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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 864 dell'anno 2020
T R A
– quale incorporante del , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Tavormina e Luigi
Miranda, giusta mandato alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Foggia al viale G. Di
Vittorio, 115, presso lo studio del secondo;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_2 dall'avv. Lucio Russo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via G. Calandriello, 1, presso il suo studio;
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 13 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la quale titolare di numerosi conti Controparte_2
correnti bancari ordinari e conti anticipi accesi presso la filiale di Roseto Valfortore del
[...]
aveva lamentato la nullità e annullabilità dei medesimi contratti perché non CP_1
sottoscritti dalla banca convenuta e che sul detto conto fossero stati applicati interessi ultralegali
1 non previsti per iscritto (ma determinati con mero rinvio all'uso piazza), che gli stessi interessi fossero stati capitalizzati trimestralmente, in spregio al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ. e che fossero state applicate illegittime commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura trimestrale nonché interessi in misura superiore al tasso soglia anti-usura, il tutto come meglio descritto nell'atto di citazione.
Aveva concluso, pertanto, l'attrice, chiedendo accertarsi la illegittimità delle clausole di cui sopra e, per l'effetto, condannarsi la convenuta alla restituzione di quanto versato e non dovuto, anche da porsi in compensazione rispetto a quanto dovuto in favore della banca.
Nel costituirsi in giudizio, il aveva eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_1 di ogni eventuale pretesa dell'attrice e, contestate le domande nel merito, ne aveva chiesto l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata una ctu con la dott.ssa Persona_1
La causa, in primo grado, è stata decisa con la sentenza n. 2623/2019 del 15 novembre - 2019, con la quale il Tribunale di Foggia ha accolto, per quanto di ragione, le domande attoree, condannando la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €. 353.022,56, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, ed oltre alle spese processuali quantificate in complessivi €. 20.000,00 per compensi ed €. 348,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge.
In particolare, il primo giudice, ha rilevato, in via preliminare, che l'eccezione di nullità dei contratti per la mancata sottoscrizione da parte della banca (c.d. contratti monofirma) era stata abbandonata dall'attrice ed, in ogni caso, risultava superata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte affermatasi in seguito (v. SS.UU. n. 898/2018).
Nel merito, il Tribunale ha accertato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la illegittimità della determinazione degli interessi ultra-legali con il mero richiamo all'uso piazza, la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto, e, sulla base delle accertate illegittimità ha fatto proprio il calcolo fornito dal consulente tecnico d'ufficio, che ha tenuto conto anche della prescrizione eccepita dalla banca, con applicazione dei principi di cui a Cass. Civ.
SS.UU. n. 24418/2010.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 20 luglio 2020, la , quale incorporante il , chiedendo, Parte_1 Controparte_1 per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “1) respingere le domande avversarie anche per effetto dell'eccezione di prescrizione decennale della condictio indebiti opposta dalla nel costituirsi nel giudizio di primo grado e qui ad CP_3 ogni effetto riproposta […] 3) condannare in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese ed i compensi per la Parte_1
difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali ponendo inoltre a definitivo carico della prima le spese di CTU del primo grado di giudizio e quelle eventuali dell'odierno;
4) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a rimborsare a quale incorporante di le Parte_1 Controparte_1 somme corrisposte all'avv. Lucio Russo, a titolo di spese legali (€ 24.754,70), in forza della sentenza qui appellata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
5) condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_2 [...]
quale incorporante di tutte le ulteriori somme Parte_1 Controparte_1 corrisposte in forza della sentenza del Tribunale di Foggia qui appellata (complessivi €
353.837,44) e della relativa procedura esecutiva (€ 8.321,79), oltre interessi legali dal pagamento al saldo”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in Controparte_2
fatto ed in diritto e, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'udienza del 3 marzo 2023 la causa è stata trattenuta, una prima volta, in decisione.
Con ordinanza del 19-20 luglio 2023, questa Sezione della Corte d'Appello, rilevato che il sostanziale unico motivo di gravame spiegato dalla banca appellata atteneva alle modalità con le quali è stato rideterminato il saldo di conto corrente, alla luce della eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta in primo grado, che l'eccezione di prescrizione era stata esaminata dal consulente d'ufficio senza una precisa indicazione del G.I. e che l'elaborato peritale disposto ed eseguito in primo grado non si avvaleva dell'elaborazione giurisprudenziale, almeno dell'ultimo decennio, in tema di rimesse solutorie/ripristinatorie ai fini della prescrizione delle stesse nelle azioni di ripetizione di indebito, rimetteva la causa sul ruolo affinché il ctu provvedesse ad una integrazione e aggiornamento della consulenza già depositata in primo grado, rispondendo alle osservazioni della parte appellante e facendo riferimento ai più recenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie, nonché al calcolo del periodo di prescrizione, in materia di ripetizione di indebito.
Sostituito il ctu nominato in primo grado – stante la sua inerzia – con il dott. e Persona_2
depositata la ctu, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 13 settembre 2024, con
3 la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con unico sostanziale motivo di gravame, pur articolato in più punti, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Foggia, pur non avendo formulato al ctu alcun quesito specifico relativamente all'eccezione di prescrizione, ha fatto proprie le – erronee – considerazioni del consulente sulla base di valutazioni giuridiche rimesse esclusivamente al giudicante.
Il primo errore di valutazione commesso dal ctu, nella prospettazione dell'appellante, consisterebbe nell'avere individuato il momento interruttivo nella data di redazione dell'atto di citazione (11 gennaio 2010) anziché quello di notificazione dell'atto medesimo (4 marzo 2020).
In secondo luogo, il ctu (e con esso il primo giudice che ne ha fatto proprie le conclusioni) avrebbe errato nei criteri da adottare in applicazione della citata sentenza n. 24418/2010 delle
Sezioni Unite della Cassazione.
Sotto tale ultimo punto di vista, il consulente, ai fini della determinazione delle rimesse solutorie avrebbe tenuto conto del limite dell'affidamento, individuato in £. 200.000.000, che era però il tetto massimo per il castelletto di sconto, mentre avrebbe dovuto considerare il tetto di £.
150.000.000, previsto per l'apertura di credito.
Inoltre, il ctu avrebbe erroneamente considerato le evidenze contabili della banca, “previamente depurate dalle poste non dovute addebitate dalla banca”, facendo applicazione del c.d. saldo rettificato.
Infine, il consulente avrebbe erroneamente imputato le rimesse solutorie individuate ai soli interessi extra-fido ricalcolati sui saldi precedentemente rettificati;
ed, ancora, avrebbe riconosciuto gli interessi intra-fido soltanto al termine dei riconteggi.
Come detto, ai fini della decisione dell'unico sostanziale motivo di appello, la Corte ha ritenuto di investire il ctu di un quesito integrativo, in relazione all'incidenza della prescrizione rispetto alla domanda di ripetizione di indebito.
Il dott. , consulente nominato, una volta data risposta alle osservazioni preliminari della Per_2
banca appellante1, con le quali ha sostanzialmente confermato le valutazioni e le metodologie del ctu in primo grado, ha prospettato, con riferimento al quesito postogli, concernente l'eccezione di prescrizione, innanzitutto, due tipologie di analisi, la prima, che prende in considerazione soltanto i periodi per i quali sono disponibili gli estratti di conto corrente e, la seconda, che esamina l'intero periodo, avvalendosi, per colmare le lacune, degli scalari e dei raccordi.
A tale proposito la Corte aderisce al recentissimo ma consolidato orientamento della Suprema
Corte per cui “Una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, e una volta stabilita l'esistenza di pratiche anatocistiche vietate, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire, in linea di principio, attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
ma, non trattandosi di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista o dalla banca”2.
Segue che correttamente ha operato il ctu, laddove ha effettuato i conteggi ed il ricalcolo del saldo del rapporto di c/c considerando l'intero periodo per il quale disponeva di estratti di conto corrente e cioè dal 30.06.1989 al 31.12.2008 adottando raccordi contabili in corrispondenza dei periodi non coperti da estratti conto;
ed in particolare, “- ha considerato come dato di partenza il saldo banca alla data del 30.06.1989; - ha espunto dai conteggi la Cms;
- ha eliminato tutte le poste debitorie, fatta eccezione per le spese tenuta conto, postali e bolli, poiché non sorrette da valida pattuizione scritta fino al 15.01.2002, confermando dopo tale data solo quelle pattuite;
- ha escluso dai conteggi l'incidenza dei giorni valuta fino alla data del 14.01.2002; - Addebitato al 31.12.2008 tutti gli interessi del c/anticipi, cosi come ricalcolati dalla ctu a partire Per_1 dall'30.06.1989, pari ad €. 75.056,45; - ha applicato i tassi passivi convenzionali per l'intero periodo;
- ha applicato i tassi attivi pari al tasso legale fino al 09.07.1992 (data di entrata in vigore della legge 154/1992) ed i tassi sostitutivi ex art. 5 L. 154/1992, poi recepito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico in materia Bancaria), nella misura massima dei Buoni
Ordinari del Tesoro, in modo variabile rispetto ad ogni chiusura annuale dal 10.07.1992 fino al
14.01.2002, i tassi convenzionali dal 15.01.2002 al 31.12.2008; - ha applicato il criterio della capitalizzazione semplice degli interessi fino al secondo trimestre 2000 (addebitando a fine rapporto gli interessi fino ad allora maturati), e quella trimestrale a partire dalla data del
Infatti, la differenza fondamentale tra lo sconto cambiario e l'anticipo su effetti consiste proprio che nello sconto cambiario viene accreditato il netto ricavo, mentre nell'anticipo viene accreditato il valore nominale degli effetti presentati togliendo soltanto le commissioni sull'operazione. Quanto ai conti anticipi, pertanto, non risultando alcun contratto che disciplini gli stessi, lo scrivente ha ritenuto di confermare la metodologia della precedente CTU, rideterminando gli interessi (debitori) mediante l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 5 L. 154/1992, poi recepito dall'art. 117 del DLgs 385/93 (Testo Unico in materia Bancaria), nella misura minima dei Buoni Ordinari del Tesoro, in modo variabile rispetto ad ogni chiusura annuale ed espungendo tutte le spese addebitate. 2 V. Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9214; nello stesso senso Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993.
5 01.07.2000; - ha adottato, per l'intera durata del rapporto, i raccordi contabili per
l'allineamento dei saldi laddove erano mancanti tanto gli estratti conto quanto i conti scalari”.
Ciò posto, il ctu ha formulato quattro distinte ipotesi, lasciando al giudicante la scelta più aderente alla regola di diritto.
In primo luogo, sono state rappresentate due ipotesi nelle quali le rimesse irripetibili sono state valutate sul c.d. saldo banca e due con riferimento al c.d. saldo rettificato, corrispondente a quello che sarebbe stato il saldo giorno per giorno, laddove il conto fosse stato depurato dalle voci accertate come illegittime.
Sul punto, va considerato che la giurisprudenza di legittimità, dopo una prima oscillazione, è giunta ad un approdo ormai consolidato secondo cui “nelle controversie che hanno ad oggetto
l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ. sez. I, 16 marzo 2023, n. 7721).
Infine, il ctu ha ritenuto opportuno offrire due alternative di calcolo a seconda che si volesse annotare le rimesse irripetibili alla fine dell'analisi ovvero nel trimestre che per le stesse maturava la prescrizione.
Sul punto la metodologia di calcolo che prevede l'annotazione alla fine del periodo oggetto di ricalcolo non è condivisibile nella misura in cui determinerebbe, come effetto, la progressiva capitalizzazione degli interessi e delle altre competenze che è invece vietata, tanto più se si considera che l'intervenuta prescrizione, se può determinare il venir meno del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, non comporta tuttavia un mutamento della loro natura, con conseguente impossibilità di assimilare gli addebiti prescritti al “capitale puro” suscettibile di andare a formare il montante di riferimento per la quantificazione delle nuove competenze non prescritte.
In conclusione, si ritiene che l'ipotesi di calcolo da recepire in questa sede sia quella sub 3) a pag. 29 della relazione, che ha rideterminato il saldo (a credito della correntista) in €. 310.465,53.
6 Attraverso le conclusioni del ctu, come confermate a seguito delle osservazioni formulate dai periti di parte, è possibile ritenere assorbito anche l'unico motivo di appello incidentale della
, con il quale quest'ultima si doleva del fatto che il primo giudice “avrebbe dovuto Controparte_2
condannare la banca al pagamento alla dell'importo di €. 368.282,61, Controparte_2
costituendo questo il saldo effettivo creditore rielaborato alla data del 31.12.2008 di chiusura e ricostruzione dei c/c per cui è causa, risultando, invece quello inferiore riconosciuto di €.
353.022,56 il solo indebito effettivamente praticato dalla banca e pagato dall'attrice, al quale andava doverosamente aggiunto il saldo attivo del c/c esistente alla predetta data del 31.12.2008 di chiusura dei c/c, appunto di €. 15.260,04. La circostanza per cui alla data del 31.12.2008 il saldo del c/c n. 27/130 fosse attivo per €. 15.260,04, oltre ad essere pacifica siccome mai contestata, risulta dagli estratti conto e dalle conclusioni del Ctu, per cui tale importo andava necessariamente sommato rispetto a quello individuato come indebitamente addebitato su c/c (€.
353.022.56)”.
Infatti, il ctu nell'effettuare il ricalcolo ha evidentemente tenuto presente quello che era il saldo al momento della chiusura del conto3.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello principale, per quanto di ragione, il rigetto dell'appello incidentale e la riforma della sentenza di primo grado con rideterminazione del saldo a credito della società correntista e condanna della banca appellata al pagamento delle somme come sopra determinate.
Tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle maggiori somme oggetto della condanna in primo grado4, l'appellata è tenuta a restituire l'eccedenza, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, tempestivamente richiesta dall'appellante ai sensi dell'art. 389 c.p.c. sin dall'atto di appello5.
Quanto alle spese del giudizio, occorre avere riguardo all'esito complessivo del giudizio6 e considerato che la domanda di accertamento e di ripetizione di indebito proposta dalla CP_2
è stata accolta, sia pure in misura ridotta rispetto al primo giudizio, per effetto del parziale
[...] accoglimento dell'appello, le dette spese vanno poste a carico della banca, e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M, 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di pertinenza dell'importo del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 20 luglio 2020, da , quale incorporante Parte_1 di , nonché sull'appello incidentale proposto da avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. n. 2623/2019 del 15 novembre 2019, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Accoglie l'appello principale, per quanto di ragione ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di accertamento e condanna la appellante al CP_3 pagamento della somma di €. 310.465,53, oltre interessi legali;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3) Accolta la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. condanna l'appellata a versare all'appellante l'eccedenza rispetto a quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellata spese che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 18.000,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge, e, quanto al secondo grado, in €. 18.000,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
oltre alle spese per le consulente tecniche in primo e secondo grado;
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge a pag. 14 della relazione peritale : “Tuttavia, avendo il quesito invitato il CTU a rispondere alle osservazioni dell'appellante che riguardano anche questioni diverse, si precisa quanto segue. In relazione al c/anticipi si conferma che il contratto di apertura di credito del 13.03.1987 aveva disciplinato la misura del tasso d'interesse debitore di c/c pari al 14,50%, dello sconto effetto, o accredito effetti, o tratte, o ricevute S.B.F. pari al 13,50%, nulla prevedendo per tutte le altre condizioni, quali il tasso d'interesse creditore, la CMS, le valute, le spese ad eccezione delle sole spese tenuta conto, postali e bolli. Nello specifico, si evidenzia che l'apertura di credito in c/anticipi è cosa differente dalle operazioni di sconto effetti, RI.BA etc. richiamata nel contratto di apertura di credito del 13.03.1987.
4 3 Riferisce il dott. a pag. 18 della consulenza “Sulla base della documentazione esaminata, lo scrivente ha Per_2 ricostruito il rapporto di conto corrente utilizzando un foglio di calcolo elettronico (Excel) riportando fedelmente tutti i movimenti evidenziati sugli estratti conto, giungendo al saldo finale, alla data del 31.12.2008, di €. 15.260,04 a credito del correntista. 4 La circostanza è documentata (v. docc. da A4 ad A9 della produzione appellante) e non è contestata dall'appellata. 5 V. Cass. Civ., sez. II, 14 marzo 2024, n.6788. 6 V. tra le più recenti Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2024 , n. 16526.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 864 dell'anno 2020
T R A
– quale incorporante del , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Tavormina e Luigi
Miranda, giusta mandato alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Foggia al viale G. Di
Vittorio, 115, presso lo studio del secondo;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_2 dall'avv. Lucio Russo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via G. Calandriello, 1, presso il suo studio;
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 13 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la quale titolare di numerosi conti Controparte_2
correnti bancari ordinari e conti anticipi accesi presso la filiale di Roseto Valfortore del
[...]
aveva lamentato la nullità e annullabilità dei medesimi contratti perché non CP_1
sottoscritti dalla banca convenuta e che sul detto conto fossero stati applicati interessi ultralegali
1 non previsti per iscritto (ma determinati con mero rinvio all'uso piazza), che gli stessi interessi fossero stati capitalizzati trimestralmente, in spregio al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ. e che fossero state applicate illegittime commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura trimestrale nonché interessi in misura superiore al tasso soglia anti-usura, il tutto come meglio descritto nell'atto di citazione.
Aveva concluso, pertanto, l'attrice, chiedendo accertarsi la illegittimità delle clausole di cui sopra e, per l'effetto, condannarsi la convenuta alla restituzione di quanto versato e non dovuto, anche da porsi in compensazione rispetto a quanto dovuto in favore della banca.
Nel costituirsi in giudizio, il aveva eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_1 di ogni eventuale pretesa dell'attrice e, contestate le domande nel merito, ne aveva chiesto l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata una ctu con la dott.ssa Persona_1
La causa, in primo grado, è stata decisa con la sentenza n. 2623/2019 del 15 novembre - 2019, con la quale il Tribunale di Foggia ha accolto, per quanto di ragione, le domande attoree, condannando la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €. 353.022,56, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, ed oltre alle spese processuali quantificate in complessivi €. 20.000,00 per compensi ed €. 348,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge.
In particolare, il primo giudice, ha rilevato, in via preliminare, che l'eccezione di nullità dei contratti per la mancata sottoscrizione da parte della banca (c.d. contratti monofirma) era stata abbandonata dall'attrice ed, in ogni caso, risultava superata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte affermatasi in seguito (v. SS.UU. n. 898/2018).
Nel merito, il Tribunale ha accertato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la illegittimità della determinazione degli interessi ultra-legali con il mero richiamo all'uso piazza, la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto, e, sulla base delle accertate illegittimità ha fatto proprio il calcolo fornito dal consulente tecnico d'ufficio, che ha tenuto conto anche della prescrizione eccepita dalla banca, con applicazione dei principi di cui a Cass. Civ.
SS.UU. n. 24418/2010.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 20 luglio 2020, la , quale incorporante il , chiedendo, Parte_1 Controparte_1 per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “1) respingere le domande avversarie anche per effetto dell'eccezione di prescrizione decennale della condictio indebiti opposta dalla nel costituirsi nel giudizio di primo grado e qui ad CP_3 ogni effetto riproposta […] 3) condannare in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese ed i compensi per la Parte_1
difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali ponendo inoltre a definitivo carico della prima le spese di CTU del primo grado di giudizio e quelle eventuali dell'odierno;
4) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a rimborsare a quale incorporante di le Parte_1 Controparte_1 somme corrisposte all'avv. Lucio Russo, a titolo di spese legali (€ 24.754,70), in forza della sentenza qui appellata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
5) condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_2 [...]
quale incorporante di tutte le ulteriori somme Parte_1 Controparte_1 corrisposte in forza della sentenza del Tribunale di Foggia qui appellata (complessivi €
353.837,44) e della relativa procedura esecutiva (€ 8.321,79), oltre interessi legali dal pagamento al saldo”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in Controparte_2
fatto ed in diritto e, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'udienza del 3 marzo 2023 la causa è stata trattenuta, una prima volta, in decisione.
Con ordinanza del 19-20 luglio 2023, questa Sezione della Corte d'Appello, rilevato che il sostanziale unico motivo di gravame spiegato dalla banca appellata atteneva alle modalità con le quali è stato rideterminato il saldo di conto corrente, alla luce della eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta in primo grado, che l'eccezione di prescrizione era stata esaminata dal consulente d'ufficio senza una precisa indicazione del G.I. e che l'elaborato peritale disposto ed eseguito in primo grado non si avvaleva dell'elaborazione giurisprudenziale, almeno dell'ultimo decennio, in tema di rimesse solutorie/ripristinatorie ai fini della prescrizione delle stesse nelle azioni di ripetizione di indebito, rimetteva la causa sul ruolo affinché il ctu provvedesse ad una integrazione e aggiornamento della consulenza già depositata in primo grado, rispondendo alle osservazioni della parte appellante e facendo riferimento ai più recenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie, nonché al calcolo del periodo di prescrizione, in materia di ripetizione di indebito.
Sostituito il ctu nominato in primo grado – stante la sua inerzia – con il dott. e Persona_2
depositata la ctu, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 13 settembre 2024, con
3 la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con unico sostanziale motivo di gravame, pur articolato in più punti, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Foggia, pur non avendo formulato al ctu alcun quesito specifico relativamente all'eccezione di prescrizione, ha fatto proprie le – erronee – considerazioni del consulente sulla base di valutazioni giuridiche rimesse esclusivamente al giudicante.
Il primo errore di valutazione commesso dal ctu, nella prospettazione dell'appellante, consisterebbe nell'avere individuato il momento interruttivo nella data di redazione dell'atto di citazione (11 gennaio 2010) anziché quello di notificazione dell'atto medesimo (4 marzo 2020).
In secondo luogo, il ctu (e con esso il primo giudice che ne ha fatto proprie le conclusioni) avrebbe errato nei criteri da adottare in applicazione della citata sentenza n. 24418/2010 delle
Sezioni Unite della Cassazione.
Sotto tale ultimo punto di vista, il consulente, ai fini della determinazione delle rimesse solutorie avrebbe tenuto conto del limite dell'affidamento, individuato in £. 200.000.000, che era però il tetto massimo per il castelletto di sconto, mentre avrebbe dovuto considerare il tetto di £.
150.000.000, previsto per l'apertura di credito.
Inoltre, il ctu avrebbe erroneamente considerato le evidenze contabili della banca, “previamente depurate dalle poste non dovute addebitate dalla banca”, facendo applicazione del c.d. saldo rettificato.
Infine, il consulente avrebbe erroneamente imputato le rimesse solutorie individuate ai soli interessi extra-fido ricalcolati sui saldi precedentemente rettificati;
ed, ancora, avrebbe riconosciuto gli interessi intra-fido soltanto al termine dei riconteggi.
Come detto, ai fini della decisione dell'unico sostanziale motivo di appello, la Corte ha ritenuto di investire il ctu di un quesito integrativo, in relazione all'incidenza della prescrizione rispetto alla domanda di ripetizione di indebito.
Il dott. , consulente nominato, una volta data risposta alle osservazioni preliminari della Per_2
banca appellante1, con le quali ha sostanzialmente confermato le valutazioni e le metodologie del ctu in primo grado, ha prospettato, con riferimento al quesito postogli, concernente l'eccezione di prescrizione, innanzitutto, due tipologie di analisi, la prima, che prende in considerazione soltanto i periodi per i quali sono disponibili gli estratti di conto corrente e, la seconda, che esamina l'intero periodo, avvalendosi, per colmare le lacune, degli scalari e dei raccordi.
A tale proposito la Corte aderisce al recentissimo ma consolidato orientamento della Suprema
Corte per cui “Una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, e una volta stabilita l'esistenza di pratiche anatocistiche vietate, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire, in linea di principio, attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
ma, non trattandosi di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista o dalla banca”2.
Segue che correttamente ha operato il ctu, laddove ha effettuato i conteggi ed il ricalcolo del saldo del rapporto di c/c considerando l'intero periodo per il quale disponeva di estratti di conto corrente e cioè dal 30.06.1989 al 31.12.2008 adottando raccordi contabili in corrispondenza dei periodi non coperti da estratti conto;
ed in particolare, “- ha considerato come dato di partenza il saldo banca alla data del 30.06.1989; - ha espunto dai conteggi la Cms;
- ha eliminato tutte le poste debitorie, fatta eccezione per le spese tenuta conto, postali e bolli, poiché non sorrette da valida pattuizione scritta fino al 15.01.2002, confermando dopo tale data solo quelle pattuite;
- ha escluso dai conteggi l'incidenza dei giorni valuta fino alla data del 14.01.2002; - Addebitato al 31.12.2008 tutti gli interessi del c/anticipi, cosi come ricalcolati dalla ctu a partire Per_1 dall'30.06.1989, pari ad €. 75.056,45; - ha applicato i tassi passivi convenzionali per l'intero periodo;
- ha applicato i tassi attivi pari al tasso legale fino al 09.07.1992 (data di entrata in vigore della legge 154/1992) ed i tassi sostitutivi ex art. 5 L. 154/1992, poi recepito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico in materia Bancaria), nella misura massima dei Buoni
Ordinari del Tesoro, in modo variabile rispetto ad ogni chiusura annuale dal 10.07.1992 fino al
14.01.2002, i tassi convenzionali dal 15.01.2002 al 31.12.2008; - ha applicato il criterio della capitalizzazione semplice degli interessi fino al secondo trimestre 2000 (addebitando a fine rapporto gli interessi fino ad allora maturati), e quella trimestrale a partire dalla data del
Infatti, la differenza fondamentale tra lo sconto cambiario e l'anticipo su effetti consiste proprio che nello sconto cambiario viene accreditato il netto ricavo, mentre nell'anticipo viene accreditato il valore nominale degli effetti presentati togliendo soltanto le commissioni sull'operazione. Quanto ai conti anticipi, pertanto, non risultando alcun contratto che disciplini gli stessi, lo scrivente ha ritenuto di confermare la metodologia della precedente CTU, rideterminando gli interessi (debitori) mediante l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 5 L. 154/1992, poi recepito dall'art. 117 del DLgs 385/93 (Testo Unico in materia Bancaria), nella misura minima dei Buoni Ordinari del Tesoro, in modo variabile rispetto ad ogni chiusura annuale ed espungendo tutte le spese addebitate. 2 V. Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9214; nello stesso senso Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993.
5 01.07.2000; - ha adottato, per l'intera durata del rapporto, i raccordi contabili per
l'allineamento dei saldi laddove erano mancanti tanto gli estratti conto quanto i conti scalari”.
Ciò posto, il ctu ha formulato quattro distinte ipotesi, lasciando al giudicante la scelta più aderente alla regola di diritto.
In primo luogo, sono state rappresentate due ipotesi nelle quali le rimesse irripetibili sono state valutate sul c.d. saldo banca e due con riferimento al c.d. saldo rettificato, corrispondente a quello che sarebbe stato il saldo giorno per giorno, laddove il conto fosse stato depurato dalle voci accertate come illegittime.
Sul punto, va considerato che la giurisprudenza di legittimità, dopo una prima oscillazione, è giunta ad un approdo ormai consolidato secondo cui “nelle controversie che hanno ad oggetto
l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ. sez. I, 16 marzo 2023, n. 7721).
Infine, il ctu ha ritenuto opportuno offrire due alternative di calcolo a seconda che si volesse annotare le rimesse irripetibili alla fine dell'analisi ovvero nel trimestre che per le stesse maturava la prescrizione.
Sul punto la metodologia di calcolo che prevede l'annotazione alla fine del periodo oggetto di ricalcolo non è condivisibile nella misura in cui determinerebbe, come effetto, la progressiva capitalizzazione degli interessi e delle altre competenze che è invece vietata, tanto più se si considera che l'intervenuta prescrizione, se può determinare il venir meno del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, non comporta tuttavia un mutamento della loro natura, con conseguente impossibilità di assimilare gli addebiti prescritti al “capitale puro” suscettibile di andare a formare il montante di riferimento per la quantificazione delle nuove competenze non prescritte.
In conclusione, si ritiene che l'ipotesi di calcolo da recepire in questa sede sia quella sub 3) a pag. 29 della relazione, che ha rideterminato il saldo (a credito della correntista) in €. 310.465,53.
6 Attraverso le conclusioni del ctu, come confermate a seguito delle osservazioni formulate dai periti di parte, è possibile ritenere assorbito anche l'unico motivo di appello incidentale della
, con il quale quest'ultima si doleva del fatto che il primo giudice “avrebbe dovuto Controparte_2
condannare la banca al pagamento alla dell'importo di €. 368.282,61, Controparte_2
costituendo questo il saldo effettivo creditore rielaborato alla data del 31.12.2008 di chiusura e ricostruzione dei c/c per cui è causa, risultando, invece quello inferiore riconosciuto di €.
353.022,56 il solo indebito effettivamente praticato dalla banca e pagato dall'attrice, al quale andava doverosamente aggiunto il saldo attivo del c/c esistente alla predetta data del 31.12.2008 di chiusura dei c/c, appunto di €. 15.260,04. La circostanza per cui alla data del 31.12.2008 il saldo del c/c n. 27/130 fosse attivo per €. 15.260,04, oltre ad essere pacifica siccome mai contestata, risulta dagli estratti conto e dalle conclusioni del Ctu, per cui tale importo andava necessariamente sommato rispetto a quello individuato come indebitamente addebitato su c/c (€.
353.022.56)”.
Infatti, il ctu nell'effettuare il ricalcolo ha evidentemente tenuto presente quello che era il saldo al momento della chiusura del conto3.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello principale, per quanto di ragione, il rigetto dell'appello incidentale e la riforma della sentenza di primo grado con rideterminazione del saldo a credito della società correntista e condanna della banca appellata al pagamento delle somme come sopra determinate.
Tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle maggiori somme oggetto della condanna in primo grado4, l'appellata è tenuta a restituire l'eccedenza, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, tempestivamente richiesta dall'appellante ai sensi dell'art. 389 c.p.c. sin dall'atto di appello5.
Quanto alle spese del giudizio, occorre avere riguardo all'esito complessivo del giudizio6 e considerato che la domanda di accertamento e di ripetizione di indebito proposta dalla CP_2
è stata accolta, sia pure in misura ridotta rispetto al primo giudizio, per effetto del parziale
[...] accoglimento dell'appello, le dette spese vanno poste a carico della banca, e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M, 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di pertinenza dell'importo del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 20 luglio 2020, da , quale incorporante Parte_1 di , nonché sull'appello incidentale proposto da avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. n. 2623/2019 del 15 novembre 2019, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Accoglie l'appello principale, per quanto di ragione ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di accertamento e condanna la appellante al CP_3 pagamento della somma di €. 310.465,53, oltre interessi legali;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3) Accolta la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. condanna l'appellata a versare all'appellante l'eccedenza rispetto a quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellata spese che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 18.000,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge, e, quanto al secondo grado, in €. 18.000,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
oltre alle spese per le consulente tecniche in primo e secondo grado;
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge a pag. 14 della relazione peritale : “Tuttavia, avendo il quesito invitato il CTU a rispondere alle osservazioni dell'appellante che riguardano anche questioni diverse, si precisa quanto segue. In relazione al c/anticipi si conferma che il contratto di apertura di credito del 13.03.1987 aveva disciplinato la misura del tasso d'interesse debitore di c/c pari al 14,50%, dello sconto effetto, o accredito effetti, o tratte, o ricevute S.B.F. pari al 13,50%, nulla prevedendo per tutte le altre condizioni, quali il tasso d'interesse creditore, la CMS, le valute, le spese ad eccezione delle sole spese tenuta conto, postali e bolli. Nello specifico, si evidenzia che l'apertura di credito in c/anticipi è cosa differente dalle operazioni di sconto effetti, RI.BA etc. richiamata nel contratto di apertura di credito del 13.03.1987.
4 3 Riferisce il dott. a pag. 18 della consulenza “Sulla base della documentazione esaminata, lo scrivente ha Per_2 ricostruito il rapporto di conto corrente utilizzando un foglio di calcolo elettronico (Excel) riportando fedelmente tutti i movimenti evidenziati sugli estratti conto, giungendo al saldo finale, alla data del 31.12.2008, di €. 15.260,04 a credito del correntista. 4 La circostanza è documentata (v. docc. da A4 ad A9 della produzione appellante) e non è contestata dall'appellata. 5 V. Cass. Civ., sez. II, 14 marzo 2024, n.6788. 6 V. tra le più recenti Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2024 , n. 16526.
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