Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 614/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
07/02/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni di divorzio: 1) i coniugi vivranno definitivamente separati, fissando la loro residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto e della comunicazione di ogni variazione di residenza all'altro coniuge. L'immobile residenza familiare
(sito in 46040 Piubega (MN) via Giussani Don Luigi n. 6/A (catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Piubega (MN) con i seguenti dati: foglio 6, mappale 359 sub 1, piano T 1 cat A2 cl 3 vani 6,5 e foglio 6, mappale 359 sub 2, piano T cat C6 cl 2 mq 25, mapp. 358 passaggio comune, map 360 e Via Don
Luigi Giussani), completo dei mobili che lo arredano, viene definitivamente assegnato al sig. , che lo abiterà con il figlio , presso di lui CP_1 Per_1
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_1
e residenza del medesimo presso il padre;
3) per il figlio , la sig.ra corrisponderà al sig. la somma di: Per_1 Pt_1 CP_1
- euro 50,00 (euro cinquanta/00) mensili fino a quando la sig.ra sarà Pt_1 disoccupata;
- euro 100,00 (euro cento/00) mensili dal mese successivo a quando la sig.ra Pt_1 troverà occupazione lavorativa,
a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, entro il giorno 15 di ogni mese a far tempo dalla data di omologa del presente procedimento, con rivalutazione annuale calcolata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T., a mezzo accredito sul conto corrente del sig. , i cui dati di seguito si riportano: IT31 N 05034 57441 CP_1
000000001984; 4) quanto all'assegno unico, lo stesso sarà percepito nella misura del 100% dal sig. ; CP_1
5) le spese straordinarie del figlio minore sono ripartite al 50% tra il sig. Per_1
e la sig.ra secondo il seguente schema (come da protocollo del CP_1 Pt_1
Tribunale di Mantova):
“senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole maternecomunali.
c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di
2 specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”; 6) quanto ai turni di cura, la sig.ra avrà la possibilità di stare e tenere con Pt_1 sé il figlio liberamente, sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici Per_1 dello stesso, accordandosi di volta in volta con il padre con congruo preavviso. I sig.ri e concordano che, tranne le festività, il figlio minore trascorrerà CP_1 Pt_1 con i genitori fine settimana alternati, e ciò dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.00; Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, il figlio minore trascorrerà la metà dei giorni festivi con la madre e l'altra metà con il padre, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo, alternando di anno in anno il
Natale con un genitore e la
Vigilia di Natale con l'altro, così come il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Con oggetto le vacanze estive, la madre potrà trascorrere con il minore tre settimane, anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo, e comunque non oltre il 31/5 di ogni anno;
7) quanto all'immobile residenza familiare: i coniugi concordano che la sig.ra Pt_1 si impegna a cedere la propria quota del 50% della proprietà dell'immobile al marito sig. , mediante il pagamento alla stessa, da parte di quest'ultimo, CP_1 della somma di complessivi euro 10.000,00, con rogito che avverrà entro il
30/9/2025;
7d) quanto alle rate del mutuo ipotecario erogato dalla con Controparte_2 atto a mani del notaio repertorio 8686 e raccolta 2151 (di euro 170.000,00 Per_2 con durata anni 30), poi surrogato da Banca Popolare di Mantova per l'importo di complessivi euro
189.364,05, della durata di anni 22, le medesime saranno corrisposte interamente dal sig. , con impegno all'accollo cumulativo del mutuo ed alla CP_1 liberazione da ogni obbligazione derivante dal contratto stesso della signora previo consenso della banca mutuante. Sino a che la banca mutuante non Pt_1
3 avrà deliberato di accettare l'accollo del mutuo in capo al sig. con effetto liberatorio della sig.ra il CP_1 Pt_1 signor si impegna e si obbliga a tenere indenne e manlevata la signora CP_1 da ogni eventuale richiesta di adempimento avanzata dalla banca mutuante Pt_1 nei confronti della stessa in relazione al pagamento delle rate del mutuo;
Pt_1 7d) le spese relative alla stipula dell'atto notarile per il trasferimento di proprietà dell'immobile ed eventuali oneri fiscali, saranno a carico del signor , al CP_1 quale spetterà anche la scelta del notaio con cui procedere alla predetta stipula, che dovrà avvenire entro il 30/09/2025;
8) le autovetture, già intestate a ciascun coniuge, e nel dettaglio per il sig.
CP_1 l'autovettura Fiat modello Punto targata EV105MH, per la sig.ra il mezzo Pt_1 marca Citroen modello C Elysee FL802AF, rimarranno nell'attuale disponibilità e titolarità di ciascun coniuge;
9) i coniugi confermano di aver già provveduto alla divisione di comune accordo delle somme di denaro in comunione esistenti, avendo già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale relativo al rapporto di coniugio, e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo, salvo quanto sopra indicato;
10) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
11) i coniugi si riconoscono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità che si dimostri necessario per il figlio minore;
12) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
4 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CERESARA il 15/05/2004 ed ivi trascritto al numero 1, parte II, serie A, del registro dei relativi atti dell'anno 2004;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERESARA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
5