Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2474
TAR
Sentenza 26 novembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità documenti depositati dai ricorrenti

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia ai termini a difesa implica la rinuncia a svolgere ulteriori difese, compreso il deposito di documenti e memorie, al fine di ottenere una fissazione anticipata dell'udienza. Pertanto, la decisione di primo grado di inutilizzabilità dei documenti è confermata.

  • Rigettato
    Errata individuazione della proprietà del terreno interessato dalla frana

    La Corte ha confermato la proprietà dei ricorrenti sul mappale 805, sulla base di un'attenta analisi degli atti di acquisto, donazione, risultanze catastali, verbale di sopralluogo e fotografia aerea. La presenza della rete metallica è stata considerata un elemento identificativo del luogo di origine del movimento franoso, posto sul mappale 805.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto dell'urgenza per l'adozione dell'ordinanza sindacale

    La Corte ha ritenuto che l'aggravamento della situazione franosa tra novembre 2023 e luglio 2024, con rottura della rete di protezione, ha reso attuale e imminente il pericolo per la pubblica incolumità, giustificando l'urgenza. La giurisprudenza consente di intervenire anche per situazioni risalenti nel tempo se permane il pericolo al momento dell'emanazione dell'atto. La colpa dell'amministrazione non rileva per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 30, comma 4, Codice della Strada e residualità dei poteri extra ordinem

    La Corte ha chiarito che la parete rocciosa non fa parte della rete sentieristica e che la messa in sicurezza spetta ai proprietari. L'art. 30, comma 4, C.d.S. non è applicabile in quanto l'opera è di sostegno al fondo privato e non mira alla conservazione della strada. Il ricorso all'ordinanza sindacale è legittimo quando sussistono i presupposti di legge.

  • Altro
    Errata valutazione sull'estensione e onerosità degli interventi ordinati

    La Corte ha distinto tra l'ordine di messa in sicurezza (rimozione materiale franato, disgaggio, messa in sicurezza della parete tramite rete di protezione) che è stato ritenuto proporzionato e urgente, e l'ordine di presentazione di progetto e esecuzione lavori di consolidamento, ritenuto eccessivamente oneroso e non riconducibile all'urgenza. Pertanto, l'ordinanza è annullata limitatamente a quest'ultimo ordine.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che gli obblighi di istruttoria e motivazione riguardano la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità e l'urgenza, non necessariamente le cause della situazione di pericolo. I sopralluoghi effettuati sono stati ritenuti sufficienti a supportare l'ordinanza di messa in sicurezza.

  • Altro
    Indeterminatezza dell'ordine e impossibilità di esecuzione nei tempi indicati

    La Corte ha ritenuto che l'ordine di messa in sicurezza (rimozione materiale, disgaggio, apposizione rete) sia sufficientemente determinato e attuabile nei tempi di dieci giorni. Tuttavia, l'ordine di consolidamento della parete è stato ritenuto indeterminato e con tempi irragionevoli, portando all'annullamento parziale dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto l'ordinanza di messa in sicurezza è stata ritenuta legittima e non sono state riscontrate conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'ordine di consolidamento ritenuto illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2474
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2474
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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