TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 12113/2022, tra
(CF: non indicato), Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. CIRO RUSSO (CF:
), domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto C.F._1 introduttivo
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 997/2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 11589/2021, pubblicata in data 10.6.2022
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato in data 21.11.2022, il sig. Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'appellante) ha interposto appello avverso la sentenza n. 997/2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 11589/2021, pubblicata in data 10.6.2022.
2. Rileva fin d'ora chiarire che l'atto introduttivo del presente grado di giudizio reca, in epigrafe, le seguenti indicazioni: a) (come sopra meglio Parte_1 identificato) quale appellante;
b) Controparte_2
“elettivamente domiciliato c/o Legione Carabinieri Campania Compagnia
[...] di Casal di Principe – Via Vaticale n. 32”, quale appellato.
3. Il ricorrente premette di aver adito il Giudice di prossimità, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, al fine di impugnare il decreto prot. n. 682/21/AREA, con il quale veniva revocata la patente di guida CAT AB n. per avere Numero_1 abusivamente circolato alla guida del veicolo tg. CL886SN, sottoposto a sequestro amministrativo ed allo stesso ricorrente affidato quale custode.
4. Il Giudice di pace rigettava la domanda.
5. A dire del ricorrente la sentenza è errata e va riformata in quanto “il Giudice di prime cure ha fatto ricorso ad una isolata sentenza della Corte di Cassazione n. 7029 del 12.3.2019”, laddove “non vi è altro riferimento alla giurisprudenza corrente e dominante di altri Giudici di pace della nostra Repubblica, che hanno condiviso il principio generale (…) che deve orientare la pubblica amministrazione e totalmente ignorato dal Giudicante”; in particolar modo, l'emissione del provvedimento sanzionatorio di revoca della patente non è sine die, dovendo ritenersi che trovi applicazione – benché nulla sia espressamente previsto dall'art. 219 C.d.S. – la regola generale di cui all'art. 2, l. n. 241/1990, come ritenuto, tra l'altro, dal Giudice di pace di Bari nonché da quello di Torino, in precedenti espressamente menzionati.
6. Va premesso che lo scrivente magistrato ha assunto la titolarità del presente procedimento a far data dal 30.9.2024.
7. Ancora in via di premessa va evidenziato che la presente sentenza viene resa all'esito di udienza di discussione celebrata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127- ter c.p.c. ed è da ritenersi succedanea a tale ultima udienza.
8. Con provvedimento del 15.2.2023, il Giudice, sul rilievo che “sia il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che quello relativo al presente giudizio di appello risultano notificati alla presso la stazione C.C. di Casal Controparte_1 di Principe e non presso la sede dell' in ” ha disposto un rinvio Controparte_3 CP_1
“al fine di consentire all'appellante di interloquire sulla questione relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio in entrambi i gradi di giudizio”.
9. Sennonché: a) negli atti del presente giudizio non vi è la prova che il ricorso di primo grado fu notificato presso la Stazione dei carabinieri C.C. di Casal di Principe, come assunto nel predetto provvedimento;
b) l'art. 354, comma 1, c.p.c., è chiaro nello stabilire che se il giudice dell'appello “dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo (…)”, ovvero riscontra altre ipotesi di non corretta instaurazione del contraddittorio, “pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
All'udienza del 12.4.2023, il ricorrente precisava “di aver notificato l'atto di appello alla presso la stazione dei C.C. di Casal di Principe perché così Controparte_1 era indicato nella sentenza di primo grado” e chiedeva “l'acquisizione del fascicolo di primo grado che non risulta agli atti di questo procedimento”.
10. Con successivo provvedimento del 12.4.2023, il Giudice, sul rilievo che “dagli atti di causa non risulta alcun collegamento tra la sanzione oggetto del presente giudizio e i CC di Casal di Principe ma che può ritenersi che parte appellante sia stata indotta in errore dall'intestazione della sentenza appellata ove, effettivamente, si indicano i C.C. di Casal di Principe quale domiciliatari della ”, Controparte_1 onerava il ricorrente della “notifica del ricorso e del presente decreto, nei confronti della sede, nel rispetto dei termini di legge ex art. 415, commi Controparte_1
4 e 5, c.p.c. e assegnando alla parte ricorrente termine perentorio fino a venti giorni ed al resistente fino a dieci giorni prima di tale data per il deposito in Cancelleria di memorie integrative e documenti”.
11. Dopo altro provvedimento interlocutorio – la prova della notifica richiesta con provvedimento del 15.2.2023 essendo stata fornita “in formato cartaceo” – la causa perveniva all'udienza del 17.10.2024 e rinviata in prosieguo per la discussione all'udienza del 4.11.2024.
12. Con provvedimento assunto in data 18.11.2024 lo scrivente evidenziava quanto segue: “nell'ambito del procedimento di appello è stata ordinata la rinotifica dell'atto introduttivo di tale grado di giudizio nei confronti della , sulla scorta CP_1 della motivazione che “non risulta alcun collegamento tra la sanzione oggetto del presente giudizio e i CC di Casal di Principe ma che può ritenersi che parte appellante sia stata indotta in errore dall'intestazione della sentenza appellata ove, effettivamente, si indicano i C.C. di Casal di Principe quale domiciliatari della;
a ben vedere non appare documentata la notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo del primo grado di giudizio e, tenuto conto di quanto sopra, emerge re melius perpensa il dubbio che l'epigrafe della sentenza contenesse l'indicazione dei C.C. di Casal di Principe in quanto la notifica dell'atto in questione avvenne proprio presso tale indirizzo e non, come necessario, presso quello risultante dai pubblici registri”, rilevava che “l'accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio è del tutto preliminare rispetto all'esame del merito del gravame, peraltro relativo – come detto – ad una pronuncia di rigetto resa in merito alla impugnazione di una sanzione non sospesa in primo grado (come pure era possibile), onde, anche tenuto conto di tutto quanto sopra, la richiesta avanzata dall'appellante di una celere definizione del giudizio resta, allo stato, assorbita” e quindi dava onere all'appellante di “di depositare nel fascicolo telematico l'atto introduttivo del primo grado, come notificato alla controparte in uno al decreto di fissazione della prima udienza, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
13. In limine all'udienza del 30.12.2024 (fissata per la verifica dell'incombente e per la discussione della causa, da operarsi secondo le disposizioni del rito di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c., giusta provvedimento di mutamento del rito del 30.11.2022), l'appellante formulava istanza di rimessione in termini per il deposito di quanto sopra
“avuto riguardo alle disfunzioni dell'ufficio archivio del Giudice di pace di Aversa, presieduto dalla dott.ssa. ”; si evidenziava che “occorre acquisire anche la CP_4 relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, già presente nel fascicolo telematico, in ogni caso da reperire nel fascicolo di ufficio del procedimento in parola, custodito nell'archivio del Giudice di Pace di Aversa, unitamente al decreto di fissazione di I udienza, che si intende sostituito in via provvisoria dall'allegato verbale di prima udienza del 07-12-2021”.
14. A sostegno della istanza sopra indicata veniva allegata una schermata di messaggio WhatsApp indirizzato a TT ” recante il seguente testo Parte_2
“Buongiorno dottoressa, sono l'avvocato Ciro Russo di Pomigliano d'Arco, resto in attesa di vostro riscontro in merito al rilascio della copia atti del proc. n. 11589/2021 (…)”; tale messaggio, a dire dell'appellante, sarebbe rimasto senza risposta.
15. L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta. 16. Intanto preme evidenziare in via preliminare che non risponde al vero la deduzione per cui “la relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio” fosse “già presente nel fascicolo telematico”.
17. Al contrario: a) la produzione di parte allegata al ricorso introduttivo di questo grado di giudizio, all'allegato nominato “fascicolo di primo grado (…)”, contiene (pag. 12 e ss.) l'atto introduttivo ma non anche la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla controparte, ragione per la quale non è dato appurare sulla base di tale produzione se, in quella sede, il contraddittorio fu correttamente instaurato;
b) la documentazione allegata alla note di t.s. del 9.12.2022 (benché prodotta “in scansione”) evidenzia che la notifica dell'atto introduttivo dell'appello (conseguente al mutamento del rito) fu effettuata presso l'indirizzo PEC “ e l'oggetto del messaggio Email_1 inviato contiene l'indicazione “relata di notifica a domiciliato Controparte_1 presso Legione dei Carabinieri di Casal di Principe”; c) la documentazione allegata alle note del 20.4.2023 evidenzia la notifica del solo atto introduttivo del grado d'appello al corretto indirizzo PEC della . CP_1
18. Pertanto, da nessun atto allegato, sia in fase introduttiva che successivamente, è dato evincere presso quale indirizzo fu notificato l'atto introduttivo del primo grado, donde la indispensabilità di tale dimostrazione – come chiarito nel provvedimento del 18.11.2024 – per appurare la corretta instaurazione del contraddittorio e, in caso contrario, verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c. (relativo alla “rimessione al primo giudice”), prima richiamato.
19. La richiesta in tal senso svolta dal difensore dell'appellante non è fornita di adeguata prova (deve ritenersi che la richiesta sia avvenuta oralmente); allo stesso modo, non può ritenersi provata “l'inerzia” dell'Ufficio e quindi l'incolpevole violazione dell'onere assegnato al ricorrente con provvedimento del 18.11.2024 (che sola avrebbe potuto giustificare la rimessione in termini) in quanto: i) la “schermata” prodotta non dimostra che la destinataria fosse effettivamente la dirigente dell'Ufficio destinatario della richiesta;
ii) anche volendo ammettere che il messaggio fu effettivamente mandato alla dott.ssa e anche volendo ammettere che la CP_4 stessa sia il dirigente legittimato (e non vi è motivo di ritenere il contrario), deve evidenziarsi che la richiesta andava svolta in una forma che consentisse la dimostrazione: 1) dell'effettivo recapito del messaggio;
2) della sua data certa.
La schermata prodotta, in definitiva, non consente di dimostrare tali imprescindibili elementi.
Se ne deve inferire che il ricorrente sia rimasto colpevolmente inerte o che, comunque, non abbia diligentemente dimostrato di essersi attivato per il recupero di quanto richiesto.
Va poi aggiunto – ed è un profilo dirimente – che la notifica degli atti alla CP_1 avviene presso un indirizzo PEC censito nei pubblici registri e, pertanto, la documentazione attestante l'espletamento di una notifica siffatta è (in ogni caso) nella disponibilità di chi effettua l'adempimento nella “memoria” della propria casella di posta elettronica o, al limite, in un archivio cartaceo realizzato in occasione della
“pulizia” della suddetta memoria. In conclusione: a) la relata di notifica dell'atto introduttivo del primo grado (se effettivamente compiuta via PEC all'indirizzo censito nei pubblici registri) doveva già essere nella disponibilità del ricorrente;
b) quand'anche non lo fosse stata, la richiesta della copia di tale atto versata nel fascicolo di primo grado (e qui non riprodotta, come sopra notato) andava richiesta in una forma che consentisse di provare: 1) l'effettiva identità e legittimazione del destinatario;
2) l'effettiva (quanto meno in punto di giuridica possibilità) ricezione del messaggio da parte di questi;
3) la tempestività della richiesta.
20. Permane intatto, quindi, “il dubbio che l'epigrafe della sentenza contenesse l'indicazione dei C.C. di Casal di Principe in quanto la notifica dell'atto in questione avvenne proprio presso tale indirizzo e non, come necessario, presso quello risultante dai pubblici registri” e di conseguenza resta preclusa a questo Giudice, per negligente inattività della parte, la possibilità di verificare “la corretta instaurazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio”, come incombente “del tutto preliminare rispetto all'esame del merito del gravame”.
21. Stante quanto sopra, occorre chiedersi le conseguenze dell'inerzia del ricorrente, nei termini sopra precisati.
22. Viene in soccorso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quanto non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (Cass. 13.3.2024, n. 6645).
23. Non sfugge a questo Giudice che la giurisprudenza sopra citata afferisce agli atti prodotti per dimostrare il fondamento della propria domanda e colpevolmente non messi a disposizione del Giudice d'appello, che pertanto può decidere nel merito sulla base degli atti “disponibili”; è però del tutto evidente che il principio di cui sopra attiene anche (anzi, ad avviso di chi scrive, attiene anzitutto) alla documentazione attestante l'avvenuta rituale instaurazione del rapporto processuale.
24. Nel caso specifico, malgrado le varie successive richieste (si ricorda che anche con provvedimento del 15.2.2023 il Giudice aveva riscontrato la mancata dimostrazione della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio alla
, salvo poi lasciare tale rilievo senza conseguenze una volta che la parte CP_1 ebbe dimostrato la corretta notifica del solo atto introduttivo del grado d'appello), tale prova è mancata.
25. Ne consegue che, in quanto manca, allo stato degli atti (v. sopra), la prova della corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Rileva solo aggiungere che, come ritenuto di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “qualora venga dedotta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la parte non ha l'onere di dimostrare il pregiudizio subito a causa di tali violazioni. Infatti, il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa si qualificano come diritti processuali essenziali e devono essere garantiti pienamente e in modo effettivo durante l'intero svolgimento del processo, senza che la parte debba specificare il danno subito a causa delle violazioni” (cfr., di recente, Cass. 20.11.2024, n. 29908).
Dunque, si tratta chiaramente di un profilo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
26. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio stante la indefensio dell'appellata (e resistente in primo grado).
P.Q.M.
Il Giudice non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12113/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 997/2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 11589/2021, pubblicata in data 10.6.2022, così provvede:
a) DICHIARA la nullità della sentenza gravata e per l'effetto onera la parte interessata di riassumere il giudizio innanzi al Giudice di prime cure nelle forme e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 353, comma 2, c.p.c. e 125, d.a. c.p.c.;
b) DICHIARA che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Aversa, 15.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 12113/2022, tra
(CF: non indicato), Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. CIRO RUSSO (CF:
), domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto C.F._1 introduttivo
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 997/2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 11589/2021, pubblicata in data 10.6.2022
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato in data 21.11.2022, il sig. Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'appellante) ha interposto appello avverso la sentenza n. 997/2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 11589/2021, pubblicata in data 10.6.2022.
2. Rileva fin d'ora chiarire che l'atto introduttivo del presente grado di giudizio reca, in epigrafe, le seguenti indicazioni: a) (come sopra meglio Parte_1 identificato) quale appellante;
b) Controparte_2
“elettivamente domiciliato c/o Legione Carabinieri Campania Compagnia
[...] di Casal di Principe – Via Vaticale n. 32”, quale appellato.
3. Il ricorrente premette di aver adito il Giudice di prossimità, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, al fine di impugnare il decreto prot. n. 682/21/AREA, con il quale veniva revocata la patente di guida CAT AB n. per avere Numero_1 abusivamente circolato alla guida del veicolo tg. CL886SN, sottoposto a sequestro amministrativo ed allo stesso ricorrente affidato quale custode.
4. Il Giudice di pace rigettava la domanda.
5. A dire del ricorrente la sentenza è errata e va riformata in quanto “il Giudice di prime cure ha fatto ricorso ad una isolata sentenza della Corte di Cassazione n. 7029 del 12.3.2019”, laddove “non vi è altro riferimento alla giurisprudenza corrente e dominante di altri Giudici di pace della nostra Repubblica, che hanno condiviso il principio generale (…) che deve orientare la pubblica amministrazione e totalmente ignorato dal Giudicante”; in particolar modo, l'emissione del provvedimento sanzionatorio di revoca della patente non è sine die, dovendo ritenersi che trovi applicazione – benché nulla sia espressamente previsto dall'art. 219 C.d.S. – la regola generale di cui all'art. 2, l. n. 241/1990, come ritenuto, tra l'altro, dal Giudice di pace di Bari nonché da quello di Torino, in precedenti espressamente menzionati.
6. Va premesso che lo scrivente magistrato ha assunto la titolarità del presente procedimento a far data dal 30.9.2024.
7. Ancora in via di premessa va evidenziato che la presente sentenza viene resa all'esito di udienza di discussione celebrata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127- ter c.p.c. ed è da ritenersi succedanea a tale ultima udienza.
8. Con provvedimento del 15.2.2023, il Giudice, sul rilievo che “sia il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che quello relativo al presente giudizio di appello risultano notificati alla presso la stazione C.C. di Casal Controparte_1 di Principe e non presso la sede dell' in ” ha disposto un rinvio Controparte_3 CP_1
“al fine di consentire all'appellante di interloquire sulla questione relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio in entrambi i gradi di giudizio”.
9. Sennonché: a) negli atti del presente giudizio non vi è la prova che il ricorso di primo grado fu notificato presso la Stazione dei carabinieri C.C. di Casal di Principe, come assunto nel predetto provvedimento;
b) l'art. 354, comma 1, c.p.c., è chiaro nello stabilire che se il giudice dell'appello “dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo (…)”, ovvero riscontra altre ipotesi di non corretta instaurazione del contraddittorio, “pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
All'udienza del 12.4.2023, il ricorrente precisava “di aver notificato l'atto di appello alla presso la stazione dei C.C. di Casal di Principe perché così Controparte_1 era indicato nella sentenza di primo grado” e chiedeva “l'acquisizione del fascicolo di primo grado che non risulta agli atti di questo procedimento”.
10. Con successivo provvedimento del 12.4.2023, il Giudice, sul rilievo che “dagli atti di causa non risulta alcun collegamento tra la sanzione oggetto del presente giudizio e i CC di Casal di Principe ma che può ritenersi che parte appellante sia stata indotta in errore dall'intestazione della sentenza appellata ove, effettivamente, si indicano i C.C. di Casal di Principe quale domiciliatari della ”, Controparte_1 onerava il ricorrente della “notifica del ricorso e del presente decreto, nei confronti della sede, nel rispetto dei termini di legge ex art. 415, commi Controparte_1
4 e 5, c.p.c. e assegnando alla parte ricorrente termine perentorio fino a venti giorni ed al resistente fino a dieci giorni prima di tale data per il deposito in Cancelleria di memorie integrative e documenti”.
11. Dopo altro provvedimento interlocutorio – la prova della notifica richiesta con provvedimento del 15.2.2023 essendo stata fornita “in formato cartaceo” – la causa perveniva all'udienza del 17.10.2024 e rinviata in prosieguo per la discussione all'udienza del 4.11.2024.
12. Con provvedimento assunto in data 18.11.2024 lo scrivente evidenziava quanto segue: “nell'ambito del procedimento di appello è stata ordinata la rinotifica dell'atto introduttivo di tale grado di giudizio nei confronti della , sulla scorta CP_1 della motivazione che “non risulta alcun collegamento tra la sanzione oggetto del presente giudizio e i CC di Casal di Principe ma che può ritenersi che parte appellante sia stata indotta in errore dall'intestazione della sentenza appellata ove, effettivamente, si indicano i C.C. di Casal di Principe quale domiciliatari della;
a ben vedere non appare documentata la notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo del primo grado di giudizio e, tenuto conto di quanto sopra, emerge re melius perpensa il dubbio che l'epigrafe della sentenza contenesse l'indicazione dei C.C. di Casal di Principe in quanto la notifica dell'atto in questione avvenne proprio presso tale indirizzo e non, come necessario, presso quello risultante dai pubblici registri”, rilevava che “l'accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio è del tutto preliminare rispetto all'esame del merito del gravame, peraltro relativo – come detto – ad una pronuncia di rigetto resa in merito alla impugnazione di una sanzione non sospesa in primo grado (come pure era possibile), onde, anche tenuto conto di tutto quanto sopra, la richiesta avanzata dall'appellante di una celere definizione del giudizio resta, allo stato, assorbita” e quindi dava onere all'appellante di “di depositare nel fascicolo telematico l'atto introduttivo del primo grado, come notificato alla controparte in uno al decreto di fissazione della prima udienza, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
13. In limine all'udienza del 30.12.2024 (fissata per la verifica dell'incombente e per la discussione della causa, da operarsi secondo le disposizioni del rito di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c., giusta provvedimento di mutamento del rito del 30.11.2022), l'appellante formulava istanza di rimessione in termini per il deposito di quanto sopra
“avuto riguardo alle disfunzioni dell'ufficio archivio del Giudice di pace di Aversa, presieduto dalla dott.ssa. ”; si evidenziava che “occorre acquisire anche la CP_4 relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, già presente nel fascicolo telematico, in ogni caso da reperire nel fascicolo di ufficio del procedimento in parola, custodito nell'archivio del Giudice di Pace di Aversa, unitamente al decreto di fissazione di I udienza, che si intende sostituito in via provvisoria dall'allegato verbale di prima udienza del 07-12-2021”.
14. A sostegno della istanza sopra indicata veniva allegata una schermata di messaggio WhatsApp indirizzato a TT ” recante il seguente testo Parte_2
“Buongiorno dottoressa, sono l'avvocato Ciro Russo di Pomigliano d'Arco, resto in attesa di vostro riscontro in merito al rilascio della copia atti del proc. n. 11589/2021 (…)”; tale messaggio, a dire dell'appellante, sarebbe rimasto senza risposta.
15. L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta. 16. Intanto preme evidenziare in via preliminare che non risponde al vero la deduzione per cui “la relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio” fosse “già presente nel fascicolo telematico”.
17. Al contrario: a) la produzione di parte allegata al ricorso introduttivo di questo grado di giudizio, all'allegato nominato “fascicolo di primo grado (…)”, contiene (pag. 12 e ss.) l'atto introduttivo ma non anche la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla controparte, ragione per la quale non è dato appurare sulla base di tale produzione se, in quella sede, il contraddittorio fu correttamente instaurato;
b) la documentazione allegata alla note di t.s. del 9.12.2022 (benché prodotta “in scansione”) evidenzia che la notifica dell'atto introduttivo dell'appello (conseguente al mutamento del rito) fu effettuata presso l'indirizzo PEC “ e l'oggetto del messaggio Email_1 inviato contiene l'indicazione “relata di notifica a domiciliato Controparte_1 presso Legione dei Carabinieri di Casal di Principe”; c) la documentazione allegata alle note del 20.4.2023 evidenzia la notifica del solo atto introduttivo del grado d'appello al corretto indirizzo PEC della . CP_1
18. Pertanto, da nessun atto allegato, sia in fase introduttiva che successivamente, è dato evincere presso quale indirizzo fu notificato l'atto introduttivo del primo grado, donde la indispensabilità di tale dimostrazione – come chiarito nel provvedimento del 18.11.2024 – per appurare la corretta instaurazione del contraddittorio e, in caso contrario, verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c. (relativo alla “rimessione al primo giudice”), prima richiamato.
19. La richiesta in tal senso svolta dal difensore dell'appellante non è fornita di adeguata prova (deve ritenersi che la richiesta sia avvenuta oralmente); allo stesso modo, non può ritenersi provata “l'inerzia” dell'Ufficio e quindi l'incolpevole violazione dell'onere assegnato al ricorrente con provvedimento del 18.11.2024 (che sola avrebbe potuto giustificare la rimessione in termini) in quanto: i) la “schermata” prodotta non dimostra che la destinataria fosse effettivamente la dirigente dell'Ufficio destinatario della richiesta;
ii) anche volendo ammettere che il messaggio fu effettivamente mandato alla dott.ssa e anche volendo ammettere che la CP_4 stessa sia il dirigente legittimato (e non vi è motivo di ritenere il contrario), deve evidenziarsi che la richiesta andava svolta in una forma che consentisse la dimostrazione: 1) dell'effettivo recapito del messaggio;
2) della sua data certa.
La schermata prodotta, in definitiva, non consente di dimostrare tali imprescindibili elementi.
Se ne deve inferire che il ricorrente sia rimasto colpevolmente inerte o che, comunque, non abbia diligentemente dimostrato di essersi attivato per il recupero di quanto richiesto.
Va poi aggiunto – ed è un profilo dirimente – che la notifica degli atti alla CP_1 avviene presso un indirizzo PEC censito nei pubblici registri e, pertanto, la documentazione attestante l'espletamento di una notifica siffatta è (in ogni caso) nella disponibilità di chi effettua l'adempimento nella “memoria” della propria casella di posta elettronica o, al limite, in un archivio cartaceo realizzato in occasione della
“pulizia” della suddetta memoria. In conclusione: a) la relata di notifica dell'atto introduttivo del primo grado (se effettivamente compiuta via PEC all'indirizzo censito nei pubblici registri) doveva già essere nella disponibilità del ricorrente;
b) quand'anche non lo fosse stata, la richiesta della copia di tale atto versata nel fascicolo di primo grado (e qui non riprodotta, come sopra notato) andava richiesta in una forma che consentisse di provare: 1) l'effettiva identità e legittimazione del destinatario;
2) l'effettiva (quanto meno in punto di giuridica possibilità) ricezione del messaggio da parte di questi;
3) la tempestività della richiesta.
20. Permane intatto, quindi, “il dubbio che l'epigrafe della sentenza contenesse l'indicazione dei C.C. di Casal di Principe in quanto la notifica dell'atto in questione avvenne proprio presso tale indirizzo e non, come necessario, presso quello risultante dai pubblici registri” e di conseguenza resta preclusa a questo Giudice, per negligente inattività della parte, la possibilità di verificare “la corretta instaurazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio”, come incombente “del tutto preliminare rispetto all'esame del merito del gravame”.
21. Stante quanto sopra, occorre chiedersi le conseguenze dell'inerzia del ricorrente, nei termini sopra precisati.
22. Viene in soccorso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quanto non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (Cass. 13.3.2024, n. 6645).
23. Non sfugge a questo Giudice che la giurisprudenza sopra citata afferisce agli atti prodotti per dimostrare il fondamento della propria domanda e colpevolmente non messi a disposizione del Giudice d'appello, che pertanto può decidere nel merito sulla base degli atti “disponibili”; è però del tutto evidente che il principio di cui sopra attiene anche (anzi, ad avviso di chi scrive, attiene anzitutto) alla documentazione attestante l'avvenuta rituale instaurazione del rapporto processuale.
24. Nel caso specifico, malgrado le varie successive richieste (si ricorda che anche con provvedimento del 15.2.2023 il Giudice aveva riscontrato la mancata dimostrazione della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio alla
, salvo poi lasciare tale rilievo senza conseguenze una volta che la parte CP_1 ebbe dimostrato la corretta notifica del solo atto introduttivo del grado d'appello), tale prova è mancata.
25. Ne consegue che, in quanto manca, allo stato degli atti (v. sopra), la prova della corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Rileva solo aggiungere che, come ritenuto di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “qualora venga dedotta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la parte non ha l'onere di dimostrare il pregiudizio subito a causa di tali violazioni. Infatti, il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa si qualificano come diritti processuali essenziali e devono essere garantiti pienamente e in modo effettivo durante l'intero svolgimento del processo, senza che la parte debba specificare il danno subito a causa delle violazioni” (cfr., di recente, Cass. 20.11.2024, n. 29908).
Dunque, si tratta chiaramente di un profilo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
26. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio stante la indefensio dell'appellata (e resistente in primo grado).
P.Q.M.
Il Giudice non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12113/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 997/2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 11589/2021, pubblicata in data 10.6.2022, così provvede:
a) DICHIARA la nullità della sentenza gravata e per l'effetto onera la parte interessata di riassumere il giudizio innanzi al Giudice di prime cure nelle forme e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 353, comma 2, c.p.c. e 125, d.a. c.p.c.;
b) DICHIARA che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Aversa, 15.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta