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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2840/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15465/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003090816000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003090816000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003090816000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1107/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Agenzia delle Entrate NE e della Regione Campania avverso l'intimazione di pagamento del 29.5.2025 N. 07120259003090816000 relativa al mancato pagamento di
1. cartella di pagamento n. 07120140074997918000 relativa a tassa automobilistica 2009;
2. cartella di pagamento n. 07120150040411706000 relativa a tassa automobilistica 2010;
3. cartella di pagamento n. 07120160109371282000 relativa a tassa automobilistica 2011.
Deduce che le predette cartelle di pagamento non sono mai state notificate, così come non sono mai stati notificati gli atti prodromici. Deduce, quindi, la prescrizione in assenza di atti interruttivi tempestivi rispetto all'annualità dei tributi.
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate NE chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come dimostra l'Agenzia delle Entrate NE:
la cartella di pagamento n. 07120140074997918000 relativa a tassa automobilistica 2009 è stata notificata in data 11/10/2014, a mani del sig. Nominativo_1 qualificatosi figlio del Ricorrente_1;
la cartella di pagamento n. 07120150040411706000 relativa a tassa automobilistica 2010 è stata notificata in data 22/4/2015 a mani del sig. Nominativo_1 qualificatosi figlio del Ricorrente_1;
la cartella di pagamento n. 07120160109371282000 relativa a tassa automobilistica 2011 è stata notificata in data 21/6/2017 a mani del sig. Nominativo_1 qualificatosi figlio del Ricorrente_1.
Vi poi stata notifica in data 9/11/2019 a mani del sig. Ricorrente_1, dell'intimazione di pagamento n. 07120199037687128 contenente tutte le 3 cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
e, in data 22/1/2024 secondo il rito dell'irreperibilità assoluta, delle intimazioni di pagamento n. 07120239031142377 e n. 07120239019242267 contenente tutte le tre cartelle.
In contrasto con quanto affermato dalla parte, si rammenta che per le comunicazioni di avvenuta notifica è sufficiente l'invio della raccomandata senza necessità di avviso di ricevimento.
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate NE liquidate in euro 350 oltre accessori di legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15465/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003090816000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003090816000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003090816000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1107/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Agenzia delle Entrate NE e della Regione Campania avverso l'intimazione di pagamento del 29.5.2025 N. 07120259003090816000 relativa al mancato pagamento di
1. cartella di pagamento n. 07120140074997918000 relativa a tassa automobilistica 2009;
2. cartella di pagamento n. 07120150040411706000 relativa a tassa automobilistica 2010;
3. cartella di pagamento n. 07120160109371282000 relativa a tassa automobilistica 2011.
Deduce che le predette cartelle di pagamento non sono mai state notificate, così come non sono mai stati notificati gli atti prodromici. Deduce, quindi, la prescrizione in assenza di atti interruttivi tempestivi rispetto all'annualità dei tributi.
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate NE chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come dimostra l'Agenzia delle Entrate NE:
la cartella di pagamento n. 07120140074997918000 relativa a tassa automobilistica 2009 è stata notificata in data 11/10/2014, a mani del sig. Nominativo_1 qualificatosi figlio del Ricorrente_1;
la cartella di pagamento n. 07120150040411706000 relativa a tassa automobilistica 2010 è stata notificata in data 22/4/2015 a mani del sig. Nominativo_1 qualificatosi figlio del Ricorrente_1;
la cartella di pagamento n. 07120160109371282000 relativa a tassa automobilistica 2011 è stata notificata in data 21/6/2017 a mani del sig. Nominativo_1 qualificatosi figlio del Ricorrente_1.
Vi poi stata notifica in data 9/11/2019 a mani del sig. Ricorrente_1, dell'intimazione di pagamento n. 07120199037687128 contenente tutte le 3 cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
e, in data 22/1/2024 secondo il rito dell'irreperibilità assoluta, delle intimazioni di pagamento n. 07120239031142377 e n. 07120239019242267 contenente tutte le tre cartelle.
In contrasto con quanto affermato dalla parte, si rammenta che per le comunicazioni di avvenuta notifica è sufficiente l'invio della raccomandata senza necessità di avviso di ricevimento.
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate NE liquidate in euro 350 oltre accessori di legge.