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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 8046/2024, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Todisco Arnaldo;
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Borriello;
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Petrillo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2024, il ricorrente in epigrafe
Chiedeva preliminarmente sospendersi l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 07120221460000806005, fascicolo n. 2022/62206, notificata in data 18.03.2024, nel merito accertarsi e dichiararsi che le cartelle di pagamento
1) n. 07120060300516085000 recante data di notifica 29/12/2006;
2) n. 07120110243590490000 recante data di notifica 15/12/2011;
3) n. 07120120159543747000 recante data di notifica 08/02/2013;
4) n. 07120140005394286000 recante data di notifica 24/03/2014;
5) n. 07120140102788742000 recante data di notifica 08/07/2014; 6) n. 07120150083245983000 recante data di notifica 06/07/2015; a fondamento dell'iscrizione ipotecaria notificata in data 18.03.2024, risultano nulle in quanto prescritte ex art. 3 L.335/95;
Esponeva che in data 18.03.2024 l Controparte_1 gli aveva notificato un atto di isc 07120221460000806005, fascicolo n. 2022/62206, con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 31.017,42, oltre interessi moratori e sanzioni. Evidenziava che tale atto, era correlato alle seguenti cartelle di pagamento:
• Cartella n. 07120060300516085000, con notifica in data 29/12/2006, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativo alle seguenti annualità 2000-2001-2002- CP_2
4-2005-2006 dell'ente – Sede di Napoli Nola per CP_2 importo pari a euro 15.029,37;
• Cartella n. 07120110243590490000, con notifica in data 15/12/2011, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio per importo pari a euro 4.423,62; CP_2
• . 07120120159543747000, con notifica in data 08/02/2013, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio CP_2 relativo all'annualità 2011-2012 dell'ente Sede di Napoli - CP_2
Nola per importo pari a euro 2.493,90;
• Cartella n. 07120140005394286000, con notifica in data 24/03/2014, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativo all'annualità 2012-2013 dell'ente – Sede CP_2 CP_2 di Napoli Nola per importo pari a euro 3.089,46;
• Cartella n. 07120140102788742000, con notifica in data 08/07/2014, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativa alle seguenti annualità: 2012-2013-2014 CP_2 dell'ente – Sede di Napoli Nola per importo pari a euro CP_2
3.190,15;
• Cartella n. 07120150083245983000, con notifica in data 06/07/2015, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativa alle seguenti annualità 2013-2014-2015 CP_2 dell'ente – Sede di Napoli Nola per importo pari a euro CP_2
2.790,92
Dichiarava che le somme iscritte in tali atti, prodromici all' iscrizione ipotecaria, erano prescritte, poiché le cartelle di pagamento evidenziate erano state notificate oltre il quinquennio, così come previsto dall'art. 3 L.335/95. Deduceva infine che, dopo la notifica della cartella, non gli erano stati mai notificati atti interruttivi della prescrizione.
In data 25.11.2024, l , ritualmente Controparte_1
costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 30.04.2025 si costituiva l' eccependo in primis la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, poiché la censura mossa dal ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente vizi formali degli atti impugnati, adottati dall e non la pretesa contributiva stessa. CP_3
L'opposizione è fondata e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'
[...] sussistere, da sola o ,eventualmente, unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Invece, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia i vizi della procedura di riscossione, sia l'inesistenza della pretesa creditoria per mancata notifica degli atti presupposti;
dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete sia all'ente di riscossione, ovvero all sia all' ente impositore CP_3 ovvero all' CP_2
Nel merito occorre evidenziare che, dai documenti versati in atti dalle parti, è emerso che gli atti presupposti all'iscrizione di ipoteca opposta, notificata in data 18.3.2024, sono stati notificati rispettivamente in data :
1) Cartella n. 07120060300516085000 recante data di notifica 29/12/2006;
2)Cartella n. 07120110243590490000 recante data di notifica 15/12/2011; 3) Cartella n. 07120120159543747000 recante data di notifica 08/02/2013;
4) Cartella n. 07120140005394286000 recante data di notifica 24/03/2014;
5) Cartella n. 07120140102788742000 recante data di notifica 08/07/2014;
6)Cartella n. 07120150083245983000 recante data di notifica 06/07/2015.
Occorre precisare che le summenzionate cartelle hanno ad oggetto il mancato versamento dei premi per le annualità evidenziate da CP_2 parte del ricorrente, che tuttavia ne eccepisce la prescrizione per la decorrenza del termine quinquennale, previsto dalla legge.
Orbene, in merito alla determinazione del termine prescrizionale dei contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si precisa che il termine applicabile è quello ordinario quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, non trovando applicazione l'ampliamento al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., il quale estende a dieci anni i termini di prescrizione inferiori a quello ordinario decennale quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato, non essendo assimilabile ad un accertamento giudiziale la mancata opposizione ad una cartella di pagamento nel termine di legge.
Nel caso di specie, le cartelle oggetto di impugnazione sono state notificate al ricorrente in un arco temporale compreso dal 2006 al 2015 mentre l'iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 18.3.2024, dunque decorso un lasso temporale superiore a quello quinquennale previsto dalla legge.
Inoltre, non risulta documentalmente provata da parte degli enti resistenti la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione evidenziato.
Alla luce delle seguenti motivazioni, non ricorrendo i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, la stessa deve essere considerato illegittima.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione; -Annulla le cartelle di pagamento n. 07120060300516085000
recante data di notifica 29/12/2006, n. 07120110243590490000
recante data di notifica 15/12/2011, n. 07120120159543747000
recante data di notifica 08/02/2013, n. 07120140005394286000
recante data di notifica 24/03/2014, n. 07120140102788742000
recante data di notifica 08/07/2014; n. 07120150083245983000
recante data di notifica 06/07/2015;
- Condanna altresì l e l' in solido, al pagamento delle CP_3 CP_2 spese di lite che liquida in euro 2697,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 25/6/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 8046/2024, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Todisco Arnaldo;
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Borriello;
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Petrillo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2024, il ricorrente in epigrafe
Chiedeva preliminarmente sospendersi l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 07120221460000806005, fascicolo n. 2022/62206, notificata in data 18.03.2024, nel merito accertarsi e dichiararsi che le cartelle di pagamento
1) n. 07120060300516085000 recante data di notifica 29/12/2006;
2) n. 07120110243590490000 recante data di notifica 15/12/2011;
3) n. 07120120159543747000 recante data di notifica 08/02/2013;
4) n. 07120140005394286000 recante data di notifica 24/03/2014;
5) n. 07120140102788742000 recante data di notifica 08/07/2014; 6) n. 07120150083245983000 recante data di notifica 06/07/2015; a fondamento dell'iscrizione ipotecaria notificata in data 18.03.2024, risultano nulle in quanto prescritte ex art. 3 L.335/95;
Esponeva che in data 18.03.2024 l Controparte_1 gli aveva notificato un atto di isc 07120221460000806005, fascicolo n. 2022/62206, con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 31.017,42, oltre interessi moratori e sanzioni. Evidenziava che tale atto, era correlato alle seguenti cartelle di pagamento:
• Cartella n. 07120060300516085000, con notifica in data 29/12/2006, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativo alle seguenti annualità 2000-2001-2002- CP_2
4-2005-2006 dell'ente – Sede di Napoli Nola per CP_2 importo pari a euro 15.029,37;
• Cartella n. 07120110243590490000, con notifica in data 15/12/2011, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio per importo pari a euro 4.423,62; CP_2
• . 07120120159543747000, con notifica in data 08/02/2013, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio CP_2 relativo all'annualità 2011-2012 dell'ente Sede di Napoli - CP_2
Nola per importo pari a euro 2.493,90;
• Cartella n. 07120140005394286000, con notifica in data 24/03/2014, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativo all'annualità 2012-2013 dell'ente – Sede CP_2 CP_2 di Napoli Nola per importo pari a euro 3.089,46;
• Cartella n. 07120140102788742000, con notifica in data 08/07/2014, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativa alle seguenti annualità: 2012-2013-2014 CP_2 dell'ente – Sede di Napoli Nola per importo pari a euro CP_2
3.190,15;
• Cartella n. 07120150083245983000, con notifica in data 06/07/2015, ad oggetto l'iscrizione a ruolo rate premio relativa alle seguenti annualità 2013-2014-2015 CP_2 dell'ente – Sede di Napoli Nola per importo pari a euro CP_2
2.790,92
Dichiarava che le somme iscritte in tali atti, prodromici all' iscrizione ipotecaria, erano prescritte, poiché le cartelle di pagamento evidenziate erano state notificate oltre il quinquennio, così come previsto dall'art. 3 L.335/95. Deduceva infine che, dopo la notifica della cartella, non gli erano stati mai notificati atti interruttivi della prescrizione.
In data 25.11.2024, l , ritualmente Controparte_1
costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 30.04.2025 si costituiva l' eccependo in primis la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, poiché la censura mossa dal ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente vizi formali degli atti impugnati, adottati dall e non la pretesa contributiva stessa. CP_3
L'opposizione è fondata e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'
[...] sussistere, da sola o ,eventualmente, unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Invece, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia i vizi della procedura di riscossione, sia l'inesistenza della pretesa creditoria per mancata notifica degli atti presupposti;
dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete sia all'ente di riscossione, ovvero all sia all' ente impositore CP_3 ovvero all' CP_2
Nel merito occorre evidenziare che, dai documenti versati in atti dalle parti, è emerso che gli atti presupposti all'iscrizione di ipoteca opposta, notificata in data 18.3.2024, sono stati notificati rispettivamente in data :
1) Cartella n. 07120060300516085000 recante data di notifica 29/12/2006;
2)Cartella n. 07120110243590490000 recante data di notifica 15/12/2011; 3) Cartella n. 07120120159543747000 recante data di notifica 08/02/2013;
4) Cartella n. 07120140005394286000 recante data di notifica 24/03/2014;
5) Cartella n. 07120140102788742000 recante data di notifica 08/07/2014;
6)Cartella n. 07120150083245983000 recante data di notifica 06/07/2015.
Occorre precisare che le summenzionate cartelle hanno ad oggetto il mancato versamento dei premi per le annualità evidenziate da CP_2 parte del ricorrente, che tuttavia ne eccepisce la prescrizione per la decorrenza del termine quinquennale, previsto dalla legge.
Orbene, in merito alla determinazione del termine prescrizionale dei contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si precisa che il termine applicabile è quello ordinario quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, non trovando applicazione l'ampliamento al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., il quale estende a dieci anni i termini di prescrizione inferiori a quello ordinario decennale quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato, non essendo assimilabile ad un accertamento giudiziale la mancata opposizione ad una cartella di pagamento nel termine di legge.
Nel caso di specie, le cartelle oggetto di impugnazione sono state notificate al ricorrente in un arco temporale compreso dal 2006 al 2015 mentre l'iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 18.3.2024, dunque decorso un lasso temporale superiore a quello quinquennale previsto dalla legge.
Inoltre, non risulta documentalmente provata da parte degli enti resistenti la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione evidenziato.
Alla luce delle seguenti motivazioni, non ricorrendo i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, la stessa deve essere considerato illegittima.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione; -Annulla le cartelle di pagamento n. 07120060300516085000
recante data di notifica 29/12/2006, n. 07120110243590490000
recante data di notifica 15/12/2011, n. 07120120159543747000
recante data di notifica 08/02/2013, n. 07120140005394286000
recante data di notifica 24/03/2014, n. 07120140102788742000
recante data di notifica 08/07/2014; n. 07120150083245983000
recante data di notifica 06/07/2015;
- Condanna altresì l e l' in solido, al pagamento delle CP_3 CP_2 spese di lite che liquida in euro 2697,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 25/6/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio