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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5558/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5558 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Rimini (RN), via Luciano Lama n. 18/20;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare l'inadempimento di alla propria obbligazione di pagamento dei canoni Controparte_1
di locazione e accertare altresì la legittimità della risoluzione dei Contratti intimata da in forza Pt_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Condizioni Generali Accordi Quadro;
condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 33.272,78 Iva compresa Controparte_1 sulle somme dovute a titolo di fatture insolute (e quindi € 32.192,16 oltre IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
condannare alla restituzione del materiale. Controparte_1
Per la parte resistente:
Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 6 premesso che aveva stipulato con l'accordo quadro Pt_1 Parte_1 Controparte_1
“Master Rent” n. 71832 finalizzato alla stipula di singoli contratti di locazione operativa per materiali specificamente individuati dal conduttore, normati dalle condizioni generali di contratto in calce all'accordo quadro, che in esecuzione di tale accordo e avevano stipulato il Pt_1 Controparte_1
contratto di locazione di beni mobili n. 097042546, che pertanto aveva acquistato presso Mattioli S.r.l. indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta, i seguenti beni mobili: Gruppo filtrante Mod.
FCV/121-DP completo di ciclone x filtro, Ventilatore centrifugo KW 15, Braccio aspirante diam. MM
160 completi di staffa girevole e prolunga da MM2, Banco smerigliatura 2000x1000, Tubazione a disegno, Sistema di prebbattimento a ciclone, Quadro elettrico di comandando, montaggio e trasporto, corrispondendo l'importo di € 38.758,00 oltre IVA, consegnato in data 6.12.2022 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 48 canoni di € 972,07 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 46.659,36, oltre IVA, che il conduttore dopo avere corrisposto 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 13.608,98, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture nn. 941383
(parzialmente saldata per l'importo di € 1.123,13), 989831, 36947, 83502, 226911, , che con P.IVA_3
comunicazione trasmessa a mezzo PEC del 25.6.2024 avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 12 delle condizioni generali dell'accordo quadro aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione dei materiali, che con successiva lettera di messa in mora del 4.10.2024 aveva intimato il pagamento delle somme dovute oltre al reso del materiale, senza esito, che il conduttore era tenuto al versamento di tutti gli importi dovuti in forza del contratto a titolo di canoni, penale ed indennizzo, oltre spese legali, per un totale complessivo di € 33.272,78 IVA compresa e quindi € 32.192,16 oltre
IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute ed alla restituzione del materiale, chiedeva il pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione dei beni.
restava contumace. Controparte_1
Deve anzitutto ritenersi accertata la stipula dell'accordo quadro “Master Rent” n. 71832 e del contratto di locazione operativa n. 097042546 avente ad oggetto Gruppo filtrante Mod. FCV/121-DP completo di ciclone x filtro, Ventilatore centrifugo KW 15, Braccio aspirante diam. MM 160 completi di staffa girevole e prolunga da MM2, Banco smerigliatura 2000x1000, Tubazione a disegno, Sistema di prebbattimento a ciclone, Quadro elettrico di comandando, in forza del quale il conduttore è tenuto a corrispondere mensilmente 48 canoni di € 972,07 ciascuno (oltre IVA), per un totale complessivo di €
46.659,36, oltre IVA, come risulta dalle scritture private prodotte cui dev'essere attribuita valore di pagina 2 di 6 piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte della società resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c..
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto i documenti di trasporto da cui si evince la consegna della merce locata a cura della società fornitrice
Mattioli s.r.l., come da art. 3 delle condizioni generali del contratto quadro, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha confutato tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697
c.c..
In particolare, gli articoli 3 e 7 delle condizioni generali di contratto prevedono la rinuncia, da parte del conduttore, ad avanzare qualunque pretesa risarcitoria nei confronti del locatore per vizi, difetti o mancanza di qualità.
Nelle previsioni negoziali viene fatto espressamente obbligo al conduttore di procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il fornitore, o suoi preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla mercatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.
In base al contratto la consegna del materiale si intende avvenuta nel momento in cui il fornitore mette i beni a disposizione del conduttore il quale, condotta ed ultimata la verifica prevista, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il documento di trasporto (o documento equivalente) del fornitore o di suoi ausiliari e/o il verbale di consegna di Parte_1
Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione delle predetta firma, il conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna,
Documento di trasporto) e attesta specificamente: - di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il fornitore e richiesto in locazione a - di aver collaudato il materiale con il fornitore, Parte_1
di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento.
Il conduttore, inoltre, si dichiara edotto e consapevole - rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del materiale viene eseguito da
[...]
solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di Parte_1
avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.
pagina 3 di 6 La clausola contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, debitamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., stabilisce in modo espresso e specifico che Parte_1 provvedendo all'acquisto del materiale dal fornitore solo a seguito della espressa richiesta del conduttore di ricevere in locazione specificamente il materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.
Il conduttore, pertanto, per come pattuito, rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del materiale.
Se al momento della consegna il materiale è affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattive con il fornitore non erano già conosciuti dal conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al locatore, il conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al fornitore ed al locatore entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata A.R. anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.
Il conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del materiale stesso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che la ha chiesto in locazione la Controparte_1
merce descritta nel DDT e verbale di consegna a che ha acquistato i beni presso un terzo Pt_1 fornitore, pattuendo l'esonero da responsabilità per vizi e difetti.
Si è dunque realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro, il conduttore per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 13.608,98 oltre IVA con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto Parte_1
pagina 4 di 6 il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. …qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni…”, che preclude ogni Parte_1 valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente ha comunicato con PEC del 25.6.2024 l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione, cui ha fatto seguito la messa in mora del 4.10.2024 con cui ha intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto ed il reso del materiale.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento dei corrispettivi periodici maturati maggiorati degli eventuali interessi di mora, ed il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341
c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, che Pt_1 vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura concordata sino all'effettiva
[...] restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, e che la ricorrente ha dato atto che il conduttore ha corrisposto €13.608,98 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda proposta da di condanna al pagamento delle somme azionate pari complessivamente Parte_1 ad € 33.272,78 IVA ed alla restituzione del materiale
In particolare, la somma scaturisce per € 5.992,42 IVA compresa dal mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione di cui alle fatture nn. 941383, 989831, 36947, 83502,
26911, 362873 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 13 lett. d) delle condizioni generali dell'accordo quadro, per € 27.217,96 dalla penale di risoluzione costituita dai canoni a scadere in forza dell'art. 13 lett. b) delle citate condizioni generali, accordo quadro, che prevede infatti il pagamento dell'ulteriore importo dato dalla somma di tutti i “canoni a scadere”, ossia di tutti quei canoni che il Conduttore avrebbe dovuto saldare nei mesi successivi al momento in cui si è poi verificata la risoluzione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per le fasi di studio e decisione, ed al medio per la fase introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
pagina 5 di 6 - Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la parte resistente al Parte_1 pagamento della somma di € 33.272,78 IVA compresa oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in
€ 545,00 per esborsi ed € 3.508,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 7 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5558 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Rimini (RN), via Luciano Lama n. 18/20;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare l'inadempimento di alla propria obbligazione di pagamento dei canoni Controparte_1
di locazione e accertare altresì la legittimità della risoluzione dei Contratti intimata da in forza Pt_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Condizioni Generali Accordi Quadro;
condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 33.272,78 Iva compresa Controparte_1 sulle somme dovute a titolo di fatture insolute (e quindi € 32.192,16 oltre IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
condannare alla restituzione del materiale. Controparte_1
Per la parte resistente:
Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 6 premesso che aveva stipulato con l'accordo quadro Pt_1 Parte_1 Controparte_1
“Master Rent” n. 71832 finalizzato alla stipula di singoli contratti di locazione operativa per materiali specificamente individuati dal conduttore, normati dalle condizioni generali di contratto in calce all'accordo quadro, che in esecuzione di tale accordo e avevano stipulato il Pt_1 Controparte_1
contratto di locazione di beni mobili n. 097042546, che pertanto aveva acquistato presso Mattioli S.r.l. indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta, i seguenti beni mobili: Gruppo filtrante Mod.
FCV/121-DP completo di ciclone x filtro, Ventilatore centrifugo KW 15, Braccio aspirante diam. MM
160 completi di staffa girevole e prolunga da MM2, Banco smerigliatura 2000x1000, Tubazione a disegno, Sistema di prebbattimento a ciclone, Quadro elettrico di comandando, montaggio e trasporto, corrispondendo l'importo di € 38.758,00 oltre IVA, consegnato in data 6.12.2022 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 48 canoni di € 972,07 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 46.659,36, oltre IVA, che il conduttore dopo avere corrisposto 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 13.608,98, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture nn. 941383
(parzialmente saldata per l'importo di € 1.123,13), 989831, 36947, 83502, 226911, , che con P.IVA_3
comunicazione trasmessa a mezzo PEC del 25.6.2024 avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 12 delle condizioni generali dell'accordo quadro aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione dei materiali, che con successiva lettera di messa in mora del 4.10.2024 aveva intimato il pagamento delle somme dovute oltre al reso del materiale, senza esito, che il conduttore era tenuto al versamento di tutti gli importi dovuti in forza del contratto a titolo di canoni, penale ed indennizzo, oltre spese legali, per un totale complessivo di € 33.272,78 IVA compresa e quindi € 32.192,16 oltre
IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute ed alla restituzione del materiale, chiedeva il pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione dei beni.
restava contumace. Controparte_1
Deve anzitutto ritenersi accertata la stipula dell'accordo quadro “Master Rent” n. 71832 e del contratto di locazione operativa n. 097042546 avente ad oggetto Gruppo filtrante Mod. FCV/121-DP completo di ciclone x filtro, Ventilatore centrifugo KW 15, Braccio aspirante diam. MM 160 completi di staffa girevole e prolunga da MM2, Banco smerigliatura 2000x1000, Tubazione a disegno, Sistema di prebbattimento a ciclone, Quadro elettrico di comandando, in forza del quale il conduttore è tenuto a corrispondere mensilmente 48 canoni di € 972,07 ciascuno (oltre IVA), per un totale complessivo di €
46.659,36, oltre IVA, come risulta dalle scritture private prodotte cui dev'essere attribuita valore di pagina 2 di 6 piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte della società resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c..
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto i documenti di trasporto da cui si evince la consegna della merce locata a cura della società fornitrice
Mattioli s.r.l., come da art. 3 delle condizioni generali del contratto quadro, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha confutato tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697
c.c..
In particolare, gli articoli 3 e 7 delle condizioni generali di contratto prevedono la rinuncia, da parte del conduttore, ad avanzare qualunque pretesa risarcitoria nei confronti del locatore per vizi, difetti o mancanza di qualità.
Nelle previsioni negoziali viene fatto espressamente obbligo al conduttore di procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il fornitore, o suoi preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla mercatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.
In base al contratto la consegna del materiale si intende avvenuta nel momento in cui il fornitore mette i beni a disposizione del conduttore il quale, condotta ed ultimata la verifica prevista, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il documento di trasporto (o documento equivalente) del fornitore o di suoi ausiliari e/o il verbale di consegna di Parte_1
Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione delle predetta firma, il conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna,
Documento di trasporto) e attesta specificamente: - di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il fornitore e richiesto in locazione a - di aver collaudato il materiale con il fornitore, Parte_1
di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento.
Il conduttore, inoltre, si dichiara edotto e consapevole - rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del materiale viene eseguito da
[...]
solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di Parte_1
avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.
pagina 3 di 6 La clausola contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, debitamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., stabilisce in modo espresso e specifico che Parte_1 provvedendo all'acquisto del materiale dal fornitore solo a seguito della espressa richiesta del conduttore di ricevere in locazione specificamente il materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.
Il conduttore, pertanto, per come pattuito, rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del materiale.
Se al momento della consegna il materiale è affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattive con il fornitore non erano già conosciuti dal conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al locatore, il conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al fornitore ed al locatore entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata A.R. anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.
Il conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del materiale stesso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che la ha chiesto in locazione la Controparte_1
merce descritta nel DDT e verbale di consegna a che ha acquistato i beni presso un terzo Pt_1 fornitore, pattuendo l'esonero da responsabilità per vizi e difetti.
Si è dunque realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro, il conduttore per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 13.608,98 oltre IVA con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto Parte_1
pagina 4 di 6 il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. …qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni…”, che preclude ogni Parte_1 valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente ha comunicato con PEC del 25.6.2024 l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione, cui ha fatto seguito la messa in mora del 4.10.2024 con cui ha intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto ed il reso del materiale.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento dei corrispettivi periodici maturati maggiorati degli eventuali interessi di mora, ed il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341
c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, che Pt_1 vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura concordata sino all'effettiva
[...] restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, e che la ricorrente ha dato atto che il conduttore ha corrisposto €13.608,98 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda proposta da di condanna al pagamento delle somme azionate pari complessivamente Parte_1 ad € 33.272,78 IVA ed alla restituzione del materiale
In particolare, la somma scaturisce per € 5.992,42 IVA compresa dal mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione di cui alle fatture nn. 941383, 989831, 36947, 83502,
26911, 362873 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 13 lett. d) delle condizioni generali dell'accordo quadro, per € 27.217,96 dalla penale di risoluzione costituita dai canoni a scadere in forza dell'art. 13 lett. b) delle citate condizioni generali, accordo quadro, che prevede infatti il pagamento dell'ulteriore importo dato dalla somma di tutti i “canoni a scadere”, ossia di tutti quei canoni che il Conduttore avrebbe dovuto saldare nei mesi successivi al momento in cui si è poi verificata la risoluzione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per le fasi di studio e decisione, ed al medio per la fase introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
pagina 5 di 6 - Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la parte resistente al Parte_1 pagamento della somma di € 33.272,78 IVA compresa oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in
€ 545,00 per esborsi ed € 3.508,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 7 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 6 di 6