successiva alla prestazione lavorativa.
Lamentava quindi che la non cumulabilità, deve essere interpretata nel senso assolutamente letterale, cioè nel senso che la prestazione pensionistica non possa sommarsi al reddito da lavoro, pertanto, la retribuzione percepita dal pensionato deve detrarsi dall'ammontare del
Trattamento di quiescenza, conseguentemente, l'indebito da recuperare riguarderebbe solo l'importo retribuito, consistente nella somma di €99,61 come da CU/, pari ad €80.82 e dall'estratto contributivo Si costituiva l'ente previdenziale, il quale contestava l'interpretazione del ricorrente ed evidenziava l'applicabilità della norma contestata ai pensionati con quota 100 per coerenza con la ratio dell'istituto; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in discussione e decisione al 10.12.2025.
Ed invero si osserva che la norma che disciplina la presente fattispecie, art. 14 comma 3 del d.l. n. 4/2019, prevede che: “3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo
giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di
vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”
Tale norma è stata già oggetto di scrutinio da parte della Consulta con la sentenza n. 234/2022
che ha escluso incostituzionalità della stessa affermando che “È infondata la q.l.c. dell'art. 14,
comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in
cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile,
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in
riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.” . Nella motivazione si legge infatti che “… Nel regime ora
descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità,
costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di
tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con
riferimento al diritto all'erogazione della NASpI -, nella Controparte_2
sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva,
l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per
escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale,
non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si
differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro
intermittente.” Ciò posto non assume rilievo per escludere il divieto di cumulo che il abbia ricevuto Pt_1
per il lavoro dipendente svolto una retribuzione di solo €88,82 euro, poiché la deroga al divieto di incumulabilità opera solo per i rapporti di lavoro occasionali e tale differente trattamento non è irragionevole stante la diversità di situazioni tra il lavoro dipendente e il lavoro occasionale per i motivi ben indicati nella sentenza della Corte Costituzionale.
Inoltre, va considerato che la chiesta ripetizione delle somme da parte dell'ente previdenziale non è una sanzione, ma semplicemente una conseguenza del divieto di cumulabilità.
Infatti, con il recente arresto della suprema Corte i giudici di legittimità hanno affermato che
In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro
subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019,
conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i
mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto
la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del
2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio
generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del
lavoro deve essere effettiva.” (Cass. lav n. 30994/2024).
Anche l'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale n.162 del 04.11.2025 ha confermato l'impianto normativo sopra descritto.
Il ricorso è respinto e stante la particolarità della materia le spese di lite si compensano tra le parti
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda formulata in ricorso dal di dichiarazione di irripetibilità Parte_1
delle somme percepite pari a € 13.030,01 erogata dall' in favore dello stesso nel periodo CP_1
dal 01.04.2019 al 31.12.2019 e confermando il relativo provvedimento restitutorio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1319 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giacoma Scibilia
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' rappresentato e difeso dall'Avv.
NI RI
Resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 10.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. Con atto introduttivo del giudizio il deduceva che in data 30.01.2019 presentava Pt_1
domanda di Pensione Quota 100; che l' in data 11.07.2019 informava il ricorrente che la CP_1
richiesta di pensione anticipata VO num. 10050032 era stata accolta con decorrenza dal
01.04.2019 e che l'importo mensile della sua pensione era di €1.504,29 in applicazione dell'art.14 del D.L.4/2019 (pensione Quota 100).
Successivamente l' con provvedimento di comunicazione di riliquidazione – pensione CP_1
n.001-820010050032 cat.VO- del 24/05/2023 , oggetto di ricorso, informava il che la Pt_1
pensione riconosciuta era stata ricalcolata a decorrere dal 01 aprile 2019 ai sensi della legge
22 dicembre 2011 n.214, il ricalcolo, poiché erano variati dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione e per l'incumulabilità prevista dall'art. 14 comma 3 del DL 4/2019
con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ponendo a carico del ricorrente un debito a di €14.666,83 al lordo, in particolare €13.030,01 al netto.
Ciò in quanto il nel periodo dal 22.06.2019 al 30.06.2019 prestava attività di lavoro Pt_1
dipendente presso la ditta “srl Firriato società a responsabilità limitata”, dal quale è scaturita una retribuzione pari ad €.88,82.
Deduceva di aver maturato tutti i requisiti per poter usufruire del beneficio della prestazione pensionistica Quota 100 ma che, però, aveva svolto attività lavorativa di una settimana nel periodo dal 22.06.2019 al 30.06.2019, data in cui ancora non era certo l'accoglimento della domanda di Pensione quota 100 avvenuto in data 11.07.2019, data successiva alla prestazione lavorativa.
Lamentava quindi che la non cumulabilità, deve essere interpretata nel senso assolutamente letterale, cioè nel senso che la prestazione pensionistica non possa sommarsi al reddito da lavoro, pertanto, la retribuzione percepita dal pensionato deve detrarsi dall'ammontare del
Trattamento di quiescenza, conseguentemente, l'indebito da recuperare riguarderebbe solo l'importo retribuito, consistente nella somma di €99,61 come da CU/, pari ad €80.82 e dall'estratto contributivo Si costituiva l'ente previdenziale, il quale contestava l'interpretazione del ricorrente ed evidenziava l'applicabilità della norma contestata ai pensionati con quota 100 per coerenza con la ratio dell'istituto; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in discussione e decisione al 10.12.2025.
Ed invero si osserva che la norma che disciplina la presente fattispecie, art. 14 comma 3 del d.l. n. 4/2019, prevede che: “3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo
giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di
vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”
Tale norma è stata già oggetto di scrutinio da parte della Consulta con la sentenza n. 234/2022
che ha escluso incostituzionalità della stessa affermando che “È infondata la q.l.c. dell'art. 14,
comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in
cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile,
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in
riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.” . Nella motivazione si legge infatti che “… Nel regime ora
descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità,
costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di
tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con
riferimento al diritto all'erogazione della NASpI -, nella Controparte_2
sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva,
l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per
escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale,
non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si
differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro
intermittente.” Ciò posto non assume rilievo per escludere il divieto di cumulo che il abbia ricevuto Pt_1
per il lavoro dipendente svolto una retribuzione di solo €88,82 euro, poiché la deroga al divieto di incumulabilità opera solo per i rapporti di lavoro occasionali e tale differente trattamento non è irragionevole stante la diversità di situazioni tra il lavoro dipendente e il lavoro occasionale per i motivi ben indicati nella sentenza della Corte Costituzionale.
Inoltre, va considerato che la chiesta ripetizione delle somme da parte dell'ente previdenziale non è una sanzione, ma semplicemente una conseguenza del divieto di cumulabilità.
Infatti, con il recente arresto della suprema Corte i giudici di legittimità hanno affermato che
In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro
subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019,
conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i
mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto
la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del
2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio
generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del
lavoro deve essere effettiva.” (Cass. lav n. 30994/2024).
Anche l'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale n.162 del 04.11.2025 ha confermato l'impianto normativo sopra descritto.
Il ricorso è respinto e stante la particolarità della materia le spese di lite si compensano tra le parti
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda formulata in ricorso dal di dichiarazione di irripetibilità Parte_1
delle somme percepite pari a € 13.030,01 erogata dall' in favore dello stesso nel periodo CP_1
dal 01.04.2019 al 31.12.2019 e confermando il relativo provvedimento restitutorio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa