Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12017 del 2025, proposto da NI AN, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Conti, Dario Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monterotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Clara Curreri, Francesca Antonacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Pluriservizi Monterotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna delle parti resistenti,
previo accertamento dell’illegittimità: i ) del silenzio-diniego formatosi in relazione all’istanza inviata dal ricorrente in data 1.8.2025 al Comune di Monterotondo, nonché ii ) della nota del 28.8.2025 con cui APM ha osteso solo parzialmente gli atti richiesti (calendario della raccolta rifiuti), all’ostensione integrale degli atti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monterotondo e di Azienda Pluriservizi Monterotondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il Dott. CH OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 30.9.2025 e depositato in data 13.10.2025, NI AN ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Monterotondo e di “A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo” (di seguito breviter anche “ APM ”) al fine di sentir - previo accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi in relazione all’istanza da esso inviata in data 1.8.2025 al Comune di Monterotondo, nonché dell’illegittimità della nota del 28.8.2025 con cui APM ha osteso solo parzialmente gli atti oggetto della richiamata istanza (calendario della raccolta rifiuti) – ordinare alle parti resistenti l’ostensione integrale degli atti richiesti.
Segnatamente, il ricorrente ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti: a) regolamento di igiene urbana o per la gestione dei rifiuti urbani, comunque denominato; b) contratto di servizio tra il Comune ed APM ed eventuali contratti di APM con operatori privati che svolgono il servizio di raccolta e trasporto presso il magazzino sito a via Marzabotto s.n.c.; c) calendario della raccolta dei rifiuti (che però sarebbe già stato consegnato alla ricorrente da APM); d) ordini di servizio relativi alla gestione dell’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, con particolare riguardo all’attività svolta presso il magazzino sito a Via Marzabotto s.n.c.; e) autorizzazione (ordinaria o semplificata) dell’impianto/magazzino sito a Via Marzabotto s.n.c. alla gestione dei rifiuti rilasciata dall’Autorità competente; f) provvedimenti e atti comunque denominati relativi al procedimento di ricerca di un’area differente presso la quale svolgere l’attività di trasbordo dei rifiuti; g) studi, ricerche, valutazioni effettuate dal Comune o da altri Enti circa l’impatto odorigeno, sonoro e ambientale delle attività di raccolta a trasporto rifiuti e, in particolare, delle attività svolte presso il magazzino sito a Via Marzabotto s.n.c.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha allegato che, poiché la documentazione richiesta sarebbe funzionale alla tutela dell’ambiente e della salubrità del contesto urbano – in quanto l’attività di raccolta dei rifiuti presso il magazzino sito a Via Marzabotto s.n.c. è fonte di emissioni sonore e maleodoranti – il relativo accesso non richiederebbe la prova della sussistenza dei requisiti legittimanti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, trovando applicazione, ai fini che qui interessano, il D. Lgs. n. 195/2005.
In ogni caso, il ricorrente sarebbe titolare di un interesse diretto, concreto e attuale tale da legittimare l’ostensione dei documenti descritti, anche ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90.
In data 14.10.2025, APM si è costituita in giudizio mediante il deposito di una memoria di stile e, con memoria depositata in data 1.12.2025, ha insistito nel rigetto del ricorso.
In data 27.11.2025, il Comune si è costituito in giudizio, allegando che, con p.e.c. prot. n. 65982 del 18.11.2025, esso avrebbe osteso gli atti di cui era in possesso e quindi ha instato per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con memoria del 3.12.2025, parte ricorrente, preso atto dell’ostensione parziale della documentazione richiesta, ha quindi insistito per l’accesso alla documentazione non ancora ostesa e, segnatamente: i ) ai titoli che autorizzino l’uso del magazzino sito a via Marzabotto s.n.c.; ii ) ai provvedimenti e agli atti comunque denominati relativi al procedimento di ricerca di un’area differente presso la quale svolgere l’attività di trasbordo dei rifiuti; iii ) agli studi, ricerche, valutazioni effettuate dal Comune concernenti l’impatto odorigeno, sonoro e ambientale delle attività di raccolta a trasporto rifiuti, rilevando che ove il Comune non ne fosse in possesso, esso dovrebbe comunque dichiararlo. In ogni caso, il ricorrente ha insistito per l’ostensione, da parte di APM, degli ordini di servizio afferenti alla gestione dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Alla camera di consiglio del 19.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, il Collegio, con riferimento all’ostensione del a) regolamento di igiene urbana o per la gestione dei rifiuti urbani, comunque denominato, b) del contratto di servizio tra il Comune ed APM ed eventuali contratti di APM con operatori privati che svolgono il servizio di raccolta e trasporto presso il magazzino sito in via Marzabotto s.n.c. e del c) calendario della raccolta dei rifiuti dichiara la sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento del ricorso, avendo il Comune osteso la documentazione richiesta.
Non può invece essere adottata la pronuncia di cessata materia del contendere, non avendo le parti resistenti esibito l’intera documentazione richiesta dal ricorrente (TAR Lazio-Roma, n. 22059/2024).
2. Prima di esaminare il merito della vicenda, appare utile chiarire come l’accesso che in questa sede ci occupa non possa essere qualificato quale accesso di tipo ambientale a ostensione generalizzata, ma quale accesso classico di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90.
Infatti, l’accesso ambientale non ha a oggetto documenti, come invece avvenuto nel caso di specie, ma informazioni ambientali relative i ) allo stato dell’ambiente (ecosistema) e ii ) ai fattori in grado di incidere sullo stesso. Cosicchè restano esclusi quei documenti relativi ad attività che determinano impatto ambientale, ovvero relativi a informazioni ambientali non connesse ai fattori ambientali (in tali ultimi casi è necessaria la sussistenza di una posizione giuridica soggettiva differenziata).
Peraltro, l’accesso ambientale non dà luogo, in caso di rigetto, al silenzio diniego, ma inadempimento, trattandosi di materia europea.
3. Ciò posto e quindi procedendo a indagare la sussistenza delle condizioni legittimante l’accesso in capo al ricorrente, appare utile richiamare le coordinate a tal fine tracciate dalla Giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 2297/2023), condivisa dal Collegio.
Essa ha infatti chiarito che, ai fini dell’accertamento del diritto all’accesso agli atti amministrativi ex art. 22 L. 241/1990, è necessario che l’istante dimostri di essere titolare di un interesse che sia: a) diretto, ossia personale e quindi collegato al titolare dell’istanza; b) concreto, ossia collegato alle ragioni espresse nell’istanza; c) attuale, in quanto il documento oggetto dell’ostensione deve essere in grado di incidere sulla sfera giuridica del richiedente. In particolare, l’attualità deve essere valutata non in relazione all’esigenza di tutela della posizione giuridica soggettiva, bensì all’esigenza di conoscibilità del documento. L’attuale inoltre deve sussistere ex ante e non solo all’esito dell’ostensione del documento.
A ciò deve essere aggiunto come “ ai fini dell’integrazione del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso, è richiesta l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, purché giuridicamente tutelato, nonché un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante. Non si richiede, invece, la prova della lesione attuale di una situazione giuridica soggettiva di diritto o interesse legittimo, né l’attualità del giudizio, stante l’autonoma consistenza del diritto di accesso rispetto alla situazione giuridica retrostante alla cui tutela è preordinato ”.
3.1. Applicando tali principi caso di specie, si ricava che, quanto all’interesse all’accesso, il ricorrente abbia allegato: i ) la prospicienza, rispetto alla propria abitazione, del luogo in cui si verifica l’attività di deposito dei rifiuti; ii ) lo stato di insalubrità dell’aria, nonché l’inquinamento acustico derivante da siffatta attività; iii ) che la documentazione richiesta, in quanto diretta alla verifica della regolarità dell’azione amministrativa, consentirebbe al ricorrente, in caso di riscontrata violazione delle norme, di procedere all’eccitazione dei necessari poteri amministrativi di controllo e alle relative impugnazioni giudiziali.
Pertanto, non v’è dubbio che la documentazione richiesta, in quanto funzionalizzata alla tutela del diritto alla tranquillità domestica (arg. ex art. 844 c.c.) e alla tutela della salute del ricorrente, integri l’interesse giuridicamente protetto di cui è titolare il ricorrente.
4. Occorre ora passare all’esame dei singoli documenti oggetto di ostensione.
4.1. Al riguardo, giova osservare come, in relazione agli ordini di servizio afferenti alla gestione dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, il ricorso colga nel segno.
L’ordine di servizio consiste in un ordine impartito dal preponente al preposto al fine di richiedere e ottenere una prestazione lavorativa, da eseguirsi in maniera coattiva, di tipo straordinario. E poiché il ricorrente, in questa sede, si duole dell’erroneo svolgimento dell’attività di trasporto e gestione dei rifiuti da parte dei soggetti all’uopo preposti, esso ha interesse, per quanto sopra detto, a ottenere ordini di servizio inerenti al servizio pubblico, e alla relativa concessione, per cui è causa. E ciò anche al fine di verificare se, nella gestione del servizio in parola, si siano registrate anomalie o comportamenti scorretti da parte di APM, che hanno indotto il Comune ad adottare misure correttive.
4.2. Quanto all’autorizzazione (ordinaria o semplificata) relativa all’impianto/magazzino sito a Via Marzabotto s.n.c. alla gestione dei rifiuti rilasciata dall’Autorità competente, il ricorso è infondato.
Il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha infatti escluso che presso siffatto locale si svolga attività di raccolta di rifiuti allegando, invece, che esso viene utilizzato solamente per il rimessaggio degli automezzi. Con la conseguenza per la quale è evidente l’insussistenza di tali titoli autorizzatori.
4.3. In riferimento ai provvedimenti e atti comunque denominati relativi al procedimento di ricerca di un’area differente presso la quale svolgere l’attività di trasbordo dei rifiuti, nonché agli studi, ricerche, valutazioni effettuate dal Comune concernenti l’impatto odorigeno, sonoro e ambientale delle attività di raccolta a trasporto rifiuti, gli stessi assumono rilievo, ai fini dell’istanza di accesso che in questa sede ci occupa, atteso l’impatto acustico e ambientale di cui si duole il ricorrente. Con la conseguenza per la quale l’interesse di quest’ultimo all’ostensione appare funzionale alla verifica della regolarità dell’azione amministrativa nel suo complesso e alla tutela del diritto alla salubrità dell’ambiente in cui si iscrive la propria abitazione.
4.4. Del resto, rimane fermo e impregiudicato il principio per il quale ove l’Amministrazione non sia in possesso degli atti richiesti, essa è tenuto a dichiararlo.
Nel caso contrario, ove essa non neghi di essere in possesso della documentazione richiesta e si limiti ad eccepire, come accaduto nel caso di specie, l’illegittimità della richiesta per carenza d’interesse in capo all’istante, allora ben può, in caso di erroneo diniego, essere condannata all’ostensione degli atti.
5. Alla luce di tutto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, condanna le parti resistenti a ostendere, per quanto di competenza, i documenti, a oggi non ostesi in relazione all’istanza di accesso per cui è causa, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza.
Deve, per il resto, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nonché l’infondatezza dello stesso nel merito.
6. La soccombenza reciproca delle parti consente al Collegio di compensare integralmente tra esse le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, respingendolo nel resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
CH OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH OR | GE AN |
IL SEGRETARIO