Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 27/10/2022, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01149/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2022, proposto da
R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rodolfo Barsi, Francesco Scardia e Carmenrita Lagioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rodolfo Barsi in Lecce, viale Oronzo Quarta, n. 16;
contro
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ats Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, n. 43;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione del Responsabile del Servizio Impegno dell'Area Tecnica 1 - Urbanistica del Comune di Salve Reg. Gen. n. 797 del 14.09.2022 (Reg. Sett. n. 258 del 14.09.2022), comunicata il 15.09.2022, avente ad oggetto l'approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione in favore dell’A.T.I. controinteressata dell’appalto di lavori della gara P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Asse VI Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” - Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica RSU in località Spiggiani - Importo complessivo del progetto pari ad euro 3.770.155,29 - II Stralcio - CUP C32J14000010006;
- dei verbali della Commissione di gara n. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9;
- del Bando di gara e Disciplinare della gara indetta dal Comune di Salve mediante procedura aperta CUP C32J14000010006, nella parte in cui stabiliscono criteri di valutazione assolutamente generici ed inidonei allo scopo cui sono diretti;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salve e di Ats Consulting S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to C. Lagioia, anche in sostituzione dell'avv.to R. Barsi, avv.to A. Aventaggiato, in sostituzione dell'avv.to S. De Giorgi, avv.to G. Manelli e avv.to F. Scardia;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso - essenzialmente - che:
1) il possesso della Certificazione di qualità ISO N 45001 di cui al criterio qualitativo A 8) dell’art. 4.1 (“ Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ”) del Disciplinare di gara non è requisito di partecipazione, ma criterio di attribuzione del punteggio (dell’offerta tecnica), che, per espressa previsione dell’art. 9.5.1. (“ Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ”) del medesimo Disciplinare, è frazionabile, sicché, per il criterio qualitativo A8) in questione, la Commissione giudicatrice sembra avere correttamente attribuito all’A.T.I. aggiudicataria il punteggio di 0,5 in forza del possesso della predetta certificazione di qualità da parte della sola impresa mandataria;
2) il requisito soggettivo di partecipazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientale per la categoria 9, classe B, prescritto, a pena di esclusione, dall’art. 3.2.1 del Disciplinare di gara, in caso di imprese raggruppate/raggruppande in A.T.I., come nella specie, va posseduto da ciascuna delle imprese aderenti all’A.T.I. quanto alla categoria (9) di iscrizione, nel mentre deve ritenersi ammesso il cumulo delle classi di iscrizione delle imprese associate al fine di soddisfare il predetto requisito di partecipazione, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente in materia e in linea con quanto stabilito dall’A.N.A.C. nella delibera n. 498 del 10 maggio 2017, nonché sulla base delle previsioni della stessa lex specialis (da interpretarsi in tal senso anche in base al principio del favor partecipationis e al Chiarimento della Stazione Appaltante del 29/04/2022), che, con riferimento al requisito di partecipazione in questione, vieta (solo) l’avvalimento, ma non esclude che si possa procedere al cumulo per la classe relativamente agli importi; sicchè, nella specie, la mandataria dell’A.T.I. controinteressata, in possesso di iscrizione alla classe 9 C (fino a euro 2.500.000), e la mandante, in possesso della iscrizione nella Classe 9 D (fino a euro 1.000.000), sembrano soddisfare cumulativamente il requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente (“Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”), essendo comunque entrambe iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9;
3) non appare condivisibile neppure la censura incentrata sulla asserita illegittima valutazione della offerta tecnica dell’A.T.I. aggiudicataria nella parte in cui è prevista (quale miglioria) la collocazione di un prefabbricato in legno delle dimensioni di 30 mq., sia in quanto parte ricorrente non dimostra che il sito di intervento in questione rientri in area patrimonio dell’UNESCO, né indica la norma dello strumento urbanistico generale vigente con la quale la previsione in questione sarebbe in contrasto, sia in quanto la realizzazione del manufatto (precario) predetto non sembra rientrare in nessuna delle ipotesi precluse contemplate dall’art. 7 del Disciplinare di gara e, comunque, anche ove necessiti del rilascio di titolo edilizio abilitativo, non sembra introdurre varianti che richiedono la riapprovazione del progetto di gara;
4) anche la censura fondata sulla asserita genericità e indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche previsti dal Disciplinare di gara sub 4.1 da A1) ad A8) appare infondata, alla stregua della specificazione dei criteri di giudizio e di attribuzione del corrispondente punteggio numerico prevista dall’art. 9.5.1 del medesimo Disciplinare e, peraltro, richiamata dalla Commissione in occasione della prima seduta del 20.06.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO