Ordinanza collegiale 26 agosto 2025
Improcedibile
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09628/2025REG.PROV.COLL.
N. 04043/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4043 del 2024, proposto da Ipab - Casa di Riposo Aita, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in S. Martino Di Lupari, via Rometta n. 13/M1,
contro
Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Damiano Florenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
Fondazione Aita Servizi Alla persona, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 480/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale Consorzio Stabile;
Vista la memoria del 18 settembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025, il Cons. NG ER CE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso in punto di fatto che:
– il Consorzio Blu ha presentato ricorso innanzi al TAR per il Veneto per l’annullamento della determina di affidamento diretto del 19 settembre 2023, del disciplinare tecnico allegato e della deliberazione del Consiglio della Casa di Riposo AITA n. 8 dell’11 aprile 2023 con la quale è stato deliberato di costituire la Fondazione denominata “ Aita Servizi alla Persona ”, con sede in Pieve del Grappa;
– il TAR per il Veneto, con la sentenza gravata, ha accolto l’impugnazione con riguardo all’inadeguatezza statutaria del nuovo ente fondazionale per il mancato possesso di tutti i requisiti dell’ in house providing – nella specie la possibilità di partecipazione di organismi di diritto pubblico violerebbe il principio secondo cui la partecipazione al soggetto in posizione in house deve essere interamente pubblica, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge e con riguardo alla carenza motivazionale dacché la Casa di Riposo non avrebbe assolto all’obbligo di dimostrare l’indicazione dei benefici per la collettività amministrata che soli giustificherebbero il mancato ricorso al mercato non essendo sufficienti al riguardo le affermazioni generiche riportate dall’Amministrazione per cui il modello della Fondazione sarebbe quello “ più idoneo a svolgere le attività principali di assistenza diretta sanitaria quale scopo istituzionale ” avvalendosi, peraltro, di una rappresentazione dei costi non trasparente;
– l’IPAB Casa di Riposo AITA ha appellato la prefata decisione stigmatizzando tutte le rationes decidendi con altrettanti motivi di censura, ma, nelle more del giudizio, in esecuzione della pronuncia di prime cure, ha adottato la successiva determinazione n. 94 del 23 luglio 2024, con cui ha rinnovato l’affidamento in house del servizio de quo , per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2026, alla Fondazione Aita Servizi alla Persona;
– tale provvedimento è stato oggetto di un concorrente giudizio di ottemperanza conclusosi in grado di appello con la conferma della sentenza del TAR per il Veneto n. 59/2025 che ha respinto il ricorso introduttivo per l’ottemperanza alla sentenza di cognizione n. 480/2024, quivi impugnata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2025, n. 7231);
Considerato, in particolare, che:
– con ordinanza collegiale n. 7114 del 26 agosto 2025, il Collegio ha sollevato, in via del tutto preliminare e officiosa, la questione della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnazione con sostanziale acquiescenza alla sentenza impugnata per via dell’adozione di un nuovo e autonomo provvedimento che non si atteggia a mera ottemperanza interinale alla pronuncia di prime cure, pur correntemente esecutiva ma sub iudice , bensì si configura come deliberata riedizione del potere con valenza dichiaratamente sostitutiva del precedente provvedimento n. 127/2023;
– l’appellante, alla luce della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 7231/2025, pronunciata sul ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR n. 480/2024, ha rappresentato che è intervenuta la carenza di interesse a procedere;
– del pari, il Consorzio Blu appellato ha ribadito la sussistenza di “ plurimi argomenti per dichiarare il (sopravvenuto) difetto di interesse all’appello, posto che, alla luce della determinazione del Segretario Direttore dell’IPAB Casa di Riposo AITA n. 94/2024 e pure a seguito della sentenza n. 7231 del 2025, nessuna utilità potrebbe apportare all’appellante la definizione nel merito del giudizio di appello ”;
Ritenuto, conclusivamente, di dover dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH RR, Presidente
Nicola D'NG, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG ER CE, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG ER CE | CH RR |
IL SEGRETARIO