Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
L'art. 279 cod. proc. pen., laddove attribuisce la competenza sulle misure cautelari al "giudice che procede", intende riferirsi, quando detto giudice sia collegiale, non solo allo stesso ufficio giudiziario, ma anche allo stesso organo nella medesima composizione fisica del giudice che procede, al quale deve riconoscersi una vera e propria competenza funzionale in proposito. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità che a decidere la questione "de libertate" sia l'organo nella stessa composizione del giudice procedente, sotto la percezione del quale si svolge il dibattimento, trattandosi dell'unico giudice in grado di ponderare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi dal procedimento svoltosi al suo cospetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 26800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26800 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 516
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 261/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG LO CE N. IL 02/04/1961;
avverso l'ordinanza n. 289/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 03/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dr.ssa Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l'avv.to Gianzi Antonio Giuseppe difensore di fiducia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 4.3.2014, il Tribunale in composizione collegiale di Reggio Calabria, all'esito della condanna ad anni sedici e mesi sei di reclusione, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IO RA LO, imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di tipo mafioso denominata 'ndrangheta ed in particolare del sodalizio Ficara- Latella). Avverso tale provvedimento l'imputato propose istanza di riesame e il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 3.4.14, confermava la misura della custodia in carcere. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo l'inosservanza ed errata applicazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c, art. 275 c.p.p., commi 1 bis e 3, e art. 125 c.p.p., comma 3, carenza e manifesta illogicita'
della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in ordine alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale fornito alcuna logica motivazione circa il concreto pericolo di reiterazione nelle condotte criminose e il concreto pericolo di fuga.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
All'odierna udienza l'avv. Antonio Giuseppe Gianzi propone oralmente due motivi nuovi;
il primo sulla incompatibilità funzionale giuridica del Collegio che ha emesso l'ordinanza cautelare composto dalle stesse persone fisiche che hanno emesso la sentenza di condanna, il secondo sulla violazione della norma di cui all'art. 275 c.p., comma 1 bis la quale non è applicabile nei casi in cui, come nella fattispecie, una precedente misura vi sia stata e sia stata revocata per carenza di esigenze cautelari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, rilevasi che l'art. 311 c.p.p., comma 4, in tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la proposizione di motivi nuovi, ma non deroga al principio generale delle impugnazioni, circa la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi proposti. La presentazione di motivi nuovi deve pertanto riguardare capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 46711/2011 Rv. 251412; Sez. 3, Sent. n. 12641/2013 Rv. 255118), a meno che non abbiano comunque ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio dalla stessa Corte.
2. Tanto premesso, in relazione al primo motivo aggiunto con il quale si eccepisce l'incompetenza funzionale del Tribunale che ha emesso l'ordinanza cautelare, rileva il Collegio che l'art. 279 c.p.p. attribuisce la competenza per l'applicazione delle misure cautelari al giudice che procede, nella specie correttamente individuato nel giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna all'esito del giudizio di merito, e che aveva la disponibilità degli atti. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 6, Sent. n. 2467/1998 Rv. 211938; Sez. 6, Sent. n. 334/2000 Rv. 215648; Sez. 5, sent.n. 48390 del 24.11.2014 non massimata), l'art. 279 c.p.p., laddove attribuisce la competenza sulle misure cautelari al "giudice che procede", intende riferirsi, quando detto giudice sia collegiale, non solo allo stesso ufficio giudiziario, ma anche allo stesso organo nella medesima composizione fisica del giudice che procede, al quale deve riconoscersi una vera e propria competenza funzionale in proposito. È, infatti, indispensabile che a decidere la questione "de libertate" sia l'organo nella stessa composizione del giudice procedente, sotto la percezione del quale si svolge il dibattimento, trattandosi dell'unico giudice in grado di ponderare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi dal procedimento svoltosi al suo cospetto.
Non si pone pertanto la questione di incompetenza funzionale prospettata dalla difesa, trovando, la stessa, pacifica soluzione nel chiaro disposto dell'art. 279 c.p.p.. A ciò aggiungasi che il pericolo di parzialità del giudice trova tutela nelle sole ipotesi espressamente indicate dall'art. 34 c.p.p.:
norma che non prevede affatto la incompatibilità del giudice nel caso evocato dal difensore e regola, viceversa, altre e tassative fattispecie.
3. Il titolo custodiale di cui all'ordinanza impugnata è stato emesso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, recante condanna alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione;
l'imputato si trovava allo stato libero in conseguenza della revoca nel 2011 di una precedente misura cautelare a suo tempo disposta per lo stesso fatto, essendosi riscontrata l'insussistenza di esigenze cautelari.
Con il secondo motivo aggiunto, la difesa di IO lamenta che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto del precedente provvedimento di revoca, omettendo di valorizzare il pregresso accertamento dell'insussistenza di esigenze cautelari, e che per quanto il c.d. giudicato cautelare non abbia valore assoluto, ma operi esclusivamente rebus sic stantibus, il superamento di esso può legittimarsi soltanto attraverso il vaglio di situazioni nuove o sopravvenute, che non siano state prese in considerazione dal giudice che ha emesso la precedente statuizione;
e pertanto il giudice di merito avrebbe potuto riconoscere l'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura soltanto individuando - e indicando nella motivazione - le ragioni per cui il precedente giudizio di insussistenza delle esigenze cautelari più non poteva considerarsi d'attualità, per la sopravvenienza di ragioni tali da contraddire quel convincimento.
L'unico motivo di ricorso, e il secondo motivo aggiunto ad esso riconducibile sono entrambi infondati.
Invero, come già affermato da questa Corte, in base a considerazioni pienamente condivisibili e condivise dal Collegio, la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere (in tal senso, Cass. Sez. 1, Sent. n. 13904/2008; Rv. 243129 Sez. 6, Sent. n. 30582/2003, Rv. 226103). A riguardo, rilevasi, comunque, che l'ordinanza è anche motivata con riferimento alle esigenze cautelari sia del pericolo di fuga che del pericolo di recidiva. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a far riferimento alla sola condanna riportata, ma - rispondendo a tutte le censure mosse dalla difesa avverso l'ordinanza cautelare- ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, sufficienti elementi per affermare l'esistenza in relazione all'imputato sia di un concreto pericolo di reiterazione dei reati (come si desume dal ruolo criminale dell'imputato ed dal suo contributo alla vita dell'associazione ritenuti in modo tutt'altro che marginale nella sentenza di condanna alla pena, piuttosto rilevante, di anni 16 e mesi 6 di reclusione, nonché dalle modalità della condotta rivelatrice della totale disponibilità dello stesso imputato rispetto agli interessi della cosca;
ne' tale rischio può ritenersi annullato o ridotto per il fatto che alcuni degli esponenti siano al momento detenuti, dal momento che ciò non comporta il definitivo "scioglimento" dell'organizzazione criminale di appartenenza che ha dimostrato capillare organizzazione di uomini e mezzi, professionalità nel delitto e proclività a delinquere) che di un concreto ed apprezzabile pericolo di fuga per effetto dell'entità della pena e del contesto criminale in cui risulta inserito l'imputato, e che ha consentito ad alcuni dei suoi sodali di sottrarsi in passato abilmente alla cattura (v.pag.9 dell'ordinanza impugnata). Correttamente poi il Tribunale ha osservato che la natura permanente del reato fino alla data della sentenza rende attuale l'epoca della commissione dei fatti, mentre il buon comportamento tenuto dall'imputato durante il tempo trascorso in libertà, in pendenza del processo, è circostanza nella fattispecie del tutto neutra in presenza delle altre e ben gravi circostanze deponenti per il pericolo di reiterazione dei reati.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015