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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3623/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 14/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono comparsi i difensori delle parti (in sostituzione del difensore del è Controparte_1
presente l'avv. Francesca Mannai e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Maria Pt_1
Antonietta Mura) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 3623/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3623/2019 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Longheu, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico giusta procura in calce all'atto introduttivo del Email_1
giudizio.
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata nella via Ancona n.
3 - Cagliari,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 30.04.2019, il ha Controparte_1
convenuto al giudizio di questo Tribunale, in opposizione all'ingiunzione di CP_2
pagamento n. 52033/1828/2019 del 04.04.2019 dell'importo di euro 28.296,70 dovuto per la fornitura di acqua potabile.
L'opponente ha contestato le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- aveva gestito il servizio idrico comunale fino al mese di dicembre del 2006 e da allora Pt_1
non aveva mai inviato alcuna fattura all'amministrazione comunale, la quale era stata destinataria unicamente dell'ingiunzione opposta;
- l'ingiunzione si fondava sul preteso pagamento delle seguenti fatture: n. 690031796 del
03.09.2016, n. 690021620 del 31.05.2016, n. 690014327 del 07.08.2017, n. 69003784 del
31.03.2017 e una quinta fattura, priva di numerazione, emessa in data 31.10.2018;
- la fattura n. 69003784, peraltro, aveva dato atto di un pagamento in acconto ricevuto dal
Comune, che in realtà non era stato corrisposto perché mai richiesto;
- i consumi della suddetta fattura erano stati indicati sempre nella medesima misura di 1904 mc.
per ciascuno dei 12 anni a cui si riferivano e da ciò emergereva l'inattendibilità del relativo conteggio;
- inesistenza di un vincolo contrattuale, posto che il contratto avrebbe richiesto la forma scritta ad
substantiam, trattandosi di obbligazioni a carico di una Pubblica Amministrazione;
- il credito era prescritto in quanto riferito alle annualità dal 2006 al 2014;
- in via riconvenzionale in base alla Convenzione stipulata con NC e Pt_1 CP_3
era tenuta a rimborsare all'opponente l'importo di euro 297.334,33 relativo alle spese per la gestione pagina 3 di 9 del servizio idrico e ai mutui contratti per la gestione del servizio idrico successivamente alla data di cessione degli impianti del dicembre 2006.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
a) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'intimazione;
b) in via principale annullare l'ingiunzione emessa in assenza dei presupposti di legge che la
legittimano e di cui in espositiva;
c) in via subordinata, accertare l'insussistenza, totale o parziale, della pretesa manifestata da
con l'ingiunzione fiscale opposta e, per l'effetto, annullarla;
Pt_1
d) in via riconvenzionale condannare a pagare in favore del CP_2 Controparte_1
per le suesposte causali la somma di € 297.334,33, o di quella che risulterà superiore in corso di
causa, con interessi e rivalutazione, con compensazione parziale del credito condizionatamente alla
conferma, anche parziale, della pretesa azionata dalla società, salvo gravame sul punto;
e) con vittoria di spese”.
si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_2
data 19.09.2019, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- le fatture erano state emesse in acconto tramite addebito del consumo medio regionale per tipologia di utenza comunale, a causa di irregolarità imputabili agli utenti del servizio idrico,
riscontrate da parte del Gestore;
- la domanda riconvenzionale dell'opponente era generica e infondata;
- che inoltre, la aveva stanziato a favore del opponente l'importo di Controparte_4 CP_1
euro 60.243,73 a parziale copertura delle spese sostenute per il servizio idrico integrato fino al subentro del Gestore Unico;
pagina 4 di 9 - in base alla convenzione citata, era tenuta a rimborsare le spese sostenute dal Pt_1 CP_1
al netto di quanto percepito mediante contributi pubblici.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare e principale rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione
non sussistendo i presupposti di fatto e diritto;
in via principale a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attore, anche in via
riconvenzionale e, per l'effetto,
b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento notificata, oggetto della presente
opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in
narrativa;
in via subordinata:
a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare
nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento emessa da oggetto della presente CP_2
opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_2
confronti del nel periodo e per i titoli di cui alle fatture contestate e, per Controparte_1
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_2
oltre interessi come da Regolamento;
[...]
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Il Tribunale, letti gli atti, con ordinanza del 01.12.2022 aveva invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: ricalcolo degli importi dovuti dall'utente per i consumi relativi all'ultimo quinquennio con il beneficio della rateizzazione e spese di lite compensate.
pagina 5 di 9 ha accettato la proposta conciliativa, provvedendo a rettificare per intervenuta Pt_1
prescrizione la fattura n. 2017/690003784, ritenendo prescritto l'importo di euro 14.281,25, con un residuo di euro 14.015,45 dovuto del che non aveva aderito a tale proposta. CP_1
La causa, essendo ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti versati in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente trattata l'eccezione sollevata dall'opponente relativamente alla nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma scritta prevista ad substantiam, essendo l'utente una Pubblica Amministrazione.
L'eccezione è fondata.
È noto, infatti, che in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, ai sensi del R.D. n. 2440/1923, tutti i contratti conclusi dalla P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salvo i casi in cui la legislazione ammetta una deroga a tale forma.
Difatti, la forma scritta assolve dunque una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale, in modo funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 13 ottobre 2016 n. 20690).
Secondo giurisprudenza costante la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale pagina 6 di 9 possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, non ha esibito il Pt_1
contratto di somministrazione in forma scritta stipulato con l'amministrazione comunale, neppure in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso da questo Tribunale in data 01.12.2022.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che l'ingiunzione di pagamento opposta debba essere revocata poiché fondata su un contratto nullo.
******
È ora necessario passare all'esame della domanda riconvenzionale del la Controparte_1
quale ha sostenuto di essere creditore di del complessivo importo di euro 297.334,33 in Pt_1
esecuzione della convenzione stipulata in data 16.12.2008 tra ANCI, e Regione CP_2
Autonoma della Sardegna.
La questione - relativa alle spese sostenute per la gestione del servizio idrico dopo la cessione degli impianti al gestore unico del servizio idrico - attiene a due differenti profili:
1) il rimborso delle spese per la gestione del servizio idrico anticipate dall'amministrazione comunale dal 2006 al 2014;
2) il rimborso delle rate del contratto di mutuo stipulato tra il e la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti al fine di realizzare opere pubbliche idrauliche.
Questo Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale debba essere rigettata sotto entrambi i profili.
L'art 1 della suddetta convenzione dispone che “la società gestore del Servizio CP_2
Idrico Integrato ai sensi della delibera n. 25 del 29.12.2004 dell'ATO della in CP_4 CP_3
recepimento dell'articolo n. 153 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si obbliga a rimborsare, con
pagina 7 di 9 decorrenza del semestre in corso alla data di conferimento delle infrastrutture, ai Comuni della
che hanno deliberato il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato e delle CP_3
correlate dotazioni infrastrutturali, l'importo delle rate dei mutui contratti per la costruzione di
dette opere e impianti pagate nell'anno di competenza”.
Alla luce della norma citata, questo Tribunale rileva che le spese di gestione di cui al superiore punto 1) non rientrano nell'oggetto della convenzione, la quale si riferisce unicamente alla rifusione delle spese sostenute dai Comuni per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di opere idrauliche.
Tanto premesso, si ritiene che anche la domanda relativa al rimborso delle spese di cui al punto
2) debba essere rigettata, in quanto non risultano provati i presupposti previsti dalla suddetta convenzione.
L'art 4 della convenzione dispone che “tutti i mutui, per i quali i comuni hanno diritto al
rimborso, sono individuati in apposito elenco, formato attraverso autocertificazione (…) contenente
per ciascun mutuo: descrizione esatta dell'opera, numero di posizione, ente finanziatore, importo
mutuato, importo della rata e periodicità del pagamento, importo dell'eventuale contribuzione
erariale, piano di ammortamento o piani, nell'ipotesi si sia proceduto alla rinegoziazione,
dichiarazione che l'importo mutuato è stato interamente utilizzato, dichiarazione che l'opera sia
inerente il servizio idrico integrato e sia stata trasferita in uso ad che la stessa sia stata Pt_1
collaudata o che è stato rilasciato il certificato di fine lavori”.
L'art 5, infine, dispone che “il ricevimento della detta autocertificazione rende efficace l'ordine
di rimborso da parte della società nei confronti dell'amministrazione comunale (…)”. Pt_1
Appare evidente che l'art. 4 della convenzione subordina l'efficacia dell'ordine di rimborso da parte di al ricorrere di una serie di condizioni, che questo Tribunale ritiene non soddisfatte. Pt_1
pagina 8 di 9 Infatti, l'opponente non ha fornito una descrizione esatta dell'opera realizzata né la circostanza che la stessa sia stata trasferita in uso ad né che l'opera sia stata collaudata o che sia stato Pt_1
rilasciato il certificato di fine lavori.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la mancanza dei requisiti previsti dalla convenzione per la concreta esigibilità del rimborso delle rate del mutuo da parte di all'amministrazione Pt_1
comunale, giustifichi il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, devono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca l'ingiunzione di pagamento;
2. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3. dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cagliari, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 14/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono comparsi i difensori delle parti (in sostituzione del difensore del è Controparte_1
presente l'avv. Francesca Mannai e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Maria Pt_1
Antonietta Mura) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 3623/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3623/2019 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Longheu, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico giusta procura in calce all'atto introduttivo del Email_1
giudizio.
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata nella via Ancona n.
3 - Cagliari,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 30.04.2019, il ha Controparte_1
convenuto al giudizio di questo Tribunale, in opposizione all'ingiunzione di CP_2
pagamento n. 52033/1828/2019 del 04.04.2019 dell'importo di euro 28.296,70 dovuto per la fornitura di acqua potabile.
L'opponente ha contestato le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- aveva gestito il servizio idrico comunale fino al mese di dicembre del 2006 e da allora Pt_1
non aveva mai inviato alcuna fattura all'amministrazione comunale, la quale era stata destinataria unicamente dell'ingiunzione opposta;
- l'ingiunzione si fondava sul preteso pagamento delle seguenti fatture: n. 690031796 del
03.09.2016, n. 690021620 del 31.05.2016, n. 690014327 del 07.08.2017, n. 69003784 del
31.03.2017 e una quinta fattura, priva di numerazione, emessa in data 31.10.2018;
- la fattura n. 69003784, peraltro, aveva dato atto di un pagamento in acconto ricevuto dal
Comune, che in realtà non era stato corrisposto perché mai richiesto;
- i consumi della suddetta fattura erano stati indicati sempre nella medesima misura di 1904 mc.
per ciascuno dei 12 anni a cui si riferivano e da ciò emergereva l'inattendibilità del relativo conteggio;
- inesistenza di un vincolo contrattuale, posto che il contratto avrebbe richiesto la forma scritta ad
substantiam, trattandosi di obbligazioni a carico di una Pubblica Amministrazione;
- il credito era prescritto in quanto riferito alle annualità dal 2006 al 2014;
- in via riconvenzionale in base alla Convenzione stipulata con NC e Pt_1 CP_3
era tenuta a rimborsare all'opponente l'importo di euro 297.334,33 relativo alle spese per la gestione pagina 3 di 9 del servizio idrico e ai mutui contratti per la gestione del servizio idrico successivamente alla data di cessione degli impianti del dicembre 2006.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
a) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'intimazione;
b) in via principale annullare l'ingiunzione emessa in assenza dei presupposti di legge che la
legittimano e di cui in espositiva;
c) in via subordinata, accertare l'insussistenza, totale o parziale, della pretesa manifestata da
con l'ingiunzione fiscale opposta e, per l'effetto, annullarla;
Pt_1
d) in via riconvenzionale condannare a pagare in favore del CP_2 Controparte_1
per le suesposte causali la somma di € 297.334,33, o di quella che risulterà superiore in corso di
causa, con interessi e rivalutazione, con compensazione parziale del credito condizionatamente alla
conferma, anche parziale, della pretesa azionata dalla società, salvo gravame sul punto;
e) con vittoria di spese”.
si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_2
data 19.09.2019, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- le fatture erano state emesse in acconto tramite addebito del consumo medio regionale per tipologia di utenza comunale, a causa di irregolarità imputabili agli utenti del servizio idrico,
riscontrate da parte del Gestore;
- la domanda riconvenzionale dell'opponente era generica e infondata;
- che inoltre, la aveva stanziato a favore del opponente l'importo di Controparte_4 CP_1
euro 60.243,73 a parziale copertura delle spese sostenute per il servizio idrico integrato fino al subentro del Gestore Unico;
pagina 4 di 9 - in base alla convenzione citata, era tenuta a rimborsare le spese sostenute dal Pt_1 CP_1
al netto di quanto percepito mediante contributi pubblici.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare e principale rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione
non sussistendo i presupposti di fatto e diritto;
in via principale a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attore, anche in via
riconvenzionale e, per l'effetto,
b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento notificata, oggetto della presente
opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in
narrativa;
in via subordinata:
a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare
nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento emessa da oggetto della presente CP_2
opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_2
confronti del nel periodo e per i titoli di cui alle fatture contestate e, per Controparte_1
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_2
oltre interessi come da Regolamento;
[...]
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Il Tribunale, letti gli atti, con ordinanza del 01.12.2022 aveva invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: ricalcolo degli importi dovuti dall'utente per i consumi relativi all'ultimo quinquennio con il beneficio della rateizzazione e spese di lite compensate.
pagina 5 di 9 ha accettato la proposta conciliativa, provvedendo a rettificare per intervenuta Pt_1
prescrizione la fattura n. 2017/690003784, ritenendo prescritto l'importo di euro 14.281,25, con un residuo di euro 14.015,45 dovuto del che non aveva aderito a tale proposta. CP_1
La causa, essendo ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti versati in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente trattata l'eccezione sollevata dall'opponente relativamente alla nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma scritta prevista ad substantiam, essendo l'utente una Pubblica Amministrazione.
L'eccezione è fondata.
È noto, infatti, che in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, ai sensi del R.D. n. 2440/1923, tutti i contratti conclusi dalla P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salvo i casi in cui la legislazione ammetta una deroga a tale forma.
Difatti, la forma scritta assolve dunque una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale, in modo funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 13 ottobre 2016 n. 20690).
Secondo giurisprudenza costante la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale pagina 6 di 9 possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, non ha esibito il Pt_1
contratto di somministrazione in forma scritta stipulato con l'amministrazione comunale, neppure in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso da questo Tribunale in data 01.12.2022.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che l'ingiunzione di pagamento opposta debba essere revocata poiché fondata su un contratto nullo.
******
È ora necessario passare all'esame della domanda riconvenzionale del la Controparte_1
quale ha sostenuto di essere creditore di del complessivo importo di euro 297.334,33 in Pt_1
esecuzione della convenzione stipulata in data 16.12.2008 tra ANCI, e Regione CP_2
Autonoma della Sardegna.
La questione - relativa alle spese sostenute per la gestione del servizio idrico dopo la cessione degli impianti al gestore unico del servizio idrico - attiene a due differenti profili:
1) il rimborso delle spese per la gestione del servizio idrico anticipate dall'amministrazione comunale dal 2006 al 2014;
2) il rimborso delle rate del contratto di mutuo stipulato tra il e la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti al fine di realizzare opere pubbliche idrauliche.
Questo Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale debba essere rigettata sotto entrambi i profili.
L'art 1 della suddetta convenzione dispone che “la società gestore del Servizio CP_2
Idrico Integrato ai sensi della delibera n. 25 del 29.12.2004 dell'ATO della in CP_4 CP_3
recepimento dell'articolo n. 153 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si obbliga a rimborsare, con
pagina 7 di 9 decorrenza del semestre in corso alla data di conferimento delle infrastrutture, ai Comuni della
che hanno deliberato il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato e delle CP_3
correlate dotazioni infrastrutturali, l'importo delle rate dei mutui contratti per la costruzione di
dette opere e impianti pagate nell'anno di competenza”.
Alla luce della norma citata, questo Tribunale rileva che le spese di gestione di cui al superiore punto 1) non rientrano nell'oggetto della convenzione, la quale si riferisce unicamente alla rifusione delle spese sostenute dai Comuni per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di opere idrauliche.
Tanto premesso, si ritiene che anche la domanda relativa al rimborso delle spese di cui al punto
2) debba essere rigettata, in quanto non risultano provati i presupposti previsti dalla suddetta convenzione.
L'art 4 della convenzione dispone che “tutti i mutui, per i quali i comuni hanno diritto al
rimborso, sono individuati in apposito elenco, formato attraverso autocertificazione (…) contenente
per ciascun mutuo: descrizione esatta dell'opera, numero di posizione, ente finanziatore, importo
mutuato, importo della rata e periodicità del pagamento, importo dell'eventuale contribuzione
erariale, piano di ammortamento o piani, nell'ipotesi si sia proceduto alla rinegoziazione,
dichiarazione che l'importo mutuato è stato interamente utilizzato, dichiarazione che l'opera sia
inerente il servizio idrico integrato e sia stata trasferita in uso ad che la stessa sia stata Pt_1
collaudata o che è stato rilasciato il certificato di fine lavori”.
L'art 5, infine, dispone che “il ricevimento della detta autocertificazione rende efficace l'ordine
di rimborso da parte della società nei confronti dell'amministrazione comunale (…)”. Pt_1
Appare evidente che l'art. 4 della convenzione subordina l'efficacia dell'ordine di rimborso da parte di al ricorrere di una serie di condizioni, che questo Tribunale ritiene non soddisfatte. Pt_1
pagina 8 di 9 Infatti, l'opponente non ha fornito una descrizione esatta dell'opera realizzata né la circostanza che la stessa sia stata trasferita in uso ad né che l'opera sia stata collaudata o che sia stato Pt_1
rilasciato il certificato di fine lavori.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la mancanza dei requisiti previsti dalla convenzione per la concreta esigibilità del rimborso delle rate del mutuo da parte di all'amministrazione Pt_1
comunale, giustifichi il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, devono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca l'ingiunzione di pagamento;
2. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3. dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cagliari, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9