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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/2023 R.G. promossa
DA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Vincenzo Drago,
Appellante
CONTRO
( ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Pier Luigi Tomaselli
Appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 7.9.2021 l'odierno appellante proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato dall'ente previdenziale in data 29.3.2021, in forza del decreto ingiuntivo n. 1326/2011 emesso dal Tribunale di Catania in data 30.5.2011 in favore dell' CP_1
per l'importo di € 18.507,84, a titolo di TFR erogato e non dovuto per mancata copertura contributiva per il periodo dall'1.12.1982 al 5.7.1994 e interessi, notificato in data 6.7.2011 e non opposto. L'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi indicati in precetto. Rilevava che a fronte del capitale di € 14.651,96, erano stati calcolati interessi per € 5.044,45, che restavano indipendenti dall'obbligazione principale e seguivano un diverso regime prescrizionale.
Il tribunale rigettava l'opposizione.
Rilevava che con l'opposizione a precetto il debitore non può sollevare eccezioni relative a fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria antecedenti alla formazione del titolo esecutivo: l' con l'opposto precetto aveva azionato il CP_1
credito per contributi omessi in virtù del decreto ingiuntivo n. 1326/2011 non opposto relativo alla sorte capitale e agli interessi e, dunque, la somma richiesta a titolo di interessi era, al pari della sorte capitale, coperta dal giudicato del titolo esecutivo e conseguentemente anche gli interessi erano soggetti al termine di prescrizione decennale.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la parte soccombente. L si CP_1
è costituito resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che con l'opposizione a precetto il debitore non può contestare fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria anteriori alla formazione del titolo esecutivo. A fondamento della censura richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione del 17 maggio 2022, pronunciata nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19) che in materia di tutela del consumatore, disciplinata dalla direttiva 93/13, ha affermato la necessità di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva del consumatore anche qualora il carattere abusivo delle clausole contrattuali sia coperto dall'autorità di cosa giudicata in assenza di motivazione, come può avvenire nell'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto.
L'appellante assume che sulla scorta di tali principi questa Corte dovrebbe accertare l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal decreto ingiuntivo, soggetti a prescrizione quinquennale, in quanto obbligazione periodica che matura con il decorso del tempo.
2. L'appello è infondato.
La pronuncia richiamata dall'odierno appellante non può essere utilmente invocata nel caso in esame nel quale non viene in considerazione una clausola abusiva nei confronti del consumatore, non essendo all'evidenza l'appellante un consumatore e non derivando gli interessi da una clausola abusiva;
inoltre,
l'applicazione del termine decennale di prescrizione è un principio di diritto del nostro ordinamento consacrato nell'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Alla stregua di quanto sopra l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in €
2915,00 oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/2023 R.G. promossa
DA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Vincenzo Drago,
Appellante
CONTRO
( ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Pier Luigi Tomaselli
Appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 7.9.2021 l'odierno appellante proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato dall'ente previdenziale in data 29.3.2021, in forza del decreto ingiuntivo n. 1326/2011 emesso dal Tribunale di Catania in data 30.5.2011 in favore dell' CP_1
per l'importo di € 18.507,84, a titolo di TFR erogato e non dovuto per mancata copertura contributiva per il periodo dall'1.12.1982 al 5.7.1994 e interessi, notificato in data 6.7.2011 e non opposto. L'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi indicati in precetto. Rilevava che a fronte del capitale di € 14.651,96, erano stati calcolati interessi per € 5.044,45, che restavano indipendenti dall'obbligazione principale e seguivano un diverso regime prescrizionale.
Il tribunale rigettava l'opposizione.
Rilevava che con l'opposizione a precetto il debitore non può sollevare eccezioni relative a fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria antecedenti alla formazione del titolo esecutivo: l' con l'opposto precetto aveva azionato il CP_1
credito per contributi omessi in virtù del decreto ingiuntivo n. 1326/2011 non opposto relativo alla sorte capitale e agli interessi e, dunque, la somma richiesta a titolo di interessi era, al pari della sorte capitale, coperta dal giudicato del titolo esecutivo e conseguentemente anche gli interessi erano soggetti al termine di prescrizione decennale.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la parte soccombente. L si CP_1
è costituito resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che con l'opposizione a precetto il debitore non può contestare fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria anteriori alla formazione del titolo esecutivo. A fondamento della censura richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione del 17 maggio 2022, pronunciata nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19) che in materia di tutela del consumatore, disciplinata dalla direttiva 93/13, ha affermato la necessità di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva del consumatore anche qualora il carattere abusivo delle clausole contrattuali sia coperto dall'autorità di cosa giudicata in assenza di motivazione, come può avvenire nell'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto.
L'appellante assume che sulla scorta di tali principi questa Corte dovrebbe accertare l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal decreto ingiuntivo, soggetti a prescrizione quinquennale, in quanto obbligazione periodica che matura con il decorso del tempo.
2. L'appello è infondato.
La pronuncia richiamata dall'odierno appellante non può essere utilmente invocata nel caso in esame nel quale non viene in considerazione una clausola abusiva nei confronti del consumatore, non essendo all'evidenza l'appellante un consumatore e non derivando gli interessi da una clausola abusiva;
inoltre,
l'applicazione del termine decennale di prescrizione è un principio di diritto del nostro ordinamento consacrato nell'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Alla stregua di quanto sopra l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in €
2915,00 oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi