Articolo 2 della Legge 17 novembre 1978, n. 715
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 dicembre 1978
Art. 2.
Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' del personale di cui all' articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonche', se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali e' integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1978
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