Art. 2.
Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' del personale di cui all' articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonche', se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali e' integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.
Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' del personale di cui all' articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonche', se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali e' integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.