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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FALLUCCHI LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA SAN DONATO, 7 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALLUCCHI LUIGI opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO GIUSEPPE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in via Gabrio Serbelloni, 5 20122 Milano presso il difensore avv. SPAGNOLO GIUSEPPE
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da foglio depositato il 19.3.2025.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, NEL MERITO: in via principale: respingere e/o in ogni caso rigettare le domande, eccezioni, deduzioni e/o conclusioni di per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo del n° 3892/2024 (R.G.: n° 5122/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2024 limitatamente alla somma di € 2.590,29, comprensivo degli interessi moratori dal 25.10.2023 al 27.03.2024 per € 678,35 ed € 1.312,30 per spese diritti ed onorari liquidati in decreto ingiuntivo ed oltre alle successive occorrende, ovvero quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio;
Contr
- per l'effetto accertare e dichiarare che è creditrice di della complessiva somma di Parte_1
€ 2.590,29, di cui € 678,35 per residua sorte capitale ed € 1.312,30 per spese e competenze liquidate e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio: per l'effetto condannare Contr al pagamento in favore di della complessiva somma pari ad euro 1.990,65 oltre Parte_1 interessi moratori e/o in subordine al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo saldo e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio;
pagina 1 di 6 - in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n° 3892/2024 (R.G.: n°
5122/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2024, accertare e dichiarare che
[...] CP_ è creditrice di della complessiva somma di € 2.590,29, di cui € 678,35 per residua Parte_1 sorte capitale ed € 1.312,30 per spese e competenze liquidate e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio: per l'effetto condannare l pagamento in favore di Parte_1 Contr
della complessiva somma pari ad euro 1.990,65 oltre interessi moratori e/o in subordine al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo saldo e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio;
IN OGNI CASO
- Condannare ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, al pagamento da Parte_1 Contr parte di quest'ultima in favore di di un risarcimento a titolo di danni da “lite temeraria” cagionati alla BA (anche) in relazione al presente giudizio, oltre all'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 89 c.p.c., anche disponendo eventualmente l'ordine di cancellazione: danni, questi ultimi, che si quantificano nella complessiva somma di € 5.000,00 ovvero nella maggiore e/o minor somma ritenuta eventualmente anche di giustizia, in relazione alla quale si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre la condanna al relativo pagamento: Contr i. da parte di n favore di;
e/o in via subordinata Parte_1 Contr ii. (sempre da parte di ma non in favore di quanto invero) da distrarsi, anche in via Parte_1 diretta, in favore della (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3 tempore, corrente in Milano, alla Via Mario Pichi n. 11;
- Condannare l pagamento delle somme relative alla registrazione del decreto ingiuntivo;
Parte_1
- In ogni caso con vittoria di alle spese, diritti e onorari, oltre 15% spese generali, Iva e CPA nella misura di legge con la distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3892/2024 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della dell'importo di 13.475,91 euro, oltre interessi CP_1
moratori e spese processuali, di cui alle fatture allegato al ricorso.
chiedeva revocarsi il decreto esponendo l'avvenuto pagamento in Parte_1
data anteriore al deposito del ricorso monitorio;
chiedeva anche la condanna dell'opposta per lite temeraria e la rifusione delle spese processuali a favore del procuratore antistatario. si costituiva in giudizio riconoscendo il pagamento della somma indicata dall'opponente ma CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo per le spese e gli interesso moratori per euro 2.590,29 ed in subordine, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento della stessa somma, oltre alla condanna per lite temeraria e la rifusione delle spese a favore del procuratore antistatario.
La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 19 maggio 2025, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi e alla predetta udienza veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo pacifico - e documentale - il pagamento del credito di cui alle fatture azionate in via monitoria avvenuto con il pagamento tardivo e segnatamente:
- in data 25.10.2023 l'opponente emetteva l'assegno di euro 13.207,99 a favore dell'opposta che risultava impagato per mancanza di fondi;
- in data 4.1.2024 l'opponente effettuava il deposito vincolato al portatore del titolo di euro
14.650,90, comprensivo della somma capitale dell'assegno di euro 13.207,99 oltre gli interessi e la penale, ex art. 8 legge 386/90 (doc n 2 fasc. opponente);
- in data 27.3.2024 la somma di euro 14.650,99 veniva accreditata sul conto corrente dell'opposta
(doc. n 9 fasc. opposta).
Risulta inoltre che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 8.2.2024, emesso in data
11.3.2024 e notificato in data 18.3.2024.
Dopo la notifica del decreto ingiuntivo, in data 20.3.2024, l'opponente comunicava all'opposta di aver pagato con il deposito vincolato del 4.1.2024 e chiedeva all'opposta “di annullare, revocare, dichiarare privo di efficacia” il decreto ingiuntivo (doc. n 3 opponente).
In data 4.4.2024 rispondeva l'opposta comunicando “che dopo le verifiche effettuate con la mia cliente
mio tramite, con la presente rinuncia al decreto ingiuntivo n. 3892 /2024 emesso nei CP_1
confronti della (doc. n 6 opposta). Parte_1
In data 5.4.2024 l'opponente chiedeva la rinuncia al decreto ingiuntivo “formale, con atto sottoscritto dalla parte tua assistita e dal suo procuratore costituito, domiciliatario e contestualmente notificato alla controparte mia assistita, che provvederà sottoscrivendola ad accettare detta rinuncia, senza aggravio di spese e notificarlo al rinunciante. Il tutto nel rispetto della legge. In difetto sarò costretto a depositare atto di opposizione al decreto monitorio. Attendo cortese riscontro.” (doc. n 7 opposta) ed in data 18.4.2024 proponeva l'opposizione.
Da quanto suesposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo pacifico il pagamento del credito di cui alle fatture azionate in via monitoria.
E' provato che il pagamento è avvenuto secondo la procedura di cui all'art. 8 L. 386/9, che consente di pagare, con le sanzioni ivi previste, l'assegno bancario in ritardo (giorni 60) al fine di evitare il protesto. La norma prevede che: “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.”. La ratio di tale norma è ravvisabile nel fatto pagina 3 di 6 che il pagamento tardivo non viene accreditato direttamente in favore del creditore ma in un deposito vincolato, che può essere svincolato a favore del creditore su specifica richiesta.
Nella specie risulta che la ha richiesto lo svincolo del deposito in data 25.03.2024 (doc. n 9 CP_1
fasc. opposta), dopo la ricezione della comunicazione del 20.03.2024 suindicata (doc. n 3 fasc. opponente) e l'accredito è del 27.3.2024 (doc. n 9 fasc. opposta).
Prima del 20 marzo 2024, non risulta che l'opponente abbia effettuato alcuna comunicazione del pagamento tardivo, pertanto il decreto ingiuntivo è stato richiesto (in data 8.2.2024), emesso (in data
11.3.2024) e notificato (in data 18.3.2024) quando ancora l'opposta non aveva ricevuto notizia del pagamento tardivo e tanto meno aveva l'accredito del pagamento (del 27.3.2024).
Nessuna mala fede può quindi imputarsi alla per aver richiesto il decreto ingiuntivo, essendo CP_1
invece ravvisabile l'omissione dell'opponente, che non aveva ancora informato l'opposta come era suo onere ex art. 8 L. 386/90.
Ne consegue che l'opponente è tenuto al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo di euro
1.312,30 (nota spese = doc. n 10 fasc. opposta) e degli interessi maturati sino al pagamento del
27.3.2024, che sono stati quantificati in euro 1.277,99 (interessi moratori dal 25.10.2023 al 27.3.2024 = doc n 11 fasc. opposta), per complessive euro 2.590,29.
Imputando il pagamento prima agli interessi ex art. 1194 c.c., residua una somma capitale di euro
678,35, pertanto l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1.990,65 (di cui euro 678,35 per capitale e euro 1312,30 per spese del monitorio); sulla somma di euro 678,35 maturano gli interessi moratori dalla scadenza al saldo e sulla somma di euro 1312,30 maturano gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (11.6.2024) al saldo.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., deve rilevarsi che l'opposizione è stata proposta dopo che il legale dell'opposta aveva comunicato al legale dell'opponente la rinuncia della parte al decreto ingiuntivo (comunicazione del 4.4.2024), alla quale il legale dell'opponente richiedeva “… atto sottoscritto dalla parte tua assistita e dal suo procuratore costituito, domiciliatario e contestualmente notificato alla controparte mia assistita, che provvederà sottoscrivendola ad accettare detta rinuncia, senza aggravio di spese e notificarlo al rinunciante. Il tutto nel rispetto della legge. In difetto sarò costretto a depositare atto di opposizione al decreto monitorio. Attendo cortese riscontro.”
(comunicazione del 5.4.2024).
A norma dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia al decreto ingiuntivo doveva essere fatta dalla o dal CP_1
procuratore speciale e notificata all'altra parte e non richiedeva alcuna accettazione non essendo l'ingiunta costituita (Ai fini della declaratoria di estinzione del processo monitorio per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione da parte dell'ingiunto si rende
pagina 4 di 6 necessaria solo quando questi abbia assunto la veste di parte costituita mediante opposizione, e non anche quando, pur essendo già pendente il rapporto processuale per l'intervenuta notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il contraddittorio sia soltanto eventuale, non essendo stata ancora esercitata la facoltà di proporre opposizione. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016).
Ne consegue che, da un lato, non era valida la rinuncia effettuata dal legale della in quanto non CP_1
proveniva, né dalla parte, né dal suo procuratore speciale (dalla procura del 21.7.2023 non risulta che sia stato conferito al procuratore della il potere di rinunciare al decreto ingiuntivo) e, d'altro CP_1
lato, non richiedeva l'accettazione della , pertanto anche la richiesta dell'opponente era Parte_1
ingiustificata.
L'opposizione appare dunque frutto di una incomprensione tra le parti, non sanzionabile con la condanna ex art. 96 c.p.c..
Non sussistono neppure i presupposti per la condanna ex art. 89 c.p.c. per le frasi utilizzate dall'opponente nella parte in cui afferma la mala fede dell'opposta - che avrebbe richiesto il decreto ingiuntivo dopo il pagamento del credito -, in quanto l'espressione utilizzata rientra nella tesi sostenuta dalla difesa dell'opponente, che è infondata ma non offensiva.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza della parte opponente sulla domanda di condanna dell'opposta, non essendo invece ravvisabile la soccombenza dell'opposta per la revoca del decreto ingiuntivo che è conseguente alla condotta dell'opponente per il pagamento tardivo del credito, come suesposto, per cui anche le spese di registrazione del decreto ingiuntivo vanno poste a carico dell'opponente. Le spese vanno liquidate ex DM 147/22 considerando il valore della causa compreso tra euro 5.201 e 26.000, applicando i valori minimi del compenso stante la bassa complessità delle questioni trattate, con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1.revoca il decreto ingiuntivo opposto n 3892/2024;
2.accerta e dichiara che è creditrice dell'opponente della complessiva somma di € 2.590,29, CP_1 di cui € 678,35 per residua sorte capitale ed € 1.312,30 per spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo e per l'effetto condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 1.990,65 oltre CP_1
agli interessi moratori sulla somma di euro 678,35 dalla scadenza al saldo e agli interessi al tasso legale sulla somma di euro 1312,30 dall'11.6.2024 al saldo;
pagina 5 di 6 3.rigetta le domande ex art. 96 e 89 c.p.c.;
4.condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario dell'opposta che liquida in euro 1.700 per compenso, oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, oltre al 15% spese forf. calcolato sul compenso, iva e cpa come per legge.
Milano 24 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FALLUCCHI LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA SAN DONATO, 7 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALLUCCHI LUIGI opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO GIUSEPPE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in via Gabrio Serbelloni, 5 20122 Milano presso il difensore avv. SPAGNOLO GIUSEPPE
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da foglio depositato il 19.3.2025.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, NEL MERITO: in via principale: respingere e/o in ogni caso rigettare le domande, eccezioni, deduzioni e/o conclusioni di per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo del n° 3892/2024 (R.G.: n° 5122/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2024 limitatamente alla somma di € 2.590,29, comprensivo degli interessi moratori dal 25.10.2023 al 27.03.2024 per € 678,35 ed € 1.312,30 per spese diritti ed onorari liquidati in decreto ingiuntivo ed oltre alle successive occorrende, ovvero quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio;
Contr
- per l'effetto accertare e dichiarare che è creditrice di della complessiva somma di Parte_1
€ 2.590,29, di cui € 678,35 per residua sorte capitale ed € 1.312,30 per spese e competenze liquidate e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio: per l'effetto condannare Contr al pagamento in favore di della complessiva somma pari ad euro 1.990,65 oltre Parte_1 interessi moratori e/o in subordine al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo saldo e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio;
pagina 1 di 6 - in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n° 3892/2024 (R.G.: n°
5122/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2024, accertare e dichiarare che
[...] CP_ è creditrice di della complessiva somma di € 2.590,29, di cui € 678,35 per residua Parte_1 sorte capitale ed € 1.312,30 per spese e competenze liquidate e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio: per l'effetto condannare l pagamento in favore di Parte_1 Contr
della complessiva somma pari ad euro 1.990,65 oltre interessi moratori e/o in subordine al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo saldo e/o quella maggiore e/o minor somma che verrà determinata all'esito del giudizio;
IN OGNI CASO
- Condannare ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, al pagamento da Parte_1 Contr parte di quest'ultima in favore di di un risarcimento a titolo di danni da “lite temeraria” cagionati alla BA (anche) in relazione al presente giudizio, oltre all'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 89 c.p.c., anche disponendo eventualmente l'ordine di cancellazione: danni, questi ultimi, che si quantificano nella complessiva somma di € 5.000,00 ovvero nella maggiore e/o minor somma ritenuta eventualmente anche di giustizia, in relazione alla quale si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre la condanna al relativo pagamento: Contr i. da parte di n favore di;
e/o in via subordinata Parte_1 Contr ii. (sempre da parte di ma non in favore di quanto invero) da distrarsi, anche in via Parte_1 diretta, in favore della (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3 tempore, corrente in Milano, alla Via Mario Pichi n. 11;
- Condannare l pagamento delle somme relative alla registrazione del decreto ingiuntivo;
Parte_1
- In ogni caso con vittoria di alle spese, diritti e onorari, oltre 15% spese generali, Iva e CPA nella misura di legge con la distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3892/2024 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della dell'importo di 13.475,91 euro, oltre interessi CP_1
moratori e spese processuali, di cui alle fatture allegato al ricorso.
chiedeva revocarsi il decreto esponendo l'avvenuto pagamento in Parte_1
data anteriore al deposito del ricorso monitorio;
chiedeva anche la condanna dell'opposta per lite temeraria e la rifusione delle spese processuali a favore del procuratore antistatario. si costituiva in giudizio riconoscendo il pagamento della somma indicata dall'opponente ma CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo per le spese e gli interesso moratori per euro 2.590,29 ed in subordine, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento della stessa somma, oltre alla condanna per lite temeraria e la rifusione delle spese a favore del procuratore antistatario.
La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 19 maggio 2025, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi e alla predetta udienza veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo pacifico - e documentale - il pagamento del credito di cui alle fatture azionate in via monitoria avvenuto con il pagamento tardivo e segnatamente:
- in data 25.10.2023 l'opponente emetteva l'assegno di euro 13.207,99 a favore dell'opposta che risultava impagato per mancanza di fondi;
- in data 4.1.2024 l'opponente effettuava il deposito vincolato al portatore del titolo di euro
14.650,90, comprensivo della somma capitale dell'assegno di euro 13.207,99 oltre gli interessi e la penale, ex art. 8 legge 386/90 (doc n 2 fasc. opponente);
- in data 27.3.2024 la somma di euro 14.650,99 veniva accreditata sul conto corrente dell'opposta
(doc. n 9 fasc. opposta).
Risulta inoltre che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 8.2.2024, emesso in data
11.3.2024 e notificato in data 18.3.2024.
Dopo la notifica del decreto ingiuntivo, in data 20.3.2024, l'opponente comunicava all'opposta di aver pagato con il deposito vincolato del 4.1.2024 e chiedeva all'opposta “di annullare, revocare, dichiarare privo di efficacia” il decreto ingiuntivo (doc. n 3 opponente).
In data 4.4.2024 rispondeva l'opposta comunicando “che dopo le verifiche effettuate con la mia cliente
mio tramite, con la presente rinuncia al decreto ingiuntivo n. 3892 /2024 emesso nei CP_1
confronti della (doc. n 6 opposta). Parte_1
In data 5.4.2024 l'opponente chiedeva la rinuncia al decreto ingiuntivo “formale, con atto sottoscritto dalla parte tua assistita e dal suo procuratore costituito, domiciliatario e contestualmente notificato alla controparte mia assistita, che provvederà sottoscrivendola ad accettare detta rinuncia, senza aggravio di spese e notificarlo al rinunciante. Il tutto nel rispetto della legge. In difetto sarò costretto a depositare atto di opposizione al decreto monitorio. Attendo cortese riscontro.” (doc. n 7 opposta) ed in data 18.4.2024 proponeva l'opposizione.
Da quanto suesposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo pacifico il pagamento del credito di cui alle fatture azionate in via monitoria.
E' provato che il pagamento è avvenuto secondo la procedura di cui all'art. 8 L. 386/9, che consente di pagare, con le sanzioni ivi previste, l'assegno bancario in ritardo (giorni 60) al fine di evitare il protesto. La norma prevede che: “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.”. La ratio di tale norma è ravvisabile nel fatto pagina 3 di 6 che il pagamento tardivo non viene accreditato direttamente in favore del creditore ma in un deposito vincolato, che può essere svincolato a favore del creditore su specifica richiesta.
Nella specie risulta che la ha richiesto lo svincolo del deposito in data 25.03.2024 (doc. n 9 CP_1
fasc. opposta), dopo la ricezione della comunicazione del 20.03.2024 suindicata (doc. n 3 fasc. opponente) e l'accredito è del 27.3.2024 (doc. n 9 fasc. opposta).
Prima del 20 marzo 2024, non risulta che l'opponente abbia effettuato alcuna comunicazione del pagamento tardivo, pertanto il decreto ingiuntivo è stato richiesto (in data 8.2.2024), emesso (in data
11.3.2024) e notificato (in data 18.3.2024) quando ancora l'opposta non aveva ricevuto notizia del pagamento tardivo e tanto meno aveva l'accredito del pagamento (del 27.3.2024).
Nessuna mala fede può quindi imputarsi alla per aver richiesto il decreto ingiuntivo, essendo CP_1
invece ravvisabile l'omissione dell'opponente, che non aveva ancora informato l'opposta come era suo onere ex art. 8 L. 386/90.
Ne consegue che l'opponente è tenuto al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo di euro
1.312,30 (nota spese = doc. n 10 fasc. opposta) e degli interessi maturati sino al pagamento del
27.3.2024, che sono stati quantificati in euro 1.277,99 (interessi moratori dal 25.10.2023 al 27.3.2024 = doc n 11 fasc. opposta), per complessive euro 2.590,29.
Imputando il pagamento prima agli interessi ex art. 1194 c.c., residua una somma capitale di euro
678,35, pertanto l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1.990,65 (di cui euro 678,35 per capitale e euro 1312,30 per spese del monitorio); sulla somma di euro 678,35 maturano gli interessi moratori dalla scadenza al saldo e sulla somma di euro 1312,30 maturano gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (11.6.2024) al saldo.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., deve rilevarsi che l'opposizione è stata proposta dopo che il legale dell'opposta aveva comunicato al legale dell'opponente la rinuncia della parte al decreto ingiuntivo (comunicazione del 4.4.2024), alla quale il legale dell'opponente richiedeva “… atto sottoscritto dalla parte tua assistita e dal suo procuratore costituito, domiciliatario e contestualmente notificato alla controparte mia assistita, che provvederà sottoscrivendola ad accettare detta rinuncia, senza aggravio di spese e notificarlo al rinunciante. Il tutto nel rispetto della legge. In difetto sarò costretto a depositare atto di opposizione al decreto monitorio. Attendo cortese riscontro.”
(comunicazione del 5.4.2024).
A norma dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia al decreto ingiuntivo doveva essere fatta dalla o dal CP_1
procuratore speciale e notificata all'altra parte e non richiedeva alcuna accettazione non essendo l'ingiunta costituita (Ai fini della declaratoria di estinzione del processo monitorio per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione da parte dell'ingiunto si rende
pagina 4 di 6 necessaria solo quando questi abbia assunto la veste di parte costituita mediante opposizione, e non anche quando, pur essendo già pendente il rapporto processuale per l'intervenuta notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il contraddittorio sia soltanto eventuale, non essendo stata ancora esercitata la facoltà di proporre opposizione. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016).
Ne consegue che, da un lato, non era valida la rinuncia effettuata dal legale della in quanto non CP_1
proveniva, né dalla parte, né dal suo procuratore speciale (dalla procura del 21.7.2023 non risulta che sia stato conferito al procuratore della il potere di rinunciare al decreto ingiuntivo) e, d'altro CP_1
lato, non richiedeva l'accettazione della , pertanto anche la richiesta dell'opponente era Parte_1
ingiustificata.
L'opposizione appare dunque frutto di una incomprensione tra le parti, non sanzionabile con la condanna ex art. 96 c.p.c..
Non sussistono neppure i presupposti per la condanna ex art. 89 c.p.c. per le frasi utilizzate dall'opponente nella parte in cui afferma la mala fede dell'opposta - che avrebbe richiesto il decreto ingiuntivo dopo il pagamento del credito -, in quanto l'espressione utilizzata rientra nella tesi sostenuta dalla difesa dell'opponente, che è infondata ma non offensiva.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza della parte opponente sulla domanda di condanna dell'opposta, non essendo invece ravvisabile la soccombenza dell'opposta per la revoca del decreto ingiuntivo che è conseguente alla condotta dell'opponente per il pagamento tardivo del credito, come suesposto, per cui anche le spese di registrazione del decreto ingiuntivo vanno poste a carico dell'opponente. Le spese vanno liquidate ex DM 147/22 considerando il valore della causa compreso tra euro 5.201 e 26.000, applicando i valori minimi del compenso stante la bassa complessità delle questioni trattate, con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1.revoca il decreto ingiuntivo opposto n 3892/2024;
2.accerta e dichiara che è creditrice dell'opponente della complessiva somma di € 2.590,29, CP_1 di cui € 678,35 per residua sorte capitale ed € 1.312,30 per spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo e per l'effetto condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 1.990,65 oltre CP_1
agli interessi moratori sulla somma di euro 678,35 dalla scadenza al saldo e agli interessi al tasso legale sulla somma di euro 1312,30 dall'11.6.2024 al saldo;
pagina 5 di 6 3.rigetta le domande ex art. 96 e 89 c.p.c.;
4.condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario dell'opposta che liquida in euro 1.700 per compenso, oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, oltre al 15% spese forf. calcolato sul compenso, iva e cpa come per legge.
Milano 24 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
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