Sentenza 26 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02474/2026REG.PROV.COLL.
N. 04693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2025, proposto da
AO NI e AU TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 9/11;
contro
Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gerolamo Francesco Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00801/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. IU NA CA e uditi per le parti gli avvocati Granara e Corbyons, in delega dell'avvocato Taccogna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha respinto il ricorso proposto dai signori AO NI e AU TR contro il Comune di Monterosso al Mare per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del 24 luglio 2024, n. 64, avente ad oggetto: << Messa in sicurezza parete rocciosa soggetta a movimento franoso sita su terreno censito al Fg. 16, Mapp. 805, adiacente e sovrastante il sentiero Rel 590 e tratto che porta alla spiaggia c.d. “Portiglione” >>.
1.1. I fatti posti a fondamento del ricorso sono esposti in sentenza come segue:
- i ricorrenti, comproprietari di un terreno dell’estensione di oltre 21.000 mq. sito nel Comune di Monterosso al Mare e individuato al locale NCT al mappale n. 805 del foglio 16, con atto del 15 maggio 2019 hanno donato al suddetto Comune un terreno, individuato al medesimo foglio 16 (mapp. n.705), dell’estensione di circa 242 mq, di cui parimenti erano comproprietari.;
- a seguito di un movimento franoso che ha interessato la parete rocciosa prospiciente una scalinata che costituisce parte dell’immobile donato al Comune, il Sindaco (con ordinanza n. 77 del 9 novembre 2023, che non costituisce oggetto del presente giudizio) ha interdetto al transito il tratto di scalinata “ di collegamento tra il percorso che conduce alla spiaggia c.d. del “Portiglione” e la Via Montale ”;
- con l’ordinanza n. 64 del 24 luglio 2024 il Sindaco, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha ordinato agli esponenti “ l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della porzione di parete oggetto di movimento franoso ” e la presentazione di un progetto di consolidamento della parete.
1.2. Il Tribunale – illustrati i sei motivi di ricorso e le ragioni difensive del Comune – ha in primo luogo rilevato che i documenti depositati dai ricorrenti in data 14 ottobre 2024 non potevano essere tenuti in considerazione ai fini della decisione, in quanto il termine assegnato dall’art. 73 cod. proc. amm. per il deposito di documenti è fissato in quaranta giorni prima dell’udienza pubblica, nel caso di specie tenuta il 17 ottobre 2024.
1.2.1. Ha quindi descritto e precisato lo stato dei luoghi in cui si è verificato l’evento franoso oggetto di giudizio e ritenuto infondati i motivi di ricorso, per le ragioni di cui si dirà.
1.3. Respinto il ricorso, le spese processuali sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate nell’importo di € 3000,00 oltre accessori in favore del Comune di Monterosso al Mare.
2. I signori AO NI e AU TR hanno proposto appello con sei motivi e riproposizione della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
Il Comune di Monterosso al Mare si è costituito per resistere all’appello e ha depositato memoria difensiva.
2.1. All’udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memoria degli appellanti, contenente istanza di rinvio, e di memorie di replica delle due parti.
2.2. L’istanza di rinvio è basata sulla pendenza di “ interlocuzioni concrete tra gli appellanti ed il Comune di Monterosso per la definizione di un accordo che definisca il complesso e risalente contenzioso tra le ridette parti, ivi compresa la vicenda oggetto del presente giudizio, di cui si allega la bozza di intesa attualmente in corso di discussione ”.
2.2.1. Malgrado tale allegazione, l’istanza di rinvio non può essere accolta stante la disposizione dell’art. 73, comma 1 bis c.p.a. (secondo cui il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza) e considerata l’opposizione motivata del Comune di Monterosso, contenuta nella memoria di replica del 29 dicembre 2025.
3. Col primo motivo è censurata la decisione di inutilizzabilità dei documenti depositati dai ricorrenti in data 14 ottobre 2024.
Gli appellanti sostengono che la decisione sarebbe errata perché non considera che, in occasione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare celebrata il 13 settembre 2024, entrambe le parti avevano rinunciato ai termini a difesa in vista dell’udienza pubblica, già fissata, in quella occasione, per il giorno 17 ottobre 2024.
L’assunto degli appellanti è che tale rinuncia non avrebbe avuto ad oggetto la possibilità di depositare documenti e memorie illustrative, ma soltanto i termini a difesa conseguenti al deposito di memorie e documenti effettuato dalla rispettiva controparte; in sintesi, vi sarebbe stata una rinuncia ai termini a difesa e non alle facoltà processuali.
3.1. Il motivo è infondato.
La rinuncia “ai termini a difesa” sta a significare – secondo la sistematica del codice del processo amministrativo che connette tali termini al deposito di memorie e documenti ed anche secondo la prassi applicativa coerente con il principio del contraddittorio – che le parti rinunciano a svolgere ulteriori difese, quindi ad esercitare tutte le facoltà connesse all’esercizio del diritto di difesa (compreso il deposito di documenti e memorie) pur di ottenere la fissazione dell’udienza pubblica in tempi anticipati rispetto a quelli che sarebbero necessari per garantire l’esplicazione di detto diritto ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
3.1.1. L’interpretazione pretesa dagli appellanti è in palese contrasto col richiamato principio del contraddittorio. In proposito, va condiviso l’argomento difensivo del Comune appellato, secondo cui due soltanto sono le opzioni possibili all’esito dell’udienza camerale cautelare: o il ricorrente ritiene di dover svolgere ulteriori difese dopo la fase cautelare, ma in tal caso deve osservare i termini previsti per il contraddittorio onde consentire al resistente di fare altrettanto in risposta, oppure, se rinuncia ai termini, nessuna delle parti può depositare documenti né memorie in vista dell’udienza anticipata per effetto della rinuncia, salvo a svolgere ulteriori difese orali a tale udienza.
Va perciò confermata la decisione di primo grado di inutilizzabilità dei documenti depositati dai ricorrenti il 14 ottobre 2024, tre giorni prima dell’udienza effettivamente tenuta il 17 ottobre 2024.
3.2. Il primo motivo di appello va respinto.
4. Col secondo motivo è censurato il capo di sentenza nel quale si è affermato che il movimento franoso interessa una parete rocciosa posta a monte rispetto alla scalinata, “ collocata integralmente sul terreno (censito al fg.16, mapp. N.805) di proprietà degli odierni ricorrenti, e non (nemmeno in parte) su quello oggetto di donazione al Comune (mapp.705) ” (punto 2).
4.1. Gli appellanti premettono che la proprietà del terreno in contestazione in capo ai ricorrenti sarebbe stata desunta dal T.a.r.: a. dalla sovrapposizione cartografica contenuta nella memoria del Comune di Monterosso in data 10 ottobre 2024; b. dalla circostanza per cui i ricorrenti avrebbero installato la recinzione metallica sulla parete rocciosa.
Entrambe tali circostanze sono criticate perché, ad avviso degli appellanti, frutto di travisamento da parte del primo giudice e comunque irrilevanti ai fini della determinazione del regime proprietario delle aree.
4.2. Le critiche degli appellanti non sono fondate.
4.2.1. La prima censura è basata sull’affermazione che la ripa in dissesto da cui si è originato il movimento franoso in contestazione si troverebbe sull’area, catastalmente individuata al foglio 16, mapp. 705, di circa 242 mq., oggetto di donazione al Comune. Tuttavia, a supporto di tale affermazione, si assume da parte appellante l’inattendibilità della sovrapposizione cartografica contenuta nella memoria comunale del 9 settembre 2024, senza tuttavia smentire gli ulteriori elementi posti a fondamento della decisione gravata.
A tale ultimo riguardo, va sottolineato che la sovrapposizione cartografica è stata utilizzata dal Tribunale dopo un attento esame degli atti di acquisto e di donazione e delle relative risultanze catastali (da cui non è dato desumere alcuna incertezza dei confini, perciò infondatamente evocata da parte NI-TR negli scritti conclusivi del giudizio di appello), nonché in combinazione con le risultanze del verbale di sopralluogo del 24 luglio 2024 e relativi allegati.
Accertata la proprietà in capo ai ricorrenti dell’area corrispondente al foglio 16, mappale 805, il Tribunale ha constatato l’adiacenza dell’area donata, contraddistinta dal mappale 705, nella quale va evidenziato trovarsi (per come risulta dall’atto di donazione) “ la prima parte del tracciato attualmente utilizzato come strada pedonale ”, cioè il sentiero n. 590 della Rete Escursionistica Ligure (REL).
Dato tale oggetto dell’atto di donazione, la collocazione nel mappale di proprietà dei ricorrenti (n.805) della formazione rocciosa dalla quale si è originata la frana è stato desunto dal primo giudice combinando dette risultanze documentali e catastali, e anche la fotografia aerea della zona, con il contenuto del verbale di sopralluogo del 24 luglio 2024.
In quest’ultimo si dà atto che la parete rocciosa di provenienza del materiale franoso è collocata in adiacenza al sentiero di proprietà comunale ed esattamente sul mappale di proprietà dei ricorrenti, nel quale è inoltre collocata la rete metallica di sicurezza, al momento del sopralluogo trovata rotta in vari punti e travolta dal materiale lapideo, come dettagliatamente descritto nel verbale e riprodotto nelle fotografie allegate.
4.2.2. Da quanto sopra emerge con evidenza che il riferimento alla rete di protezione -sia nel verbale indicato sia nella sentenza di primo grado- non è stato fatto (come sembrano ritenere gli appellanti con la seconda censura del motivo in esame) al fine di accertare la proprietà dell’area controversa né di individuare quali responsabili coloro che hanno installato la rete di protezione. Piuttosto, essa -per come descritta nel detto verbale, e negli altri di cui si dirà- costituisce un elemento identificativo del luogo di origine del movimento franoso, posto a monte della scalinata del REL 590 e della restante parte del REL 590 che porta alla spiaggia c.d. del “Portiglione” (l’una e l’altra di proprietà comunale), quindi posto nella particella n. 805, di proprietà dei ricorrenti, e soltanto adiacente a quella di proprietà comunale (n. 705).
Ne consegue che per la corretta ricostruzione dello stato dei luoghi e della conseguente individuazione dei soggetti tenuti a porre rimedio alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità riscontrata in occasione del sopralluogo del 24 luglio 2024, non è determinante l’individuazione del soggetto installatore della rete di protezione, bensì l’ubicazione di quest’ultima.
Giova aggiungere che lo stato dei luoghi ed anche l’origine fisica immediata (non rileva, come si dirà, la causa geologica) della frana nel terreno di proprietà NI-TR sono attestati anche nel verbale di sopralluogo del 25 luglio 2024, svoltosi alla presenza del geologo del Parco delle Cinque Terre, che ha confermato quanto già emerso all’esito del sopralluogo del giorno precedente.
4.2.3. Le dette risultanze dimostrano che la situazione di pericolosità per l’incolumità pubblica oggetto dell’ordinanza impugnata va ricondotta allo stato del mappale n. 805 di proprietà dei ricorrenti, senza che questi abbiano apportato al giudizio concreti elementi in senso contrario.
4.2.4. Non smentisce tale conclusione la delibera comunale n. 14/2019 di accettazione della donazione del mappale n.705, nella quale non è dato riscontrare alcun impegno del Comune alla messa in sicurezza della porzione di fondo rimasta nella proprietà NI-TR, mentre è irrilevante la parte della delibera (in particolare quella riportata nella memoria difensiva di replica degli appellanti) che si riferisce alla particella n. 705, oggetto di donazione, in quanto non interessata dal fenomeno riscontrato in occasione dei sopralluoghi del luglio 2024.
4.3. Il secondo motivo di appello va respinto.
5. Col terzo motivo è censurato il capo di sentenza nel quale, in relazione al presupposto dell’urgenza, si è affermato che “ l’evento che l’ordinanza impugnata intende fronteggiare (da essa definito “nuovo evento”) è nuovo e diverso rispetto a quello che ha giustificato l’adozione dell’ordinanza n. 77 del 9 novembre 2023, che ha vietato il transito sulla scalinata ” (punto 3.1). Il T.a.r. ha di conseguenza ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, che lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: il giudice ne ha escluso la necessità sia perché ha ritenuto sussistente il presupposto dell’urgenza sia perché l’esistenza del movimento franoso era già nota ai ricorrenti (per la precedente notifica di un verbale di accertamento della violazione del codice della strada).
Il T.a.r. ha precisato che il presupposto dell’urgenza non avrebbe potuto essere escluso in ragione del divieto di transito imposto dal Comune sul sentiero di sua proprietà “ in quanto detto divieto potrebbe non essere osservato dagli utenti, con conseguente pericolo per l’incolumità di questi ultimi, e non può comunque protrarsi per un tempo indefinito ” (sempre punto 3.1, parte finale).
5.1. Gli appellanti osservano che, a prescindere dalla circostanza che i due eventi franosi siano distinti o meno, nel caso di specie non ricorreva alcuna urgenza nel provvedere, dato che:
-la situazione di instabilità del versante in parola era nota all’amministrazione da oltre venti anni, essendosi verificati fenomeni franosi fin dagli anni 2000, tanto che lo stesso Comune era intervenuto con un’ordinanza contingibile e urgente nel 2012;
- la situazione di instabilità sarebbe stata aggravata dalla stessa amministrazione comunale, come emergerebbe dalla delibera di Consiglio comunale n. 14/2019 (nella quale si afferma che “ tra le cause dei vari cedimenti non si può escludere che abbiano contribuito gli interventi eseguiti dal Comune a partire dagli anni 2000 all’interno della proprietà dei Sig.ri NI, e che tali interventi hanno determinato conseguenze critiche per la parete rocciosa ”).
La colpevole inerzia dell’amministrazione, ad avviso degli appellanti, non avrebbe potuto legittimare l’esercizio di poteri extra ordinem .
5.1.1. Gli appellanti tornano poi a sostenere che l’urgenza nel provvedere sarebbe stata comunque esclusa dall’interdizione del transito nelle aree poste a rischio dalla frana, disposta sin dal novembre 2023 e poi reiterata nel 2024.
Criticano quindi le ragioni di rigetto esposte in sentenza, argomentando con l’esclusione di qualsiasi possibilità di accesso da parte della collettività e con la tutela della pubblica incolumità così assicurata ipso facto .
5.1.2. Ancora, viene riproposta la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, che sarebbe stata dovuta proprio in ragione dell’insussistenza del requisito dell’urgenza.
5.2. Il motivo è infondato.
Risulta dagli atti che l’evento franoso del novembre 2023, che indusse il Sindaco ad emettere l’ordinanza del 9 novembre 2023, n. 77 (non impugnata), era costituito da un ampio dissesto, con franamento di materiale lapideo all’interno delle reti di protezione, tuttavia all’epoca ancora in grado di contenere tale materiale.
In disparte la successiva emissione a carico dei signori NI-TR del verbale di accertamento di violazione dell’art. 31 del Codice della strada e dell’ordinanza di imposizione di ripristino dello stato dei luoghi n. 77/2023 (su cui si tornerà), risulta palesemente dai verbali di sopralluogo del 24 e del 25 luglio 2024, su menzionati, che fra il novembre 2023 ed il luglio 2024 la situazione si è oggettivamente aggravata perché, essendo proseguito il movimento franoso, la rete di protezione e i tiranti hanno subito diverse rotture; il materiale franoso, privo di ostacoli e di protezione, si sarebbe potuto perciò riversare a valle, in zone aperte al transito pubblico.
Di qui l’urgenza di provvedere con l’ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. oggetto di impugnazione, che ha ordinato ai signori NI-TR la messa in sicurezza entro 30 giorni, cui ha fatto seguito, ai sensi del codice della strada l’ordinanza del 25 luglio 2024 n. 65, la quale ha disposto, fino alla messa in sicurezza della parete, “ la chiusura del sentiero REL 590 e della strada che conduce alla spiaggia c.d. del Portiglione ” e il divieto di transito per i pedoni nel tratto di strada ivi indicato.
5.2.1. Dati i su sintetizzati elementi di fatti, la censura di mancanza del presupposto dell’urgenza ai sensi dell’art. 54 del t.u.e.l. risulta infondata sulla base della giurisprudenza che consente di affermare che una pregressa situazione di instabilità e la conoscenza da parte dell’amministrazione di tale situazione, nonché l’eventuale precedente inerzia di quest’ultima nell’intervenire per porre o per farvi porre rimedio, non fanno venire meno il presupposto dell’urgenza quando detta situazione si sia evoluta ed aggravata -come appunto accaduto nel caso di specie- fino a rendere attuale ed imminente il pericolo per la pubblica incolumità, quindi necessari e non (più) dilazionabili gli interventi per farvi fronte.
Si intende fare riferimento alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che, in relazione ai requisiti per l’adozione di ordinanze ex art. 54 T.u.e.l., ha chiarito che “ con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012)” (Cons. Stato, n. 270 del 2024, cit.; Id., n. 5361 e 5362 del 2024, cit.) ” (Cons. Stato, V, 2 ottobre 2024 n. 7919).
In definitiva, il provvedimento in questione è giustificato dall’immanenza del pericolo, dall’urgenza del provvedere a fronte di una situazione altrimenti irreparabile, da valutare nel momento contingibile in cui si manifesta l’esigenza o il bisogno, rappresentando l’ordinanza extra ordinem lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico (così, tra le altre, da ultimo Cons. Stato, IV, 23 maggio 2025 n. 4511).
5.2.2. La circostanza -affermata dagli appellanti mediante rinvio alla delibera comunale n.14/2019 (che tuttavia si esprime in termini dubitativi) - del concorso dell’amministrazione nella causazione della situazione di instabilità per aver eseguito lavori nella proprietà dei ricorrenti è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Quando sussistono i presupposti dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, destinatari dell’ordine volto a fronteggiare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità proveniente da un fondo sono legittimamente coloro che di tale fondo hanno la disponibilità giuridica e materiale, essendo rimessa la regolazione dei rapporti di costoro con altre parti eventualmente responsabili della situazione di pericolo (compresa la parte pubblica) a diversi rimedi di natura civilistica.
Secondo la consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “ le ordinanze contingibili e urgenti, stante l'urgenza di provvedere, prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare. La giurisprudenza si è infatti attestata sulla posizione per cui l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco può essere emessa per tutelare il bene supremo della pubblica incolumità, e, di fronte all'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall'accertamento delle cause e dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria (Cons. Stato, sez. V, 9/11/1998, n. 1585). Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610); ciò che rileva per contro è che il soggetto destinatario dell’ordinanza sia in rapporto diretto con la res fonte di pericolo e su cui si tratta di intervenire ” (Cons. Stato, V, 13 settembre 2023, n. 8297).
5.2.3. Il nuovo evento franoso constatato con i sopralluoghi del luglio 2024 dimostra perciò la sussistenza del presupposto dell’urgenza, avendo dato luogo ad una situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità, per superare la quale s’imponeva la messa in sicurezza della parete rocciosa.
Sussistendo il presupposto dell’urgenza, l’ordinanza sindacale poteva essere legittimamente emessa senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV, 23 maggio 2025, n. 4511, anche per la citazione di precedenti conformi), senza che rilevi che i ricorrenti fossero o meno consapevoli dell’aggravamento del rischio.
5.2.4. Il divieto di transito imposto con l’ordinanza comunale pressoché contestuale, del 25 luglio 2024 n. 65, e la recinzione dell’area costituiscono rimedi di certo disponibili e ben adottati da parte dell’amministrazione comunale, tali tuttavia da non escludere né il pericolo per la pubblica incolumità, né -contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti- il presupposto dell’urgenza.
Trattandosi invero di rimedi provvisori e non impeditivi del tutto del transito sulle strade e sulle aree a valle della frana -come giustamente ritenuto dal Tribunale-, rendono anzi evidente come fosse urgente per l’amministrazione comunale imporre a chi di dovere l’adozione di un rimedio più duraturo e più efficace, quale appunto la messa in sicurezza della parete rocciosa.
La maggior efficacia della misura imposta con l’ordinanza impugnata, e perciò anche la sua urgenza, sono agevolmente constatabili per il fatto che essa è destinata a incidere sulla causa (sia pure immediata), e non sugli effetti, della situazione di pericolo, a differenza dei divieti di transito e delle recinzioni comunali.
5.3. Il terzo motivo di appello va respinto.
6. Col quarto motivo sono censurati due capi distinti della sentenza.
6.1. In primo luogo, è censurato il capo nel quale, quanto al requisito della contingibilità, si afferma che “ i rimedi alternativi delineati dai ricorrenti (esercizio del potere sanzionatorio) non sono idonei a fronteggiare l’evento in questione ” (punto 3.2).
Gli appellanti, dopo avere premesso che non sarebbe spettato a loro indicare quali fossero gli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione per fare fronte alla situazione di instabilità del versante e proteggere la strada sottostante, precisano di non avere individuato, quale rimedio ordinario, l’esercizio del potere sanzionatorio, ma di avere prospettato l’applicabilità dell’art. 30, comma 4, del Codice della Strada, su cui la sentenza ha omesso la pronuncia.
6.1.1. Aggiungono che la manutenzione della rete sentieristica, in forza dell’accordo quadro sottoscritto tra i Comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore e l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre spetta all’Ente (previo monitoraggio da parte del Comune), sulla base dell’allegato disciplinare tecnico (in particolare dell’art. 7).
6.1.2. Fermo quanto sopra, gli appellanti si soffermano anche in appello sulla sanzione amministrativa dell’art. 31 del Codice della Strada, onde sostenere che, essendo tipizzato uno specifico potere dell’amministrazione (che comunque, ad avviso degli stessi esponenti, non sarebbe stato spendibile nei loro confronti, nel presupposto che non sarebbero i proprietari del costone da cui si è originata la caduta dei massi), il Comune non potrebbe agire con l’utilizzo di strumenti extra ordinem , connotati dal requisito della residualità. Precisano che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il potere tipizzato dalla norma non sarebbe soltanto sanzionatorio, ma anche ripristinatorio, quindi più che idoneo a fronteggiare l’evento in questione, conducendo, il relativo esercizio, al ripristino dello status quo ante .
6.2. Col quarto motivo di ricorso è censurato inoltre il capo della sentenza secondo cui “ Le censure concernenti l’entità degli interventi ordinati e l’indeterminatezza degli stessi non possono trovare accoglimento. Trattasi, infatti, di interventi della stessa natura ed estensione di quelli già realizzati dagli odierni ricorrenti in passato (come detto, la rete metallica di protezione è stata realizzata dai ricorrenti in passato) ” (punto 5 prima parte).
6.2.1 Gli appellanti denunciano il travisamento circa la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del costone, eseguiti, in passato, non da loro, ma dalla società immobiliare Il Gigante s.r.l.
Precisano che tuttavia si sarebbe trattato di interventi diversi da quelli ordinati con l’ordinanza impugnata, dato che questa avrebbe ad oggetto “ la messa in sicurezza dell’intera parete di estensione smisurata, con oneri insostenibili da parte di privati cittadini ”, cioè interventi aventi “ un’estensione ed un’intensità tale da non poter essere imposti a privati sulla scorta di interventi eccezionali ”, come da giurisprudenza citata in ricorso.
In particolare, si tratterebbe di interventi che richiedono oltre a lunghi tempi di esecuzione – di per sé incompatibili con l’urgenza di provvedere – anche il dispendio di notevoli ed ingenti risorse, oltreché l’esecuzione di specifiche e differenziate attività, da eseguire su una parete rocciosa di oltre 21.000 mq., non sostenibili da un privato. Ciò, a fortiori , a fronte della risalenza nel tempo di fenomeni franosi provenienti proprio dal costone di cui trattasi, ben noti all’amministrazione che in più occasioni avrebbe assunto l’impegno -sempre disatteso- di provvedere alla messa in sicurezza (come desumibile dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2023 e n. 14 del 6 aprile 2019, riportate nell’atto di appello, la seconda delle quali da riferire anche a lavori eseguiti dal Comune di Monterosso per realizzare la strada che conduce al depuratore).
6.3. Il quarto motivo è infondato quanto alla censura del capo 3.2 e invece parzialmente fondato quanto alla censura del capo 5.
6.3.1. Va premesso che, come nota la difesa comunale, la parete rocciosa di cui al mappale n. 805 non fa parte della rete sentieristica del Parco Nazionale delle Cinque Terre ed è posta su un fondo di proprietà privata.
Quindi non sono pertinenti i riferimenti all’Ente Parco, mentre è da ritenersi oramai definitivamente accertato che la messa in sicurezza dell’area spetta ai proprietari signori NI-TR.
6.3.1.1. L’obbligo in capo a questi ultimi può essere peraltro fondato anche sull’art. 30, comma 4 (“ La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada. ”) del Codice della Strada, richiamato dagli appellanti.
Con la memoria di replica questi ultimi hanno sostenuto che le opere di messa in sicurezza avrebbero quale scopo “la stabilità” e “la conservazione” della strada e non il sostegno ai fondi adiacenti, spettando per tale ragione al Comune: oltre che tardiva, la deduzione è infondata, considerato che la parete rocciosa in contestazione non “ha per scopo la stabilità o la conservazione” della strada sottostante, né del sentiero adiacente, ma incombe sulla prima e sul secondo da una proprietà privata, mettendo a rischio, se non proprio la “conservazione” dell’una e dell’altra, di certo la loro utilizzazione. Per tale ragione, è la parete rocciosa che necessita di messa in sicurezza, a nulla rilevando che “ gli immobili di proprietà degli esponenti non hanno subito alcun danno o pregiudizio dal verificarsi dell’evento franoso e quindi non necessitano di alcuna opera di riparazione ” (come si legge nella memoria di replica).
In proposito, è stato chiarito in giurisprudenza come “ la finalità di “unicamente […] difendere [e] sostenere i fondi adiacenti” vada intesa in termini obiettivi e immediati, non già subiettivi e (anche) indiretti; è dunque l’impatto strutturale dell’opera ad assumere rilievo, e in specie la sua attitudine di sostegno e contenimento: se a essere sostenuto e difeso, in termini strutturali, è il fondo privato (sia pur con conseguente effetto derivato di delimitazione della strada o sua protezione) l’opera è da ritenere «unicamente» funzionale a tale fondo ” (Cons. Stato, V, 14 giugno 2024, n. 5362, cui si rinvia anche per l’ampia motivazione in tema di applicazione della norma in commento).
Alla luce di ciò, dunque, il regime di cui al suddetto art. 30, comma 4, Cod. strada non può condurre a porre a carico del Comune l’attività in contestazione, risultando coinvolta appunto un’area (privata) esterna alla sede stradale, e venendo in rilievo opere che sono di immediato sostegno o supporto del fondo privato, in quanto volte ad evitare cadute di materiale roccioso e cedimenti inerenti a tale fondo, giammai alla strada in quanto tale, che risulta solo indirettamente e conseguentemente protetta dal pericolo di caduta massi (cfr. Cons. Stato., III, 26 gennaio 2017, n. 329).
Inoltre, la norma dell’art. 30, comma 4, del Codice della strada è stata richiamata dagli appellanti per sostenere che avrebbe dovuto essere applicata dal Comune per via ordinaria, non ricorrendo ai poteri extra ordinem dell’art. 54 t.u.e.l.
L’assunto prova troppo. La richiamata disposizione del Codice della strada contiene soltanto la disciplina del riparto di responsabilità per l’esecuzione delle opere di sostegno lungo le strade e le autostrade.
Non prevede, a sua volta, una specifica modalità attuativa dell’obbligo incombente sui privati proprietari, di modo che è da ritenersi legittimo il ricorso all’ordinanza sindacale contingibile e urgente quando di questa sussistono i presupposti di legge, come nel caso di specie.
6.3.1.2. Per escludere la sussistenza del presupposto della contingibilità, non pare utile nemmeno il richiamo da parte appellante del successivo articolo 31 del Codice della strada (“ I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. […] La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi ”).
Riguardo alla disposizione appena richiamata, va sottolineato come il relativo potere fosse stato già esercitato nei confronti dei signori NI-TR con l’ordinanza del 23 gennaio 2024, rimasta ineseguita, e come si tratti comunque di un potere anche sanzionatorio esercitabile in presenza dei relativi presupposti (di antigiuridicità della condotta ascritta ai destinatari delle misura e di imputabilità soggettiva) dai quali invece si prescinde per l’emissione dell’ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità.
Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che “ a tenore dell’art. 31, comma 1, cit., restano infatti fermi gli obblighi di manutenzione a carico del proprietario, ben idonei di per sé a fondare l’ordinanza sindacale al ricorrere dei relativi presupposti di contingibilità e urgenza …, al di là del trattamento sanzionatorio, che peraltro non smentisce tali obblighi, ma semplicemente li pone in regime di affiancamento alla sanzione pecuniaria ” (Cons. Stato, V, 2 ottobre 2024, n. 7919).
6.3.1.3. In ogni caso, è evidente che il mero ripristino dei luoghi è misura ragionevolmente insufficiente nel caso di specie, poiché per assicurare la tutela della pubblica incolumità è necessaria un’ulteriore condotta attiva da parte dei proprietari del fondo, volta ad evitare il rischio derivante da frane future.
6.3.2. Al fine di individuare la condotta imposta ai destinatari del provvedimento impugnato, il Comune di Monterosso al Mare fa corretto riferimento alla manutenzione del fondo e delle relative opere di contenimento (ad es. recinzioni e rete metalliche, già apposte in passato e divenute obsolete), da realizzare su una superficie di circa 800 mq. (corrispondente ad un rettangolo di m. 25, lato sentiero, e di m.32, lato versante interno), così esplicitando l’ordine di messa in sicurezza contenuto nell’ordinanza.
Si può convenire con il Comune appellato sul fatto che tali lavorazioni – riconducibili, secondo la comune esperienza, alla nozione di “messa in sicurezza” immediata ed urgente di un fenomeno franoso in atto - non sono eccessivamente onerose né richiedono tempi lunghi di esecuzione né, tantomeno, indagini complesse.
Parimenti si può convenire con la sentenza impugnata nella parte in cui constata che trattasi in sostanza “ di interventi della stessa natura ed estensione di quelli già realizzati dagli odierni ricorrenti ” (o dai loro danti causa).
6.3.2.1. Non altrettanto però è possibile affermare relativamente all’ulteriore ordine contenuto nell’ordinanza impugnata, del seguente testuale tenore: “ di presentazione di un progetto di consolidamento della parete eseguito da un tecnico abilitato ed esecuzione dei relativi lavori di consolidamento, a seguito dell’approvazione del progetto da parte dell’ufficio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ”.
La sola lettura di tale parte di dispositivo dà ragione ai ricorrenti laddove questi ultimi lamentano, in primo luogo, l’indeterminatezza, o meglio l’ampiezza, dell’imposizione: in quanto riferito all’intera parete rocciosa, il progetto di consolidamento, per rispondere effettivamente a tale scopo, potrebbe necessitare di studi, prove e indagini geologiche coinvolgenti ampie porzioni del territorio, di eventuale proprietà pubblica o di terzi.
Le opere da eseguire inoltre si pongono come misura di sistemazione di lungo periodo, di per sé, svincolata dal presupposto dell’urgenza, in quanto volta più a prevenire il ripetersi di episodi franosi, che ad evitare il pericolo provocato da quelli in atto.
Una volta messa in sicurezza, da parte dei ricorrenti, la porzione di parete sulla quale manutenere e rinforzare la rete di protezione, il distinto e più radicale intervento di consolidamento, pur necessario, risulta differibile, in coerenza con l’esigenza di accertare la causa del movimento franoso e le lavorazioni necessarie per farvi fronte in via tendenzialmente definitiva, nonché con l’esigenza di individuare i soggetti obbligati alla relativa esecuzione, secondo criteri ordinari di attribuzione della relativa responsabilità e dei correlati obblighi di fare.
L’inutilizzabilità dello strumento extra ordinem dell’ordinanza sindacale ex art. 54 t.u.e.l. è quindi desumibile dalla tipologia di intervento ordinato nella seconda parte del dispositivo del provvedimento (cfr., oltre a Cons. Stato, V, 30 marzo 1998, n. 377, riportata nell’atto di appello, anche Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2847, secondo cui non è “ possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità ”).
Non è quindi necessario approfondire l’ulteriore aspetto -su cui pure si soffermano gli appellanti, ma che è decisamente contestato dalla difesa comunale- del riconoscimento da parte del Comune di una sua responsabilità nella causazione dell’instabilità del costone roccioso.
6.4. Il quarto motivo di appello va parzialmente accolto, con gli effetti di cui si dirà nel prosieguo.
7. Col quinto motivo è censurato il capo di sentenza (punto 4) che ha respinto la censura di difetto di istruttoria, facendo riferimento al sopralluogo eseguito dall’ing. Caterina Traverso, responsabile dell’Area edilizia privata e urbanistica del Comune, il 24 luglio 2024, prima dell’emissione dell’ordinanza, ed a quello eseguito il giorno successivo (25 luglio 2024) alla presenza di un geologo.
7.1. Gli appellanti ribadiscono la censura del primo grado secondo cui l’ordinanza contingibile e urgente avrebbe dovuto essere preceduta da adeguata istruttoria tecnica e, in particolare, dalla redazione di apposita relazione geologica, che individuasse il punto di origine della frana e le sue cause, in quanto solo in tale modo sarebbe possibile porre rimedio da parte di chi ne avrebbe effettivamente l’obbligo (non gli esponenti).
A fondamento della censura è richiamata la giurisprudenza in tema di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza sindacale: secondo gli appellanti, non sarebbe stato idoneo allo scopo il sopralluogo precedente l’adozione dell’ordinanza, effettuato da soggetti privi di competenze in materia geologica, alle cui lacune non avrebbe potuto sopperire l’attività istruttoria compiuta addirittura dopo l’adozione del provvedimento impugnato, né vi avrebbe sopperito dal punto di vista tecnico.
7.2. Il motivo è infondato.
Gli obblighi di istruttoria e di motivazione cui si riferisce la giurisprudenza in tema di ordinanza sindacale contingibile e urgente riguardano la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, cui si possa (e debba) rimediare con urgenza mediante le misure oggetto dell’ordinanza medesima, mentre non riguardano -se non per tale via mediata- le cause della situazione di pericolo (cfr., anche Cons. Stato, V, 31 dicembre 2024 n. 10548).
Ne consegue l’infondatezza degli assunti degli appellanti in tema di necessità di indagini geologiche e correlate relazioni tecniche prima dell’adozione dell’ordinanza de qua .
A supportare legittimamente quest’ultima, quanto all’ordine di messa in sicurezza, sono sufficienti le risultanze del verbale di sopralluogo del 24 luglio 2024 e relativi allegati, da cui si evince la pericolosità della situazione, confermata dal verbale del giorno successivo.
Il pericolo, così accertato e documentato, è posto a base dell’ordinanza impugnata, sul punto motivata per relationem al detto verbale.
7.3. Il quinto motivo di appello va respinto.
8. Col sesto motivo è censurata la sentenza, nella parte in cui non ha riscontrato -secondo gli appellanti, senza motivazione- l’indeterminatezza dell’ordine imposto ai ricorrenti e la relativa impossibilità di esecuzione nei tempi indicati.
8.1. Sotto il primo profilo, gli appellanti evidenziano che l’ordine impartito col provvedimento impugnato non fa riferimento ai massi caduti sulla scalinata né contiene alcun riferimento alla porzione di costone roccioso da mettere in sicurezza, di modo che non sarebbero nemmeno in grado di comprendere quali interventi sono chiamati a svolgere (tra quelli alternativamente prospettati alle lettere a, b, c e d, dell’illustrazione del motivo in esame); in sintesi, si tratterebbe di un ordine generico, come tale privo di portata precettiva.
8.2. Sotto il secondo profilo, gli appellanti denunciano l’errore della sentenza per non avere riconosciuto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata relativamente all’imposizione di tempistiche impossibili per la realizzazione degli interventi che ne sono oggetto.
In proposito, si legge nella sentenza che “ I termini assegnati per ottemperare (dieci giorni per la rimozione del materiale franato e per il disgaggio; trenta giorni per il consolidamento della parete) non sono irragionevoli e, in ogni caso, il superamento degli stessi non ha comportato alcuna conseguenza per gli odierni ricorrenti (come dimostra la circostanza dell’avvenuta rinuncia alla richiesta di misure cautelari); al Comune, peraltro, non è precluso determinarsi in senso favorevole con riferimento ad eventuali richieste di proroga che dovessero pervenire dai ricorrenti. ” (punto 5 seconda parte).
8.2.1. Gli appellanti osservano che il solo fatto di escludere l’eccessiva riduzione dei tempi in ragione della possibilità di accordare proroghe dimostra che essi sono eccessivamente ridotti.
8.3. Il motivo è parzialmente fondato.
8.3.1. Sono infondate le censure di indeterminatezza ed inesigibilità, così come di insufficienza del termine per provvedere assegnato con l’ordinanza, se riferite all’ordine urgentemente impartito con quest’ultima di mettere in sicurezza la parete rocciosa. E’ ivi specificato che si debba trattare di “ esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della porzione di parete oggetto di movimento franoso … tramite la rimozione di tutto il materiale franato, il disgaggio di tutte le parti di parete pericolose fino alla messa in sicurezza di tutta la parete, oltre alla comunicazione dell’avvio delle operazioni di ripristino e della conclusione delle stesse ”, con attestazione di un tecnico della “ eliminazione dello stato di pericolo ”, da effettuarsi nel termine di dieci giorni.
Si tratta delle misure, facilmente attuabili con l’ausilio di un tecnico abilitato, volte a porre in sicurezza la porzione di parete interessata attualmente dal movimento franoso, mediante l’asporto di tutto il materiale lapideo già caduto e il disgaggio di quello a rischio di caduta, nonché mediante l’apposizione di rete di protezione, come già precisato trattando del quarto motivo di appello.
Sebbene ristretto, non appare irragionevole il termine di dieci giorni imposto dall’urgenza di provvedere per l’inadeguatezza della rete esistente in loco , riscontrata come danneggiata in più punti in occasione dei sopralluoghi del Comune del luglio 2024.
8.3.2. Siffatte considerazioni, così come le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata per rigettare la corrispondente censura dei ricorrenti, non sono invece riferibili all’ulteriore ordine impartito col provvedimento impugnato di presentazione di un progetto di consolidamento della parete e di esecuzione dei relativi lavori di consolidamento.
In aggiunta a quanto detto in proposito trattando il quarto motivo di appello, va evidenziato come l’attività di consolidamento dell’intera parete rocciosa necessiti di tempi di progettazione e di esecuzione ben più lunghi di quelli irragionevolmente imposti dall’ordinanza impugnata.
9. L’appello va quindi accolto parzialmente, dovendosi accogliere in parte il quarto ed il sesto motivo, respinti i restanti. In parziale riforma della sentenza di primo grado, vanno quindi accolti in parte i motivi terzo e sesto di ricorso, fermo restando il rigetto dei motivi restanti; per l’effetto, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente all’ordine di “ presentazione di un progetto di consolidamento della parete eseguito da un tecnico abilitato ed esecuzione dei relativi lavori di consolidamento, a seguito dell’approvazione del progetto da parte dell’ufficio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della […] ordinanza ”, fermo restando invece l’ordine di messa in sicurezza di cui alla parte precedente del dispositivo.
10. Non sussistono i presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’amministrazione comunale e per la condanna della stessa al risarcimento del danno, considerate la legittimità dell’ordine di messa in sicurezza imposto con l’ordinanza impugnata e la mancanza di conseguenze pregiudizievoli dell’ordine di consolidamento ritenuto invece illegittimo, non risultando dagli atti che i signori NI e TR vi abbiano effettivamente dato seguito o che abbiano dovuto sopportare esborsi connessi a tale parte dell’impugnata ordinanza.
La domanda risarcitoria riproposta come settimo motivo di gravame va quindi respinta.
11. In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e dell’appello, va infine ritenuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese processuali dei due gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie in parte i motivi quarto e sesto, respinti i motivi restanti; quindi, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente i motivi terzo e sesto del ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nei limiti specificati in motivazione, fermo restando l’ordine di messa in sicurezza di cui alla prima parte del dispositivo della stessa ordinanza. Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG SA, Presidente
IU NA CA, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU NA CA | EG SA |
IL SEGRETARIO