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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1162/2019 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Salvatore Rotundo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via G. V. Quaranta, n. 8;
- Attore -
CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella sua qualità CP_1 C.F._2
di Direttore Responsabile del quotidiano online “ ”, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Silverio Amodio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giffoni Valle Piana (Sa),
Via A. Russomando, n. 58;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il sig. , chiedendo al Tribunale di Salerno: riconosciuta la CP_1
responsabilità del sig. , nella qualità di estensore, nonché di CP_1
Direttore Responsabile, del quotidiano -on line “ ” per il contenuto falso, CP_2 diffamatorio, denigratorio e, comunque, gravemente lesivo degli articoli apparsi in data 6 e 9 novembre 2018, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (ex artt. 2043 e 2059 cod. civ.), derivante dalla relativa pubblicazione e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di €. 100.00,00, corrispondente alla potenziale perdita del compenso annualmente riconosciuto all'istante, quale Direttore di , fino Parte_2 alla scadenza dell'incarico, oltre che a titolo di danno per la lesione dell'onore, della dignità e dell'immagine, ovvero a quella diversa (maggiore o minore ) somma accertata in corso di giudizio, come e dovuta, come per legge;
accertare e dichiarare il risarcimento del danno (ex art. 12 L. n. 47 del 1948) in conseguenza della protratta condotta illecita posta in essere dalla controparte, nella qualità di estensore e
Direttore Responsabile della testata on -line “ ” e, per l'effetto, disporre CP_2
la condanna del convenuto nella misura di €. 10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta più congrua, anche all'esito degli ulteriori accertamenti, in corso di causa;
in ogni caso, condannare il convenuto, nella qualità, al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione del contegno serbato nel corso della procedura di mediazione obbligatoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'attore eccepiva: di aver ricoperto la carica la carica di Sindaco di dal 1998 Pt_3
al 2006; di aver contribuito a creare la Fondazione Ravello;
di aver avuto il ruolo apicale di Direttore di dal 2007 al 2020; di aver ricoperto dal 2012 al 2015, Parte_2
a titolo completamente gratuito, le funzioni di Segretariato Generale della
Fondazione Ravello, favorendo un virtuoso accordo collaborativo con il CP_3
per l'ottimale gestione del complesso monumentale di;
che a seguito di Parte_2
tali risultati, il nuovo Sindaco di trasmetteva all'attenzione del Ministro per Pt_3
i Beni Culturali, sin dal 9 dicembre 2017, per il tramite del suo Consigliere giuridico
(prof. , un'ipotesi di “accordo strategico per la valorizzazione e la Persona_1 gestione dei beni culturali ricadenti nel territorio comunale ( , Parte_2
Auditorium O. Niemeyer e Villa Episcopio)”; che attraverso tale accordo, veniva ricondotta in capo alla Fondazione Ravello, la gestione unitaria e virtuosa dei tre beni-simbolo della Città; tale iniziativa oggetto del programma amministrativo del
2016, condiviso dall'odierno attore, veniva ripresa dal Sindaco di , attraverso Pt_3
una nuova nota datata 20 ottobre 2018; che in data 6 novembre 2018 appariva sul giornale on line “ ” un articolo , a firma del Direttore Responsabile CP_2
, dal titolo: “Ipotesi ri-Fondazione : lettera Sindaco “confezionata” CP_1 Pt_3
dal computer “Direzione ” nel quale si evidenziava che in una missiva Parte_2
ufficiale del , a firma del Sindaco , veniva Parte_4 Persona_2
avanzata una proposta di gestione unitaria dei tre beni pubblici simbolo di;
Pt_3
che tale proposta era trasmessa dalla casella di posta del Sindaco agli uffici della
Fondazione Ravello, la quale era stata chiusa dal direttore di;
che Parte_2
quest'ultimo veniva apostrofato nell'articolo come “semplice dipendente”, che la missiva secondo l'autore dell'articolo sarebbe stata opera dell' e non del Parte_1
, creata il 23 ottobre 2018 alle ore 13,43 minuti e 15 secondi;
che in altri Per_2 scritti successivi come in quello del 9 novembre 2018 si leggevano espressioni offensive e lesive del prestigio, della dignità professionale del dott.
[...]
; che quanto detto nell'articolo del 6 novembre 2018 era totalmente falso;
Parte_1
che le espressioni utilizzate negli articoli erano diffamatorie e non erano esplicazione del diritto di cronaca;
di aver esperito il tentativo di mediazione con esito infausto.
Con comparsa depositata in data 23.05.2019, il sig. si costituiva in CP_1
giudizio contestando la domanda attorea ed eccepiva: la nullità dell'atto introduttivo e la infondatezza nel merito della domanda;
l'insussistenza della domanda e l'assenza degli elementi strutturali della fattispecie contestata anche in ordine al raggiungimento della prova.
Concludeva chiedendo: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.; nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dell'odierno convenuto in proprio e nella qualità di estensore e direttore responsabile del quotidiano on line , in quanto infondate in CP_2
fatto ed in diritto, illegittime, irrituali, inaccoglibili, nulle, nonché destituite di ogni fondamento giuridico nell'an e nel quantum;
di conseguenza, nel merito, ritenere e dichiarare che il sig. nulla deve all'attore; nonché condannare CP_1
l'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata prova testimoniale, precisate le conclusioni all'udienza 02.07.2015, con provvedimento del 31.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito in comparsa di costituzione la nullità dell'atto di citazione per carenza del petitum e della causa petendi, ai sensi dell'art. 163 comma 3
n. 4 c.p.c.. L'eccezione è infondata.
In proposito si deve premettere che per giurisprudenza consolidata la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando
'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.
In questo senso, salva ogni valutazione sulla fondatezza nel merito delle domande in questione, su cui si avrà modo di soffermarsi infra, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice ha indicato i fatti costitutivi della domanda, il carattere diffamatorio dell'espressioni contenute nell'articolo del 6 novembre 2018, la falsità dei contenuti dello stesso, la richiesta di risarcimento del danno .
Del resto, il sig. si è ampiamente difeso nel merito di tutte le CP_1
domande proposte dall'attore.
Il merito
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Oggetto della domanda avanzata dall'attore è l'accertamento della valenza diffamatoria degli articoli: “Ipotesi ri-Fondazione Ravello: lettera Sindaco “confezionata” dal computer “Direzione Villa Rufolo” e “Ravello, quando il potere logora chi non ce l'ha
(più)” pubblicati rispettivamente il 06.11.2018 e il 09.11.2018 (cfr.) sulla testata giornalistica on-line “ ” ove viene menzionato il nome dell'odierno attore CP_2
.
Secondo la prospettazione attorea detti articoli sarebbero lesivi della reputazione, onore e professionalità di esso deducente integrando gli estremi della diffamazione ai suoi danni, poiché riporterebbe notizie non vere con toni denigratori ed infamanti.
L'indagine circa la sussistenza dell'illecito, qualificato dall'attore quale diffamazione a mezzo della stampa, non può prescindere dalla disamina dell'elaborazione relativa al diritto di cronaca, quale esercizio del diritto esimente, cioè costituente elemento negativo della fattispecie del fatto illecito denunciato.
Com'è noto, il diritto di cronaca, inteso come diritto di narrare fatti e notizie al pubblico per mezzo della stampa, è considerato manifestazione essenziale del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, nonché dall'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
I limiti cui l'esercizio del diritto in questione deve ritenersi sottoposto per essere qualificato "legittimo" ed assumere quindi la valenza di esimente, sono individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità nella: a) pertinenza, intesa come utilità ed interesse pubblico e sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) continenza, intesa, da un punto di vista formale, come forma espositiva corretta e rispettosa del decoro e, soprattutto, da un punto di vista sostanziale, come esposizione dei fatti mantenuta nei limiti dell'obiettività e della proporzionalità; c) verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà della notizia (fra le tante cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 14822 del 04/09/2012; Cass. civ. n. 1976 del 2009; Cass. civ. n.
5146 del 2001; Cass. civ. n. 5259 del 18/10/1984; Cass. civ. n. 15999 del 2001).
Con specifico riferimento alla verità della notizia riportata e del connesso riparto dell'onere della prova fra le parti, la Corte di legittimità ha affermato che "La responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova,
è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile." (Cass. civ. sent. n. 9458/13)
Peraltro, come specificato di recente, “In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi” (Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 12013 del 16/05/2017).
L'articolo 21 della Costituzione ed il principio della liberà manifestazione del pensiero rappresentano il fondamento normativo anche del diverso diritto di critica.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione "deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale e la dignità del soggetto preso di mira) e di quello di cronaca" (Cass. civ. Sez. 3, Sent.
n. 1434 del 27/01/2015; Cass. civ. sent. n.20608/2011).
Invero, mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa soggettiva di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, (tra le ultime, cfr.
Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 15112 del 17/06/2013, Cass. Sez. Un. 27/12/2011, n. 28813;
Cass. civ. 22/03/2013, n. 7274) i presupposti, per il legittimo esercizio del c.d. diritto di critica corrispondono a quelli indicati per l'esercizio del diritto di cronaca, rispetto al quale può, però, reputarsi consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo.
La critica, inoltre, può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non necessariamente obiettivi, purché fondata sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, né l'art. 21 né tanto meno l'art. 10 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, proteggono "unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela", essendo al contrario principalmente rivolti "a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano" (Cass. civ. sent. 21/2/2007, n. 25138).
Alla luce di quanto premesso, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica – come nel caso concreto - stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica “(cfr. Cass. civ. sent. 20/1/2015 n. 841; Cass. civ. sent. 27/1/2015 n. 1434; Cass. civ. sent. 20/6/2013
n. 15443).
Tanto premesso in diritto, al fine di determinare il carattere diffamatorio o meno del contenuto degli articoli pubblicati, si dovrà, dunque, valutare, da un lato, se per il linguaggio utilizzato esso trasmodi in gratuite offese e/o attacchi personali e, dall'altro, se le opinioni espresse siano del tutto destituite di supporto fattuale o, invece, se abbiano un qualche legame con dati oggettivi e costituiscano una delle possibili, per quanto soggettive, interpretazioni di tali dati.
Ebbene, applicando tali coordinate al caso di specie, dalla fase istruttoria è emerso che i fatti narrati all'interno dei due articoli incriminati rappresentano il frutto di dichiarazioni mendaci, denigratorie, offensive e diffamanti.
In particolare, relativamente al profilo della pertinenza, pur avendo il giornalista, con gli articoli in questione, sollevato problematiche di pubblico interesse, le stesse sono risultate mendaci.
Sotto il profilo della continenza dell'esposizione e della forma narrativa utilizzata dal giornalista, poi, emerge con evidenza che il linguaggio utilizzato, seppur diretto ad esprimere dissenso rispetto all'operato del dott. ed a richiamare Parte_1
l'attenzione dell'opinione pubblica sul punto, contiene epiteti denigratori, diffamatori, offensivi verso quest'ultimo.
Per quanto concerne, poi, la verità oggettiva o putativa dei fatti narrati ed in tema di responsabilità civile per diffamazione, è bene sottolineare che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ. Sez.
3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
A sostegno dell'avanzata domanda risarcitoria la difesa attorea sostiene che la pubblicazione dei citati articoli e delle relative notizie ivi contenute abbia generato una potenziale perdita del compenso annualmente riconosciuto al dott. Parte_1
quale Direttore di , fino alla scadenza dell'incarico, oltre che a titolo di Parte_2
danno per la lesione dell'onore, della dignità e dell'immagine.
In particolare, l'attore rappresenta che l'espressione utilizzata dal giornalista
“semplice dipendente” sia denigratoria, stante la carica ricoperta da quest'ultimo di
Direttore di e non di mero dipendente. Parte_2
Per cui, premettendo che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, ne deriva che, ai fini risarcitori, è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa o che integri un'ipotesi di reato. In altri termini, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del Cc allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico (Tribunale Milano sez. I, 26/02/2021,
n.1718). Precisato quanto sopra, occorre, con la giurisprudenza costante, verificare se il danno invocato che pur potrebbe in astratto essersi prodotto, si sia prodotto in concreto a detrimento della figura professionale o della persona del sig. . Parte_1
In materia di responsabilità civile per diffamazione, la lesione dell'onore e della reputazione di cui si invoca il risarcimento non è "in re ipsa", atteso che il danno risarcibile non si identifica con il pregiudizio all'interesse tutelato dall'ordinamento bensì con le conseguenze di tale pregiudizio, quindi la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova -anche mediante presunzioni- assumendo a tale scopo rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(Cass. n. 8861/21n. 25420/17; Cass. N. 13153/17). Anche recentemente la Suprema
Corte si è espressa negli stessi termini (Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068).
Ai fini della prova del danno è decisiva la prova testimoniale. I testimoni hanno confermato l'operato dell' , nella trasmissione al Ministro per i Beni Parte_1
Culturali di un accordo strategico per la valorizzazione e la gestione dei beni culturali ricadenti nel territorio comunale ( , Auditorium O. Niemeyer e Villa Parte_2
Episcopio); che con tale documento veniva realizzata una gestione unitaria dei tre beni simbolo della;
che tale opera veniva ripresa dal successivo Controparte_4
Sindaco del con nota del 20.10.2018. Ebbene, da ciò ne discende che la Pt_4
Fondazione Ravello non è un organo sottoposto ad un altro ente ma costituiva il mezzo attraverso cui si è estrinsecata la gestione unitaria di , Auditorium Parte_2
O. Niemeyer e Villa Episcopio. Per cui il dott. quale Direttore non era un Parte_1
mero dipendente come apostrofato dal giornalista della Fondazione ma colui che effettivamente era a capo di questa gestione unitaria.
Inoltre, relativamente alla diffusione delle affermazioni mendaci contenute negli articoli incriminati, è opportuno precisare che una rivista on-line può rivolgendosi ad un numero indeterminato di lettori, facendo si che le notizie si propaghino molto velocemente e ingenerando il più delle volte clamore, rumors spesso previ di riscontro fattuale.
Per cui, non può negarsi la portata lesiva della diffamazione integrata dal direttore del giornale ai danni del dott. , considerato anche il ruolo ricoperto da Parte_1
quest'ultimo relativamente alle vicende di causa e la circostanza che le accuse attenessero propria all'integrità e professionalità di quest'ultimo.
Quanto alla quantificazione, per giurisprudenza consolidata la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa può essere effettuata con criteri equitativi che tengano conto della gravità dell'offesa, della posizione sociale del soggetto diffamato e della diffusività della notizia.
Orbene, considerata la funzione rappresentativa e di prestigio svolta dal danneggiato, la diffusività della rivista “Il Vescovado” a diffusione on-line e la gravità dell'offesa arrecata all'attore, appare equa una liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Infine, relativamente alla domanda formulata ai sensi dell'art. 12 della L. 47 del 1948 la stessa merita di essere accolta.
Invero, sul piano soggettivo la pubblicazione di un articolo, ancorché a mezzo di una testata on line, vede quali responsabili, a diverso titolo, l'autore dell'articolo il direttore della testata e l'editore. Ebbene, secondo quanto sancito dalla legge sulla stampa (L. 47/1948), applicabile anche nel caso di cui si discute, "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" e tale figura ha il ruolo di dirigere il giornale ed a quest'ultimo è attribuita una responsabilità, oltre che civile, anche penale derivante dall'omesso controllo del contenuto di articoli ritenuti diffamatori
(Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/11/2022, n.10255). Nel caso di specie il direttore responsabile coincide con l'autore dell'opera, che nel caso di specie è
l'articolo giornalistico a firma del convenuto.
Infatti, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, l'oggetto della domanda attorea attiene alla condanna ai sensi dell'art. 12 della L. 47/1948. Il pagamento di una somma a titolo di riparazione in caso di diffamazione a mezzo stampa ex art. 12 L.
47/48 è un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata, che presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e può essere dunque irrogata solo al direttore responsabile in caso di concorso doloso nella diffamazione (Tribunale Ancona, 07/07/2020, n.854).
Ne consegue, che il sig. sia responsabile ai sensi dell'art. 12 della L. CP_1
47 del 1948 quale direttore e giornalista estensore degli articoli incriminati e la riparazione pecuniaria può essere determinata in euro 2.000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte attrice calcolate sulla sola somma liquidata.
Quanto alla domanda di condanna di parte convenuta per lite temeraria (art. 96
c.p.c., comma 3) si ritiene che non ricorrono le condizioni per la condanna della parte conventa al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte attrice.
Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.
n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e successive modifiche sulla base del valore del decisum .
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda e per l'effetto, in considerazione del contenuto diffamatorio degli articoli di giornale oggetto di domanda, condanna
[...]
al risarcimento del danno, in favore di parte attrice, quantificato in CP_1
euro 15.000 .
2) Condanna ai sensi dell'art. 12 della L. 47 del 1948 al CP_1 pagamento della somma di euro 2.000 in favore dell'attore
[...]
. Parte_1
3) Rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 cpc.
4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice liquidate in complessivi euro 5.077 ( euro 919.00 per la fase di studio, euro 777.00 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, euro 1701 per la fase decisionale) oltre euro 786.00 a titolo di contributo unificato, oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Salvatore Rotundo.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1162/2019 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Salvatore Rotundo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via G. V. Quaranta, n. 8;
- Attore -
CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella sua qualità CP_1 C.F._2
di Direttore Responsabile del quotidiano online “ ”, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Silverio Amodio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giffoni Valle Piana (Sa),
Via A. Russomando, n. 58;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il sig. , chiedendo al Tribunale di Salerno: riconosciuta la CP_1
responsabilità del sig. , nella qualità di estensore, nonché di CP_1
Direttore Responsabile, del quotidiano -on line “ ” per il contenuto falso, CP_2 diffamatorio, denigratorio e, comunque, gravemente lesivo degli articoli apparsi in data 6 e 9 novembre 2018, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (ex artt. 2043 e 2059 cod. civ.), derivante dalla relativa pubblicazione e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di €. 100.00,00, corrispondente alla potenziale perdita del compenso annualmente riconosciuto all'istante, quale Direttore di , fino Parte_2 alla scadenza dell'incarico, oltre che a titolo di danno per la lesione dell'onore, della dignità e dell'immagine, ovvero a quella diversa (maggiore o minore ) somma accertata in corso di giudizio, come e dovuta, come per legge;
accertare e dichiarare il risarcimento del danno (ex art. 12 L. n. 47 del 1948) in conseguenza della protratta condotta illecita posta in essere dalla controparte, nella qualità di estensore e
Direttore Responsabile della testata on -line “ ” e, per l'effetto, disporre CP_2
la condanna del convenuto nella misura di €. 10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta più congrua, anche all'esito degli ulteriori accertamenti, in corso di causa;
in ogni caso, condannare il convenuto, nella qualità, al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione del contegno serbato nel corso della procedura di mediazione obbligatoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'attore eccepiva: di aver ricoperto la carica la carica di Sindaco di dal 1998 Pt_3
al 2006; di aver contribuito a creare la Fondazione Ravello;
di aver avuto il ruolo apicale di Direttore di dal 2007 al 2020; di aver ricoperto dal 2012 al 2015, Parte_2
a titolo completamente gratuito, le funzioni di Segretariato Generale della
Fondazione Ravello, favorendo un virtuoso accordo collaborativo con il CP_3
per l'ottimale gestione del complesso monumentale di;
che a seguito di Parte_2
tali risultati, il nuovo Sindaco di trasmetteva all'attenzione del Ministro per Pt_3
i Beni Culturali, sin dal 9 dicembre 2017, per il tramite del suo Consigliere giuridico
(prof. , un'ipotesi di “accordo strategico per la valorizzazione e la Persona_1 gestione dei beni culturali ricadenti nel territorio comunale ( , Parte_2
Auditorium O. Niemeyer e Villa Episcopio)”; che attraverso tale accordo, veniva ricondotta in capo alla Fondazione Ravello, la gestione unitaria e virtuosa dei tre beni-simbolo della Città; tale iniziativa oggetto del programma amministrativo del
2016, condiviso dall'odierno attore, veniva ripresa dal Sindaco di , attraverso Pt_3
una nuova nota datata 20 ottobre 2018; che in data 6 novembre 2018 appariva sul giornale on line “ ” un articolo , a firma del Direttore Responsabile CP_2
, dal titolo: “Ipotesi ri-Fondazione : lettera Sindaco “confezionata” CP_1 Pt_3
dal computer “Direzione ” nel quale si evidenziava che in una missiva Parte_2
ufficiale del , a firma del Sindaco , veniva Parte_4 Persona_2
avanzata una proposta di gestione unitaria dei tre beni pubblici simbolo di;
Pt_3
che tale proposta era trasmessa dalla casella di posta del Sindaco agli uffici della
Fondazione Ravello, la quale era stata chiusa dal direttore di;
che Parte_2
quest'ultimo veniva apostrofato nell'articolo come “semplice dipendente”, che la missiva secondo l'autore dell'articolo sarebbe stata opera dell' e non del Parte_1
, creata il 23 ottobre 2018 alle ore 13,43 minuti e 15 secondi;
che in altri Per_2 scritti successivi come in quello del 9 novembre 2018 si leggevano espressioni offensive e lesive del prestigio, della dignità professionale del dott.
[...]
; che quanto detto nell'articolo del 6 novembre 2018 era totalmente falso;
Parte_1
che le espressioni utilizzate negli articoli erano diffamatorie e non erano esplicazione del diritto di cronaca;
di aver esperito il tentativo di mediazione con esito infausto.
Con comparsa depositata in data 23.05.2019, il sig. si costituiva in CP_1
giudizio contestando la domanda attorea ed eccepiva: la nullità dell'atto introduttivo e la infondatezza nel merito della domanda;
l'insussistenza della domanda e l'assenza degli elementi strutturali della fattispecie contestata anche in ordine al raggiungimento della prova.
Concludeva chiedendo: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.; nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dell'odierno convenuto in proprio e nella qualità di estensore e direttore responsabile del quotidiano on line , in quanto infondate in CP_2
fatto ed in diritto, illegittime, irrituali, inaccoglibili, nulle, nonché destituite di ogni fondamento giuridico nell'an e nel quantum;
di conseguenza, nel merito, ritenere e dichiarare che il sig. nulla deve all'attore; nonché condannare CP_1
l'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata prova testimoniale, precisate le conclusioni all'udienza 02.07.2015, con provvedimento del 31.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito in comparsa di costituzione la nullità dell'atto di citazione per carenza del petitum e della causa petendi, ai sensi dell'art. 163 comma 3
n. 4 c.p.c.. L'eccezione è infondata.
In proposito si deve premettere che per giurisprudenza consolidata la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando
'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.
In questo senso, salva ogni valutazione sulla fondatezza nel merito delle domande in questione, su cui si avrà modo di soffermarsi infra, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice ha indicato i fatti costitutivi della domanda, il carattere diffamatorio dell'espressioni contenute nell'articolo del 6 novembre 2018, la falsità dei contenuti dello stesso, la richiesta di risarcimento del danno .
Del resto, il sig. si è ampiamente difeso nel merito di tutte le CP_1
domande proposte dall'attore.
Il merito
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Oggetto della domanda avanzata dall'attore è l'accertamento della valenza diffamatoria degli articoli: “Ipotesi ri-Fondazione Ravello: lettera Sindaco “confezionata” dal computer “Direzione Villa Rufolo” e “Ravello, quando il potere logora chi non ce l'ha
(più)” pubblicati rispettivamente il 06.11.2018 e il 09.11.2018 (cfr.) sulla testata giornalistica on-line “ ” ove viene menzionato il nome dell'odierno attore CP_2
.
Secondo la prospettazione attorea detti articoli sarebbero lesivi della reputazione, onore e professionalità di esso deducente integrando gli estremi della diffamazione ai suoi danni, poiché riporterebbe notizie non vere con toni denigratori ed infamanti.
L'indagine circa la sussistenza dell'illecito, qualificato dall'attore quale diffamazione a mezzo della stampa, non può prescindere dalla disamina dell'elaborazione relativa al diritto di cronaca, quale esercizio del diritto esimente, cioè costituente elemento negativo della fattispecie del fatto illecito denunciato.
Com'è noto, il diritto di cronaca, inteso come diritto di narrare fatti e notizie al pubblico per mezzo della stampa, è considerato manifestazione essenziale del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, nonché dall'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
I limiti cui l'esercizio del diritto in questione deve ritenersi sottoposto per essere qualificato "legittimo" ed assumere quindi la valenza di esimente, sono individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità nella: a) pertinenza, intesa come utilità ed interesse pubblico e sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) continenza, intesa, da un punto di vista formale, come forma espositiva corretta e rispettosa del decoro e, soprattutto, da un punto di vista sostanziale, come esposizione dei fatti mantenuta nei limiti dell'obiettività e della proporzionalità; c) verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà della notizia (fra le tante cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 14822 del 04/09/2012; Cass. civ. n. 1976 del 2009; Cass. civ. n.
5146 del 2001; Cass. civ. n. 5259 del 18/10/1984; Cass. civ. n. 15999 del 2001).
Con specifico riferimento alla verità della notizia riportata e del connesso riparto dell'onere della prova fra le parti, la Corte di legittimità ha affermato che "La responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova,
è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile." (Cass. civ. sent. n. 9458/13)
Peraltro, come specificato di recente, “In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi” (Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 12013 del 16/05/2017).
L'articolo 21 della Costituzione ed il principio della liberà manifestazione del pensiero rappresentano il fondamento normativo anche del diverso diritto di critica.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione "deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale e la dignità del soggetto preso di mira) e di quello di cronaca" (Cass. civ. Sez. 3, Sent.
n. 1434 del 27/01/2015; Cass. civ. sent. n.20608/2011).
Invero, mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa soggettiva di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, (tra le ultime, cfr.
Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 15112 del 17/06/2013, Cass. Sez. Un. 27/12/2011, n. 28813;
Cass. civ. 22/03/2013, n. 7274) i presupposti, per il legittimo esercizio del c.d. diritto di critica corrispondono a quelli indicati per l'esercizio del diritto di cronaca, rispetto al quale può, però, reputarsi consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo.
La critica, inoltre, può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non necessariamente obiettivi, purché fondata sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, né l'art. 21 né tanto meno l'art. 10 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, proteggono "unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela", essendo al contrario principalmente rivolti "a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano" (Cass. civ. sent. 21/2/2007, n. 25138).
Alla luce di quanto premesso, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica – come nel caso concreto - stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica “(cfr. Cass. civ. sent. 20/1/2015 n. 841; Cass. civ. sent. 27/1/2015 n. 1434; Cass. civ. sent. 20/6/2013
n. 15443).
Tanto premesso in diritto, al fine di determinare il carattere diffamatorio o meno del contenuto degli articoli pubblicati, si dovrà, dunque, valutare, da un lato, se per il linguaggio utilizzato esso trasmodi in gratuite offese e/o attacchi personali e, dall'altro, se le opinioni espresse siano del tutto destituite di supporto fattuale o, invece, se abbiano un qualche legame con dati oggettivi e costituiscano una delle possibili, per quanto soggettive, interpretazioni di tali dati.
Ebbene, applicando tali coordinate al caso di specie, dalla fase istruttoria è emerso che i fatti narrati all'interno dei due articoli incriminati rappresentano il frutto di dichiarazioni mendaci, denigratorie, offensive e diffamanti.
In particolare, relativamente al profilo della pertinenza, pur avendo il giornalista, con gli articoli in questione, sollevato problematiche di pubblico interesse, le stesse sono risultate mendaci.
Sotto il profilo della continenza dell'esposizione e della forma narrativa utilizzata dal giornalista, poi, emerge con evidenza che il linguaggio utilizzato, seppur diretto ad esprimere dissenso rispetto all'operato del dott. ed a richiamare Parte_1
l'attenzione dell'opinione pubblica sul punto, contiene epiteti denigratori, diffamatori, offensivi verso quest'ultimo.
Per quanto concerne, poi, la verità oggettiva o putativa dei fatti narrati ed in tema di responsabilità civile per diffamazione, è bene sottolineare che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ. Sez.
3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
A sostegno dell'avanzata domanda risarcitoria la difesa attorea sostiene che la pubblicazione dei citati articoli e delle relative notizie ivi contenute abbia generato una potenziale perdita del compenso annualmente riconosciuto al dott. Parte_1
quale Direttore di , fino alla scadenza dell'incarico, oltre che a titolo di Parte_2
danno per la lesione dell'onore, della dignità e dell'immagine.
In particolare, l'attore rappresenta che l'espressione utilizzata dal giornalista
“semplice dipendente” sia denigratoria, stante la carica ricoperta da quest'ultimo di
Direttore di e non di mero dipendente. Parte_2
Per cui, premettendo che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, ne deriva che, ai fini risarcitori, è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa o che integri un'ipotesi di reato. In altri termini, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del Cc allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico (Tribunale Milano sez. I, 26/02/2021,
n.1718). Precisato quanto sopra, occorre, con la giurisprudenza costante, verificare se il danno invocato che pur potrebbe in astratto essersi prodotto, si sia prodotto in concreto a detrimento della figura professionale o della persona del sig. . Parte_1
In materia di responsabilità civile per diffamazione, la lesione dell'onore e della reputazione di cui si invoca il risarcimento non è "in re ipsa", atteso che il danno risarcibile non si identifica con il pregiudizio all'interesse tutelato dall'ordinamento bensì con le conseguenze di tale pregiudizio, quindi la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova -anche mediante presunzioni- assumendo a tale scopo rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(Cass. n. 8861/21n. 25420/17; Cass. N. 13153/17). Anche recentemente la Suprema
Corte si è espressa negli stessi termini (Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068).
Ai fini della prova del danno è decisiva la prova testimoniale. I testimoni hanno confermato l'operato dell' , nella trasmissione al Ministro per i Beni Parte_1
Culturali di un accordo strategico per la valorizzazione e la gestione dei beni culturali ricadenti nel territorio comunale ( , Auditorium O. Niemeyer e Villa Parte_2
Episcopio); che con tale documento veniva realizzata una gestione unitaria dei tre beni simbolo della;
che tale opera veniva ripresa dal successivo Controparte_4
Sindaco del con nota del 20.10.2018. Ebbene, da ciò ne discende che la Pt_4
Fondazione Ravello non è un organo sottoposto ad un altro ente ma costituiva il mezzo attraverso cui si è estrinsecata la gestione unitaria di , Auditorium Parte_2
O. Niemeyer e Villa Episcopio. Per cui il dott. quale Direttore non era un Parte_1
mero dipendente come apostrofato dal giornalista della Fondazione ma colui che effettivamente era a capo di questa gestione unitaria.
Inoltre, relativamente alla diffusione delle affermazioni mendaci contenute negli articoli incriminati, è opportuno precisare che una rivista on-line può rivolgendosi ad un numero indeterminato di lettori, facendo si che le notizie si propaghino molto velocemente e ingenerando il più delle volte clamore, rumors spesso previ di riscontro fattuale.
Per cui, non può negarsi la portata lesiva della diffamazione integrata dal direttore del giornale ai danni del dott. , considerato anche il ruolo ricoperto da Parte_1
quest'ultimo relativamente alle vicende di causa e la circostanza che le accuse attenessero propria all'integrità e professionalità di quest'ultimo.
Quanto alla quantificazione, per giurisprudenza consolidata la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa può essere effettuata con criteri equitativi che tengano conto della gravità dell'offesa, della posizione sociale del soggetto diffamato e della diffusività della notizia.
Orbene, considerata la funzione rappresentativa e di prestigio svolta dal danneggiato, la diffusività della rivista “Il Vescovado” a diffusione on-line e la gravità dell'offesa arrecata all'attore, appare equa una liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Infine, relativamente alla domanda formulata ai sensi dell'art. 12 della L. 47 del 1948 la stessa merita di essere accolta.
Invero, sul piano soggettivo la pubblicazione di un articolo, ancorché a mezzo di una testata on line, vede quali responsabili, a diverso titolo, l'autore dell'articolo il direttore della testata e l'editore. Ebbene, secondo quanto sancito dalla legge sulla stampa (L. 47/1948), applicabile anche nel caso di cui si discute, "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" e tale figura ha il ruolo di dirigere il giornale ed a quest'ultimo è attribuita una responsabilità, oltre che civile, anche penale derivante dall'omesso controllo del contenuto di articoli ritenuti diffamatori
(Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/11/2022, n.10255). Nel caso di specie il direttore responsabile coincide con l'autore dell'opera, che nel caso di specie è
l'articolo giornalistico a firma del convenuto.
Infatti, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, l'oggetto della domanda attorea attiene alla condanna ai sensi dell'art. 12 della L. 47/1948. Il pagamento di una somma a titolo di riparazione in caso di diffamazione a mezzo stampa ex art. 12 L.
47/48 è un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata, che presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e può essere dunque irrogata solo al direttore responsabile in caso di concorso doloso nella diffamazione (Tribunale Ancona, 07/07/2020, n.854).
Ne consegue, che il sig. sia responsabile ai sensi dell'art. 12 della L. CP_1
47 del 1948 quale direttore e giornalista estensore degli articoli incriminati e la riparazione pecuniaria può essere determinata in euro 2.000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte attrice calcolate sulla sola somma liquidata.
Quanto alla domanda di condanna di parte convenuta per lite temeraria (art. 96
c.p.c., comma 3) si ritiene che non ricorrono le condizioni per la condanna della parte conventa al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte attrice.
Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.
n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e successive modifiche sulla base del valore del decisum .
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda e per l'effetto, in considerazione del contenuto diffamatorio degli articoli di giornale oggetto di domanda, condanna
[...]
al risarcimento del danno, in favore di parte attrice, quantificato in CP_1
euro 15.000 .
2) Condanna ai sensi dell'art. 12 della L. 47 del 1948 al CP_1 pagamento della somma di euro 2.000 in favore dell'attore
[...]
. Parte_1
3) Rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 cpc.
4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice liquidate in complessivi euro 5.077 ( euro 919.00 per la fase di studio, euro 777.00 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, euro 1701 per la fase decisionale) oltre euro 786.00 a titolo di contributo unificato, oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Salvatore Rotundo.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL RA