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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.01.2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 28.3.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOMETTI MARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ROSSIGNOLI ALESSANDRO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- RICORRENTI
OGGETTO: Modifica condizioni di separazione (congiunto)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da note scritte depositate in data 14.03.2025 e 20.03.2025 che richiamano, confermando, le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 22.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che decreto di omologa n. cronol. 549/2020 del 07.07.2020 emesso dal Tribunale di
Verona venivano regolate le condizioni della separazione tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico della figlia minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nonché aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica decreto di omologa n. cronol.549/2020 del 07/07/2020, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 14.03.2025 e 20.03.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 22.01.2025, che si riportano:
Per_
- La figlia così come da tempo accade con il consenso di entrambi i genitori, a propria discrezione potrà trattenersi e pernottare presso il padre per periodi di tempo più ampi rispetto a quanto in precedenza definito in sede di separazione. In ogni caso i genitori, per rispettare lo spirito dell'affido congiunto si faranno carico di tenersi costantemente in contatto e di far scorrere tra loro la massima condivisione per garantire la crescita più sana e serena della figlia.
- Revocarsi a decorrere dal mese di dicembre 2024 la quota del contributo al
Per_ mantenimento della minore che il Sig. versava alla Sig.ra Pt_1 CP_1
- A titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2
economicamente auto sufficiente, il Sig. si obbliga a versare mensilmente Parte_1
2 alla Sig.ra la somma mensile di 410,85# Euro (quattrocentodieci/85), CP_1
entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Stessa con rivalutazione annuale in ragione degli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati a partire da dicembre 2025.
- La sig.ra richiederà e percepirà in via esclusiva l'AUU - Assegno Unico CP_1
Universale, rinunciando correlativamente il sig. a quanto di propria Parte_1
spettanza
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.01.2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 28.3.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOMETTI MARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ROSSIGNOLI ALESSANDRO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- RICORRENTI
OGGETTO: Modifica condizioni di separazione (congiunto)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da note scritte depositate in data 14.03.2025 e 20.03.2025 che richiamano, confermando, le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 22.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che decreto di omologa n. cronol. 549/2020 del 07.07.2020 emesso dal Tribunale di
Verona venivano regolate le condizioni della separazione tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico della figlia minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nonché aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica decreto di omologa n. cronol.549/2020 del 07/07/2020, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 14.03.2025 e 20.03.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 22.01.2025, che si riportano:
Per_
- La figlia così come da tempo accade con il consenso di entrambi i genitori, a propria discrezione potrà trattenersi e pernottare presso il padre per periodi di tempo più ampi rispetto a quanto in precedenza definito in sede di separazione. In ogni caso i genitori, per rispettare lo spirito dell'affido congiunto si faranno carico di tenersi costantemente in contatto e di far scorrere tra loro la massima condivisione per garantire la crescita più sana e serena della figlia.
- Revocarsi a decorrere dal mese di dicembre 2024 la quota del contributo al
Per_ mantenimento della minore che il Sig. versava alla Sig.ra Pt_1 CP_1
- A titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2
economicamente auto sufficiente, il Sig. si obbliga a versare mensilmente Parte_1
2 alla Sig.ra la somma mensile di 410,85# Euro (quattrocentodieci/85), CP_1
entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Stessa con rivalutazione annuale in ragione degli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati a partire da dicembre 2025.
- La sig.ra richiederà e percepirà in via esclusiva l'AUU - Assegno Unico CP_1
Universale, rinunciando correlativamente il sig. a quanto di propria Parte_1
spettanza
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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