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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
UL ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 98/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
TI RI S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - CF_TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- ING.FISCALE n. 0122189920230006476 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- ING.FISCALE n. 0122189920240005634 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
conclusioni parte appellante: Nel merito, in totale riforma della sentenza n.533/2024 del Giudice Unico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, pronunciata in data 6 novembre 2024, depositata in data 11 novembre 2024, non notificata, rigettarsi i ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso spese generali di studio, interamente rifusi. conclusioni parte appellata: si oppone all'accogliemento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo/ricorso ritualmente notificato e depositato TE , assistita come indicato in epigrafe, impugnava l'intimazione di pagamento notificatle da TI RI per non aver versato il
"bollo auto" per l'anno 2021 per l'importo di € 193,79, oltre aggi e interessi. Deduceva la ricorrente la non debenza dell'imposta in quanto il veicolo, ad alimentazione mista elettrica-benzina, sebbene già immatricolato all'estero doveva, comunque, ritenersi di nuova immatricolazione e, quindi, avrebbe avuto i requisiti previsti dall'art. 4, comma 6 ter, L.P. 11 settembre 1998, n. 10 per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica suddetta per cinque anni. Conclusasi negativamente la fase di reclamo, la causa veniva radicata avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento.
Si costituiva ritualmente TI SI che contestava il diritto all'esenzione negando trattarsi di autovettura "nuova", essendo stata estesa l'esenzione ad autovetture immatricolate all'estero e qulificabili come "nuove" per non essere state imatricolate più di sei mesi prma e per aver percorso meno di 6.000 KM, solo per gli anni successivi a quello in discussione.
Il primo Giudice accoglieva i ricorsi ritenendo - riassuntivamente - che ricorressero le condizioni per ottenere l'esenzione in quanto il veicolo rispondeva alla “normativa ecologica” e che “… il riconoscimento del beneficio fiscale all'acquirente in Italia dell'auto ibrida per cui è procedimento è coerente con la finalità dell'esenzione, di sostanziale premio per l'utilizzo di un veicolo nuovo meno inquinante.” Annullava quindi i provvedimenti impugnati, e compensava le spese di lite tra le parti.
Proponeva appello TI RI affermando che la sentenza fosse errata e da riformare perché il primo Giudice non aveva tenuto conto del concetto di auto “nuova” previsto per il periodo di tassazione in contestazione. Continuava richiamando la necessità di una stretta interpretazione delle norme di esenzione o facilitazione fiscali, da cui faceva derivare che al concetto di «immatricolato nuovo» non potesse che essere attribuito il significato proprio di «nuovo», ossia immatricolato per la prima volta. Da qui l'assenza del diritto all'esenzione pretesa da controparte. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con carico alla parte resistente delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato.
È del tutto pacifico che le norme agevolatrici fiscali siano di stretta interpretazione, e dunque che non possa esservi alcuno spazio per interpretazioni analogiche o estensive. Altrettanto basilare è il dover ritenere le norme fiscali come riferibili al solo periodo di valenza, non sussistendo possibilità di retroazione (nè di applicazione successiva), neanche quando più favorevoli al contribuente.
L'interpretazione della normativa deve fare dunque capo all'art. 4 comma 6 ter della L.P. 11.9.1998 n. 10 all'epoca vigente che (per quanto qui di rilievo) recita: “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano- benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.”
Orbene la norma non fa riferimento ad altro che ad “auto nuova”. Il concetto di auto “nuova” che dava diritto all'esenzione dal pagamento del bollo anche nella Provincia autonoma di Trento - che sul punto ha potestà legislativa primaria - era tale per cui non si potesse tener conto di un eventuale periodo breve di immatricolazione o di una percorrenza del veicolo all'estero inferiore ai 6.000 km perché l'auto potesse considerarsi ancora “nuova”.
A tacer d'altro, e pur volendo ritenere applicabile la norma come successivamente modificata ed integrata, mancherebbe comunque del tutto la prova, che incombeva certamente sulla ricorrente, che l'auto avesse percorso, nel pur breve lasso di tempo per il quale era stata immatricolata in GH (pacificamente dall'11.10.2021 al 17.12.2021) meno di 6.000 km.
Non si ritiene al riguardo condivisibile - fatto salvo comunque quanto sopra detto - l'affermazione del primo
Giudice secondo il quale “… è ragionevole valutare che nel breve arco temporale che va dal 11/10/2021 al 17/12/2021 l'automobile sia rimasta in attesa della vendita poi avvenuta in Italia”. Non è in alcun modo contestabile che ciò che deve essere provato dalla parte, e cioè la sussistenza di una condizione per potersi ritenere applicabile una normativa favorevole ovvero di esenzione tributaria, non possa essere sostituita da una mera congettura (i.e. “... del tutto ragionevole ...”) propria del giudicante.
Il veicolo dunque doveva considerarsi, per la normativa in allora vigente, non più nuovo in quanto già immatricolato a nome di terzi, sia pure per un breve periodo. Né la parte si è peritata di offrire prova delle altre “condizioni” (in particolare lo stato di “percorrenza”), di cui pure chiedeva tenersi conto.
Le successive norme - alle quali fa riferimento e richiamo il ricorrente - con le quali è stato integrato l'art. 4 della legge P.a.T. n. 10 del 1998, e cioè i commi 6 octies, 6 decies e 6 duodecies, non possono essere applicate nel caso di specie, sia perché inserite successivamente, sia perchè riferibili a condizioni differenti,
e cioè non esclusivamente al tipo di motorizzazione della quale qui si discute, quanto piuttosto alla potenza erogata o al livello di inquinamento della specifica motorizzazione. Così il comma 6 octies fa riferimento a:
“Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km." Il comma 6 decies specifica: “Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera." Infine il comma 6 duodecies, stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'esenzione quinquennale prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 si applica anche in caso di prima immatricolazione estera. L'esenzione opera limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata nella competenza tributaria della
Provincia e il termine del periodo di esenzione decorrente dalla data di prima immatricolazione.”
In definitiva si ritiene che non sussistessero le condizioni perchè parte ricorrente potesse fruire dell'agevolazione fiscale in argomento, e dunque la sentenza impugnata va riformata.
Le spese del grado possono esse compensate in ragione della successione di norme nel tempo, che possono aver generato equivoci interpretativi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
UL ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 98/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
TI RI S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - CF_TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- ING.FISCALE n. 0122189920230006476 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- ING.FISCALE n. 0122189920240005634 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
conclusioni parte appellante: Nel merito, in totale riforma della sentenza n.533/2024 del Giudice Unico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, pronunciata in data 6 novembre 2024, depositata in data 11 novembre 2024, non notificata, rigettarsi i ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso spese generali di studio, interamente rifusi. conclusioni parte appellata: si oppone all'accogliemento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo/ricorso ritualmente notificato e depositato TE , assistita come indicato in epigrafe, impugnava l'intimazione di pagamento notificatle da TI RI per non aver versato il
"bollo auto" per l'anno 2021 per l'importo di € 193,79, oltre aggi e interessi. Deduceva la ricorrente la non debenza dell'imposta in quanto il veicolo, ad alimentazione mista elettrica-benzina, sebbene già immatricolato all'estero doveva, comunque, ritenersi di nuova immatricolazione e, quindi, avrebbe avuto i requisiti previsti dall'art. 4, comma 6 ter, L.P. 11 settembre 1998, n. 10 per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica suddetta per cinque anni. Conclusasi negativamente la fase di reclamo, la causa veniva radicata avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento.
Si costituiva ritualmente TI SI che contestava il diritto all'esenzione negando trattarsi di autovettura "nuova", essendo stata estesa l'esenzione ad autovetture immatricolate all'estero e qulificabili come "nuove" per non essere state imatricolate più di sei mesi prma e per aver percorso meno di 6.000 KM, solo per gli anni successivi a quello in discussione.
Il primo Giudice accoglieva i ricorsi ritenendo - riassuntivamente - che ricorressero le condizioni per ottenere l'esenzione in quanto il veicolo rispondeva alla “normativa ecologica” e che “… il riconoscimento del beneficio fiscale all'acquirente in Italia dell'auto ibrida per cui è procedimento è coerente con la finalità dell'esenzione, di sostanziale premio per l'utilizzo di un veicolo nuovo meno inquinante.” Annullava quindi i provvedimenti impugnati, e compensava le spese di lite tra le parti.
Proponeva appello TI RI affermando che la sentenza fosse errata e da riformare perché il primo Giudice non aveva tenuto conto del concetto di auto “nuova” previsto per il periodo di tassazione in contestazione. Continuava richiamando la necessità di una stretta interpretazione delle norme di esenzione o facilitazione fiscali, da cui faceva derivare che al concetto di «immatricolato nuovo» non potesse che essere attribuito il significato proprio di «nuovo», ossia immatricolato per la prima volta. Da qui l'assenza del diritto all'esenzione pretesa da controparte. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con carico alla parte resistente delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato.
È del tutto pacifico che le norme agevolatrici fiscali siano di stretta interpretazione, e dunque che non possa esservi alcuno spazio per interpretazioni analogiche o estensive. Altrettanto basilare è il dover ritenere le norme fiscali come riferibili al solo periodo di valenza, non sussistendo possibilità di retroazione (nè di applicazione successiva), neanche quando più favorevoli al contribuente.
L'interpretazione della normativa deve fare dunque capo all'art. 4 comma 6 ter della L.P. 11.9.1998 n. 10 all'epoca vigente che (per quanto qui di rilievo) recita: “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano- benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.”
Orbene la norma non fa riferimento ad altro che ad “auto nuova”. Il concetto di auto “nuova” che dava diritto all'esenzione dal pagamento del bollo anche nella Provincia autonoma di Trento - che sul punto ha potestà legislativa primaria - era tale per cui non si potesse tener conto di un eventuale periodo breve di immatricolazione o di una percorrenza del veicolo all'estero inferiore ai 6.000 km perché l'auto potesse considerarsi ancora “nuova”.
A tacer d'altro, e pur volendo ritenere applicabile la norma come successivamente modificata ed integrata, mancherebbe comunque del tutto la prova, che incombeva certamente sulla ricorrente, che l'auto avesse percorso, nel pur breve lasso di tempo per il quale era stata immatricolata in GH (pacificamente dall'11.10.2021 al 17.12.2021) meno di 6.000 km.
Non si ritiene al riguardo condivisibile - fatto salvo comunque quanto sopra detto - l'affermazione del primo
Giudice secondo il quale “… è ragionevole valutare che nel breve arco temporale che va dal 11/10/2021 al 17/12/2021 l'automobile sia rimasta in attesa della vendita poi avvenuta in Italia”. Non è in alcun modo contestabile che ciò che deve essere provato dalla parte, e cioè la sussistenza di una condizione per potersi ritenere applicabile una normativa favorevole ovvero di esenzione tributaria, non possa essere sostituita da una mera congettura (i.e. “... del tutto ragionevole ...”) propria del giudicante.
Il veicolo dunque doveva considerarsi, per la normativa in allora vigente, non più nuovo in quanto già immatricolato a nome di terzi, sia pure per un breve periodo. Né la parte si è peritata di offrire prova delle altre “condizioni” (in particolare lo stato di “percorrenza”), di cui pure chiedeva tenersi conto.
Le successive norme - alle quali fa riferimento e richiamo il ricorrente - con le quali è stato integrato l'art. 4 della legge P.a.T. n. 10 del 1998, e cioè i commi 6 octies, 6 decies e 6 duodecies, non possono essere applicate nel caso di specie, sia perché inserite successivamente, sia perchè riferibili a condizioni differenti,
e cioè non esclusivamente al tipo di motorizzazione della quale qui si discute, quanto piuttosto alla potenza erogata o al livello di inquinamento della specifica motorizzazione. Così il comma 6 octies fa riferimento a:
“Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km." Il comma 6 decies specifica: “Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera." Infine il comma 6 duodecies, stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'esenzione quinquennale prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 si applica anche in caso di prima immatricolazione estera. L'esenzione opera limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata nella competenza tributaria della
Provincia e il termine del periodo di esenzione decorrente dalla data di prima immatricolazione.”
In definitiva si ritiene che non sussistessero le condizioni perchè parte ricorrente potesse fruire dell'agevolazione fiscale in argomento, e dunque la sentenza impugnata va riformata.
Le spese del grado possono esse compensate in ragione della successione di norme nel tempo, che possono aver generato equivoci interpretativi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del grado compensate.