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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8914/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore nella causa iscritta al n.v.g. 8914/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GHETTI FEDERICA
e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
BREVEGLIERI BARBARA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 30.10.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19.07.2024 e davano Parte_1 Parte_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 29.09.20217, nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel dicembre 2023, quando la sig.ra Parte_1
decideva di trasferirsi.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1. Affida la figlia ad entrambi i genitori, così che la responsabilità genitoriale viene esercitata Per_1
da entrambi i genitori,
2. I genitori vivranno separati, come di fatto già avviene a seguito del trasferimento già avvenuto nel dicembre 2023 della madre in altra abitazione sita in San Pietro in Casale (Bo) alla Via Cesare Pavese
n° 9/f insieme alla figlia collocata, anche anagraficamente, presso la medesima abitazione Per_1
della Sig.ra genitore collocatario, col pieno assenso del padre;
Parte_1
3. la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche della figlia e con gli orari e turni di lavoro dei genitori (il Sig. lavora su turni settimanali mentre la Sig.ra è arredatrice alle dipendenze di un Pt_2 Parte_1
esercizio commerciale con chiusura infrasettimanale il lunedì), salvo diverso accordo tra le parti medesime, avverrà con le seguenti modalità:
pagina 2 di 4 quando il padre avrà il turno di mattina starà con lui per tre pomeriggi alla settimana e Per_1 precisamente: martedì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle 19 quando il Sig. la riporterà dalla Pt_2 madre in negozio, mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21,30 quando il Sig. la riporterà a Pt_2
casa dalla madre dopo essersi occupato della sua igiene personale e della cena. Qualora la Sig.ra dovesse tardare coi clienti oppure dovesse recarsi fuori dal negozio per fare dei rilievi, la Parte_1
stessa avviserà tempestivamente il Sig. e la bambina verrà accompagnata dal padre dai nonni Pt_2
materni. Il fine settimana la bambina resterà affidata alle cure della madre che potrà avvalersi, come già avviene, dell'ausilio dei nonni materni per la gestione della minore.
Nella settimana in cui il padre avrà il turno pomeridiano starà con la mamma e più Per_1 precisamente trascorrerà coi nonni materni il proprio tempo dall'uscita da scuola fino alle ore 19 (salvo il lunedì oppure in altre occasioni in cui la madre non lavorerà) ed il padre starà con la figlia il sabato l'intera giornata dalle 9,00 fino alle 19 andando a prenderla e riportandola dalla madre.
Resta salva la possibilità di ampliare i periodi di permanenza del padre con la figlia, previo consenso tra i genitori medesimi, inserendo gradatamente pernotti presso il padre;
tale circostanza, così come una eventuale compressione del diritto di visita del padre, non inciderà sulla modifica del contributo al mantenimento oggi concordato.
Ogni genitore avrà facoltà di trascorrere con durante le vacanze estive, un periodo di due Per_1
settimane, anche non continuative con indicazioni da darsi entro fine maggio. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, invece, trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano con un genitore e Per_1 la Vigilia di Natale e Capodanno con l'altro, ad anni alterni. Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, sempre salvo diverso accordo tra le parti.
Nella gestione della bambina i genitori potranno essere aiutati dai propri famigliari;
se il genitore o il proprio familiare non potrà occuparsi della bambina a causa di un imprevisto, prima di attivare una baby-sitter, il genitore dovrà preventivamente rivolgersi all'altro;
4. Entro il giorno 15 di ogni mese, il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo di € 400,00, a Pt_2 Parte_1
titolo di assegno di contributo al mantenimento della figlia mediante bonifico bancario al Per_1
seguente IBAN: [...] DI NC (oltre rivalutazione Istat), oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Bologna che si intende richiamato;
in parziale deroga a tale protocollo, per espresso accordo, tra le spese straordinarie rientra la mensa;
concordano inoltre che l'Assegno Unico sia attribuito alla sola madre.
5. Le parti dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente.
6. Le spese legali del presente giudizio rimangono compensate tra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 30/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8914/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore nella causa iscritta al n.v.g. 8914/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GHETTI FEDERICA
e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
BREVEGLIERI BARBARA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 30.10.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19.07.2024 e davano Parte_1 Parte_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 29.09.20217, nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel dicembre 2023, quando la sig.ra Parte_1
decideva di trasferirsi.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1. Affida la figlia ad entrambi i genitori, così che la responsabilità genitoriale viene esercitata Per_1
da entrambi i genitori,
2. I genitori vivranno separati, come di fatto già avviene a seguito del trasferimento già avvenuto nel dicembre 2023 della madre in altra abitazione sita in San Pietro in Casale (Bo) alla Via Cesare Pavese
n° 9/f insieme alla figlia collocata, anche anagraficamente, presso la medesima abitazione Per_1
della Sig.ra genitore collocatario, col pieno assenso del padre;
Parte_1
3. la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche della figlia e con gli orari e turni di lavoro dei genitori (il Sig. lavora su turni settimanali mentre la Sig.ra è arredatrice alle dipendenze di un Pt_2 Parte_1
esercizio commerciale con chiusura infrasettimanale il lunedì), salvo diverso accordo tra le parti medesime, avverrà con le seguenti modalità:
pagina 2 di 4 quando il padre avrà il turno di mattina starà con lui per tre pomeriggi alla settimana e Per_1 precisamente: martedì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle 19 quando il Sig. la riporterà dalla Pt_2 madre in negozio, mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21,30 quando il Sig. la riporterà a Pt_2
casa dalla madre dopo essersi occupato della sua igiene personale e della cena. Qualora la Sig.ra dovesse tardare coi clienti oppure dovesse recarsi fuori dal negozio per fare dei rilievi, la Parte_1
stessa avviserà tempestivamente il Sig. e la bambina verrà accompagnata dal padre dai nonni Pt_2
materni. Il fine settimana la bambina resterà affidata alle cure della madre che potrà avvalersi, come già avviene, dell'ausilio dei nonni materni per la gestione della minore.
Nella settimana in cui il padre avrà il turno pomeridiano starà con la mamma e più Per_1 precisamente trascorrerà coi nonni materni il proprio tempo dall'uscita da scuola fino alle ore 19 (salvo il lunedì oppure in altre occasioni in cui la madre non lavorerà) ed il padre starà con la figlia il sabato l'intera giornata dalle 9,00 fino alle 19 andando a prenderla e riportandola dalla madre.
Resta salva la possibilità di ampliare i periodi di permanenza del padre con la figlia, previo consenso tra i genitori medesimi, inserendo gradatamente pernotti presso il padre;
tale circostanza, così come una eventuale compressione del diritto di visita del padre, non inciderà sulla modifica del contributo al mantenimento oggi concordato.
Ogni genitore avrà facoltà di trascorrere con durante le vacanze estive, un periodo di due Per_1
settimane, anche non continuative con indicazioni da darsi entro fine maggio. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, invece, trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano con un genitore e Per_1 la Vigilia di Natale e Capodanno con l'altro, ad anni alterni. Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, sempre salvo diverso accordo tra le parti.
Nella gestione della bambina i genitori potranno essere aiutati dai propri famigliari;
se il genitore o il proprio familiare non potrà occuparsi della bambina a causa di un imprevisto, prima di attivare una baby-sitter, il genitore dovrà preventivamente rivolgersi all'altro;
4. Entro il giorno 15 di ogni mese, il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo di € 400,00, a Pt_2 Parte_1
titolo di assegno di contributo al mantenimento della figlia mediante bonifico bancario al Per_1
seguente IBAN: [...] DI NC (oltre rivalutazione Istat), oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Bologna che si intende richiamato;
in parziale deroga a tale protocollo, per espresso accordo, tra le spese straordinarie rientra la mensa;
concordano inoltre che l'Assegno Unico sia attribuito alla sola madre.
5. Le parti dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente.
6. Le spese legali del presente giudizio rimangono compensate tra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 30/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4