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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1087/2024 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianni Parte_1
o Iacobelli;
- ricorrente -
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e dei
[...] CP_4 funzionari, ; CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.02.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo “accertare e riconoscere , in favore di parte ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021 il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», (ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato) , mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021”; vinte le spese con distrazione. A sostegno di tale domanda, deduceva di aver espletato i seguenti incarichi di supplenza:
- a.s. 2016/17: dal 7.11 16 al 30.06.17 per n. 12 ore settimanali;
- a.s. 2019/20: dal 15.11.19 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- a.s. 2020/21: dal 17.09.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali. Affermava, inoltre, di non aver ricevuto il bonus cd. carta Docente per i suddetti periodi, pur avendo svolto funzioni analoghe ai colleghi di ruolo. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il resistente, chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento. GIURISDIZIONE Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1
MERITO - QUADRO NORMATIVO Ciò posto, risulta comprovata dalla documentazione in atti lo svolgimento di supplenze sino al termine delle attività didattiche per le annualità indicate in ricorso (cfr. contratti in atti, comprovanti l'avvenuto svolgimento di supplenze fino al 30.06 per gli a.s. oggetto di domanda, circostanza comunque non contestata dal ); occorre, allora, richiamare CP_1 la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra. L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_8 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la parte ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi. MERITO – giurisprudenza CGUE Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500,00 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. È infatti possibile configurare una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Di contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Tali conclusioni, del resto, sono state di recente ribadite anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità. Da quanto esposto deriva che la mera natura temporanea della prestazione, non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4, che consenta un diverso trattamento. Peraltro, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, ha dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente ed ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Orbene, va osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. Dunque, non vi è dubbio che la Carta docenti spetti al personale supplente precario che abbia superato 180 giorni di lavoro in un anno applicandosi l'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999 (Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). MERITO – GIURISPRUDENZA INTERNA (CASS. N. 29961/2023) – SUPPLENZE (AB ORIGINE) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUPPLENZE ANNUALI Sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale, come innanzi accennato, la Corte di Cassazione ha offerto alcune fondamentali indicazioni in tema di cd. carta del docente individuando nella relazione tra supplenze e didattica annua il parametro per effettuare la comparazione tra docenti precari e non al fine di attribuire il bonus di cui si discorre (Cass. n. 29961/23). A giudizio della Corte, invero, si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la parte ricorrente (relativamente alla annualità oggetto di causa), si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. MERITO – CGUE 3 LUGLIO 2025 Il quadro normativo e giurisprudenziale tracciato è stato di recente innovato dalla sentenza C‑268/24 - Lalfi, depositata il 3 luglio 2025, con cui la Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla Carta del Docente viola il diritto comunitario: la normativa italiana, che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali, è stata giudicata discriminatoria, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale – nelle argomentazioni della Corte - non giustifica un trattamento differenziato tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi, in quanto la brevità del contratto non può giustificare un trattamento differenziato. Anche i supplenti a termine, infatti, svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative: “L'attività educativa – si legge nella sentenza
– non dipende dalla durata del rapporto di lavoro, ma dalla natura delle mansioni effettive”. I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione del Governo italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento. La Corte, nella sua pronuncia, ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata”. I giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto. MERITO – POSIZIONE OGGETTO DI CAUSA In relazione alla specifica posizione della parte ricorrente, risulta allegato e documentato che ella ha prestato servizio per gli anni 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021 in qualità di docente precario. Ebbene, in relazione a tali annualità, deve essere dichiarato il diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza sovranazionale. Invero, nella pronuncia da ultimo citata del 3 luglio 2025, la CGUE ha affermato apertis verbis che la comparazione tra i docenti precari e di ruolo va effettuata non già in base alla durata dell'incarico, ma alla natura delle mansioni espletate. Rebus sic stantibus, a fronte dell'allegazione attorea (non contestata dal ) dello CP_1 svolgimento di mansioni analoghe rispetto a quelle svolte dagli omologhi colleghi di ruolo, va accertato il diritto dell'istante all'ottenimento del bonus oggetto di causa. Il ricorso, allora, va accolto, con condanna del all'erogazione del beneficio. CP_1
Risulta, invero, prova della persistenza dell'interesse ad agire, risultando la ricorrente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico (cfr. dichiarazione in tal senso del procuratore a verbale e cedolino anno 2024). A tal fine, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_1 costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. È opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente. In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore CP_1 della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per gli anni 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021. PRESCRIZIONE È parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, tempestivamente costituitasi in giudizio. In ordine al regime applicabile, occorre richiamare le motivazioni della sentenza n. 29961/23 della Corte di Cassazione, secondo cui “nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (…)”. Tale argomentazione consente già di ritenere infondata la ricostruzione ministeriale volta all'applicazione di un termine di 2 anni. Quanto alla decorrenza della prescrizione quinquennale, la medesima pronuncia appena richiamata, chiarisce che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, ne consegue che l'eccezione di prescrizione va accolta con riguardo all'a.s. 2016/17. Invero, alla data di notifica della messa in mora interruttiva della prescrizione in atti (pec del 27.11.23), era già trascorso un quinquennio dal conferimento dell'incarico per l'anno scolastico in parola (avvenuto il 17.11.2016), pur tenendo conto della sospensione disposta per l'emergenza pandemica da Covid 19. L'eccezione, invece, è infondata con riguardo alle altre due annualità oggetto di causa. Quanto alla prescrizione biennale eccepita si richiamano le argomentazioni innanzi già espresse e si rammenta che, ad ogni buon conto, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Ne consegue che, a fronte del diniego del di CP_1 erogare il bonus per cui è causa, nessuna prescrizione per l'utilizzo dello stesso poteva utilmente decorrere. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2 tenuto conto dell'intervento della Corte di Cassazione e della CGUE in epoca successiva al deposito del ricorso e del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni 2019/2020 e 2020/2021;
2) Condanna il convenuto all'erogazione in suo favore di un buono CP_1 elettronico, di importo di euro 500,00 per le citate annualità, oltre accessori di legge;
3) Rigetta, nel resto, il ricorso;
4) Compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento CP_1 della restante parte, che liquida in complessivi euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria C.V., 22.10.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1087/2024 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianni Parte_1
o Iacobelli;
- ricorrente -
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e dei
[...] CP_4 funzionari, ; CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.02.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo “accertare e riconoscere , in favore di parte ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021 il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», (ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato) , mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021”; vinte le spese con distrazione. A sostegno di tale domanda, deduceva di aver espletato i seguenti incarichi di supplenza:
- a.s. 2016/17: dal 7.11 16 al 30.06.17 per n. 12 ore settimanali;
- a.s. 2019/20: dal 15.11.19 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- a.s. 2020/21: dal 17.09.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali. Affermava, inoltre, di non aver ricevuto il bonus cd. carta Docente per i suddetti periodi, pur avendo svolto funzioni analoghe ai colleghi di ruolo. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il resistente, chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento. GIURISDIZIONE Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1
MERITO - QUADRO NORMATIVO Ciò posto, risulta comprovata dalla documentazione in atti lo svolgimento di supplenze sino al termine delle attività didattiche per le annualità indicate in ricorso (cfr. contratti in atti, comprovanti l'avvenuto svolgimento di supplenze fino al 30.06 per gli a.s. oggetto di domanda, circostanza comunque non contestata dal ); occorre, allora, richiamare CP_1 la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra. L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_8 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la parte ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi. MERITO – giurisprudenza CGUE Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500,00 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. È infatti possibile configurare una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Di contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Tali conclusioni, del resto, sono state di recente ribadite anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità. Da quanto esposto deriva che la mera natura temporanea della prestazione, non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4, che consenta un diverso trattamento. Peraltro, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, ha dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente ed ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Orbene, va osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. Dunque, non vi è dubbio che la Carta docenti spetti al personale supplente precario che abbia superato 180 giorni di lavoro in un anno applicandosi l'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999 (Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). MERITO – GIURISPRUDENZA INTERNA (CASS. N. 29961/2023) – SUPPLENZE (AB ORIGINE) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUPPLENZE ANNUALI Sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale, come innanzi accennato, la Corte di Cassazione ha offerto alcune fondamentali indicazioni in tema di cd. carta del docente individuando nella relazione tra supplenze e didattica annua il parametro per effettuare la comparazione tra docenti precari e non al fine di attribuire il bonus di cui si discorre (Cass. n. 29961/23). A giudizio della Corte, invero, si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la parte ricorrente (relativamente alla annualità oggetto di causa), si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. MERITO – CGUE 3 LUGLIO 2025 Il quadro normativo e giurisprudenziale tracciato è stato di recente innovato dalla sentenza C‑268/24 - Lalfi, depositata il 3 luglio 2025, con cui la Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla Carta del Docente viola il diritto comunitario: la normativa italiana, che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali, è stata giudicata discriminatoria, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale – nelle argomentazioni della Corte - non giustifica un trattamento differenziato tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi, in quanto la brevità del contratto non può giustificare un trattamento differenziato. Anche i supplenti a termine, infatti, svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative: “L'attività educativa – si legge nella sentenza
– non dipende dalla durata del rapporto di lavoro, ma dalla natura delle mansioni effettive”. I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione del Governo italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento. La Corte, nella sua pronuncia, ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata”. I giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto. MERITO – POSIZIONE OGGETTO DI CAUSA In relazione alla specifica posizione della parte ricorrente, risulta allegato e documentato che ella ha prestato servizio per gli anni 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021 in qualità di docente precario. Ebbene, in relazione a tali annualità, deve essere dichiarato il diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza sovranazionale. Invero, nella pronuncia da ultimo citata del 3 luglio 2025, la CGUE ha affermato apertis verbis che la comparazione tra i docenti precari e di ruolo va effettuata non già in base alla durata dell'incarico, ma alla natura delle mansioni espletate. Rebus sic stantibus, a fronte dell'allegazione attorea (non contestata dal ) dello CP_1 svolgimento di mansioni analoghe rispetto a quelle svolte dagli omologhi colleghi di ruolo, va accertato il diritto dell'istante all'ottenimento del bonus oggetto di causa. Il ricorso, allora, va accolto, con condanna del all'erogazione del beneficio. CP_1
Risulta, invero, prova della persistenza dell'interesse ad agire, risultando la ricorrente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico (cfr. dichiarazione in tal senso del procuratore a verbale e cedolino anno 2024). A tal fine, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_1 costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. È opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente. In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore CP_1 della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per gli anni 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021. PRESCRIZIONE È parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, tempestivamente costituitasi in giudizio. In ordine al regime applicabile, occorre richiamare le motivazioni della sentenza n. 29961/23 della Corte di Cassazione, secondo cui “nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (…)”. Tale argomentazione consente già di ritenere infondata la ricostruzione ministeriale volta all'applicazione di un termine di 2 anni. Quanto alla decorrenza della prescrizione quinquennale, la medesima pronuncia appena richiamata, chiarisce che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, ne consegue che l'eccezione di prescrizione va accolta con riguardo all'a.s. 2016/17. Invero, alla data di notifica della messa in mora interruttiva della prescrizione in atti (pec del 27.11.23), era già trascorso un quinquennio dal conferimento dell'incarico per l'anno scolastico in parola (avvenuto il 17.11.2016), pur tenendo conto della sospensione disposta per l'emergenza pandemica da Covid 19. L'eccezione, invece, è infondata con riguardo alle altre due annualità oggetto di causa. Quanto alla prescrizione biennale eccepita si richiamano le argomentazioni innanzi già espresse e si rammenta che, ad ogni buon conto, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Ne consegue che, a fronte del diniego del di CP_1 erogare il bonus per cui è causa, nessuna prescrizione per l'utilizzo dello stesso poteva utilmente decorrere. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2 tenuto conto dell'intervento della Corte di Cassazione e della CGUE in epoca successiva al deposito del ricorso e del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni 2019/2020 e 2020/2021;
2) Condanna il convenuto all'erogazione in suo favore di un buono CP_1 elettronico, di importo di euro 500,00 per le citate annualità, oltre accessori di legge;
3) Rigetta, nel resto, il ricorso;
4) Compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento CP_1 della restante parte, che liquida in complessivi euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria C.V., 22.10.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Stefanelli