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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025 sub 1
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 506/2025 sub 1 avente ad oggetto “Altri procedimenti cautelari” pendente tra
Attore/i in opposizione Convenuto/i opposto/i
– difensore/i
– difensore/i , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
il Giudice dott. Francesco Delù,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA vista l'istanza formulata da tesa ad ottenere la sospensione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 90/2025 pronunciato su ricorso di Parte_3
, nel procedimento RG 98/2025;
[...] rilevato che, a fondamento dell'istanza di sospensione, l'opponente ha posto la prescrizione dell'azione cambiaria e dell'azione causale;
considerato che
l'art. 649 c.p.c. consente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto al ricorrere di “gravi motivi” con un giudizio si sostanzia in una delibazione allo stato degli atti in merito alla fondatezza di domande e delle eccezioni formulate dalle parti, sulla base delle prove da esse offerte sino al momento della decisione sull'istanza, impregiudicata ogni valutazione sul merito della causa all'esito dell'espletanda istruttoria;
rilevato che, a fondamento della propria pretesa in via monitoria, parte ingiungente ha allegato l'emissione da parte di di pagherò cambiari, con conseguente diritto al Parte_1 pagamento delle somme ivi portate, nonché delle spese per protesto;
rilevato che l'attrice opponente, a fronte delle allegazioni di controparte ha eccepito la prescrizione dell'azione cambiaria, nonché dell'azione causale, ex art. 2956, n. 2, c.c., trattandosi di rapporto di natura professionale;
rilevato che la convenuta opposta, costituendosi, non ha contrastato l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, esponendo, nondimeno, quanto all'azione causale, che la controparte aveva ammesso che l'obbligazione non era stata estinta, che vi era contratto scritto, e che era stato sottoscritto da il 22 novembre 2019 un atto di transazione (non accettato dalla controparte), Pt_1 ove si riconosceva debitore della somma di € 17.500, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione;
considerato che
le prescrizioni presuntive si sostanziano in una presunzione legale di adempimento, che può essere vinta soltanto ove vi sia ammissione in giudizio della mancata estinzione (in merito all'irrilevanza, a tal fine, dell'ammissione extragiudiziale, v. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9509 del
12/06/2012), oppure, ex art. 2960 c.c., mediante giuramento;
considerato che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto. (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 07/04/2006);
osservato che, nel caso di specie, non v'è contestazione in merito al titolo della pretesa contrattuale, avendo l'opponente prodotto la notula (doc. 10 fasc. , e l'opposto il contratto (doc. 2 Pt_1 fasc. LIBERATORE), sostanzialmente coincidenti nell'oggetto;
che, pertanto, risulta fosse intercorso tra le parti originarie dell'obbligazione (il professionista e la società), un contratto scritto, il che preclude — non mutando il titolo della pretesa la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio sul lato passivo (e se lo mutasse, comunque non verrebbe più in rilievo l'art. 2956 n. 2) — l'applicazione del regime della prescrizione presuntiva;
ritenuto, pertanto, che, ad una sommaria delibazione, non sussista il fumus di fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva;
ritenuto, conseguentemente, che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione debba essere rigettata;
ritenuto che, stante la natura (latamente) cautelare in corso di causa, le spese debbano regolarsi al definitivo;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 90/2025 pronunciato li 11 febbraio 2025 nel procedimento RG 98/2025; spese al definitivo.
Si comunichi.
Prato, li 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Delù
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 506/2025 sub 1 avente ad oggetto “Altri procedimenti cautelari” pendente tra
Attore/i in opposizione Convenuto/i opposto/i
– difensore/i
– difensore/i , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
il Giudice dott. Francesco Delù,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA vista l'istanza formulata da tesa ad ottenere la sospensione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 90/2025 pronunciato su ricorso di Parte_3
, nel procedimento RG 98/2025;
[...] rilevato che, a fondamento dell'istanza di sospensione, l'opponente ha posto la prescrizione dell'azione cambiaria e dell'azione causale;
considerato che
l'art. 649 c.p.c. consente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto al ricorrere di “gravi motivi” con un giudizio si sostanzia in una delibazione allo stato degli atti in merito alla fondatezza di domande e delle eccezioni formulate dalle parti, sulla base delle prove da esse offerte sino al momento della decisione sull'istanza, impregiudicata ogni valutazione sul merito della causa all'esito dell'espletanda istruttoria;
rilevato che, a fondamento della propria pretesa in via monitoria, parte ingiungente ha allegato l'emissione da parte di di pagherò cambiari, con conseguente diritto al Parte_1 pagamento delle somme ivi portate, nonché delle spese per protesto;
rilevato che l'attrice opponente, a fronte delle allegazioni di controparte ha eccepito la prescrizione dell'azione cambiaria, nonché dell'azione causale, ex art. 2956, n. 2, c.c., trattandosi di rapporto di natura professionale;
rilevato che la convenuta opposta, costituendosi, non ha contrastato l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, esponendo, nondimeno, quanto all'azione causale, che la controparte aveva ammesso che l'obbligazione non era stata estinta, che vi era contratto scritto, e che era stato sottoscritto da il 22 novembre 2019 un atto di transazione (non accettato dalla controparte), Pt_1 ove si riconosceva debitore della somma di € 17.500, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione;
considerato che
le prescrizioni presuntive si sostanziano in una presunzione legale di adempimento, che può essere vinta soltanto ove vi sia ammissione in giudizio della mancata estinzione (in merito all'irrilevanza, a tal fine, dell'ammissione extragiudiziale, v. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9509 del
12/06/2012), oppure, ex art. 2960 c.c., mediante giuramento;
considerato che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto. (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 07/04/2006);
osservato che, nel caso di specie, non v'è contestazione in merito al titolo della pretesa contrattuale, avendo l'opponente prodotto la notula (doc. 10 fasc. , e l'opposto il contratto (doc. 2 Pt_1 fasc. LIBERATORE), sostanzialmente coincidenti nell'oggetto;
che, pertanto, risulta fosse intercorso tra le parti originarie dell'obbligazione (il professionista e la società), un contratto scritto, il che preclude — non mutando il titolo della pretesa la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio sul lato passivo (e se lo mutasse, comunque non verrebbe più in rilievo l'art. 2956 n. 2) — l'applicazione del regime della prescrizione presuntiva;
ritenuto, pertanto, che, ad una sommaria delibazione, non sussista il fumus di fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva;
ritenuto, conseguentemente, che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione debba essere rigettata;
ritenuto che, stante la natura (latamente) cautelare in corso di causa, le spese debbano regolarsi al definitivo;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 90/2025 pronunciato li 11 febbraio 2025 nel procedimento RG 98/2025; spese al definitivo.
Si comunichi.
Prato, li 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Delù