Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Giummarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, l’UTG – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, e la Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, collegato e conseguente, anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’UTG di -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DI MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Carenza di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione e di istruttoria per non essere stata valutata la situazione socio – familiare del ricorrente.
2. Violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990. Nel provvedimento impugnato nulla sarebbe detto in ordine alla valutazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese così sintetizzabili: al momento della presentazione dell’istanza vigeva ancora l’inammissibilità a fare ingresso nel “territorio Schengen”, in ragione della emissione del decreto di respingimento alla frontiera datato 4 agosto 2022; inoltre, in relazione al ricorrente, tramite ricerche effettuate con codice CUI 03LTPRM, risultano quattro diverse anagrafiche, per una delle quali era stata respinta richiesta di protezione internazionale.
Con decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo TAR Sicilia – Catania del 9 settembre 2024, n. -OMISSIS-, il ricorrente è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza 25 ottobre 2024, n. 444, è stata respinta la domanda cautelare sul presupposto che «…allo stato non si apprezzano profili di fondatezza del ricorso, alla luce delle difese svolte dall’Amministrazione resistente, con particolare riferimento alla circostanza che al momento della presentazione dell’istanza vigeva ancora l’inammissibilità fino al 3 dicembre 2025 a fare ingresso nel territorio Schengen, di cui a decreto di respingimento alla frontiera datato 4 agosto 2022, e che, in relazione al ricorrente, tramite ricerche effettuate con codice CUI 03LTPRM, risultano quattro diverse anagrafiche, per una delle quali era stata respinta richiesta di protezione internazionale…» .
L’appello avverso tale ordinanza è stato respinto con ordinanza CGARS, Sez. giurisdizionale, 12 dicembre 2024, n. 408, sul presupposto che «…è incontestato in atti che l’odierno appellante è stato destinatario di provvedimento di respingimento alla frontiera in data 4 agosto 2022, con conseguente divieto di ingresso nel territorio Schengen sino al 3 dicembre 2025; Ritenuto, quindi, che privi di pregio si palesano gli argomenti spesi da parte appellante in ordine al fatto che il decreto di respingimento è sopravvenuto rispetto al rilascio del nulla osta nell’ambito del procedimento “Flussi 2021”, giacché assume quivi valenza decisiva e assorbente rilevare che il predetto provvedimento è ostativo, come correttamente accertato dall’Amministrazione, all’accoglimento della istanza di rilascio del permesso di soggiorno…» .
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito.
Il ricorso è manifestamente infondato, essendo il diniego fondato su un provvedimento di respingimento alla frontiera in data 4 agosto 2022, con conseguente divieto di ingresso nel “territorio Schengen” sino al 3 dicembre 2025, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il diniego di rilascio di permesso di soggiorno, in caso di divieto di ingresso ai sensi dell’accordo di Schengen, è atto vincolato ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2013, n. 2978), ciò che presuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero della cui regolarizzazione si tratti e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia, ciò che – ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 241/1990 – rende palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il ricorso è quindi manifestamente infondato e deve essere rigettato.
Dalla manifesta inammissibilità discende, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del DPR 115/2002, la revoca dell’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto della apposita Commissione istituita presso questo TAR Sicilia – Catania del 29 febbraio 2024, n. 19.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e provvisoria con decreto della Commissione istituita presso questo TAR Sicilia – Catania del 9 settembre 2024, n. 97; c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge; d) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DI MP, Presidente FF, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DI MP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.